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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 836/2024 RG,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 BIS E SEGG. C.P.C. e 337 bis e segg. COD. CIV
promosso da
C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], di cittadinanza italiana assistito,
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariangela SPARACIO e domiciliato in Volpiano (TO),
Via G. Raimondo n. 19, giusta delega in atti;
contro nata a [...] il [...] ( ) e CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Rivarolo Canavese (TO), Via Gallo Pecca 20, presso lo studio dell'Avvocato Fabio
Casaburo per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per_
“1) affido condiviso di con collocazione prevalente presso il padre;
pagina 1 di 6 Per_ 2) assegnazione della casa familiare al padre che vivrà ivi con
Per_ 3) il padre percepirà interamente l'AUU per e provvederà a tutte le sue esigenze ordinarie;
i
genitori contribuiranno alle spese extra assegno nella misura del 50%, in caso di disaccordo facendo
riferimento al Protocollo del Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2016;
4) gli incontri madre figlia avverranno secondo le esigenze ed i desideri della figlia, eventualmente
secondo le indicazioni dei servizi Sociali e di Psicologia;
5) dispone la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e e del
Per_ Servizio di Psicologia/NPI per e per gli adulti, anche al fine di un percorso di sostegno alla
genitorialità;
Per_ dispone inoltre la presa in carico di da parte del Servizio di educativa territoriale;
tali interventi dureranno fino a quando ritenuti utili o necessari dai Servizi stessi, i quali dovranno
segnalare ai P.M. presso il tribunale per i Minori eventuali condotte dei genitori che possano
risultare di gravissimo pregiudizio alla figlia;
6) spese di giudizio compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 21.3.2024, ha chiesto disporsi l'affidamento Parte_1
Per_ condiviso della figlia (nata il [...]), con collocazione presso il padre e incontri madre/figlia con la mediazione dei Servizi, assegnazione al padre della casa coniugale e,
dal momento in cui la madre avesse trovato lavoro, contributo al mantenimento della minore di € 150,00 oltre al 50% spese extra.
La convenuta si è costituita in giudizio sostenendo che la figlia sia influenzata dal padre e che vorrebbe vivere con lui solo perchè il papà la accontenta in tutto;
la stessa ha riferito di essere divenuta più comprensiva con la figlia, rendendosi conto che la minore sta attraversando un momento difficile per tutto quello che era accaduto in famiglia
(intervento dei CC, ricoveri della madre per tentativo anticonservativo ecc.). Tanto
Per_ premesso, la madre ha chiesto di affidare la figlia minore a lei in via esclusiva,
pagina 2 di 6 quantomeno fintanto che non sarà accertata - sia per il tramite del Servizio Sociale
territorialmente competente e/o tramite CTU – la capacità genitoriale del ricorrente;
la
Per_ madre ha chiesto per la figlia l'avvio di ogni percorso terapeutico necessario. Sotto il profilo economico, la madre ha chiesto, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia, la somma di Euro 200,00 a carico del padre.
Alla luce della delicata situazione prospettata in ricorso ed a tutela della minore, è stato dato mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali, con apertura di apposito sub-
procedimento data la situazione di urgenza paventata.
Il sub-procedimento n. 836-1/2024, si è estinto il 14.5.2024 sulla base dell'accordo delle parti, con provvedimento del seguente tenore:
Per_
“1) affido condiviso di con collocazione prevalente presso il padre;
Per_ 2) assegnazione della casa familiare al padre che vivrà ivi con la madre si trasferirà dai
genitori portando con sé i propri effetti personali al massimo entro martedì 21 maggio 2024, ben
potendo recuperare eventuali ulteriori propri beni in periodo successivo previo accordo con il padre,
cui dovrà consegnare le chiavi nel detto termine;
3) il ricorrente per tutto il periodo in cui sarà assegnatario della casa familiare provvederà
integralmente al pagamento del relativo mutuo, alle spese ordinarie e di utenze della stessa;
4) il padre per tutto il periodo in cui sarà collocatario prevalente della figlia ed assegnatario della
casa familiare provvederà a tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla figlia;
5) gli incontri madre figlia avverranno secondo le esigenze ed i desideri della figlia, eventualmente
secondo le indicazioni dei servizi Sociali e di Psicologia;
è stata inoltre disposta la prosecuzione della presa in carico di adulti e minore da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, affinchè provvedano al monitoraggio e ad effettuare indagini
sulle condizioni di vita della figlia presso ciascun genitore e con gli interventi di sostegno ritenuti
necessari, anche in termini di sostegno psicologico, mediazione e sostegno alla genitorialità.”
Le parti, all'udienza del 18.12.2024, visto anche il tenore della relazione trasmessa in pari data, hanno trovato l'accordo e quindi, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed pagina 3 di 6 urgenti, alle istanze istruttorie e ai termini e art. 473bis.28 c.p.c., hanno discusso la causa e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte sopra riportate.
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737
e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso, il 23.12.2024, per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della figlia - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del diritto della minore alla bigenitorialità, ossia ad avere pari accesso ad entrambe le figure genitoriali) possano essere integralmente recepite dal Collegio. Del
resto, le condizioni concordate dai genitori sono anche adeguate alla situazione riportata dai Servizi incaricati del monitoraggio (Servizi Sociali e ASL TO/4), che hanno evidenziato
Per_ che è soddisfatta della sua attuale collocazione prevalente con il padre nella casa familiare, che ha un rapporto disteso con la nuova compagna del padre mentre dichiara di avere difficoltà ad accettare il compagno della madre in quanto da lei conosciuto come amico di famiglia, motivo per il quale al momento non vuole effettuare pernotti a casa
Per_ della madre. I genitori sembrano avere un rapporto più disteso e accettano i tempi di .
La madre è apparsa molto propositiva e intenzionata a fare di tutto per riconquistare una pagina 4 di 6 buona relazione con la figlia, consapevole che le forzature sarebbero controproducenti;
ha anche effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità che sarebbe per vero opportuno
Per_ anche per il padre sia in virtù del suo ruolo nuovo di collocatario di sia per facilitare
Per_ la ricostruzione di una relazione positiva tra madre e figlia. appare ancora molto invischiata nella conflittualità tra i genitori che dovranno quindi impegnarsi a non coinvolgerla nelle loro questioni e soprattutto in quelle economiche.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sulle congiunte conclusioni delle parti, visto il parere del P.M., così provvede:
Per_ 1) dispone l'affido condiviso della figlia ai genitori con collocazione prevalente presso il padre;
Per_ 2) assegna la casa familiare al padre che vivrà ivi con;
Per_ 3) il padre percepirà interamente l'Assegno Unico Universale per e provvederà a tutte le sue esigenze ordinarie;
i genitori contribuiranno alle spese extra assegno nella misura del 50%, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo del Tribunale di Ivrea
siglato il 24.6.2016;
4) gli incontri madre/figlia avverranno secondo le esigenze ed i desideri della figlia,
eventualmente secondo le indicazioni dei Servizi Sociali e di Psicologia;
5) dispone la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi
Per_ Sociali e del Servizio di Psicologia/NPI per e per gli adulti, anche al fine di un percorso di sostegno alla genitorialità;
Per_ dispone inoltre la presa in carico di da parte del Servizio di educativa territoriale;
tali interventi dureranno fino a quando ritenuti utili o necessari dai Servizi stessi, i quali dovranno segnalare ai P.M. presso il Tribunale per i Minori eventuali condotte dei genitori che possano risultare di gravissimo pregiudizio alla figlia;
pagina 5 di 6 6) Compensa le spese di giudizio interamente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 28 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 836/2024 RG,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 BIS E SEGG. C.P.C. e 337 bis e segg. COD. CIV
promosso da
C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], di cittadinanza italiana assistito,
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariangela SPARACIO e domiciliato in Volpiano (TO),
Via G. Raimondo n. 19, giusta delega in atti;
contro nata a [...] il [...] ( ) e CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Rivarolo Canavese (TO), Via Gallo Pecca 20, presso lo studio dell'Avvocato Fabio
Casaburo per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per_
“1) affido condiviso di con collocazione prevalente presso il padre;
pagina 1 di 6 Per_ 2) assegnazione della casa familiare al padre che vivrà ivi con
Per_ 3) il padre percepirà interamente l'AUU per e provvederà a tutte le sue esigenze ordinarie;
i
genitori contribuiranno alle spese extra assegno nella misura del 50%, in caso di disaccordo facendo
riferimento al Protocollo del Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2016;
4) gli incontri madre figlia avverranno secondo le esigenze ed i desideri della figlia, eventualmente
secondo le indicazioni dei servizi Sociali e di Psicologia;
5) dispone la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e e del
Per_ Servizio di Psicologia/NPI per e per gli adulti, anche al fine di un percorso di sostegno alla
genitorialità;
Per_ dispone inoltre la presa in carico di da parte del Servizio di educativa territoriale;
tali interventi dureranno fino a quando ritenuti utili o necessari dai Servizi stessi, i quali dovranno
segnalare ai P.M. presso il tribunale per i Minori eventuali condotte dei genitori che possano
risultare di gravissimo pregiudizio alla figlia;
6) spese di giudizio compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 21.3.2024, ha chiesto disporsi l'affidamento Parte_1
Per_ condiviso della figlia (nata il [...]), con collocazione presso il padre e incontri madre/figlia con la mediazione dei Servizi, assegnazione al padre della casa coniugale e,
dal momento in cui la madre avesse trovato lavoro, contributo al mantenimento della minore di € 150,00 oltre al 50% spese extra.
La convenuta si è costituita in giudizio sostenendo che la figlia sia influenzata dal padre e che vorrebbe vivere con lui solo perchè il papà la accontenta in tutto;
la stessa ha riferito di essere divenuta più comprensiva con la figlia, rendendosi conto che la minore sta attraversando un momento difficile per tutto quello che era accaduto in famiglia
(intervento dei CC, ricoveri della madre per tentativo anticonservativo ecc.). Tanto
Per_ premesso, la madre ha chiesto di affidare la figlia minore a lei in via esclusiva,
pagina 2 di 6 quantomeno fintanto che non sarà accertata - sia per il tramite del Servizio Sociale
territorialmente competente e/o tramite CTU – la capacità genitoriale del ricorrente;
la
Per_ madre ha chiesto per la figlia l'avvio di ogni percorso terapeutico necessario. Sotto il profilo economico, la madre ha chiesto, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia, la somma di Euro 200,00 a carico del padre.
Alla luce della delicata situazione prospettata in ricorso ed a tutela della minore, è stato dato mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali, con apertura di apposito sub-
procedimento data la situazione di urgenza paventata.
Il sub-procedimento n. 836-1/2024, si è estinto il 14.5.2024 sulla base dell'accordo delle parti, con provvedimento del seguente tenore:
Per_
“1) affido condiviso di con collocazione prevalente presso il padre;
Per_ 2) assegnazione della casa familiare al padre che vivrà ivi con la madre si trasferirà dai
genitori portando con sé i propri effetti personali al massimo entro martedì 21 maggio 2024, ben
potendo recuperare eventuali ulteriori propri beni in periodo successivo previo accordo con il padre,
cui dovrà consegnare le chiavi nel detto termine;
3) il ricorrente per tutto il periodo in cui sarà assegnatario della casa familiare provvederà
integralmente al pagamento del relativo mutuo, alle spese ordinarie e di utenze della stessa;
4) il padre per tutto il periodo in cui sarà collocatario prevalente della figlia ed assegnatario della
casa familiare provvederà a tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla figlia;
5) gli incontri madre figlia avverranno secondo le esigenze ed i desideri della figlia, eventualmente
secondo le indicazioni dei servizi Sociali e di Psicologia;
è stata inoltre disposta la prosecuzione della presa in carico di adulti e minore da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, affinchè provvedano al monitoraggio e ad effettuare indagini
sulle condizioni di vita della figlia presso ciascun genitore e con gli interventi di sostegno ritenuti
necessari, anche in termini di sostegno psicologico, mediazione e sostegno alla genitorialità.”
Le parti, all'udienza del 18.12.2024, visto anche il tenore della relazione trasmessa in pari data, hanno trovato l'accordo e quindi, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed pagina 3 di 6 urgenti, alle istanze istruttorie e ai termini e art. 473bis.28 c.p.c., hanno discusso la causa e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte sopra riportate.
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737
e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso, il 23.12.2024, per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della figlia - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del diritto della minore alla bigenitorialità, ossia ad avere pari accesso ad entrambe le figure genitoriali) possano essere integralmente recepite dal Collegio. Del
resto, le condizioni concordate dai genitori sono anche adeguate alla situazione riportata dai Servizi incaricati del monitoraggio (Servizi Sociali e ASL TO/4), che hanno evidenziato
Per_ che è soddisfatta della sua attuale collocazione prevalente con il padre nella casa familiare, che ha un rapporto disteso con la nuova compagna del padre mentre dichiara di avere difficoltà ad accettare il compagno della madre in quanto da lei conosciuto come amico di famiglia, motivo per il quale al momento non vuole effettuare pernotti a casa
Per_ della madre. I genitori sembrano avere un rapporto più disteso e accettano i tempi di .
La madre è apparsa molto propositiva e intenzionata a fare di tutto per riconquistare una pagina 4 di 6 buona relazione con la figlia, consapevole che le forzature sarebbero controproducenti;
ha anche effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità che sarebbe per vero opportuno
Per_ anche per il padre sia in virtù del suo ruolo nuovo di collocatario di sia per facilitare
Per_ la ricostruzione di una relazione positiva tra madre e figlia. appare ancora molto invischiata nella conflittualità tra i genitori che dovranno quindi impegnarsi a non coinvolgerla nelle loro questioni e soprattutto in quelle economiche.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sulle congiunte conclusioni delle parti, visto il parere del P.M., così provvede:
Per_ 1) dispone l'affido condiviso della figlia ai genitori con collocazione prevalente presso il padre;
Per_ 2) assegna la casa familiare al padre che vivrà ivi con;
Per_ 3) il padre percepirà interamente l'Assegno Unico Universale per e provvederà a tutte le sue esigenze ordinarie;
i genitori contribuiranno alle spese extra assegno nella misura del 50%, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo del Tribunale di Ivrea
siglato il 24.6.2016;
4) gli incontri madre/figlia avverranno secondo le esigenze ed i desideri della figlia,
eventualmente secondo le indicazioni dei Servizi Sociali e di Psicologia;
5) dispone la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi
Per_ Sociali e del Servizio di Psicologia/NPI per e per gli adulti, anche al fine di un percorso di sostegno alla genitorialità;
Per_ dispone inoltre la presa in carico di da parte del Servizio di educativa territoriale;
tali interventi dureranno fino a quando ritenuti utili o necessari dai Servizi stessi, i quali dovranno segnalare ai P.M. presso il Tribunale per i Minori eventuali condotte dei genitori che possano risultare di gravissimo pregiudizio alla figlia;
pagina 5 di 6 6) Compensa le spese di giudizio interamente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 28 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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