Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 1714
CS
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Impugnazione di atto endoprocedimentale

    Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'Agenzia resistente, ritenendo il preavviso di rigetto un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione dell'art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013 (novellato dal D.M. n. 51/2021)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013, come novellato, attribuisce al requisito della distanza minima un carattere oggettivo e autonomamente preclusivo, non subordinato a ulteriori valutazioni. La normativa è stata rafforzata, escludendo l'elusione del giudicato formatosi su una diversa normativa.

  • Rigettato
    Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2597/2021

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che la sentenza invocata si collocava in un diverso contesto regolatorio, anteriore alla novella del D.M. n. 51/2021. La modifica della disciplina ha rafforzato il requisito distanziale, rendendo inapplicabile il giudicato a una situazione soggetta a normativa successiva e differente.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria nella misurazione della distanza

    Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della misurazione effettuata dall'Agenzia e confermata dalla verificazione disposta dal TAR, che ha accertato una distanza di 81,20 metri, inferiore al limite di 100 metri. Ha altresì escluso la necessità di considerare percorsi alternativi per soggetti con ridotte capacità motorie, in quanto la disciplina mira a definire un criterio tecnico per la razionalizzazione della rete commerciale.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle argomentazioni difensive in relazione alle osservazioni ex art. 10 bis L. 241/90

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'Amministrazione abbia dato adeguato conto delle deduzioni dell'interessato, esplicitando le ragioni del mancato superamento dei rilievi ostativi. L'obbligo motivazionale non richiede una confutazione analitica di ogni singola argomentazione, ma la chiara intelligibilità delle ragioni determinanti la decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 1714
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1714
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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