Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2025, proposto da
SA HI, RI BO, NT DE, NA Di AT, NA NI, GI LC, RI AC, SI EL, NA EL, RA MA, SA NC, CH NC e AE ZE, rappresentate e difese dall’avv. NA Mortelliti e dall’avv. Edoardo Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 220/2023 in data 9 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il dott. AL SO e uditi, per le ricorrenti, i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 220/2023 in data 9 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato accertato il “… diritto di ciascuna delle ricorrenti ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici di cui in parte motiva e per l’importo di € 500,00 annui …” ed è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… mettere a disposizione di ciascuna delle ricorrenti detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge …”;
che le interessate assumono rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, esse chiedono che si condanni l’Amministrazione al pagamento di quanto loro spettante in attuazione del giudicato e che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., si “… fissi una somma dovuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni violazione e/o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 25 novembre 2024) della Cancelleria del Tribunale di Piacenza;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che con memoria difensiva del 9 aprile 2026 si è poi dichiarato che nelle more del giudizio è stato versato dall’Amministrazione quanto dovuto;
che alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalle ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emergeva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risultava anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 1 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ’, quale domicilio digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito idoneo allo scopo (v., ex multis , TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209; TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432; TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169);
che, tuttavia, in prossimità dell’udienza camerale di trattazione della causa è emersa la sopraggiunta estinzione della pretesa delle ricorrenti, e ciò in ragione dell’avvenuto pagamento del dovuto (cfr. memoria difensiva del 9 aprile 2026), il che comporta naturalmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella misura indicata in dispositivo), essendosi provveduto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio al versamento di quanto spettante alle ricorrenti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AL SO, Presidente, Estensore
NA LU, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL SO |
IL SEGRETARIO