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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
LL AN, RE
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 346/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 2
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100861 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more dell'udienza di trattazione in grado di appello fissata per il giorno 14.1.2026, le Parti con atto sottoscritto e depositato in cancelleria, comunicano di aver raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art.48 del D.lgs. 546/1992. Concludono affinchè la Corte dichiari la cessazione della materia del contendere con compenazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto;
rilevata la sussistenza e l'ammissibilità dell'accordo che definisce in toto il rapporto tributario controverso;
stimato che l'accordo definisce altresì l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione ai sensi dell'art. 48 del.
D.lgs..546/1992, spese processuali interamente compensate.
Il RE: Il Presidente:
TO OL LI IG
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
LL AN, RE
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 346/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 2
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100861 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more dell'udienza di trattazione in grado di appello fissata per il giorno 14.1.2026, le Parti con atto sottoscritto e depositato in cancelleria, comunicano di aver raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art.48 del D.lgs. 546/1992. Concludono affinchè la Corte dichiari la cessazione della materia del contendere con compenazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto;
rilevata la sussistenza e l'ammissibilità dell'accordo che definisce in toto il rapporto tributario controverso;
stimato che l'accordo definisce altresì l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione ai sensi dell'art. 48 del.
D.lgs..546/1992, spese processuali interamente compensate.
Il RE: Il Presidente:
TO OL LI IG