Art. 14.
Agli oneri di complessive lire 3.400 milioni derivanti allo Stato nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge, si provvedera' mediante corrispondente riduzione dei fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinati a sopperire alle spese dei provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri di complessive lire 3.400 milioni derivanti allo Stato nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge, si provvedera' mediante corrispondente riduzione dei fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinati a sopperire alle spese dei provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.