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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4887/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250082105327000 IRAP 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, nella qualità di amministratore unico della società Ricorrente_1 S.R.L. (in breve, Ricorrente_1), impugnava cartella di pagamento 06820250082105327000 chiedendone l'annullamento in quanto riteneva che la stessa fosse viziata per i seguenti motivi:
1. difetto di motivazione con conseguente violazione dei diritti costituzionale di difesa ex art. 24 cost. e del giusto processo ex art. 111 cost.;
2. omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi iscritti a ruolo. Eccezione di nullità delle cartelle di pagamento impugnate, per decadenza dei termini di riscossione avvenuti in aperta violazione dell'art. 17, comma 1, lett. C) - dpr. N. 602/73.
3. mancata notifica della cartella impugnata e di tutti gli atti presupposti, in particolare mancata notifica di sollecito di pagamento;
4. “somma richieste e non dovute, erronea applicazione interessi, mancata analitica indicazione calcolo interessi.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore e lamentando la propria carenza di legittimazione passiva ad interloquire sul merito dell'imposta.
Spiegava proprio intervento volontario l'Agenzia delle Entrate DP I Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.
Superata una fase cautelare con ordinanza di rigetto dell'istanza sospensiva per difetto di entrambi i presupposti di legge, la causa veniva chiamata all'udienza camerale del 20.1.2026, udienza per la quale il difensore di parte ricorrente faceva pervenire istanza di rinvio per proprio impedimento. Disattesa l'istanza di rinvio, non essendo prevista la partecipazione del difensore all'udienza camerale, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di ogni fondamento.
La cartella di pagamento, conosciuta dal ricorrente e allegata all'impugnazione, discende dall'iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatico ex art 36-bis DPR 600/73 su imposta IRAP per l'anno 2022, dichiarata dovuta dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione IRAP/2023, ma non pagata.
L'Ufficio ha semplicemente constatato come l'importo dichiarato dal contribuente non fosse stato versato e, tuttavia, ha altresì inviato una comunicazione di irregolarità, pur non essendovi tenuto, all'intermediario presso cui parte ricorrente si era domiciliata. Il ruolo è stato consegnato all'Agente per la riscossione il 10 agosto 2025, ovverosia entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, nel rispetto del dettato normativo.
Dalla cartella di pagamento si evince chiaramente il debito e la sua origine e l'atto è del tutto conforme al modello a struttura normativamente vincolata, sicché le censure del ricorrente sul protestato difetto di motivazione non sono correlabili all'atto concreto impugnato.
Alla totale soccombenza segue il pagamento delle spese a favore degli enti costituiti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.400 , importo già ridotto del 20% nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e in € 3.000, oltre accessori di legge, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4887/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250082105327000 IRAP 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, nella qualità di amministratore unico della società Ricorrente_1 S.R.L. (in breve, Ricorrente_1), impugnava cartella di pagamento 06820250082105327000 chiedendone l'annullamento in quanto riteneva che la stessa fosse viziata per i seguenti motivi:
1. difetto di motivazione con conseguente violazione dei diritti costituzionale di difesa ex art. 24 cost. e del giusto processo ex art. 111 cost.;
2. omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi iscritti a ruolo. Eccezione di nullità delle cartelle di pagamento impugnate, per decadenza dei termini di riscossione avvenuti in aperta violazione dell'art. 17, comma 1, lett. C) - dpr. N. 602/73.
3. mancata notifica della cartella impugnata e di tutti gli atti presupposti, in particolare mancata notifica di sollecito di pagamento;
4. “somma richieste e non dovute, erronea applicazione interessi, mancata analitica indicazione calcolo interessi.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore e lamentando la propria carenza di legittimazione passiva ad interloquire sul merito dell'imposta.
Spiegava proprio intervento volontario l'Agenzia delle Entrate DP I Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.
Superata una fase cautelare con ordinanza di rigetto dell'istanza sospensiva per difetto di entrambi i presupposti di legge, la causa veniva chiamata all'udienza camerale del 20.1.2026, udienza per la quale il difensore di parte ricorrente faceva pervenire istanza di rinvio per proprio impedimento. Disattesa l'istanza di rinvio, non essendo prevista la partecipazione del difensore all'udienza camerale, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di ogni fondamento.
La cartella di pagamento, conosciuta dal ricorrente e allegata all'impugnazione, discende dall'iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatico ex art 36-bis DPR 600/73 su imposta IRAP per l'anno 2022, dichiarata dovuta dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione IRAP/2023, ma non pagata.
L'Ufficio ha semplicemente constatato come l'importo dichiarato dal contribuente non fosse stato versato e, tuttavia, ha altresì inviato una comunicazione di irregolarità, pur non essendovi tenuto, all'intermediario presso cui parte ricorrente si era domiciliata. Il ruolo è stato consegnato all'Agente per la riscossione il 10 agosto 2025, ovverosia entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, nel rispetto del dettato normativo.
Dalla cartella di pagamento si evince chiaramente il debito e la sua origine e l'atto è del tutto conforme al modello a struttura normativamente vincolata, sicché le censure del ricorrente sul protestato difetto di motivazione non sono correlabili all'atto concreto impugnato.
Alla totale soccombenza segue il pagamento delle spese a favore degli enti costituiti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.400 , importo già ridotto del 20% nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e in € 3.000, oltre accessori di legge, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione