Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 520
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione diritti costituzionali

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, discendente dal controllo automatico ex art. 36-bis DPR 600/73 per IRAP 2022, fosse conforme al modello normativamente vincolato e che la motivazione fosse desumibile dall'atto stesso.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti e decadenza termini riscossione

    La Corte ha ritenuto che il ruolo fosse stato consegnato all'Agente per la riscossione entro i termini di legge.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartella impugnata e atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata conosciuta dal ricorrente e allegata all'impugnazione.

  • Rigettato
    Somme richieste non dovute, erronea applicazione interessi e mancata indicazione calcolo

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse conforme al modello normativamente vincolato e che il debito e la sua origine fossero chiaramente desumibili.

  • Rigettato
    Mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore e carenza di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, rigettandolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 520
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 520
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo