CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3259/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.IVA
Difeso da difensore 2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/4433 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/4433 TASI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18/6/2025 e pervenuto in Corte il 17/7/2025, Ricorrente_1, a mezzo di difensore, proponeva opposizione avverso l'intimazione ad adempiere n. 2025/4433 del 12.2.2025, avuta notificata dalla OG spa in data 22.04.2025.
Sollevava le seguenti censure:
- carenza assoluta del titolo, sulla cui base la OG procedeva e, comunque, decadenza dal potere di riscossione.
Nell'intimazione venivano richiamati due atti di accertamento, il numero 17304932, notificato il 23.2.2022
(Imu 2017) e il numero 17308379, notificato il 4.3.2022 (Tasi 2017), mentre l'intimazione risultava notificata il 22.4.2025.
Ciò posto, deduceva che: - il potere di riscossione sarebbe estinto per intervenuta decadenza dell'ufficio, in base all'art. 25 dpr 602/1973 lettera c) comma 1, secondo cui: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo entro il 31 dicembre: … c) del secondo anno successivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”); - la OG, poi, non poteva inviare alcuna intimazione ad adempiere. Esso ricorrente aveva, infatti, proposto regolare ricorso con esito a lui favorevole innanzi a questa Corte Tributaria, avverso i predetti avvisi di accertamento Imu e
Tasi 2017.
Aggiungeva che aveva tentato di ottenere tutela in sede stragiudiziale sottoponendo alla OG ed
Comune di Cellole, una formale diffida in autotutela in data 22.4.2025 con successivo sollecito in data
12.5.2025, ma tutto era stato vano, non ottenendo alcun riscontro.
Segnalava che anche per le annualità precedenti si era dovuto attivare in sede giudiziale, atteso che tra il
Comune di Sessa AU e di Cellole non si era mai giunti a conclusioni in ordine alla legittimazione alla pretesa dei tributi locali, quali quelli in contestazione.
Invero, il Comune di Cellole non provvedeva a mantenere un contatto proficuo con il Comune di Sesso AU per fare si che le somme da quest'ultimo introitate da parte del Ricorrente_1, che rispetto a quel comune era soggetto passivo d'imposta ex lege, venissero poi stornate e così introitate da Cellole.
Anziché effettuare accertamenti e poi passare gli atti alla OG (e anziché sgravarli subito, una volta sconfitto in Corte Tributaria di primo grado), il Comune di Cellole avrebbe dovuto prevenire il tutto domandando semplicemente all'interlocutore Comune di Sesso AU lo storno delle somme. Ciò in quanto trattavasi di tematica afferente un riparto interno di competenze alla riscossione delle predette imposte, che non poteva affatto ricadere sul contribuente finale, come, peraltro, le sentenze della Corte
Tributaria di Caserta avevano più volte affermato, con effetto di giudicato tra le parti.
Per tali motivi, esso ricorrente invocava la sussistenza di una colpa grave in capo alle parti resistenti o chi di essa responsabile, per non avere giammai provveduto ad annullare i predetti atti prodromici all'azione esecutiva, che in effetti sta avendo luogo.
Pertanto, avanzava richiesta di risarcimento del danno c.d. da lite temeraria ex art. 96 cpc che per giurisprudenza assolutamente certa e consolidata, è principio applicabile anche in siffatta sede giudiziaria: “Sussiste la giurisdizione tributaria per la c.d. condanna da "lite temeraria", che può essere disposta dal giudice qualora sia dimostrato che la parte soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave. Si tratta, infatti, di una responsabilità di natura diversa da quella aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.
(per la quale permane la giurisdizione ordinaria), posto che risulta strettamente connessa all'atto impugnato, che costituisce l'oggetto del processo tributario, e deve essere decisa dal giudice che esamina il merito della causa in cui si verifica il danno. Tale conclusione vale per tutte le responsabilità contenute nell'art. 96 c.p.c., quindi anche per la condanna che il giudice può infliggere alle parti, relativa alla corresponsione, all'altra parte, di una somma equitativamente determinata. Infine, si deve intendere in senso estensivo il concetto di responsabilità processuale, comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo ingiusto” (Cassazione 3 giugno 2013 n. 13899).
Chiedeva, pertanto, a titolo risarcitorio, una somma che in via equitativa e meramente simbolica veniva indicata in euro 1.500, ben potendo il danno patito essere maggiore, oltre, naturalmente, alla giusta refusione delle spese di lite.
In data 18/11/2025 si costituiva il comune di Cellole, esponendo che per errore tutti i versamenti a mezzo
F24, riguardanti il pagamento dell'acconto I.M.U. e TASI per gli anni aventi ad oggetto l'intimazione, erano stati effettuati con codice tributo 3918 e codice comune I676, corrispondente al comune di Sessa AU
(Ce), invece di M262, corrispondente al comune di Cellole. Segnalava che il problema era dipeso dal fatto che fino al 1975 i Comuni di Sessa AU e Cellole erano un unico comune ed ancora all'attualità catastalmente erano uniti. In questa situazione l'utente avrebbe dovuto richiedere il riversamento delle somme al Comune di Sessa AU nelle casse del Comune di Cellole, ma ciò non era stato fatto, sicchè si imponeva di chiamare in causa il Comune di Sessa AU.
Aggiungeva che risultava ampiamente trascorso il termine di 180 giorni entro cui il Comune di Sessa
AU avrebbe dovuto riversare le somme ad esso ente.
Precisava che l'art. 14 del D.Lg. n.546 del 1992 prevede che se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi e che se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa;
Comunque, concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
Con memoria datata 18/11/2025 parte ricorrente ribadiva le proprie ragioni a confutazione anche della richiesta compensazione delle spese di giudizio.
Il 19/11/2025 si costituiva la OG spa, deducendo per la propria carenza di legittimazione esulando le questioni dalla propria competenza;
essa sulla base dell'iscrizione a ruolo aveva proceduto all'intimazione. Instava per la refusione delle spese in favore del difensore antistatario.
All'odierna pubblica udienza, non era possibile per problemi tecnici attivare il collegamento da remoto, richiesto da parte ricorrente con istanza regolare e notificata alle controparti, le quali, a loro volta, non erano presenti;
questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Premesso che i termini della vicenda sono stati compiutamente esposti in parte narrativa, si osserva che l'intimazione impugnata, che ha alla base i due suindicati avvisi di accertamento Imu e Tasi 2017, è nulla per carenza di titolo.
Ed invero, a prescindere dalla problematica esistente per i tributi locali tra i Comuni di Sessa AU e di
Cellole per le ragioni note e pacifiche agli atti, è dirimente la circostanza che i due avvisi di accertamento risultano essere stati oggetto di annullamento con le sentenze prodotte da parte ricorrente, non disconosciute dal Comune nel senso che gli annullamenti di primo grado siano stati oggetto di riforma in sede di gravame. Ci si riferisce alle sentenze di questa Corte n. 281/2023, avente ad oggetto l'avviso di accertamento Imu 2017 recante il n. 17304932 e la sentenza n. 282/2023 avente ad oggetto l'accertamento Tasi 2017 n. 17308379. Quindi, l'intimazione, emessa verosimilmente per la esecutorietà di cui dal 2020 sono muniti gli avvisi di accertamento di primo grado, pur soggetti a ricorso, non avrebbe dovuto essere emessa, in quanto successiva abbondantemente (datata 12/2/2025 e notificata il
22/4/2025) alle pronunzie giudiziarie testè menzionate.
Si aggiunge che il ricorrente ha esibito, a sostegno delle proprie argomentazioni, copia dei versamenti
(f/24), seppure destinati al Comune di Sessa AU, che avrebbe dovuto riversarli al Comune di Cellole per la questione nota e che esso Comune di Sessa AU aveva anche portato a conoscenza dei contribuenti con il provvedimento in atti.
Quanto esposto impone la soccombenza del Comune di Cellole e giustifica anche il mancato accoglimento da parte di questo giudice della preliminare istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Sessa AU avanzata dal Comune di Cellole.
A questo punto rimane da esaminare la richiesta del ricorrente di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. Di essa è indubbio l'an anche solo considerando le ragioni che hanno fatto ritenere nulla l'intimazione opposta;
difetta la prova del danno, che non è stato indicato neppure al solo scopo di una liquidazione equitativa. Si vuole dire che, al di là delle somme esborsate per il giudizio, nulla è stato dedotto né provato in ordine a pretesi danni risarcibili.
La regolamentazione delle spese di giudizio è quella come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Cellole alle spese del giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario del ricorrente, in euro 850,00, oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge. Compensa le spese nei rapporti con la OG spa.
Caserta, 15/12/2025 Il Presidente G.U.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3259/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.IVA
Difeso da difensore 2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/4433 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/4433 TASI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18/6/2025 e pervenuto in Corte il 17/7/2025, Ricorrente_1, a mezzo di difensore, proponeva opposizione avverso l'intimazione ad adempiere n. 2025/4433 del 12.2.2025, avuta notificata dalla OG spa in data 22.04.2025.
Sollevava le seguenti censure:
- carenza assoluta del titolo, sulla cui base la OG procedeva e, comunque, decadenza dal potere di riscossione.
Nell'intimazione venivano richiamati due atti di accertamento, il numero 17304932, notificato il 23.2.2022
(Imu 2017) e il numero 17308379, notificato il 4.3.2022 (Tasi 2017), mentre l'intimazione risultava notificata il 22.4.2025.
Ciò posto, deduceva che: - il potere di riscossione sarebbe estinto per intervenuta decadenza dell'ufficio, in base all'art. 25 dpr 602/1973 lettera c) comma 1, secondo cui: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo entro il 31 dicembre: … c) del secondo anno successivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”); - la OG, poi, non poteva inviare alcuna intimazione ad adempiere. Esso ricorrente aveva, infatti, proposto regolare ricorso con esito a lui favorevole innanzi a questa Corte Tributaria, avverso i predetti avvisi di accertamento Imu e
Tasi 2017.
Aggiungeva che aveva tentato di ottenere tutela in sede stragiudiziale sottoponendo alla OG ed
Comune di Cellole, una formale diffida in autotutela in data 22.4.2025 con successivo sollecito in data
12.5.2025, ma tutto era stato vano, non ottenendo alcun riscontro.
Segnalava che anche per le annualità precedenti si era dovuto attivare in sede giudiziale, atteso che tra il
Comune di Sessa AU e di Cellole non si era mai giunti a conclusioni in ordine alla legittimazione alla pretesa dei tributi locali, quali quelli in contestazione.
Invero, il Comune di Cellole non provvedeva a mantenere un contatto proficuo con il Comune di Sesso AU per fare si che le somme da quest'ultimo introitate da parte del Ricorrente_1, che rispetto a quel comune era soggetto passivo d'imposta ex lege, venissero poi stornate e così introitate da Cellole.
Anziché effettuare accertamenti e poi passare gli atti alla OG (e anziché sgravarli subito, una volta sconfitto in Corte Tributaria di primo grado), il Comune di Cellole avrebbe dovuto prevenire il tutto domandando semplicemente all'interlocutore Comune di Sesso AU lo storno delle somme. Ciò in quanto trattavasi di tematica afferente un riparto interno di competenze alla riscossione delle predette imposte, che non poteva affatto ricadere sul contribuente finale, come, peraltro, le sentenze della Corte
Tributaria di Caserta avevano più volte affermato, con effetto di giudicato tra le parti.
Per tali motivi, esso ricorrente invocava la sussistenza di una colpa grave in capo alle parti resistenti o chi di essa responsabile, per non avere giammai provveduto ad annullare i predetti atti prodromici all'azione esecutiva, che in effetti sta avendo luogo.
Pertanto, avanzava richiesta di risarcimento del danno c.d. da lite temeraria ex art. 96 cpc che per giurisprudenza assolutamente certa e consolidata, è principio applicabile anche in siffatta sede giudiziaria: “Sussiste la giurisdizione tributaria per la c.d. condanna da "lite temeraria", che può essere disposta dal giudice qualora sia dimostrato che la parte soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave. Si tratta, infatti, di una responsabilità di natura diversa da quella aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.
(per la quale permane la giurisdizione ordinaria), posto che risulta strettamente connessa all'atto impugnato, che costituisce l'oggetto del processo tributario, e deve essere decisa dal giudice che esamina il merito della causa in cui si verifica il danno. Tale conclusione vale per tutte le responsabilità contenute nell'art. 96 c.p.c., quindi anche per la condanna che il giudice può infliggere alle parti, relativa alla corresponsione, all'altra parte, di una somma equitativamente determinata. Infine, si deve intendere in senso estensivo il concetto di responsabilità processuale, comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo ingiusto” (Cassazione 3 giugno 2013 n. 13899).
Chiedeva, pertanto, a titolo risarcitorio, una somma che in via equitativa e meramente simbolica veniva indicata in euro 1.500, ben potendo il danno patito essere maggiore, oltre, naturalmente, alla giusta refusione delle spese di lite.
In data 18/11/2025 si costituiva il comune di Cellole, esponendo che per errore tutti i versamenti a mezzo
F24, riguardanti il pagamento dell'acconto I.M.U. e TASI per gli anni aventi ad oggetto l'intimazione, erano stati effettuati con codice tributo 3918 e codice comune I676, corrispondente al comune di Sessa AU
(Ce), invece di M262, corrispondente al comune di Cellole. Segnalava che il problema era dipeso dal fatto che fino al 1975 i Comuni di Sessa AU e Cellole erano un unico comune ed ancora all'attualità catastalmente erano uniti. In questa situazione l'utente avrebbe dovuto richiedere il riversamento delle somme al Comune di Sessa AU nelle casse del Comune di Cellole, ma ciò non era stato fatto, sicchè si imponeva di chiamare in causa il Comune di Sessa AU.
Aggiungeva che risultava ampiamente trascorso il termine di 180 giorni entro cui il Comune di Sessa
AU avrebbe dovuto riversare le somme ad esso ente.
Precisava che l'art. 14 del D.Lg. n.546 del 1992 prevede che se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi e che se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa;
Comunque, concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
Con memoria datata 18/11/2025 parte ricorrente ribadiva le proprie ragioni a confutazione anche della richiesta compensazione delle spese di giudizio.
Il 19/11/2025 si costituiva la OG spa, deducendo per la propria carenza di legittimazione esulando le questioni dalla propria competenza;
essa sulla base dell'iscrizione a ruolo aveva proceduto all'intimazione. Instava per la refusione delle spese in favore del difensore antistatario.
All'odierna pubblica udienza, non era possibile per problemi tecnici attivare il collegamento da remoto, richiesto da parte ricorrente con istanza regolare e notificata alle controparti, le quali, a loro volta, non erano presenti;
questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Premesso che i termini della vicenda sono stati compiutamente esposti in parte narrativa, si osserva che l'intimazione impugnata, che ha alla base i due suindicati avvisi di accertamento Imu e Tasi 2017, è nulla per carenza di titolo.
Ed invero, a prescindere dalla problematica esistente per i tributi locali tra i Comuni di Sessa AU e di
Cellole per le ragioni note e pacifiche agli atti, è dirimente la circostanza che i due avvisi di accertamento risultano essere stati oggetto di annullamento con le sentenze prodotte da parte ricorrente, non disconosciute dal Comune nel senso che gli annullamenti di primo grado siano stati oggetto di riforma in sede di gravame. Ci si riferisce alle sentenze di questa Corte n. 281/2023, avente ad oggetto l'avviso di accertamento Imu 2017 recante il n. 17304932 e la sentenza n. 282/2023 avente ad oggetto l'accertamento Tasi 2017 n. 17308379. Quindi, l'intimazione, emessa verosimilmente per la esecutorietà di cui dal 2020 sono muniti gli avvisi di accertamento di primo grado, pur soggetti a ricorso, non avrebbe dovuto essere emessa, in quanto successiva abbondantemente (datata 12/2/2025 e notificata il
22/4/2025) alle pronunzie giudiziarie testè menzionate.
Si aggiunge che il ricorrente ha esibito, a sostegno delle proprie argomentazioni, copia dei versamenti
(f/24), seppure destinati al Comune di Sessa AU, che avrebbe dovuto riversarli al Comune di Cellole per la questione nota e che esso Comune di Sessa AU aveva anche portato a conoscenza dei contribuenti con il provvedimento in atti.
Quanto esposto impone la soccombenza del Comune di Cellole e giustifica anche il mancato accoglimento da parte di questo giudice della preliminare istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Sessa AU avanzata dal Comune di Cellole.
A questo punto rimane da esaminare la richiesta del ricorrente di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. Di essa è indubbio l'an anche solo considerando le ragioni che hanno fatto ritenere nulla l'intimazione opposta;
difetta la prova del danno, che non è stato indicato neppure al solo scopo di una liquidazione equitativa. Si vuole dire che, al di là delle somme esborsate per il giudizio, nulla è stato dedotto né provato in ordine a pretesi danni risarcibili.
La regolamentazione delle spese di giudizio è quella come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Cellole alle spese del giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario del ricorrente, in euro 850,00, oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge. Compensa le spese nei rapporti con la OG spa.
Caserta, 15/12/2025 Il Presidente G.U.