Sentenza breve 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 11/03/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2026, proposto da
ED OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Graziosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Vignola, via Bontempelli 240;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno di cui alla pratica n. P-MO/L/N/2025/105271 - emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Modena In data 29/10/2025 e notificato a mezzo di pubblicazione nel Portale ALI in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.1.2026 e munito di istanza cautelare, OU ED ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio in lavoro subordinato, dal medesimo presentata il 16.6.2025.
Il diniego impugnato è fondato sul parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo il quale la capacità economica dell’azienda proponente non sarebbe idonea, in quanto il bilancio presentato non rispetterebbe i requisiti richiesti per un’azienda costituita nel 2016, evidenziando, in particolare, che “ a seguito di una nuova verifica della dichiarazione IVA relativa all’anno 2024, si conferma che i dati risultano invariati rispetto alla precedente valutazione. In particolare, si rileva una perdita pari a euro 1.214.634,00, valore confermato rispetto alla prima analisi dell’ITL ”.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ 1. Violazione di legge per eccesso di poter, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art 24 Dlgs 286/1998 con riferimento al dato reddituale del datore di lavoro ritenuto insufficiente; 2. Violazione dell’art 10 bis L 241/1990 per non aver la Pubblica Amministrazione richiamato nel provvedimento impugnato le osservazioni e la documentazione allegata al riscontro effettuato in data 20/10/2025 ”; il ricorrente, in sintesi, ha evidenziato la sussistenza dell’idoneità del reddito dell’azienda proponente il contratto di soggiorno; in particolare, richiamate le circolari INL n. 2066 del 21.3.2023 richiamata nella più recente del 27.10.2023, ha contestato l’effettuazione di una valutazione complessiva dell’andamento economico finanziario dell’azienda sulla base dei parametri indicati dalla circolari, evidenziando che dal Modello IVA 2024 emergerebbe che la società ha avuto un volume d’affari di complessivi euro 11.396.783,00 e che dal modello unico Società di Capitali 2024 risulterebbe un utile d’esercizio di euro 1.498.519,00 e un reddito di euro 2.096.775,00; il reddito al lordo delle erogazioni liberali sarebbe in positivo per euro 2.096.775,00; la ditta in questione avrebbe 31 dipendenti, 5 a tempo determinato e 26 a tempo indeterminato; dal bilancio d’esercizio al 31.12.2024 l’utile d’esercizio sarebbe rimasto ancora positivo per euro 187.949,00, per cui non sarebbe dato comprendere in che modo l’ITL abbia evidenziato la perdita d’esercizio di euro 1.214.634,00.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato la quale ha contestato le censure avversarie e chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio Modello IVA 2024 -periodo d’imposta 2023 della ditta Modena Ingegneria srl da cui emerge un volume d’affari di euro 11.396.783,00 e un reddito di euro 2.09.775,00; ha inoltre prodotto il modello unico Società di capitali 2024, della medesima società, da cui emerge un utile di 1.498.519,00 euro e la conferma di un reddito di euro 2.096.775,00; infine, il ricorrente ha prodotto in giudizio anche il bilancio di esercizio al 31.12.2024 da cui emerge, tra l’altro, un risultato di esercizio di 187.949,00 euro.
Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia allegato in giudizio sufficienti elementi probatori – che non appaiono chiaramente e definitivamente smentiti da quanto affermato dall’Amministrazione nelle proprie difese- che risultano idonei ad inficiare, quanto meno sotto il profilo istruttorio, l’impugnato provvedimento di rigetto della domanda di conversione per carenza del requisito reddituale dell’azienda proponente.
L’Amministrazione, proprio in considerazione del principio di prova fornito dal ricorrente, dovrà, pertanto, riesaminare in maniera approfondita la pratica in questione, alla luce della documentazione prodotta in questa sede dal ricorrente ed eventualmente di quella ulteriore che dovesse risultare necessaria o anche solo utile al fine di debitamente accertare la sussistenza (o meno) del requisito reddituale in capo all’azienda proponente.
Per tale ragione, il ricorso è fondato e va, dunque, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e conseguente dovere/potere dell’Amministrazione di riavviare e, dopo adeguata istruttoria, concludere il procedimento avviato con la domanda di conversione con l’adozione di un nuovo e motivato provvedimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
IO ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ER | PA RP |
IL SEGRETARIO