Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
92 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est. dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 92 Reg. Vol. anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per affido e mantenimento della prole, promosso da
Parte_1
parte elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Carpe e Mossino che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
- r i c o r r e n t e - contro
P_ parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Taormina che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- c o n v e n u t o -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
In via istruttoria
Ammettere, sui capi di prova dedotti, i testi indicati nel ricorso
Ammettere, sui capi di prova dedotti, i testi indicati nel ricorso,, nella memoria ex art. 473 bis nella memoria ex art. 473 bis n° 17n° 17 c.p.c.. e nella memoria ex art. 473 bis n° 17 terzo comma c.p.c. nella memoria ex art. 473 bis n° 17 terzo comma c.p.c...
Ammettere come prove documentali i documenti allegati al ricorso, alla memoria ex art. 473 bis n°
17 c.p.c. e alla memoria del 31/07/2024.
Rigettare i capi di prova ex adverso dedotti.
In caso di ammissione dei capi di prova ex adverso dedotti, ammettere la ricorrente alla prova in materia indiretta e contraria sui medesimi capi di prova ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi, con i testi indicati nella memoria ex art. 473 bis n° 17 terzo comma c.p.c., nonché ammettere i capi di prova dedotti dalla ricorrente con la memoria ex art. 473 bis n° 17 terzo comma c.p.c. con i testi ivi indicati.
Considerato che (i) il SI. ha negato di essere titolare del conto con IBAN P_
T76Q0608544770000035000126T76Q0608544770000035000126, (ii) , dagli estratti estratti conto ex adverso prodotti emergono, dal mese di novembre 2023, molteplici disposizioni in entrata con causale rata con causale giroconto IT Ord. [...] e in P_
uscita con causale bonifico IT Ord. [...] (iii) il SI. P_
non ha prodotto gli estratti gli estratti del conto con IBAN P_
T76Q060854477000003500012600126 e (i) il SI. non ha adempiuto a quanto disposto P_ dall'Ill.mo Giudice, non depositando gli estratti conto degli ultimi 3 anni del conto a lui intestato o cointestato recante l'IBAN [...], disporre gli opportuni gli opportuni accertamenti sui redditi del SI. anche per il tramite della polizia tributaria. P_
Nel merito
Adottare i seguenti provvedimenti ai fini della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e nate fuori dal matrimonio. Persona_1 Persona_2
1. Affidare le minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 prevedendo che le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie siano assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni delle minori e, per le questioni di ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Disporre che le minori e abbiano collocazione prevalente e residenza Persona_1 Persona_2
anagrafica presso la madre SI.ra , residenza anagrafica attualmente sita in Cuorgné (TO), Parte_1
Via Arduino n° 30, statuendo altresì che in caso di modifica della residenza della SI.ra , Parte_1 le minori seguano la residenza della madre, purché all'interno della Regione Piemonte
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere le figlie con sé secondo le seguenti modalità:
3.1. a week end alternati durante tutto l'anno tranne per i mesi di luglio ed agosto e per le vacanze natalizie;
3.2. quando il padre tiene le figlie a week end alternati, il padre andrà a prendere le medesime il venerdì all'uscita da scuola e le riaccompagnerà la domenica sera presso l'abitazione materna, tendenzialmente prima di cena durante il periodo invernale, e dopo cena durante il periodo estivo;
4. Disporre che nei mesi di luglio ed agosto, i genitori terranno le figlie a settimane alterne dal lunedì alla domenica, dandosi atto (al fine del riparto delle settimane) che le minori hanno trascorso con la madre la prima settimana di luglio 2024; nelle settimane di competenza del padre, il SI. andrà P_
a prendere le figlie il lunedì mattina presso l'abitazione materna ed ivi le riporterà la domenica sera.
5. Disporre che, durante le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, a partire dall'anno 2024 in cui le figlie trascorreranno con il padre il periodo dal 1 al 6 gennaio 2025.
6. Disporre che le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore:
6.1. il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6.2. il 25 aprile o il 1° maggio e relativi ponti secondo il calendario scolastico;
6.3. il 1° novembre o il 08 dicembre e relativi ponti secondo il calendario scolastico.
7. Disporre che per i giorni del compleanno delle minori valga il periodo stabilito per le vacanze estive o invernali.
8. Eventuali sacramenti religiosi delle figlie con entrambi i genitori.
9. Ciascun genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno e i recapiti telefonici quando terrà con sé le figlie, consentendo all'altro genitore un colloquio telefonico giornaliero con le minori 10.
Stabilire gli impegni e le attività quotidiane delle figlie relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato.
11. Disporre che il SI. dalla data della domanda (11.01.2024), versi mensilmente alla P_
SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Parte_1 minori, la somma di € 700,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra, mediche, scolastiche, sportive e sanitarie non coperte dal S.S.N. da sostenersi per le figlie, secondo il Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Ivrea. 12. Disporre che il SI. indichi alla SI.ra il luogo ove tiene con sé le minori P_ Parte_1
nei fine settimana di sua competenza.
13. Disporre a favore della SI.ra l'Assegno Unico nella misura del 100%. Parte_1
14. Disporre il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti dei genitori e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli delle figlie minori.
Dichiarare, inoltre, tenuto il SI. a versare alla SI.ra , a titolo di indennizzo, P_ Parte_1
l'importo pari al contributo al mantenimento delle minori con decorrenza dal mese di agosto 2020 dedotte le somme versate dal SI pari a complessivi € 2.600,00 (€ 300,00 a settembre 2020, € P_
300,00 a ottobre 2020, € 400,00 a dicembre 2020, € 400,00 ad agosto 2021, € 400,00 a settembre
2021, € 400,00 a ottobre 2021 ed € 400,00 a dicembre 2021).
Ai sensi dell'art. 473 bis n° 39 c.p.c..
Ammonire il SI. resosi inadempiente all'ordinanza del 30/05/2024. P_
Dichiarare tenuto e condannare il SI. al risarcimento dei danni in favore della SI.ra P_
, danni che si quantificano nell'importo pari al saggio degli interessi moratori ex art. 1284 Parte_1
quarto comma c.c. (e quindi al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali) da calcolarsi sugli importi dovuti dal SI. P_ quale contributo al mantenimento delle minori, dalla data di ogni singola scadenza all'effettivo saldo.
In ogni caso.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Per parte resistente respinta ogni avversa eccezione, domanda e conclusione:
Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e collocamento dalla madre, presso la quale i minori manterranno la residenza anagrafica
Disporre che, salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere le figlie con sé, secondo le seguenti modalità:
a week end alternati durante tutto l'anno tranne per i mesi di luglio ed agosto e per le vacanze natalizie;
quando il padre tiene le bimbe a week end alternati, andrà a prendere le medesime il venerdì all'uscita da scuola e le riaccompagnerà la domenica sera presso l'abitazione materna, tendenzialmente prima di cena il periodo invernale e dopo cena durante il periodo estivo;
nei mesi di luglio e agosto i genitori terranno le figlie a settimane alterne dal lunedì alla domenica, a partire dalla prima settimana di luglio di quest'anno che le bimbe trascorreranno con la madre;
il padre andrà a prendere le figlie il lunedì mattina presso l'abitazione materna ed ivi le riporterà la domenica sera;
durante le vacanze natalizie le bimbe trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 al 31dicembre e dal 1° al 6 gennaio, a partire dall'anno 2024 in cui le bimbe trascorreranno con il padre il periodo dal 1° al 6 gennaio 2025; le bimbe trascorreranno ad anni alternati con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ugualmente ad anni alterni il 25 aprile o il 1° maggio e relativi ponti secondo il calendario scolastico;
ugualmente ad anni alterni il 1° novembre o il 8 dicembre e relativi ponti secondo il calendario scolastico;
per i giorni del compleanno delle minori vale il periodo stabilito per le vacanze estive o invernali;
eventuali sacramenti religiosi con entrambi i genitori;
la SI.ra lascerà alle figlie il telefono cellulare che verrà fornito dal padre affinchè quest'ultimo Pt_1
possa chiamare quotidianamente le figlie stesse;
Disporre che il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma di € 300,00
(€ 150,00 ciascuna) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea
Disporre che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla SI.ra . Pt_1
Vinte le spese e competenze legali di causa.
IL PM
Accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1.
Con ricorso iscritto in data 12.1.24, la SI.ra premesso di avere generato con il SI. Parte_1
e figlie (n. 29.12.15) e (n. 29.7.19), chiedeva la regolamentazione del P_ Per_1 Per_2
rapporto tra i genitori e la prole.
Si costituiva il convenuto.
L'udienza di comparizione delle parti era celebrata in data 14.5.24; questo, per quanto di interesse, il contenuto dell'ordinanza datata 30.5.24:
<<
CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI EX ART 473 BIS 22 CPC Rilevato che dal verbale di udienza emerge quanto segue:
< Viene sentita la ricorrente che dichiara: “attualmente lavoro a tempo determinato con scadenza
contrattuale a giugno 2024, lavoro full time e prendo uno stipendio di euro 1650 circa lordi mensili, oltre eventuali straordinari.
In questo momento non pago né affitti, né rate per mutui e prestiti, attualmente vivo nella casa di mio padre e aiuto lui con le spese. Il SI. ha versato qualcosa a titolo di mantenimento per le figlie P_
appena ci siamo separati nel 2020 poi ha smesso. Attualmente le bimbe vedono il padre a week end alternati, a meno che ci siano dei ponti, che trascorriamo alternativamente con le nostre figlie”.
Il Giudice dà lettura delle dichiarazioni rese dalla ricorrente che le conferma dispensandola dalla sottoscrizione.
Viene sentito il convenuto che dichiara: “lavoro a tempo determinato fino a metà giugno, lavoro full time, e prendo uno stipendio di euro 1600 lordi mensili come stipendio base oltre eventuali straordinari. Vivo in casa con mia madre e pago tutto io, bollette, spese condominiali, affitto ecc. quando mi sono separato lavoravo presso l'azienda di mia madre che ha chiuso dopo qualche mese.
Ho pensato di versare qualcosa per il mantenimento delle mie figlie, ma non ho avuto la possibilità, quando l'azienda di mia madre ha chiuso era il periodo post covid e non ho trovato subito un lavoro, poi ho trovato qualche lavoretto, ma devo pagare l'affitto per euro 600 mensili, le spese condominiali per euro 200 mensili. Vedo le mie figlie a week end alternati a partire dal venerdì sera. Preciso che mia madre non percepisce né pensione né altri emolumenti”.
Il Giudice dà lettura delle dichiarazioni rese dal convenuto che le conferma dispensandolo dalla sottoscrizione.
Il SI. dichiara: “sono disponibile a versare la somma complessiva di euro 300 mensili per il P_ mantenimento delle mie figlie oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Il Giudice dà lettura delle dichiarazioni rese dal convenuto che le conferma dispensandolo dalla sottoscrizione.
Le parti dichiarano di raggiungere un accordo parziale in punto visita delle minori alle seguenti condizioni:
1) affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e collocamento dalla madre, presso la quale le minori manterranno la residenza anagrafica.
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere le figlie con sé secondo le seguenti modalità:
- a week end alternati durante tutto l'anno tranne per i mesi di luglio ed agosto e per le vacanze natalizie;
- quando il padre tiene le bimbe a week end alternati, andrà a prendere le medesime il venerdì all'uscita da scuola e le riaccompagnerà la domenica sera presso l'abitazione materna, tendenzialmente prima di cena durante il periodo invernale, e dopo cena durante il periodo estivo;
3) nei mesi di luglio ed agosto, i genitori terranno le figlie a settimane alterne dal lunedì alla domenica, a partire dalla prima settimana di luglio di quest'anno che le bimbe trascorreranno con la madre;
4) il padre andrà a prendere le figlie il lunedì mattina presso l'abitazione materna ed ivi le riporterà la domenica sera;
5) durante le vacanze natalizie, le bimbe trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, a partire dall'anno 2024 in cui le bimbe trascorreranno con il padre il periodo dal 1 al 6 gennaio 2025;
6) le bimbe trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
7) ugualmente ad anni alterni il 25 aprile o il 1° maggio e relativi ponti secondo il calendario scolastico;
8) ugualmente ad anni alterni il 1° novembre o il 08 dicembre e relativi ponti secondo il calendario scolastico;
9) per i giorni del compleanno delle minori vale il periodo stabilito per le vacanze estive o invernali;
10) eventuali sacramenti religiosi con entrambi i genitori;
11) il SI. si rende disponibile a rilasciare alla SI.ra tutti i documenti necessari per P_ Pt_1 ottenere l'assegno unico e a lasciare la corresponsione del medesimo integralmente alla SI.ra ; Pt_1
12) la SI.ra si rende disponibile a lasciare alle figlie il telefono cellulare che verrà fornito dal Pt_1 padre affinchè quest'ultimo possa chiamare quotidianamente le figlie stesse.
Il giudice dà lettura dell'accordo raggiunto alle parti che lo confermano e vi acconsentono, dispensandoli dalla sottoscrizione.
La SI.ra dichiara: “mio padre è in pensione già da tempo e percepisce un emolumento Pt_1 pensionistico”.
Il Giudice dà lettura delle dichiarazioni rese dalla ricorrente che le conferma dispensandola dalla sottoscrizione.
(omissis)
>
(omissis)
QUESTIONI NON PATRIMONIALI Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto al recepimento dell'accordo in ordine alle questioni non patrimoniali
QUESTIONI PATRIMONIALI
Rilevato, per la ricorrente, che:
° essa vive con le figlie, il padre ed il fratello in abitazione di cui essa è Per_3 Per_4
comproprietaria per la quota di 1/8 (le altre quote fanno capo ai predetti familiari);
° dalla documentazione prodotta emergono i seguenti redditi:
C.U. 2021: da 1.4.21 euro 10.436,21 lordi
C.U. 2022: da 1.4.22 a 29.5.22 euro 6.952,08 lordi
C.U. 2023: da 7.11.23 a 4.6.23 euro 5.211,82 + tfr 423,34
MOD 730 per 2022: euro 2054 + 5328 + 6952
Dall'estratto conto corrente bancario emergono le seguenti retribuzioni nette: dicembre 2023: euro 1710 gennaio 2024: euro 1687 febbraio 2024: euro 1635
Rilevato, per il resistente, che:
° egli vive con la madre, malata, in un'abitazione acquistata dal di lui fratello Alessandro la formula “vendita con riserva di proprietà”, rate di euro 650,00> ed afferma di pagare al fratello, in forza di “impegno”, somme tra euro 410,00 e 610,00 al mese in base alle disponibilità> (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3; pagamenti di cui vi è traccia negli estratti conto bancari versati in atti);
° dalla documentazione prodotta emergono i seguenti redditi lordi:
CU 2021: euro 4.375,60 da 18.10.21 a 23.12.21
CU 2023: euro 10.669,91 dal 31.7.23 + 11.887,04 da 1.1.23 a 8.7.23 + 1576 tfr
Dagli estratti conto corrente bancario risultano le seguenti retribuzioni nette: dicembre 2023: euro 1932,16 gennaio 2024: euro 1998,78 febbraio 2024: euro 1866,42
Ancora dagli estratti conto emergono, nelle seguenti date, giroconti in entrata dal conto con identificativo IBAN [...]:
19.2.24: EURO 330 + 60;
25.1.24: EURO 200;
18.1.24: EURO 380;
21.12.23: EURO 1300, 30.11.23: EURO 50 + 250 + 10
La causale è sempre la stessa: “spese varie”
Ritenuto, alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, anche tenuto conto che la posizione patrimoniale del convenuto non pare del tutto chiara, che il padre debba contribuire al mantenimento della prole, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di euro
400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia), oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Ivrea, il tutto con decorrenza 11.1.24, data di deposito del ricorso.
Assegno unico per la prole interamente a favore della ricorrente.
CIRCA LE RICHIESTE ISTRUTTORIE
° Ritenuto che le istanze istruttorie orali formulate da entrambe le parti siano da rigettare perché irrilevanti ovvero perché attinenti a circostanze documentali;
° ritenuto necessario disporre che:
- il convenuto depositi, entro il 31.7.24, gli estratti conto degli ultimi 3 anni del conto a lui intestato o cointestato recante il seguente identificativo IBAN: [...];
- la ricorrente depositi, entro il 31.7.24, documentazione comprovante l'ammontare dell'assegno unico per la prole
P.Q.M.
CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
DISPONE:
1) affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 Parte_1 P_
con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e collocamento dalla madre,
[...]
presso la quale le minori manterranno la residenza anagrafica.
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere le figlie con sé secondo le seguenti modalità:
- a week end alternati durante tutto l'anno tranne per i mesi di luglio ed agosto e per le vacanze natalizie;
- quando il padre tiene le bimbe a week end alternati, andrà a prendere le medesime il venerdì all'uscita da scuola e le riaccompagnerà la domenica sera presso l'abitazione materna, tendenzialmente prima di cena durante il periodo invernale, e dopo cena durante il periodo estivo;
3) nei mesi di luglio ed agosto, i genitori terranno le figlie a settimane alterne dal lunedì alla domenica,
a partire dalla prima settimana di luglio di quest'anno che le bimbe trascorreranno con la madre;
4) il padre andrà a prendere le figlie il lunedì mattina presso l'abitazione materna ed ivi le riporterà la domenica sera;
5) durante le vacanze natalizie, le bimbe trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, a partire dall'anno 2024 in cui le bimbe trascorreranno con il padre il periodo dal 1 al 6 gennaio 2025;
6) le bimbe trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
7) ugualmente ad anni alterni il 25 aprile o il 1° maggio e relativi ponti secondo il calendario scolastico;
8) ugualmente ad anni alterni il 1° novembre o il 08 dicembre e relativi ponti secondo il calendario scolastico;
9) per i giorni del compleanno delle minori vale il periodo stabilito per le vacanze estive o invernali;
10) eventuali sacramenti religiosi con entrambi i genitori.
DA' ATTO CHE:
11) il SI. si rende disponibile a rilasciare alla SI.ra tutti i documenti necessari per P_ Pt_1 ottenere l'assegno unico e a lasciare la corresponsione del medesimo integralmente alla SI.ra ; Pt_1
12) la SI.ra si rende disponibile a lasciare alle figlie il telefono cellulare che verrà fornito dal Pt_1 padre affinchè quest'ultimo possa chiamare quotidianamente le figlie stesse.
DISPONE:
13) che il padre debba contribuire al mantenimento della prole, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia), oltre ISTAT e
50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea, il tutto con decorrenza 11.1.24, data di deposito del ricorso. Assegno unico per la prole interamente a favore della ricorrente.
CIRCA I PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI
Provvede come in motivazione circa le istanze istruttorie.
CIRCA LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO
ASSEGNA alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc (note di precisazione delle conclusioni entro 27.9.24; comparse conclusionali entro il 28.10.24; memorie di replica entro il 12.11.24) e rinvia la causa, per la rimessione in decisione, all'udienza del 27.11.24.
(omissis)
->
Alla suddetta ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione .2.
§1
Il Tribunale, preliminarmente, osserva che la causa appare sufficientemente istruita per le ragioni già indicate nell'ordinanza 30.5.24; le omesse produzioni documentali degli estratti conto bancari, senza giustificato comprovato motivo, da parte del convenuto non possono che costituire elemento di giudizio nei suoi confronti ex art. 473 bis 18 cpc.
§2
Valutato l'interesse della prole e viste le richieste delle parti, in ordine alle statuizioni non patrimoniali, il Tribunale ritiene di confermare quanto statuito nella succitata ordinanza.
Su domanda della ricorrente e per ovvi motivi di tutela dei minori, il Tribunale dispone che ciascun genitore potrà pubblicare (ovunque e dunque anche su rete INTERNET) fotografie ed immagini delle figlie minori solo con il consenso dell'altro genitore.
Su domanda del convenuto ed anche considerata la distanza tra l'abitazione della ricorrente (Cuorgnè)
e quella del padre ( ), il Tribunale dispone che ciascun genitore è autorizzato a incaricare Per_5 persona di propria fiducia, già conosciuta dalle minori, di cui l'altro genitore avrà i riferimenti anche telefonici, per prelevare e/o riportare le figlie presso le rispettive abitazioni, nonché a prendersi cura delle stesse durante la permanenza presso ciascun genitore.
§3
In ordine alle questioni patrimoniali, rispetto alle risultanze già valutate con l'ordinanza 30.5.24, questi i nuovi elementi di giudizio:
° circa la ricorrente, dalla documentazione prodotta (docc. 25 e 26) risulta che essa ha percepito assegno unico per la prole di euro 57,00 a giugno 2024 e di euro 262,20 a luglio 2024;
° Circa il resistente, egli, ha soltanto prodotto (doc. 9) documentazione da cui risulta l'incasso di euro
1.067,42 per NASPI ad ottobre 2024. Il contratto di lavoro, in precedenza prodotto (doc. 4), aveva come termine finale l'11.5.24.
In comparsa conclusionale egli ammette di non avere versato nulla per il mantenimento delle figlie, di continuare a pagare al fratello euro 410-610 mensili per la casa di abitazione e aggiunge che “ offre di corrispondere alla SInora la somma di euro 250,00 mensili (pari ad euro 125,00 per Parte_1
figlia) a titolo di concorso al mantenimento della prole. Il SInor tuttavia, si impegna a P_
incrementare il predetto importo di euro 250,00 mensili sino ad euro 400,00 mensili (di cui euro
200,00 per figlia) non appena avrà reperito una soluzione lavorativa.” (pag. 4) Ebbene, tutto ciò considerato, anche valutate la suddetta omessa produzione documentale da parte del convenuto, la sua comprovata capacità lavorativa, le eSIenze della prole ed alla luce dei criteri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c., il Tribunale stima equo confermare quanto stabilito con l'ordinanza succitata.
§4
Su domanda della ricorrente, stante il totale inadempimento del convenuto, comunque percettore di reddito, in ordine al versamento del contributo al mantenimento delle figlie come determinato nell'ordinanza 30.5.24, il Tribunale, visto l'art. 473 bis 39 cpc, ammonisce versare P_
il contributo per il mantenimento delle figlie.
Il contenuto periodo temporale in cui si è verificato l'inadempimento non giustifica la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
§5
Circa la domanda della ricorrente volta ad ottenere, a titolo di indennizzo, l'importo pari al contributo al mantenimento delle minori con decorrenza dal mese di agosto 2020 dedotte le somme versate dal pari a complessivi € 2.600,00, il Tribunale deve svolgere alcune brevi considerazioni. P_
Va premesso che secondo Cass. Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022; sez. 1, Sentenza n. 16657 del
22/07/2014 “l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c.”.
I principi di cui sopra sono certamente applicabili anche al caso di specie ove il riconoscimento dei figli da parte del padre è avvenuto fin dalla loro nascita.
Di poi, prima della riforma cosiddetta Cartabia, la giurisprudenza prevalente riteneva inammissibile il cumulo della domanda di mantenimento del figlio dispiegata pro futuro nei giudizi di separazione
/ divorzio / regolamentazione della prole non matrimoniale con quella volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo per la mancata pregressa contribuzione dell'altro genitore al mantenimento della prole. Ciò era giustificato dalla diversità dei riti processuali previsti per le due domande (da un lato, rito di speciale di cognizione per separazione e divorzi;
rito di volontaria giurisdizione per il mantenimento del figlio non matrimoniale;
da altro alto e di contro, rito ordinario di cognizione per la domanda di indennizzo). Oggi l'intera materia è regolata dall'art. 473 bis cpc ed il cumulo di domande, stante l'identità del rito, deve ritenersi ammissibile.
Ora, la quantificazione della somma da versare a titolo di regresso (cfr. ord. Cass. n. 15.09/2023) per il mantenimento ordinario non richiede una specifica dimostrazione probatoria dettagliata, né specifici riferimenti fattuali, potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 c.c. È noto, infatti, che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore che ha sopportato spese nell'interesse del figlio, senza il concorso dell'altro genitore. Il giudice di merito, dunque, in queste ipotesi, può servirsi del criterio equitativo per la determinazione delle somme dovute a titolo di rimborso, essendo principio generale, desumibile da varie norme, quali, ad esempio, gli artt. 379, 2054 e 2047 c.c., che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità (si veda ex multis Cass. 16657/2014, Cass. 11351/2004 e Cass. 10861/1999).
Nel merito, é pacifico tra le parti che almeno da Agosto 2020 terminò la convivenza tra le parti e, dunque, con ciò anche la presunzione di concorso al mantenimento della prole. In effetti la ricorrente formula la domanda con decorrenza Agosto 2023, ammettendo anche di avere ricevuto dalla controparte, per il mantenimento delle figlie, “versamenti effettuati a settembre 2020 (€ 300,00), ottobre 2020 (€ 300,00), dicembre 2020 (€ 400,00), agosto 2021 (€ 400,00), settembre 2021 (€
400,00), ottobre 2021 (€ 400,00) e dicembre 2021 (€ 400,00)” (cfr. pag. 5 del ricorso); il tutto per un totale di euro 2.600,00. Circa tali versamenti nulla contesta il convenuto, il quale afferma di avere per il passato contribuito al mantenimento delle figlie “in proporzione alla propria disponibilità” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione).
Quindi dall'Agosto 2020 al Dicembre 2023, ossia per le mensilità anteriori alla decorrenza dell'assegno pro futuro come sopra indicato, può essere quantificato un contributo medio al mantenimento pari, per le due figlie, a complessivi euro 200,00, mensili già tenuto conto degli interessi e della rivalutazione monetaria nel tempo. Tale determinazione viene effettuata anche tenendo conto che non sono noti i redditi delle parti per tutto il periodo di interesse e dello stato attuale di disoccupazione del P_
Pertanto il calcolo è il seguente: mesi 41 x 200 = 8.200 – 2600 (già corrisposti) = 5.600, somma che il convenuto è tenuto a versare a titolo di indennizzo per le pregresse spese ordinarie di mantenimento delle figlie. §6
Spese compensate tenuto conto dell'esito della lite, dell'assenza di attività istruttoria orale e della novità della questione procedurale relativa all'indennizzo per il mantenimento pregresso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 Parte_1 P_
con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e collocamento dalla madre,
[...]
presso la quale le minori manterranno la residenza anagrafica.
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere le figlie con sé secondo le seguenti modalità:
- a week end alternati durante tutto l'anno tranne per i mesi di luglio ed agosto e per le vacanze natalizie;
- quando il padre tiene le bimbe a week end alternati, andrà a prendere le medesime il venerdì all'uscita da scuola e le riaccompagnerà la domenica sera presso l'abitazione materna, tendenzialmente prima di cena durante il periodo invernale, e dopo cena durante il periodo estivo;
- nei mesi di luglio ed agosto, i genitori terranno le figlie a settimane alterne dal lunedì alla domenica,
a partire dalla prima settimana di luglio di quest'anno che le bimbe trascorreranno con la madre;
- il padre andrà a prendere le figlie il lunedì mattina presso l'abitazione materna ed ivi le riporterà la domenica sera;
- durante le vacanze natalizie, le bimbe trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, a partire dall'anno 2024 in cui le bimbe trascorreranno con il padre il periodo dal 1 al 6 gennaio 2025;
- le bimbe trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- ugualmente ad anni alterni il 25 aprile o il 1° maggio e relativi ponti secondo il calendario scolastico;
- ugualmente ad anni alterni il 1° novembre o il 08 dicembre e relativi ponti secondo il calendario scolastico;
- per i giorni del compleanno delle minori vale il periodo stabilito per le vacanze estive o invernali;
- eventuali sacramenti religiosi con entrambi i genitori.
3) Ciascun genitore potrà pubblicare (ovunque e dunque anche su rete INTERNET) fotografie ed immagini delle figlie minori solo con il consenso dell'altro genitore. 4) Ciascun genitore è autorizzato a incaricare persona di propria fiducia, già conosciuta dalle minori, di cui l'altro genitore avrà i riferimenti anche telefonici, per prelevare e/o riportare le figlie presso le rispettive abitazioni, nonché a prendersi cura delle stesse durante la permanenza presso ciascun genitore.
5) Il padre deve contribuire al mantenimento della prole, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia), oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea, il tutto con decorrenza 11.1.24, data di deposito del ricorso. Assegno unico per la prole interamente a favore della ricorrente;
6) Il padre deve versare alla madre, a titolo di indennizzo per il mantenimento pregresso di entrambe le figlie, relativamente al periodo da agosto 2020 fino al dicembre 2023, la somma di euro 5.600,00 già tenuto conto degli interessi e della rivalutazione monetaria nel tempo.
7) Visto l'art. 473 bis 39 cpc, ammonisce versare il contributo per il mantenimento P_
delle figlie.
8) Spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Ivrea addì 15.1.25
IL PRESIDENTE est.
Alessandro SCIALABBA