Articolo 5 della Legge 13 febbraio 2001, n. 45
Articolo 4Articolo 6
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25 marzo 2001
Art. 5. 1. All' articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) e' inserita la rubrica: "Assunzione degli impegni"; b) nel comma 1, le parole: "avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione" sono sostituite dalle seguenti: "avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione"; c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2.Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli
interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;
d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare ne' a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, ne', salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia;
e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilita' delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attivita' illecite.
L'autorita' giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilita' predetti.

3. La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 16-quater.
3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 12 (Assunzione degli impegni). - 1. Le persone nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione devono rilasciare all'autorita' proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' a da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresi', designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.
2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;
d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare ne' a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, ne, salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia;
e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilita' delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attivita' illecite. L'autorita' giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilita' predetti.
3. La previsione di cui alla lettera e) del comma 2, non si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 16-quater.
3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2.".
- L'art. 16-quater del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , introdotto dall'art. 14 della legge qui pubblicata, e' riportato nel testo del medesimo articolo.
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e' riportato nelle note all'art. 3.
Entrata in vigore il 25 marzo 2001
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