Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2025, proposto dai signori LI MI, SN IC, IA SO, CO IT, CE VI, EO NI, IC SA, IU AT, SA AN, MI VI, ZI TO, IA RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Ventura ed Elisa Amadeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Trieste Sezione civile – Controversie del lavoro n. 171/23 pubblicata il 26.9.2023, con la quale è stato dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in sentenza, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere le spese di lite liquidate.
1.1 Deducono che, in assenza di proposizione di appello, la sentenza passava in giudicato, come da attestazione prodotta in giudizio, ma l’Amministrazione non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, nonostante il decorso dei termini previsti dalla legge per l’adempimento.
1.2 Chiedono pertanto a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza alla predetta sentenza n. 171/2023, nominando un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio il 7.4.2025 in resistenza al ricorso con atto formale.
3. In data 31.10.2025 i ricorrenti hanno prodotto memoria, con cui hanno insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
4. All’udienza camerale del 19 novembre 2025, la causa, previo rilievo da parte del Presidente ex art. 73 comma 3 c.p.a. di un profilo di inammissibilità del ricorso per assenza agli atti della prova della notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Rileva il Collegio che manca la prova agli atti del presente giudizio della notifica, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per il completamento delle procedure ex art. 14 DL 669/1996, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , in quanto parte resistente e condannata nel giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Trieste RG 266/2023.
6. Il ricorso in esame, in assenza di prova in ordine alla rituale notifica del titolo esecutivo nella sede dell’Amministrazione parte resistente nella causa conclusa con la sentenza ottemperanda, per costante giurisprudenza risulta pertanto inammissibile ( ex multis Tar Friuli Venezia Giulia 29.10.2025 n. 410; Tar Campania sez. V 30.9.2025 n. 6483 e sez II 3.11.2025 n. 7112).
7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
IA MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO