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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/11/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati:
dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 99/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. ANNAMARIA C.F._1
TROPIANO, domiciliatario, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. FILIPPO C.F._2
COMMISSO, domiciliatario, giusta procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
CONCLUSIONI: come da note scritte per la udienza del 20.11.2025 – svoltasi con modalità cartolari – da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte sulle quali la causa è stata riservata in decisione innanzi al
Collegio con ordinanza del 21.11.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 05.2.2025 ha domandato Parte_1 all'adito Tribunale di modificare le condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 798/2018 emessa il 05.6.2018 segnatamente per quanto concerne la regolamentazione degli incontri con il figlio, collocato prevalentemente presso la madre, e la misura Controparte_1 dell'assegno di mantenimento versato in favore del minore. Ha esposto di aver promosso il presente giudizio al fine di: 1) modificare la regolamentazione degli incontri con il figlio in modo che la Pt_2 frequentazione sia più assidua (e non limitata durante la settimana ai giorni concordati in sede di divorzio, ossia mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 19,30 alle ore 21,30) e, comunque, maggiormente rispondente ai desiderata del minore;
2) ridurre la misura dell'assegno di mantenimento in favore del figlio fissato in euro 300,00 mensili, in considerazione dello stato di disoccupazione e della circostanza che diventerà nuovamente padre.
I.
2- Ha resistito alla domanda concludendo per la Controparte_1 conferma delle vigenti condizioni di divorzio e adducendo in ordine all'assenza dei presupposti per la modifica sotto entrambi i profili, lamentando la irresponsabilità del ricorrente e lo svolgimento di attività lavorativa in nero.
I.
3- Sentite le parti congiuntamente alla udienza del 29.5.2025, il ricorrente ha rinunciato alla modifica delle condizioni in ordine alla regolamentazione del diritto di visita assumendo che gli incontri con il figlio nell'ultimo periodo erano più frequenti;
non è stato, invece, possibile addivenire ad un accordo in ordine alle condizioni economiche.
I.
4- Con ordinanza del 04.6.2025 resa ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. è stata disposta in via provvisoria la modifica delle condizioni di divorzio limitatamente alla misura dell'assegno versato dal per il Pt_1 mantenimento del figlio ridotto ad euro 250,00 al mese, invitando Pt_2 le parti alla integrazione della documentazione reddituale.
I.
5- La causa è stata differita alla udienza del 20.11.2025 svoltasi con modalità cartolari e riservata in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 21.11.2025 sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte per la predetta udienza. Giova evidenziare in punto di fatto che entrambe le parti hanno dato atto che il ha versato il mantenimento per il mese di Pt_1 agosto in euro 125,00; per l'effetto, in sede di note per la predetta udienza depositate il 17.11.2025 la difesa della ha chiesto al Tribunale di CP_1
2 ordinare “al Sig. di integrare il mantenimento in favore del Parte_1 minore, relativo al mese di agosto 2025, con un versamento di ulteriori 125,00 euro”; di contro il ha giustificato il pagamento in misura Pt_1 dimezzata dell'assegno di mantenimento sul presupposto degli accordi tra le parti avendo questi tenuto con sé il figlio per metà mese.
II.- Così ricostruite le posizioni delle parti si passa ad esaminare i due profili per i quali è stata richiesta la modifica delle condizioni di divorzio anticipando sin da ora che esula dall'oggetto del presente giudizio la richiesta – avanzata in sede di note per l'udienza del 20.11.2025 dalla difesa della – di condanna del ricorrente all'integrale assegno di CP_1 mantenimento nella misura disposta con ordinanza del 04.6.2025.
E' appena il caso di osservare in via preliminare che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti, personali ed economici, adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze già valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico, nell'art. 473-bis.29 c.p.c., che, per l'appunto, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati alla sopravvenienza di “giustificati motivi”.
È, tuttavia, da rilevare che la giurisprudenza dominante ha specificato che la dizione “sopravvenienza di giustificati motivi” è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze.
Il legislatore, dunque, prescrivendo, nel dettato normativo dell'art. 473- bis.29, la necessità di “giustificati motivi”, per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, sembra confermare e rafforzare, sostanzialmente, la tendenza giurisprudenziale dominante, che richiede la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c., natura di revisio prioris istantiae, e, quindi, di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di scioglimento del matrimonio, ma di novum iudicium: trattasi, in definitiva, di un giudizio che è finalisticamente orientato ad un adeguamento della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, ogniqualvolta una siffatta modificazione vada concretamente ad incidere sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
3 In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, notoriamente emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere, in ogni tempo, la revisione delle condizioni di separazione e divorzio, in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti, che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento (o la revoca) dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione, così come per la modifica delle altre previsioni di natura personale regolanti lo stato divorzile, deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. civ., 24/9/2002 n. 13863).
In forza di quanto innanzi, è pertanto inammissibile la richiesta avanzata dalla con le note depositate in data 17.11.2025. CP_1
II.
1- In relazione alla richiesta di modifica delle condizioni relativi agli incontri padre- figlio deve darsi atto che la stessa parte ricorrente ha rinunciato a tale modifica assumendo che le frequentazioni erano più assidue e che non vi erano state problematiche nella gestione degli incontri. In particolare, alla udienza del 29.5.2025 il ha dichiarato: “dopo la Pt_1 proposizione del ricorso non ci sono più problemi perché vedo mio figlio tutti i giorni in base al desiderio di mio figlio”. Pertanto, in parte qua va dichiarata cessata la materia del contendere anche in considerazione della previsione ampia contenuta già nelle condizioni di divorzio in ordine alla regolamentazione del diritto di visita previsto in modo ampio e flessibile, con conseguente possibilità di modifica sul solo accordo delle parti e nell'interesse del minore.
È superfluo precisare che, in forza di quanto innanzi, stante l'accordo delle parti, si rende ultronea l'audizione del minore.
II.
2- Con riferimento invece alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento deve darsi atto che la difesa del ha addotto la Pt_1 sopravvenienza di fatti nuovi rispetto al momento della pronuncia della sentenza di divorzio e, nella specie, ha allegato il peggioramento delle condizioni economiche in conseguenza dello stato disoccupazionale, della
4 perdita del beneficio del reddito di cittadinanza a far data da gennaio 2024 e della nascita di un nuovo figlio da altra relazione.
Orbene, per il vero, dalla documentazione in atti, si osserva che lo stato disoccupazione risulta già a far data dall'ottobre 2017 – stando all'estratto conto previdenziale del depositato dalla resistente – e, dunque, non Pt_1 parrebbe costituire un fatto nuovo in relazione alla sentenza di divorzio emessa il 05.6.2018. D'altronde il non ha fatto mistero di svolgere Pt_1 lavori occasionali come giardiniere e muratore (cfr. verbale di audizione del 29.5.2025), tuttavia, non ha provato di aver subito una riduzione delle proprie entrate da redditi da lavoro;
non può non rilevarsi tuttavia che, trattandosi di lavoro non contrattualizzato non è agevole la prova avendo peraltro la difesa del addotto che questi non fosse in possesso di un Pt_1 conto corrente.
A fronte di questa circostanza - solo allegata e non provata - emerge documentalmente la contrazione dei propri redditi in conseguenza dell'omessa percezione del reddito di cittadinanza per come emerge dalla attestazione della Agenzia delle Entrate allegata alla memoria depositata dal ricorrente in data 13.9.2025. Invero si evince che il reddito del Pt_1 per gli anni 2022-2023 è stato rappresentato solo dal reddito di cittadinanza (indicato come reddito esente per l'anno 2022 in euro 5.699,99 e per l'anno 2023 in euro 6.000,00) mentre nell'anno 2024 non ha dichiarato né percepito alcun reddito, pur dovendosi rilevare che questi – per sua stessa ammissione – ha continuato a lavorare in nero sebbene, secondo l'impostazione difensiva, riducendo i propri guadagni in conseguenza delle problematiche di salute accertate con verbale della Commissione medica INPS per l'accertamento della invalidità civile che ha riconosciuto una invalidità del 60% con decorrenza dal 14.7.2020 che non comporta alcun beneficio economico ma che corrobora – ad avviso del Collegio- la tesi del ricorrente in ordine alla impossibilità di intensificare l'attività lavorativa e, dunque, è circostanza idonea a supportare la riduzione delle entrate.
Incidentalmente si evidenzia che è del tutto irrilevante il messaggio vocale prodotto dalla resistente (in allegato alla memoria del 10.4.2025) atteso che in primo luogo non rispetta le corrette metodologie dell'informatica forense in quanto non offre alcuna garanzia di attendibilità in ordine all'identità del dichiarante e alla genuinità della registrazione dovendosi procedere con l'acquisizione forense del dispositivo utilizzato;
in secondo luogo e, per quanto maggiormente rileva in questa sede, non aggiunge nulla avendo, come detto, il ammesso di svolgere attività lavorativa in nero. Pt_1
5 Altrettanto incontestata e documentale è la nascita di un altro figlio da altra relazione da cui può desumersi - quanto meno in via presuntiva (stante la assenza di prova dell'incidenza sul bilancio del anche perché Pt_1 verificatasi nel corso del giudizio – cfr. certificato di nascita di
[...] nata in data [...]) – e comunque per l'avvenire un Persona_1 aumento delle uscite.
Per tali ragioni, valorizzando le modifiche sopravvenute (ripetasi, la perdita del beneficio del reddito di cittadinanza e la nascita di un altro figlio), anche in disparte la prova della contrazione dei redditi da attività lavorativa occasionale, si ritiene congruo confermare la riduzione dell'assegno di mantenimento in euro 250,00 mensili.
Non si reputa invece di accogliere la richiesta di ulteriore riduzione – sino all'importo di euro 200,00 mensili – per come richiesto in sede di audizione non essendo provata documentalmente la spesa per canone di locazione (indicato in udienza in euro 250,00 mensili) e dovendosi tenere anche conto delle aumentate esigenze del figlio (oggi tredicenne). Pt_2
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, conferma l'ordinanza del 04.6.2025 e, per l'effetto, dispone la riduzione dell'importo stabilito in sede di divorzio a titolo di mantenimento del figlio minore in euro 250,00 mensili, anziché in euro 300,00 da versarsi da parte del con le Pt_1 modalità già vigenti.
III.- Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda e l'accordo delle parti in udienza in ordine alla regolamentazione degli incontri padre- figlio.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della ricorrente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
PQM
6 Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 05.2.2025, così provvede:
- a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 798/2018 emessa il 05.6.2018 dal Tribunale di Locri, riduce l'assegno di mantenimento a carico del ed in favore del Pt_1 figlio in euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Pt_2
ISTAT, da versarsi con le modalità già stabilite nella predetta sentenza;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile effettuata in data 21/11/2025 mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati:
dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 99/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. ANNAMARIA C.F._1
TROPIANO, domiciliatario, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. FILIPPO C.F._2
COMMISSO, domiciliatario, giusta procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
CONCLUSIONI: come da note scritte per la udienza del 20.11.2025 – svoltasi con modalità cartolari – da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte sulle quali la causa è stata riservata in decisione innanzi al
Collegio con ordinanza del 21.11.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 05.2.2025 ha domandato Parte_1 all'adito Tribunale di modificare le condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 798/2018 emessa il 05.6.2018 segnatamente per quanto concerne la regolamentazione degli incontri con il figlio, collocato prevalentemente presso la madre, e la misura Controparte_1 dell'assegno di mantenimento versato in favore del minore. Ha esposto di aver promosso il presente giudizio al fine di: 1) modificare la regolamentazione degli incontri con il figlio in modo che la Pt_2 frequentazione sia più assidua (e non limitata durante la settimana ai giorni concordati in sede di divorzio, ossia mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 19,30 alle ore 21,30) e, comunque, maggiormente rispondente ai desiderata del minore;
2) ridurre la misura dell'assegno di mantenimento in favore del figlio fissato in euro 300,00 mensili, in considerazione dello stato di disoccupazione e della circostanza che diventerà nuovamente padre.
I.
2- Ha resistito alla domanda concludendo per la Controparte_1 conferma delle vigenti condizioni di divorzio e adducendo in ordine all'assenza dei presupposti per la modifica sotto entrambi i profili, lamentando la irresponsabilità del ricorrente e lo svolgimento di attività lavorativa in nero.
I.
3- Sentite le parti congiuntamente alla udienza del 29.5.2025, il ricorrente ha rinunciato alla modifica delle condizioni in ordine alla regolamentazione del diritto di visita assumendo che gli incontri con il figlio nell'ultimo periodo erano più frequenti;
non è stato, invece, possibile addivenire ad un accordo in ordine alle condizioni economiche.
I.
4- Con ordinanza del 04.6.2025 resa ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. è stata disposta in via provvisoria la modifica delle condizioni di divorzio limitatamente alla misura dell'assegno versato dal per il Pt_1 mantenimento del figlio ridotto ad euro 250,00 al mese, invitando Pt_2 le parti alla integrazione della documentazione reddituale.
I.
5- La causa è stata differita alla udienza del 20.11.2025 svoltasi con modalità cartolari e riservata in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 21.11.2025 sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte per la predetta udienza. Giova evidenziare in punto di fatto che entrambe le parti hanno dato atto che il ha versato il mantenimento per il mese di Pt_1 agosto in euro 125,00; per l'effetto, in sede di note per la predetta udienza depositate il 17.11.2025 la difesa della ha chiesto al Tribunale di CP_1
2 ordinare “al Sig. di integrare il mantenimento in favore del Parte_1 minore, relativo al mese di agosto 2025, con un versamento di ulteriori 125,00 euro”; di contro il ha giustificato il pagamento in misura Pt_1 dimezzata dell'assegno di mantenimento sul presupposto degli accordi tra le parti avendo questi tenuto con sé il figlio per metà mese.
II.- Così ricostruite le posizioni delle parti si passa ad esaminare i due profili per i quali è stata richiesta la modifica delle condizioni di divorzio anticipando sin da ora che esula dall'oggetto del presente giudizio la richiesta – avanzata in sede di note per l'udienza del 20.11.2025 dalla difesa della – di condanna del ricorrente all'integrale assegno di CP_1 mantenimento nella misura disposta con ordinanza del 04.6.2025.
E' appena il caso di osservare in via preliminare che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti, personali ed economici, adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze già valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico, nell'art. 473-bis.29 c.p.c., che, per l'appunto, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati alla sopravvenienza di “giustificati motivi”.
È, tuttavia, da rilevare che la giurisprudenza dominante ha specificato che la dizione “sopravvenienza di giustificati motivi” è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze.
Il legislatore, dunque, prescrivendo, nel dettato normativo dell'art. 473- bis.29, la necessità di “giustificati motivi”, per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, sembra confermare e rafforzare, sostanzialmente, la tendenza giurisprudenziale dominante, che richiede la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c., natura di revisio prioris istantiae, e, quindi, di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di scioglimento del matrimonio, ma di novum iudicium: trattasi, in definitiva, di un giudizio che è finalisticamente orientato ad un adeguamento della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, ogniqualvolta una siffatta modificazione vada concretamente ad incidere sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
3 In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, notoriamente emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere, in ogni tempo, la revisione delle condizioni di separazione e divorzio, in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti, che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento (o la revoca) dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione, così come per la modifica delle altre previsioni di natura personale regolanti lo stato divorzile, deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. civ., 24/9/2002 n. 13863).
In forza di quanto innanzi, è pertanto inammissibile la richiesta avanzata dalla con le note depositate in data 17.11.2025. CP_1
II.
1- In relazione alla richiesta di modifica delle condizioni relativi agli incontri padre- figlio deve darsi atto che la stessa parte ricorrente ha rinunciato a tale modifica assumendo che le frequentazioni erano più assidue e che non vi erano state problematiche nella gestione degli incontri. In particolare, alla udienza del 29.5.2025 il ha dichiarato: “dopo la Pt_1 proposizione del ricorso non ci sono più problemi perché vedo mio figlio tutti i giorni in base al desiderio di mio figlio”. Pertanto, in parte qua va dichiarata cessata la materia del contendere anche in considerazione della previsione ampia contenuta già nelle condizioni di divorzio in ordine alla regolamentazione del diritto di visita previsto in modo ampio e flessibile, con conseguente possibilità di modifica sul solo accordo delle parti e nell'interesse del minore.
È superfluo precisare che, in forza di quanto innanzi, stante l'accordo delle parti, si rende ultronea l'audizione del minore.
II.
2- Con riferimento invece alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento deve darsi atto che la difesa del ha addotto la Pt_1 sopravvenienza di fatti nuovi rispetto al momento della pronuncia della sentenza di divorzio e, nella specie, ha allegato il peggioramento delle condizioni economiche in conseguenza dello stato disoccupazionale, della
4 perdita del beneficio del reddito di cittadinanza a far data da gennaio 2024 e della nascita di un nuovo figlio da altra relazione.
Orbene, per il vero, dalla documentazione in atti, si osserva che lo stato disoccupazione risulta già a far data dall'ottobre 2017 – stando all'estratto conto previdenziale del depositato dalla resistente – e, dunque, non Pt_1 parrebbe costituire un fatto nuovo in relazione alla sentenza di divorzio emessa il 05.6.2018. D'altronde il non ha fatto mistero di svolgere Pt_1 lavori occasionali come giardiniere e muratore (cfr. verbale di audizione del 29.5.2025), tuttavia, non ha provato di aver subito una riduzione delle proprie entrate da redditi da lavoro;
non può non rilevarsi tuttavia che, trattandosi di lavoro non contrattualizzato non è agevole la prova avendo peraltro la difesa del addotto che questi non fosse in possesso di un Pt_1 conto corrente.
A fronte di questa circostanza - solo allegata e non provata - emerge documentalmente la contrazione dei propri redditi in conseguenza dell'omessa percezione del reddito di cittadinanza per come emerge dalla attestazione della Agenzia delle Entrate allegata alla memoria depositata dal ricorrente in data 13.9.2025. Invero si evince che il reddito del Pt_1 per gli anni 2022-2023 è stato rappresentato solo dal reddito di cittadinanza (indicato come reddito esente per l'anno 2022 in euro 5.699,99 e per l'anno 2023 in euro 6.000,00) mentre nell'anno 2024 non ha dichiarato né percepito alcun reddito, pur dovendosi rilevare che questi – per sua stessa ammissione – ha continuato a lavorare in nero sebbene, secondo l'impostazione difensiva, riducendo i propri guadagni in conseguenza delle problematiche di salute accertate con verbale della Commissione medica INPS per l'accertamento della invalidità civile che ha riconosciuto una invalidità del 60% con decorrenza dal 14.7.2020 che non comporta alcun beneficio economico ma che corrobora – ad avviso del Collegio- la tesi del ricorrente in ordine alla impossibilità di intensificare l'attività lavorativa e, dunque, è circostanza idonea a supportare la riduzione delle entrate.
Incidentalmente si evidenzia che è del tutto irrilevante il messaggio vocale prodotto dalla resistente (in allegato alla memoria del 10.4.2025) atteso che in primo luogo non rispetta le corrette metodologie dell'informatica forense in quanto non offre alcuna garanzia di attendibilità in ordine all'identità del dichiarante e alla genuinità della registrazione dovendosi procedere con l'acquisizione forense del dispositivo utilizzato;
in secondo luogo e, per quanto maggiormente rileva in questa sede, non aggiunge nulla avendo, come detto, il ammesso di svolgere attività lavorativa in nero. Pt_1
5 Altrettanto incontestata e documentale è la nascita di un altro figlio da altra relazione da cui può desumersi - quanto meno in via presuntiva (stante la assenza di prova dell'incidenza sul bilancio del anche perché Pt_1 verificatasi nel corso del giudizio – cfr. certificato di nascita di
[...] nata in data [...]) – e comunque per l'avvenire un Persona_1 aumento delle uscite.
Per tali ragioni, valorizzando le modifiche sopravvenute (ripetasi, la perdita del beneficio del reddito di cittadinanza e la nascita di un altro figlio), anche in disparte la prova della contrazione dei redditi da attività lavorativa occasionale, si ritiene congruo confermare la riduzione dell'assegno di mantenimento in euro 250,00 mensili.
Non si reputa invece di accogliere la richiesta di ulteriore riduzione – sino all'importo di euro 200,00 mensili – per come richiesto in sede di audizione non essendo provata documentalmente la spesa per canone di locazione (indicato in udienza in euro 250,00 mensili) e dovendosi tenere anche conto delle aumentate esigenze del figlio (oggi tredicenne). Pt_2
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, conferma l'ordinanza del 04.6.2025 e, per l'effetto, dispone la riduzione dell'importo stabilito in sede di divorzio a titolo di mantenimento del figlio minore in euro 250,00 mensili, anziché in euro 300,00 da versarsi da parte del con le Pt_1 modalità già vigenti.
III.- Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda e l'accordo delle parti in udienza in ordine alla regolamentazione degli incontri padre- figlio.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della ricorrente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
PQM
6 Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 05.2.2025, così provvede:
- a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 798/2018 emessa il 05.6.2018 dal Tribunale di Locri, riduce l'assegno di mantenimento a carico del ed in favore del Pt_1 figlio in euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Pt_2
ISTAT, da versarsi con le modalità già stabilite nella predetta sentenza;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile effettuata in data 21/11/2025 mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
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