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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 649/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OS CI, LA
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1243/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190063578536000 IRPEF-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE n. 07120249003608191000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6069/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 9920/2/2024, del 10/6/2024, depositata in data 24/6/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Caserta ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.ro 07120249003608191/000, limitatamente alla cartella esattoriale n.
07120190063578536000 dell'importo di euro 2916,58 per i seguenti motivi:
1) mancata notifica degli atti sottesi,
2) prescrizione delle somme a titolo di tributo, di sanzioni ed interessi,
3) inesistenza dell'atto esattoriale per scadenza del contratto di appalto
4) illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale,
5) decadenza dalla riscossione
6) mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli
Si costituiva con controdeduzioni l'agenzia delle Entrate OS che chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo:
1) l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio, come modificato dal DLGS 220/2023;
2) l'inammissibilità del ricorso per tardività della domanda, essendo stata regolarmente notificata la cartella e non impugnata, in uno alla mancata impugnazione del fermo amministrativo;
3) l'inesistenza di tutti i vizi eccepiti;
4) l'inesistenza della legittimazione processuale sulle contestazioni riguardanti l'Ente impositore.
Il ricorrente ha depositato memorie.
Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso, ritenendo la notifica ritualmente effettuata, nonché il mancato decorso del termine prescrizionale.
Ha proposto appello il contribuente, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla rituale notifica della cartella esattoriale, inviata a Santa Maria La Carità anziché a Castellammare di
Stabia, luogo di residenza del ricorrente, all'epoca dell'invio dell'atto esattoriale, come risulta dal certificato di residenza storico in atti, nonché la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato con gli artt. 139-140 cpc.
Si costituiva con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo: 1) la violazione, in primo ed in secondo grado dell'art. 14, comma 6 bis, del DPR 546/1992, come modificato dal DLGS n° 3 220/2023, che prevede, allorquando nel ricorso si eccepisca la mancata notifica degli atti presupposti della cartella esattoriale, la notifica obbligatoria all'Ente impositore, con conseguente inammissibilità dell'appello;
2) la regolarità della notifica della cartella esattoriale, non potendo, nel giudizio di appello il contribuente, dopo aver ha posto a fondamento della domanda di nullità della intimazione di pagamento e della cartella esattoriale l'inesistenza della notifica di quest'ultima, eccepire una irregolarità o un vizio della notifica che avrebbero dovuto essere già oggetto di specifica contestazione in primo grado;
3) la rituale notifica del fermo amministrativo recante n° 07180202300030394000, avvenuta in data 10
Ottobre 2023 a mezzo pec, che impedisce di far valere attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, essendo stato ritualmente notificato un atto successivo (il preavviso di fermo), non impugnato e non potendo essere eccepita per la prima volta in gradi di appello la mancata iscrizione nei registri
INAD;
4) l'inammissibilità degli altri motivi di appello (e anche del ricorso) per la mancata impugnazione del primo atto successivo alla notifica della cartella esattoriale;
- il mancato decorso del termine decennale di prescrizione, termine interrotto dalla notifica della cartella esattoriale, poi dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e poi dalla intimazione impugnata.
All'udienza del 7/10/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve ritenersi che nel caso di specie non sussista l'eccepita violazione dell'art. 14 comma 6 bis d.lgs.
546/92, dal momento che l'atto presupposto, in relazione al quale si eccepisce il difetto di notifica, è una cartella esattoriale emessa dallo stesso ente della OS, non configurandosi quindi un litisconsorzio necessario ex lege con l'ente impositore.
Va altresì rilevato che la Cassazione, con l'ordinanza. 36305 del 30/12/2023 ha affermato che quando il contribuente, nell'atto introduttivo, abbia censurato, in generale, la mancata notificazione della cartella di pagamento, deve ritenersi in detta censura ricompresa anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalità di notificazione.
Il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l'introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova (cfr.Cass.
n. 14285 del 25/5/2021 ).
Non era necessario, dunque, che la ricorrente in primo grado, a fronte della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, relativa alla regolarità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento, presentasse memoria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la contestazione dell'erroneità della notificazione non integrava un nuovo motivo di ricorso rispetto alla già dedotta irregolarità della notificazione.
Spetta al Giudice ricostruire l'intero iter notificatorio e accertarne la regolarità.
Né rileva, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il fatto che la censura riguardi la notifica della cartella anche a seguito della regolare notifica di un atto successivo (preavviso di fermo amministrativo).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021, in primo luogo, ribadiscono il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Testualmente: «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo,
Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Quanto alla notifica della cartella di pagamento parte appellante eccepisce il vizio della notifica, è stata effettuata a Santa Maria La Carità (Na) alla Indirizzo_1, depositando, però, tardivamente il certificato di residenza storico.
L'art. 58 D.Lgs. 546/92, come novellato dal D.Lgs. 220/2023, risponde al principio espresso dall'art. 19 lett. d L. 111/2023 di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. La norma, nella versione ante 2023, consentiva la produzione di “nuovi documenti” in appello senza limiti. Essa era stata sottoposta più volte, nel corso degli anni, al vaglio della Corte Costituzionale che aveva ritenuto la previsione della producibilità di nuovi documenti in secondo grado un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, e, come tale, insindacabile.
Con la riforma, nel processo tributario in appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Per il requisito dell'indispensabilità, poiché la norma ricalca la previgente disciplina civile, si deve far riferimento alla c.d. indispensabilità ristretta, come delineata dalle S.U., cioè quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio. Il concetto di causa non imputabile, la cui valutazione è demandata al giudice che deve darne motivazione, deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatata sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla mera negligenza organizzativa della parte. A questo, fa seguito, come bilanciamento, la possibilità di proporre in appello motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati (art. 58 c. 2 D.Lgs. 546/92), possibilità in passato esclusa.
Con la sentenza 27 marzo 2025 n. 36, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 c. 3 D.Lgs. 546/92 limitatamente alle deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
Ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 2 D.Lgs. 220/2023, nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024, il giorno successivo all'entrata in vigore di detto decreto.
La Corte Costituzionale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla CGT 2° Lombardia, ha ritenuto irragionevole la norma, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, in realtà incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati in vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite.
Per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, quindi, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore D.Lgs. 220/2023.
Nel caso di specie il giudizio di primo grado è stato iscritto a ruolo il 20/2/2024, e quindi successivamente all'entrata in vigore del nuovo art. 58 D.Lgs. 546/92, precludendo il deposito in appello di nuovi documenti.
Secondo la Cassazione (ordinanza 10354/2024), la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell' art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale ( Cass. n. 6788 del 15/03/2017 ).
Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.
Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.
Ciò precisato in termini generali, dalla documentazione in atti si evince che la notificazione della cartella di pagamento al contribuente è avvenuta, nel caso di specie, non già con modalità diretta, con l'inoltro da parte dell'Agente della riscossione di una raccomandata postale, ma a mezzo messo notificatore ed eseguita nelle forme previste dall' art. 140 cod. proc. civ. per la notifica a persona relativamente irreperibile, a mezzo il deposito nella casa comunale e l'invio, della relativa raccomandata.
Per la notifica di un atto tributario in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si considera perfezionata solo con la prova di effettiva ricezione della raccomandata informativa (C.A.D.), che avvisa del deposito dell'atto presso la casa comunale. L'ente notificante deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento di tale raccomandata, attestante l'avvenuta immissione nella cassetta postale o l'affissione alla porta, e non è sufficiente la sola prova della spedizione. Nel caso di specie non è stata prodotta la relativa raccomandata informativa.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate OS al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 450,00 per il primo grado ed
€ 500,00 per il secondo, oltre accessori e CUT., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OS CI, LA
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1243/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190063578536000 IRPEF-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE n. 07120249003608191000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6069/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 9920/2/2024, del 10/6/2024, depositata in data 24/6/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Caserta ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.ro 07120249003608191/000, limitatamente alla cartella esattoriale n.
07120190063578536000 dell'importo di euro 2916,58 per i seguenti motivi:
1) mancata notifica degli atti sottesi,
2) prescrizione delle somme a titolo di tributo, di sanzioni ed interessi,
3) inesistenza dell'atto esattoriale per scadenza del contratto di appalto
4) illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale,
5) decadenza dalla riscossione
6) mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli
Si costituiva con controdeduzioni l'agenzia delle Entrate OS che chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo:
1) l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio, come modificato dal DLGS 220/2023;
2) l'inammissibilità del ricorso per tardività della domanda, essendo stata regolarmente notificata la cartella e non impugnata, in uno alla mancata impugnazione del fermo amministrativo;
3) l'inesistenza di tutti i vizi eccepiti;
4) l'inesistenza della legittimazione processuale sulle contestazioni riguardanti l'Ente impositore.
Il ricorrente ha depositato memorie.
Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso, ritenendo la notifica ritualmente effettuata, nonché il mancato decorso del termine prescrizionale.
Ha proposto appello il contribuente, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla rituale notifica della cartella esattoriale, inviata a Santa Maria La Carità anziché a Castellammare di
Stabia, luogo di residenza del ricorrente, all'epoca dell'invio dell'atto esattoriale, come risulta dal certificato di residenza storico in atti, nonché la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato con gli artt. 139-140 cpc.
Si costituiva con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo: 1) la violazione, in primo ed in secondo grado dell'art. 14, comma 6 bis, del DPR 546/1992, come modificato dal DLGS n° 3 220/2023, che prevede, allorquando nel ricorso si eccepisca la mancata notifica degli atti presupposti della cartella esattoriale, la notifica obbligatoria all'Ente impositore, con conseguente inammissibilità dell'appello;
2) la regolarità della notifica della cartella esattoriale, non potendo, nel giudizio di appello il contribuente, dopo aver ha posto a fondamento della domanda di nullità della intimazione di pagamento e della cartella esattoriale l'inesistenza della notifica di quest'ultima, eccepire una irregolarità o un vizio della notifica che avrebbero dovuto essere già oggetto di specifica contestazione in primo grado;
3) la rituale notifica del fermo amministrativo recante n° 07180202300030394000, avvenuta in data 10
Ottobre 2023 a mezzo pec, che impedisce di far valere attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, essendo stato ritualmente notificato un atto successivo (il preavviso di fermo), non impugnato e non potendo essere eccepita per la prima volta in gradi di appello la mancata iscrizione nei registri
INAD;
4) l'inammissibilità degli altri motivi di appello (e anche del ricorso) per la mancata impugnazione del primo atto successivo alla notifica della cartella esattoriale;
- il mancato decorso del termine decennale di prescrizione, termine interrotto dalla notifica della cartella esattoriale, poi dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e poi dalla intimazione impugnata.
All'udienza del 7/10/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve ritenersi che nel caso di specie non sussista l'eccepita violazione dell'art. 14 comma 6 bis d.lgs.
546/92, dal momento che l'atto presupposto, in relazione al quale si eccepisce il difetto di notifica, è una cartella esattoriale emessa dallo stesso ente della OS, non configurandosi quindi un litisconsorzio necessario ex lege con l'ente impositore.
Va altresì rilevato che la Cassazione, con l'ordinanza. 36305 del 30/12/2023 ha affermato che quando il contribuente, nell'atto introduttivo, abbia censurato, in generale, la mancata notificazione della cartella di pagamento, deve ritenersi in detta censura ricompresa anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalità di notificazione.
Il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l'introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova (cfr.Cass.
n. 14285 del 25/5/2021 ).
Non era necessario, dunque, che la ricorrente in primo grado, a fronte della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, relativa alla regolarità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento, presentasse memoria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la contestazione dell'erroneità della notificazione non integrava un nuovo motivo di ricorso rispetto alla già dedotta irregolarità della notificazione.
Spetta al Giudice ricostruire l'intero iter notificatorio e accertarne la regolarità.
Né rileva, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il fatto che la censura riguardi la notifica della cartella anche a seguito della regolare notifica di un atto successivo (preavviso di fermo amministrativo).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021, in primo luogo, ribadiscono il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Testualmente: «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo,
Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Quanto alla notifica della cartella di pagamento parte appellante eccepisce il vizio della notifica, è stata effettuata a Santa Maria La Carità (Na) alla Indirizzo_1, depositando, però, tardivamente il certificato di residenza storico.
L'art. 58 D.Lgs. 546/92, come novellato dal D.Lgs. 220/2023, risponde al principio espresso dall'art. 19 lett. d L. 111/2023 di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. La norma, nella versione ante 2023, consentiva la produzione di “nuovi documenti” in appello senza limiti. Essa era stata sottoposta più volte, nel corso degli anni, al vaglio della Corte Costituzionale che aveva ritenuto la previsione della producibilità di nuovi documenti in secondo grado un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, e, come tale, insindacabile.
Con la riforma, nel processo tributario in appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Per il requisito dell'indispensabilità, poiché la norma ricalca la previgente disciplina civile, si deve far riferimento alla c.d. indispensabilità ristretta, come delineata dalle S.U., cioè quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio. Il concetto di causa non imputabile, la cui valutazione è demandata al giudice che deve darne motivazione, deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatata sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla mera negligenza organizzativa della parte. A questo, fa seguito, come bilanciamento, la possibilità di proporre in appello motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati (art. 58 c. 2 D.Lgs. 546/92), possibilità in passato esclusa.
Con la sentenza 27 marzo 2025 n. 36, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 c. 3 D.Lgs. 546/92 limitatamente alle deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
Ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 2 D.Lgs. 220/2023, nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024, il giorno successivo all'entrata in vigore di detto decreto.
La Corte Costituzionale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla CGT 2° Lombardia, ha ritenuto irragionevole la norma, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, in realtà incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati in vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite.
Per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, quindi, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore D.Lgs. 220/2023.
Nel caso di specie il giudizio di primo grado è stato iscritto a ruolo il 20/2/2024, e quindi successivamente all'entrata in vigore del nuovo art. 58 D.Lgs. 546/92, precludendo il deposito in appello di nuovi documenti.
Secondo la Cassazione (ordinanza 10354/2024), la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell' art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale ( Cass. n. 6788 del 15/03/2017 ).
Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.
Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.
Ciò precisato in termini generali, dalla documentazione in atti si evince che la notificazione della cartella di pagamento al contribuente è avvenuta, nel caso di specie, non già con modalità diretta, con l'inoltro da parte dell'Agente della riscossione di una raccomandata postale, ma a mezzo messo notificatore ed eseguita nelle forme previste dall' art. 140 cod. proc. civ. per la notifica a persona relativamente irreperibile, a mezzo il deposito nella casa comunale e l'invio, della relativa raccomandata.
Per la notifica di un atto tributario in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si considera perfezionata solo con la prova di effettiva ricezione della raccomandata informativa (C.A.D.), che avvisa del deposito dell'atto presso la casa comunale. L'ente notificante deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento di tale raccomandata, attestante l'avvenuta immissione nella cassetta postale o l'affissione alla porta, e non è sufficiente la sola prova della spedizione. Nel caso di specie non è stata prodotta la relativa raccomandata informativa.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate OS al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 450,00 per il primo grado ed
€ 500,00 per il secondo, oltre accessori e CUT., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.