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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALE ANDREA, Presidente
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1285/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Via Penna 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 11-2025 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 11-2025 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 11-2025 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 11-2025 I.C.I. 2010
- sul ricorso n. 1287/2025 depositato il 10/06/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Via Penna 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 12-2025 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 12-2025 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 12-2025 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 12-2025 I.C.I. 2010
- sul ricorso n. 1291/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Via Francesco Mormina Penna, 2 97018 Scicli RG elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 13-2025 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 13-2025 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 13-2025 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 13-2025 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Resistente: come infra specificate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti ricorsi notificati in data 17.05.2025 e depositati in data 10.06.2025 (rubricati ai numeri
1285\2025, 1287\2025, 1291\2025) la Sig.ra Ricorrente_1 nata a [...]
il Data_nascita_1 e residente a [...] in Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1 , la Sig.ra Nominativo_1 nata a [...] il Data_nascita_2, C.F. CF_1 – a mezzo della procuratrice generale Ricorrente_1 nata a [...] il Data_nascita_1 e residente a [...] in Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, (giusta procura in Notaio Nominativo_4 del 18.4.2002, registrata a Modica il 29.4.2002 al n. 862, rep. 14922, racc. 5141), il Sig. Nominativo_2 nato a [...] il Data_nascita_3, C.F. CF_2 – a mezzo della procuratrice generale Ricorrente_1 Ricorrente_1 nata a [...] il Data_nascita_1 e residente a [...] in Indirizzo_1, C. F. CF_Ricorrente_1,( giusta procura in Notaio Nominativo_4 del 18.4.2002, registrata a Modica il 29.4.2002 al n. 862, rep. 14922, racc. 514), rappresentati e difesi come in atti, propongono opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento numeri 11, 12, 13 emesse dal Comune di Scicli in data 11.3.2025, tutte notificate il 18.3.2025, con le quali è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento, in solido (in quanto coproprietari al 33,33% ciascuno dei beni oggetto dell'imposta), della somma complessiva di € 269.457,06, di cui € 174.928,53 per tributo (ICI 2007, 2008, 2009 e 2010), € 52.478,30 per sanzioni (omesso versamento), € 16.077,53 per interessi su tributo impugnato, € 805,00 per spese legali e accessori di legge, ed € 25.133,27 per interessi di mora, oltre spese postali, in relazione alla “sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa
n. 1786/01/2014 depositata il 12.9.2014”.
Con un unico motivo di ricorso eccepiscono la prescrizione del credito (ICI anni 2007, 2008, 2009, 2010) vantato dal Comune di Scicli in relazione alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa
n. 1786/01/2014 del 12.9.2014.
Concludono con richiesta di dichiarare ed accertare, previa sospensione delle ingiunzioni impugnate,
l'intervenuta prescrizione del credito del Comune di Scicli nei confronti dei ricorrenti, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituisce, in data 16.10.2023 il Comune di Scicli, che, controdeducendo al ricorso, ne chiede il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, la difesa dell'Ente assume che la prescrizione è stata interrotta da un avviso di vendita immobiliare notificato il 9.10.2018 in relazione alle ingiunzioni 310832 (Nominativo_2), 310831 (Nominativo_1) e 311104 (Nominativo_6), già oggetto della sentenza oggi azionata con gli atti impugnati – rispetto al quale i ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi alla CTP di Ragusa, definito con sentenza di inammissibilità (sentenza n. 1584/02/2019 depositata il 20/12/2019). Rappresenta, altresì, che i ricorrenti hanno anche riconosciuto il debito in questione, in quanto hanno presentato al Comune di Scicli in data 17/10/2018 al prot. gen. al n. 31969 una richiesta di riliquidazione ICI anni 2007 2008-2009-2010 in base alla sentenza della CTP di Ragusa n. 256/04/2014 (all. 8). Gli atti richiamati hanno, pertanto, interrotto il termine di prescrizione.
Con ordinanza n. 708\2025 è stata accolta l'istanza di sospensione, relativamente al ricorso n. 1285\2025.
I ricorsi iscritti ai numeri 1287\2025 e 1291\2025 sono stati riuniti per ragioni di connessione al n. 1285\2025.
In vista dell'udienza di merito, i ricorrenti depositano, in data 31.12.2025, memoria di replica alle controdeduzioni di parte resistente e producono documentazione con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione. In particolare, hanno richiamato e documentato la vicenda relativa all'attività di riscossione svolta, indebitamente e senza titolo, dalla società Società_1 spa per il Comune di Scicli anche dopo la scadenza del contratto nel mese di agosto del 2013 (la Società_1 ha di fatto continuato ad esercitare la funzione di concessionario in una situazione di carenza di potere). Ne consegue che l'attività posta in essere con gli avvisi di vendita immobiliare del 5.9.2018 è stata adottata in assoluta carenza di potere, con inidoneità ad interrompere la prescrizione. Con riferimento all'atto di riconoscimento del debito (allegato n.8) rappresentano che non è idoneo a determinare alcun effetto interruttivo della prescrizione perché non reca la sottoscrizione di alcuno dei ricorrenti e non esprime “alcuna volontà di adempiere alle statuizioni della sentenza n. 1786/01/2014 della CTP di Ragusa (mai menzionata), bensì la sola (legittima) richiesta, in relazione agli avvisi di accertamento del 2012 ivi indicati, di riliquidazione dell'imposta in virtù di altra sentenza, cioè la sentenza della CTP di Ragusa n. 256/04/2014, passata in giudicato”.
All'udienza del 15 gennaio 2026 i ricorsi riuniti sono posti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di maturazione del termine di prescrizione. Al riguardo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui al D.P.R. 602 del 1973, bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati (cfr. Cass. sez. V, n. 4574/2015,
Cass. SS. UU n. 23397/16; Cass. n. 32048/2021; Cass. n. 7444/2022; Cass. Ordinanza 24 dicembre 2020,
n. 29534; Cass. n. 21810/2022; Cass. ord. N. 24997/2024).
Il credito tributario in questione (complessivamente € 269.457,06), divenuto definitivo per passaggio in giudicato della sentenza n. 1786/01/2014 che lo ha confermato, resta, pertanto, soggetto al regime della prescrizione decennale.
Riguardo al dies a quo, cioè al termine dal quale computare la prescrizione, la giurisprudenza ha precisato che “la prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione” .
La disciplina dell'impugnazione della sentenza è contenuta nell'articolo 51 del Dlgs 546/1992 in cui si dispone che i termini decorrono dalla «notificazione ad istanza di parte» ovvero dalla pubblicazione della sentenza
(cfr. art. 38, comma 3, del Dlgs 546/1992 e art. 327 del c.p.c.). Ogni sentenza del giudice tributario passa in giudicato decorsi sei mesi dal suo deposito, salvo che l'altra parte, notificandola nelle forme ordinarie, non faccia decorrere il più breve termine di 60 giorni dalla notifica, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte della segreteria della Corte di Giustizia.
Nel caso in esame, la sentenza n. 1786\2014, depositata in data 12.09.2014, in assenza di notifica di parte,
è passata in giudicato in data 17.03.2015 (considerata la sospensione feriale dal 1° agosto 2014 al 15 settembre 2014). Da quest'ultima data decorre la prescrizione decennale che, quindi, scadeva il 17.03.2025.
Gli atti impugnati (ingiunzioni di pagamento n. 11,12,13 dell'11.03.25) sono stati notificati ai ricorrenti, a mezzo del messo comunale, in data 18.03.2025, oltre il termine di prescrizione. È, pertanto, fondata l'eccezione di prescrizione, salvo eventuali atti interruttivi. Ed infatti, non può invocarsi il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, non estensibile, per costante giurisprudenza, all'istituto della prescrizione. Per la prescrizione, ciò che conta è la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, in quanto l'interruzione si perfeziona solo quando l'atto giunge alla sua conoscenza, secondo il principio stabilito dall'art. 1334 c.c. (in tal senso, cfr., Cass. sez. unite sentenza n. 4822/2015; Cass. Sez. Un. 12332/2017; Cass.10.10.2019 n. 33277; Cass. 28.05.2020 n. 10160; Cass. sez. unite sentenza n.40543 del 17/12/2021; Cass. ordinanza 16 novembre 2022 n. 33681; Cass. sez. Trib. ordinanza n. 29854 del 20/11/2024; Cass. sez. V Ordinanza n. 12930/2025; Cass. Sez. 5 ordinanza n. 21765 Anno 2025).
Tanto premesso occorre valutare la validità degli atti interruttivi (avviso di vendita ed istanza di rideterminazione depositata dal difensore dei ricorrenti) invocati nelle controdeduzioni e documentati nel fascicolo informatico dal Comune di Scicli.
L'avviso di vendita immobiliare, emesso (in data 05.09.2018) e notificato dalla Società_1 SP (quale concessionaria del Comune di Scicli) in data 09.10.2018 (come da ricorso iscritto al n. 1619\2018), riguarda l'esecuzione forzata per la mancata riscossione delle ingiunzioni di pagamento n. 310832 a nome di Nominativo_2, n. 310831 a nome di Nominativo_1 e n. 311104 a nome di Ricorrente_1 relative all'ICI anni 2007-2008-2009-2010, ingiunzioni, precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento presupposti (cfr. come riferito in ricorso a pag.2) oggetto della sentenza della CTP di Ragusa n. 1786/01/2014, passata in giudicato, azionata con gli atti impugnati.
Dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, emerge che: il contratto di affidamento del servizio di riscossione tra il Comune di Scicli e Società_1 SP è scaduto il 9.8.2013; con delibera 91 del 28.12.2017 il Consiglio Comunale del Comune di Scicli affidava ad ADE – Riscossione, e Riscossione Sicilia SP per i contribuenti residenti in [...], il Servizio di Riscossione delle entrate comunali (patrimoniali e tributarie). Il Comune di Scicli autorizzava la Società_1 S.p.A. al proseguimento delle procedure cautelari ed esecutive non ultimate, con nota del 30.05.2018 prot. n. 0016920/2018, confortato anche dall'orientamento espresso da questa Commissione Tributaria nelle sentenze n. 907\2017, n. 1403\2017, n. 334\2018, n. 747\2018, che richiama espressamente (vedi nota avente ad oggetto “mozione su Riscossione Tributi Comune di Scicli” del 30.10.2018 prot. 33408 allegato b fascicolo dei ricorrenti). Sostanzialmente nelle sentenze (favorevoli al Comune di Scicli) appena menzionate si è ritenuto che “detta società ha il potere/dovere di portare a compimento l'esazione degli avvisi di accertamento già notificati, anche dopo la scadenza della concessione;
l'argomento trova testuale riscontro nell'art. 3 del capitolato speciale d'oneri allegato alla concessione, che recita: la durata del presente appalto viene stabilita in mesi 30 dalla data di stipula del contratto, fermo restando che per gli avvisi di accertamento le cui somme sono riscosse successivamente alla scadenza del contratto si provvederà ugualmente al pagamento del compenso dovuto, dietro presentazione di regolare fattura;
la disposizione in sostanza rappresenta una sorta di prorogatio del potere della Società_1 di riscuotere i tributi oltre la scadenza della concessione, limitatamente agli accertamenti già operati nella vigenza del contratto” (cfr. per tutte, sentenza n. 747\2018).
Successivamente, con delibera n. 107 del 6.12.2018, il Consiglio Comunale del Comune di Scicli rilevava l'illegittimità dell'iniziativa adottata dal Capo Settore Finanze ed Entrate con nota prot. 16920 del 30.5.2018
e deliberava l'annullamento di tale ultima nota e la risoluzione di ogni rapporto in essere con detta società.
Ne consegue che la Società_1 S.p.A., avendo emesso (in data 05.09.2018) e notificato (in data 09.10.2018) l'avviso di vendita, nell'arco temporale tra la nota prot. n. 0016920/2018 del 30.05.2018 e la delibera n. 107 del 6.12.2018, non ha agito in carenza di potere. Sul punto il Collegio intende uniformarsi alle sentenze CTR
Sicilia (sez. 6 sentenza n.2710\2022, sez. 6 sentenza n. 7502\2022, sez. 5 sentenza n. 287\2023), che, nel riformare le sentenze (di accoglimento) emesse da questa Commissione tributaria di primo grado, hanno testualmente precisato che la Società_1 s.p.a., “stante il preciso disposto dell'art. 3 del capitolato, anche se cessato il contratto di concessione, può procedere alla riscossione dei tributi che siano stati accertati nella pendenza del predetto contratto di concessione, ove il termine "riscossione", atteso il suo preciso tenore letterale, non può ritenersi limitata alla sola ipotesi di spontaneo versamento del tributo, ma si estende anche alle occorrende attività di recupero degli accertati tributi” (vedi CTR Sicilia sez. 6 sentenza n. 7502\2022). Ed ancora si riporta, per ampi stralci, la sentenza n. 287\2023: “La Corte rileva che l'intimazione impugnata si riferisce a tributi locali per i quali erano stati emessi e notificati al contribuente avvisi di accertamento in epoca anteriore alla scadenza del contratto fra Società_1 e comune di Scicli”. Anche nel caso in esame i ricorrenti riferiscono (cfr. pag. 2 del ricorso) che le ingiunzioni erano state precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento presupposti. La CTR aggiunge “Conseguentemente deve ritenersi avesse il potere/dovere di portare a compimento l'esazione degli avvisi di accertamento già notificati, anche dopo la scadenza della concessione. Quanto sopra si ricava anche dall'art. 3 del capitolato speciale d'oneri allegato alla concessione, ai sensi del quale ”la durata del presente appalto viene stabilita in mesi 30 dalla data di stipula del contratto, fermo restando che per gli avvisi di accertamento le cui somme sono riscosse successivamente alla scadenza del contratto si provvederà ugualmente al pagamento del compenso dovuto, dietro presentazione di regolare fattura”; da tale previsione si evince logicamente che anche dopo la scadenza della concessione la soc. Società_1 conserva il potere di riscuotere gli importi dovuti sulla base di avvisi di accertamento pregressi”.
Da ultimo anche il recente orientamento di questa Corte, con la sentenza n. 1027\3\2024 sez. 3, ha testualmente rigettato l'eccezione del ricorrente: “ Non può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui la Società_1 S.p.A. avrebbe agito in carenza di potere, in quanto, come risulta documentalmente, l'art. 3 del capitolato speciale, nel contemplare la durata dell'affidamento per trenta mesi, faceva salvi gli avvisi di accertamento le cui somme sarebbero state riscosse successivamente alla scadenza del contratto. In altri termini, scaduto il contratto, il Comune non avrebbe potuto più trasmettere altri avvisi di accertamento alla concessionaria per la riscossione dei relativi crediti, ma per gli avvisi già trasmessi i poteri della concessionaria restavano integri”.
Il Collegio ritiene, pertanto, che l'avviso di vendita dell'ottobre 2018 abbia interrotto i termini di decorrenza della prescrizione ed il credito tributario (ICI anni 2007, 2008, 2009, 2010) non può ritenersi prescritto.
Sempre con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione, il Collegio ritiene fondata l'eccezione dell'ente resistente, secondo cui l'istanza di rideterminazione ICI anni 2007, 2008, 2009, 2010 del 17/10/2018 presentata dal difensore dei ricorrenti è idonea ad interromperne i termini di decorrenza della prescrizione per effetto di riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c..
Con le richieste di riliquidazione ICI anni 2007 2008-2009-2010 (e di sospensione della procedura di pignoramento immobiliare intrapresa dalla Società_1 SP nei confronti dei ricorrenti) depositate in data 17/10/2018 (prot. gen. al n. 31969) il difensore (Avv. Nominativo_5) dei ricorrenti, nominato nel ricorso per l'impugnazione dell'avviso di vendita sopra citato (notificato in data 09.10.2018, impugnato con ricorso n.
1619\2018, depositato in data 28.12.2018), proponeva un accordo transattivo ed invocava applicarsi i valori fissati per ICI anni 2005 e 2006 dalla sentenza n. 256/4/2014 della CTP di Ragusa, anche per le annualità
ICI 2007, 2008, 2009, 2010. Dette annualità costituiscono la pretesa tributaria delle ingiunzioni di pagamento n. 310831, n.310832, n.311013, che sono i titoli sottesi all'avviso di vendita ed alla sentenza n. 1786/01/2014 in questione. Il riferimento a detta sentenza è chiaro. Nella premessa delle tre istanze (allegato n. 8 delle controdeduzioni), si fa riferimento alla fase dell'accertamento (con richiamo agli avvisi di accertamento del 2012) ed alla fase della riscossione curata dalla Società_1 (con richiamo alle ingiunzioni e con l'indicazione della somma complessiva maggiorata). Le istanze, inoltre, contengono un espresso richiamo alle suddette ingiunzioni di pagamento (n. 310832, Nominativo_2: n. 310831, Nominativo_1, n. 311013, Ricorrente_1, tutte del 06.11.2013).
Ed ancora, il riferimento alla sentenza n. 1786/01/2014 ed alla procedura di pignoramento immobiliare azionata con l'avviso di vendita del 09.10.2028 è confermato dalla richiesta di “l'immediata riliquidazione dell'imposta dovuta dai ricorrenti per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e per l'effetto sospendere la procedura di pignoramento immobiliare in atto intrapresa nei confronti dell'istante a cura della Società_1 S.p.A. per il recupero delle somme intimate”.
I ricorrenti, infine, eccepiscono che l'istanza di rideterminazione ICI anni 2007, 2008, 2009, 2010 del 17/10/2018 non reca nemmeno una sottoscrizione grafica o digitale dell'avv. Nominativo_5. Al riguardo il Collegio osserva che la suddetta istanza è stata inviata al protocollo informatico (numero di protocollo 0031969 del
17.10.2018) a mezzo PEC (con attestazione “Copia conforma all'originale digitale firmatario Nominativo_5). In tali casi la firma del difensore non è necessaria in quanto gli atti trasmessi via PEC sono intrinsecamente riferibili al mittente senza necessità di ulteriori attestazioni.
Per quanto sopra argomentato i ricorsi riuniti sono infondati e pertanto vanno rigettati.
La complessa questione contrattuale tra il Comune di Scicli e la Società_1 S.p.A., oggetto anche di divergente interpretazione da parte di questa CTP, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Compensa le spese.
Ragusa 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
RI TA NC ND reale
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALE ANDREA, Presidente
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1285/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Via Penna 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 11-2025 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 11-2025 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 11-2025 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 11-2025 I.C.I. 2010
- sul ricorso n. 1287/2025 depositato il 10/06/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Via Penna 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 12-2025 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 12-2025 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 12-2025 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 12-2025 I.C.I. 2010
- sul ricorso n. 1291/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Via Francesco Mormina Penna, 2 97018 Scicli RG elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 13-2025 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 13-2025 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 13-2025 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 13-2025 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Resistente: come infra specificate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti ricorsi notificati in data 17.05.2025 e depositati in data 10.06.2025 (rubricati ai numeri
1285\2025, 1287\2025, 1291\2025) la Sig.ra Ricorrente_1 nata a [...]
il Data_nascita_1 e residente a [...] in Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1 , la Sig.ra Nominativo_1 nata a [...] il Data_nascita_2, C.F. CF_1 – a mezzo della procuratrice generale Ricorrente_1 nata a [...] il Data_nascita_1 e residente a [...] in Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, (giusta procura in Notaio Nominativo_4 del 18.4.2002, registrata a Modica il 29.4.2002 al n. 862, rep. 14922, racc. 5141), il Sig. Nominativo_2 nato a [...] il Data_nascita_3, C.F. CF_2 – a mezzo della procuratrice generale Ricorrente_1 Ricorrente_1 nata a [...] il Data_nascita_1 e residente a [...] in Indirizzo_1, C. F. CF_Ricorrente_1,( giusta procura in Notaio Nominativo_4 del 18.4.2002, registrata a Modica il 29.4.2002 al n. 862, rep. 14922, racc. 514), rappresentati e difesi come in atti, propongono opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento numeri 11, 12, 13 emesse dal Comune di Scicli in data 11.3.2025, tutte notificate il 18.3.2025, con le quali è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento, in solido (in quanto coproprietari al 33,33% ciascuno dei beni oggetto dell'imposta), della somma complessiva di € 269.457,06, di cui € 174.928,53 per tributo (ICI 2007, 2008, 2009 e 2010), € 52.478,30 per sanzioni (omesso versamento), € 16.077,53 per interessi su tributo impugnato, € 805,00 per spese legali e accessori di legge, ed € 25.133,27 per interessi di mora, oltre spese postali, in relazione alla “sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa
n. 1786/01/2014 depositata il 12.9.2014”.
Con un unico motivo di ricorso eccepiscono la prescrizione del credito (ICI anni 2007, 2008, 2009, 2010) vantato dal Comune di Scicli in relazione alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa
n. 1786/01/2014 del 12.9.2014.
Concludono con richiesta di dichiarare ed accertare, previa sospensione delle ingiunzioni impugnate,
l'intervenuta prescrizione del credito del Comune di Scicli nei confronti dei ricorrenti, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituisce, in data 16.10.2023 il Comune di Scicli, che, controdeducendo al ricorso, ne chiede il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, la difesa dell'Ente assume che la prescrizione è stata interrotta da un avviso di vendita immobiliare notificato il 9.10.2018 in relazione alle ingiunzioni 310832 (Nominativo_2), 310831 (Nominativo_1) e 311104 (Nominativo_6), già oggetto della sentenza oggi azionata con gli atti impugnati – rispetto al quale i ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi alla CTP di Ragusa, definito con sentenza di inammissibilità (sentenza n. 1584/02/2019 depositata il 20/12/2019). Rappresenta, altresì, che i ricorrenti hanno anche riconosciuto il debito in questione, in quanto hanno presentato al Comune di Scicli in data 17/10/2018 al prot. gen. al n. 31969 una richiesta di riliquidazione ICI anni 2007 2008-2009-2010 in base alla sentenza della CTP di Ragusa n. 256/04/2014 (all. 8). Gli atti richiamati hanno, pertanto, interrotto il termine di prescrizione.
Con ordinanza n. 708\2025 è stata accolta l'istanza di sospensione, relativamente al ricorso n. 1285\2025.
I ricorsi iscritti ai numeri 1287\2025 e 1291\2025 sono stati riuniti per ragioni di connessione al n. 1285\2025.
In vista dell'udienza di merito, i ricorrenti depositano, in data 31.12.2025, memoria di replica alle controdeduzioni di parte resistente e producono documentazione con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione. In particolare, hanno richiamato e documentato la vicenda relativa all'attività di riscossione svolta, indebitamente e senza titolo, dalla società Società_1 spa per il Comune di Scicli anche dopo la scadenza del contratto nel mese di agosto del 2013 (la Società_1 ha di fatto continuato ad esercitare la funzione di concessionario in una situazione di carenza di potere). Ne consegue che l'attività posta in essere con gli avvisi di vendita immobiliare del 5.9.2018 è stata adottata in assoluta carenza di potere, con inidoneità ad interrompere la prescrizione. Con riferimento all'atto di riconoscimento del debito (allegato n.8) rappresentano che non è idoneo a determinare alcun effetto interruttivo della prescrizione perché non reca la sottoscrizione di alcuno dei ricorrenti e non esprime “alcuna volontà di adempiere alle statuizioni della sentenza n. 1786/01/2014 della CTP di Ragusa (mai menzionata), bensì la sola (legittima) richiesta, in relazione agli avvisi di accertamento del 2012 ivi indicati, di riliquidazione dell'imposta in virtù di altra sentenza, cioè la sentenza della CTP di Ragusa n. 256/04/2014, passata in giudicato”.
All'udienza del 15 gennaio 2026 i ricorsi riuniti sono posti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di maturazione del termine di prescrizione. Al riguardo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui al D.P.R. 602 del 1973, bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati (cfr. Cass. sez. V, n. 4574/2015,
Cass. SS. UU n. 23397/16; Cass. n. 32048/2021; Cass. n. 7444/2022; Cass. Ordinanza 24 dicembre 2020,
n. 29534; Cass. n. 21810/2022; Cass. ord. N. 24997/2024).
Il credito tributario in questione (complessivamente € 269.457,06), divenuto definitivo per passaggio in giudicato della sentenza n. 1786/01/2014 che lo ha confermato, resta, pertanto, soggetto al regime della prescrizione decennale.
Riguardo al dies a quo, cioè al termine dal quale computare la prescrizione, la giurisprudenza ha precisato che “la prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione” .
La disciplina dell'impugnazione della sentenza è contenuta nell'articolo 51 del Dlgs 546/1992 in cui si dispone che i termini decorrono dalla «notificazione ad istanza di parte» ovvero dalla pubblicazione della sentenza
(cfr. art. 38, comma 3, del Dlgs 546/1992 e art. 327 del c.p.c.). Ogni sentenza del giudice tributario passa in giudicato decorsi sei mesi dal suo deposito, salvo che l'altra parte, notificandola nelle forme ordinarie, non faccia decorrere il più breve termine di 60 giorni dalla notifica, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte della segreteria della Corte di Giustizia.
Nel caso in esame, la sentenza n. 1786\2014, depositata in data 12.09.2014, in assenza di notifica di parte,
è passata in giudicato in data 17.03.2015 (considerata la sospensione feriale dal 1° agosto 2014 al 15 settembre 2014). Da quest'ultima data decorre la prescrizione decennale che, quindi, scadeva il 17.03.2025.
Gli atti impugnati (ingiunzioni di pagamento n. 11,12,13 dell'11.03.25) sono stati notificati ai ricorrenti, a mezzo del messo comunale, in data 18.03.2025, oltre il termine di prescrizione. È, pertanto, fondata l'eccezione di prescrizione, salvo eventuali atti interruttivi. Ed infatti, non può invocarsi il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, non estensibile, per costante giurisprudenza, all'istituto della prescrizione. Per la prescrizione, ciò che conta è la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, in quanto l'interruzione si perfeziona solo quando l'atto giunge alla sua conoscenza, secondo il principio stabilito dall'art. 1334 c.c. (in tal senso, cfr., Cass. sez. unite sentenza n. 4822/2015; Cass. Sez. Un. 12332/2017; Cass.10.10.2019 n. 33277; Cass. 28.05.2020 n. 10160; Cass. sez. unite sentenza n.40543 del 17/12/2021; Cass. ordinanza 16 novembre 2022 n. 33681; Cass. sez. Trib. ordinanza n. 29854 del 20/11/2024; Cass. sez. V Ordinanza n. 12930/2025; Cass. Sez. 5 ordinanza n. 21765 Anno 2025).
Tanto premesso occorre valutare la validità degli atti interruttivi (avviso di vendita ed istanza di rideterminazione depositata dal difensore dei ricorrenti) invocati nelle controdeduzioni e documentati nel fascicolo informatico dal Comune di Scicli.
L'avviso di vendita immobiliare, emesso (in data 05.09.2018) e notificato dalla Società_1 SP (quale concessionaria del Comune di Scicli) in data 09.10.2018 (come da ricorso iscritto al n. 1619\2018), riguarda l'esecuzione forzata per la mancata riscossione delle ingiunzioni di pagamento n. 310832 a nome di Nominativo_2, n. 310831 a nome di Nominativo_1 e n. 311104 a nome di Ricorrente_1 relative all'ICI anni 2007-2008-2009-2010, ingiunzioni, precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento presupposti (cfr. come riferito in ricorso a pag.2) oggetto della sentenza della CTP di Ragusa n. 1786/01/2014, passata in giudicato, azionata con gli atti impugnati.
Dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, emerge che: il contratto di affidamento del servizio di riscossione tra il Comune di Scicli e Società_1 SP è scaduto il 9.8.2013; con delibera 91 del 28.12.2017 il Consiglio Comunale del Comune di Scicli affidava ad ADE – Riscossione, e Riscossione Sicilia SP per i contribuenti residenti in [...], il Servizio di Riscossione delle entrate comunali (patrimoniali e tributarie). Il Comune di Scicli autorizzava la Società_1 S.p.A. al proseguimento delle procedure cautelari ed esecutive non ultimate, con nota del 30.05.2018 prot. n. 0016920/2018, confortato anche dall'orientamento espresso da questa Commissione Tributaria nelle sentenze n. 907\2017, n. 1403\2017, n. 334\2018, n. 747\2018, che richiama espressamente (vedi nota avente ad oggetto “mozione su Riscossione Tributi Comune di Scicli” del 30.10.2018 prot. 33408 allegato b fascicolo dei ricorrenti). Sostanzialmente nelle sentenze (favorevoli al Comune di Scicli) appena menzionate si è ritenuto che “detta società ha il potere/dovere di portare a compimento l'esazione degli avvisi di accertamento già notificati, anche dopo la scadenza della concessione;
l'argomento trova testuale riscontro nell'art. 3 del capitolato speciale d'oneri allegato alla concessione, che recita: la durata del presente appalto viene stabilita in mesi 30 dalla data di stipula del contratto, fermo restando che per gli avvisi di accertamento le cui somme sono riscosse successivamente alla scadenza del contratto si provvederà ugualmente al pagamento del compenso dovuto, dietro presentazione di regolare fattura;
la disposizione in sostanza rappresenta una sorta di prorogatio del potere della Società_1 di riscuotere i tributi oltre la scadenza della concessione, limitatamente agli accertamenti già operati nella vigenza del contratto” (cfr. per tutte, sentenza n. 747\2018).
Successivamente, con delibera n. 107 del 6.12.2018, il Consiglio Comunale del Comune di Scicli rilevava l'illegittimità dell'iniziativa adottata dal Capo Settore Finanze ed Entrate con nota prot. 16920 del 30.5.2018
e deliberava l'annullamento di tale ultima nota e la risoluzione di ogni rapporto in essere con detta società.
Ne consegue che la Società_1 S.p.A., avendo emesso (in data 05.09.2018) e notificato (in data 09.10.2018) l'avviso di vendita, nell'arco temporale tra la nota prot. n. 0016920/2018 del 30.05.2018 e la delibera n. 107 del 6.12.2018, non ha agito in carenza di potere. Sul punto il Collegio intende uniformarsi alle sentenze CTR
Sicilia (sez. 6 sentenza n.2710\2022, sez. 6 sentenza n. 7502\2022, sez. 5 sentenza n. 287\2023), che, nel riformare le sentenze (di accoglimento) emesse da questa Commissione tributaria di primo grado, hanno testualmente precisato che la Società_1 s.p.a., “stante il preciso disposto dell'art. 3 del capitolato, anche se cessato il contratto di concessione, può procedere alla riscossione dei tributi che siano stati accertati nella pendenza del predetto contratto di concessione, ove il termine "riscossione", atteso il suo preciso tenore letterale, non può ritenersi limitata alla sola ipotesi di spontaneo versamento del tributo, ma si estende anche alle occorrende attività di recupero degli accertati tributi” (vedi CTR Sicilia sez. 6 sentenza n. 7502\2022). Ed ancora si riporta, per ampi stralci, la sentenza n. 287\2023: “La Corte rileva che l'intimazione impugnata si riferisce a tributi locali per i quali erano stati emessi e notificati al contribuente avvisi di accertamento in epoca anteriore alla scadenza del contratto fra Società_1 e comune di Scicli”. Anche nel caso in esame i ricorrenti riferiscono (cfr. pag. 2 del ricorso) che le ingiunzioni erano state precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento presupposti. La CTR aggiunge “Conseguentemente deve ritenersi avesse il potere/dovere di portare a compimento l'esazione degli avvisi di accertamento già notificati, anche dopo la scadenza della concessione. Quanto sopra si ricava anche dall'art. 3 del capitolato speciale d'oneri allegato alla concessione, ai sensi del quale ”la durata del presente appalto viene stabilita in mesi 30 dalla data di stipula del contratto, fermo restando che per gli avvisi di accertamento le cui somme sono riscosse successivamente alla scadenza del contratto si provvederà ugualmente al pagamento del compenso dovuto, dietro presentazione di regolare fattura”; da tale previsione si evince logicamente che anche dopo la scadenza della concessione la soc. Società_1 conserva il potere di riscuotere gli importi dovuti sulla base di avvisi di accertamento pregressi”.
Da ultimo anche il recente orientamento di questa Corte, con la sentenza n. 1027\3\2024 sez. 3, ha testualmente rigettato l'eccezione del ricorrente: “ Non può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui la Società_1 S.p.A. avrebbe agito in carenza di potere, in quanto, come risulta documentalmente, l'art. 3 del capitolato speciale, nel contemplare la durata dell'affidamento per trenta mesi, faceva salvi gli avvisi di accertamento le cui somme sarebbero state riscosse successivamente alla scadenza del contratto. In altri termini, scaduto il contratto, il Comune non avrebbe potuto più trasmettere altri avvisi di accertamento alla concessionaria per la riscossione dei relativi crediti, ma per gli avvisi già trasmessi i poteri della concessionaria restavano integri”.
Il Collegio ritiene, pertanto, che l'avviso di vendita dell'ottobre 2018 abbia interrotto i termini di decorrenza della prescrizione ed il credito tributario (ICI anni 2007, 2008, 2009, 2010) non può ritenersi prescritto.
Sempre con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione, il Collegio ritiene fondata l'eccezione dell'ente resistente, secondo cui l'istanza di rideterminazione ICI anni 2007, 2008, 2009, 2010 del 17/10/2018 presentata dal difensore dei ricorrenti è idonea ad interromperne i termini di decorrenza della prescrizione per effetto di riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c..
Con le richieste di riliquidazione ICI anni 2007 2008-2009-2010 (e di sospensione della procedura di pignoramento immobiliare intrapresa dalla Società_1 SP nei confronti dei ricorrenti) depositate in data 17/10/2018 (prot. gen. al n. 31969) il difensore (Avv. Nominativo_5) dei ricorrenti, nominato nel ricorso per l'impugnazione dell'avviso di vendita sopra citato (notificato in data 09.10.2018, impugnato con ricorso n.
1619\2018, depositato in data 28.12.2018), proponeva un accordo transattivo ed invocava applicarsi i valori fissati per ICI anni 2005 e 2006 dalla sentenza n. 256/4/2014 della CTP di Ragusa, anche per le annualità
ICI 2007, 2008, 2009, 2010. Dette annualità costituiscono la pretesa tributaria delle ingiunzioni di pagamento n. 310831, n.310832, n.311013, che sono i titoli sottesi all'avviso di vendita ed alla sentenza n. 1786/01/2014 in questione. Il riferimento a detta sentenza è chiaro. Nella premessa delle tre istanze (allegato n. 8 delle controdeduzioni), si fa riferimento alla fase dell'accertamento (con richiamo agli avvisi di accertamento del 2012) ed alla fase della riscossione curata dalla Società_1 (con richiamo alle ingiunzioni e con l'indicazione della somma complessiva maggiorata). Le istanze, inoltre, contengono un espresso richiamo alle suddette ingiunzioni di pagamento (n. 310832, Nominativo_2: n. 310831, Nominativo_1, n. 311013, Ricorrente_1, tutte del 06.11.2013).
Ed ancora, il riferimento alla sentenza n. 1786/01/2014 ed alla procedura di pignoramento immobiliare azionata con l'avviso di vendita del 09.10.2028 è confermato dalla richiesta di “l'immediata riliquidazione dell'imposta dovuta dai ricorrenti per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e per l'effetto sospendere la procedura di pignoramento immobiliare in atto intrapresa nei confronti dell'istante a cura della Società_1 S.p.A. per il recupero delle somme intimate”.
I ricorrenti, infine, eccepiscono che l'istanza di rideterminazione ICI anni 2007, 2008, 2009, 2010 del 17/10/2018 non reca nemmeno una sottoscrizione grafica o digitale dell'avv. Nominativo_5. Al riguardo il Collegio osserva che la suddetta istanza è stata inviata al protocollo informatico (numero di protocollo 0031969 del
17.10.2018) a mezzo PEC (con attestazione “Copia conforma all'originale digitale firmatario Nominativo_5). In tali casi la firma del difensore non è necessaria in quanto gli atti trasmessi via PEC sono intrinsecamente riferibili al mittente senza necessità di ulteriori attestazioni.
Per quanto sopra argomentato i ricorsi riuniti sono infondati e pertanto vanno rigettati.
La complessa questione contrattuale tra il Comune di Scicli e la Società_1 S.p.A., oggetto anche di divergente interpretazione da parte di questa CTP, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Compensa le spese.
Ragusa 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
RI TA NC ND reale