CASS
Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2024, n. 13005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13005 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR IA nata il [...] a [...] nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 03/11/2023 del TRIBUNALE DI PADOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. DI OL, DI RI e DI NE, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano l'ordinanza in data 03/11/2023 del Tribunale di Padova, che -in sede di riesame- ha confermato il decreto in data 12/10/2023 con cui il Pubblico ministero ha disposto la perquisizione e il sequestro probatorio di telefoni, monili in oro, orologi di valore, scatole porta-orologi, polizze di pegno e denaro contante. Deducono: 1. Violazione di legge in relazione all'art. 253 cod. proc. pen.. I ricorrenti premettono che con l'istanza di riesame avevano eccepito l'omessa motivazione in merito alle finalità in concreto perseguite con il sequestro e la mancanza di pertinenza dei beni cautelati rispetto all'ipotesi di truffa contestata, Penale Sent. Sez. 2 Num. 13005 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 31/01/2024 atteso che nel decreto si legge "rinvenirsi cose pertinenti al reato, in ordine alla detenzione di refurtiva e monili in oro relativa ai fatti per cui si procede e/o telefono cellulare e sim telefoniche in uso agli indagati e/o quanto ritenuto utile ai fini delle indagini". Osserva come in tale motivazione non vi sia alcun riferimento alle specifiche esigenze probatorie alle quali il vincolo sarebbe finalizzato per l'accertamento dei fatti dato che il P.M. si è limitato a ordinare l'apprensione di "cose pertinenti al reato"; che il sequestro aveva colpito oltre che teelfoni e monili anche denaro appartenente a terzi non indagati, orologi rolex e polizze di pezzo che non potevano considerarsi cose pertinenti al reato e neanche corpo del reato per come emerge, peraltro, dal capo d'imputazione. A sostegno dell'assunto descrive la documentazione prodotta a dimostrazione della fondatezza dell'eccezione. Segnala, dunque, come il tribunale di Padova abbia ritenuto che la finalità probatoria fosse insita nella stessa natura pertinenziale del bene in sequestro, così disattendendo gli insegnamenti della Corte di cassazione in materia di sequestro probatorio, che vengono richiamati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Va preliminarmente rilevato come nel caso in esame il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero rechi l'indicazione della delega dell'esecuzione medesima agli Ufficiali/Agenti della Polizia giudiziaria disponendo che la perquisizione e il sequestro venissero eseguiti in relazione a «refurtiva e/o monili in oro relativa ai fatti per cui si procede e,,/o telefono cellulare e sim telefonica in uso all'indagato e/o di quanto ritenuto utile ai fini delle indagini». In sostanza, l'individuazione di quanto doveva essere sottoposto a sequestro risulta generica e categoriale, dovendo necessariamente trovare successiva specificazione in fase esecutiva, mancando una specifica individuazione dell'oggetto del sequestro da parte del P.M. nel provvedimento che ha disposto la perquisizione e il successivo sequestro: l'indicazione, in quanto generica e categoriale, lasciava pertanto spazio agli ufficiali/agenti di P.G. delegati ai fini dell'individuazione di quanto sottoporre a sequestro, per come si evince anche dalla generica disposizione di chiusura, che affidava alla polizia giudiziaria il compito di individuare "quanto ritenuto utile alle indagini". Tanto che, in effetti, il sequestro colpiva anche categorie di beni neanche indicati nel decreto, ossia -esemplificativamente- denaro, orologi, note di pegno. Tanto porta a ricordare che quando la polizia giudiziaria individui e sequestri cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato o di cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti per i quali 2 A DVIvI".... si procede, l'autorità giudiziaria dovrà procedere alla convalida del sequestro, ovvero ordinare la restituzione delle cose non ritenute suscettibili di sequestro (Sez. 2, Sentenza n. 5494 del 28/01/2016, Bisogno, Rv. 266306 - 01). Secondo tale orientamento, in tema di sequestro, qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di "quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine", egli é tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel provvedimento. Invero, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante - sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria - l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, é necessario il tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 c.p.p.. L'ascrizione dei beni a determinate categorie, quando genericamente indicate, implica ugualmente che l'individuazione dei beni da sequestrare avvenga discrezionalmente a cura della polizia giudiziaria, con conseguente necessità - anche in tal caso - di un successivo provvedimento di convalida, 1.2. Ciò premesso, va osservato che a fronte di tale evenienza, gli interessati, a tutela delle proprie ragioni, avrebbe potuto e dovuto richiedere la restituzione delle cose al P.M. ed esperire l'opposizione al G.i.p. in caso di diniego e non, invece, l'istanza di riesame che non è opponibile avverso un decreto di perquisizione e sequestro siffatto. Va, infatti, ribadito che «non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del pubblico ministero che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame», (Sez.
4 - Sentenza n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605 - 02; Sez. 2, Sentenza n. 51867 del 20/11/2013, Gaeta, Rv. 258074 - 01). Tanto porta a rilevare in questa sede l'inammissibilità dell'istanza di riesiame, che già avrebbe dovuto dichiarare il Tribunale, dovendosi ribadire un principio affermato per il dibattimento, ma certamente di portata generale, secondo cui la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice del provvedimento impugnato deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento., (cfr. in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, 3 Mira bella). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. ben., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. DI OL, DI RI e DI NE, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano l'ordinanza in data 03/11/2023 del Tribunale di Padova, che -in sede di riesame- ha confermato il decreto in data 12/10/2023 con cui il Pubblico ministero ha disposto la perquisizione e il sequestro probatorio di telefoni, monili in oro, orologi di valore, scatole porta-orologi, polizze di pegno e denaro contante. Deducono: 1. Violazione di legge in relazione all'art. 253 cod. proc. pen.. I ricorrenti premettono che con l'istanza di riesame avevano eccepito l'omessa motivazione in merito alle finalità in concreto perseguite con il sequestro e la mancanza di pertinenza dei beni cautelati rispetto all'ipotesi di truffa contestata, Penale Sent. Sez. 2 Num. 13005 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 31/01/2024 atteso che nel decreto si legge "rinvenirsi cose pertinenti al reato, in ordine alla detenzione di refurtiva e monili in oro relativa ai fatti per cui si procede e/o telefono cellulare e sim telefoniche in uso agli indagati e/o quanto ritenuto utile ai fini delle indagini". Osserva come in tale motivazione non vi sia alcun riferimento alle specifiche esigenze probatorie alle quali il vincolo sarebbe finalizzato per l'accertamento dei fatti dato che il P.M. si è limitato a ordinare l'apprensione di "cose pertinenti al reato"; che il sequestro aveva colpito oltre che teelfoni e monili anche denaro appartenente a terzi non indagati, orologi rolex e polizze di pezzo che non potevano considerarsi cose pertinenti al reato e neanche corpo del reato per come emerge, peraltro, dal capo d'imputazione. A sostegno dell'assunto descrive la documentazione prodotta a dimostrazione della fondatezza dell'eccezione. Segnala, dunque, come il tribunale di Padova abbia ritenuto che la finalità probatoria fosse insita nella stessa natura pertinenziale del bene in sequestro, così disattendendo gli insegnamenti della Corte di cassazione in materia di sequestro probatorio, che vengono richiamati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Va preliminarmente rilevato come nel caso in esame il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero rechi l'indicazione della delega dell'esecuzione medesima agli Ufficiali/Agenti della Polizia giudiziaria disponendo che la perquisizione e il sequestro venissero eseguiti in relazione a «refurtiva e/o monili in oro relativa ai fatti per cui si procede e,,/o telefono cellulare e sim telefonica in uso all'indagato e/o di quanto ritenuto utile ai fini delle indagini». In sostanza, l'individuazione di quanto doveva essere sottoposto a sequestro risulta generica e categoriale, dovendo necessariamente trovare successiva specificazione in fase esecutiva, mancando una specifica individuazione dell'oggetto del sequestro da parte del P.M. nel provvedimento che ha disposto la perquisizione e il successivo sequestro: l'indicazione, in quanto generica e categoriale, lasciava pertanto spazio agli ufficiali/agenti di P.G. delegati ai fini dell'individuazione di quanto sottoporre a sequestro, per come si evince anche dalla generica disposizione di chiusura, che affidava alla polizia giudiziaria il compito di individuare "quanto ritenuto utile alle indagini". Tanto che, in effetti, il sequestro colpiva anche categorie di beni neanche indicati nel decreto, ossia -esemplificativamente- denaro, orologi, note di pegno. Tanto porta a ricordare che quando la polizia giudiziaria individui e sequestri cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato o di cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti per i quali 2 A DVIvI".... si procede, l'autorità giudiziaria dovrà procedere alla convalida del sequestro, ovvero ordinare la restituzione delle cose non ritenute suscettibili di sequestro (Sez. 2, Sentenza n. 5494 del 28/01/2016, Bisogno, Rv. 266306 - 01). Secondo tale orientamento, in tema di sequestro, qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di "quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine", egli é tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel provvedimento. Invero, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante - sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria - l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, é necessario il tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 c.p.p.. L'ascrizione dei beni a determinate categorie, quando genericamente indicate, implica ugualmente che l'individuazione dei beni da sequestrare avvenga discrezionalmente a cura della polizia giudiziaria, con conseguente necessità - anche in tal caso - di un successivo provvedimento di convalida, 1.2. Ciò premesso, va osservato che a fronte di tale evenienza, gli interessati, a tutela delle proprie ragioni, avrebbe potuto e dovuto richiedere la restituzione delle cose al P.M. ed esperire l'opposizione al G.i.p. in caso di diniego e non, invece, l'istanza di riesame che non è opponibile avverso un decreto di perquisizione e sequestro siffatto. Va, infatti, ribadito che «non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del pubblico ministero che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame», (Sez.
4 - Sentenza n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605 - 02; Sez. 2, Sentenza n. 51867 del 20/11/2013, Gaeta, Rv. 258074 - 01). Tanto porta a rilevare in questa sede l'inammissibilità dell'istanza di riesiame, che già avrebbe dovuto dichiarare il Tribunale, dovendosi ribadire un principio affermato per il dibattimento, ma certamente di portata generale, secondo cui la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice del provvedimento impugnato deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento., (cfr. in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, 3 Mira bella). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. ben., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente