Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2245
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dei termini di accertamento

    Il giudice ha ritenuto che l'eccezione di decadenza dei termini di accertamento non fosse fondata, poiché il termine decadenziale per la registrazione di un atto enunciato decorre dal momento in cui l'atto enunciato è conosciuto o conoscibile dall'amministrazione, non dal momento in cui l'atto enunciato avrebbe dovuto essere registrato.

  • Accolto
    Errata applicazione dell'imposta proporzionale

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla base imponibile, stabilendo che l'imposta dovesse essere calcolata solo sulla parte di importo non ancora adempiuto, pari a 17.500,00 euro.

  • Altro
    Illegittimità della sanzione

    La sanzione è stata ritenuta fondata sull'imposta rideterminata dall'ufficio in base alla base imponibile corretta.

  • Accolto
    Ricalcolo imposta e sanzioni su base imponibile ridotta

    Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, disponendo la rideterminazione dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni sulla base imponibile ridotta a 17.500,00 euro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2245
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2245
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo