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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2245/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10138/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 022003DI000008610001 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04 giugno 2025, la Realfid Immobiliare sa, in persona del legale rappresentante
Rappresentante_1, ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2022/003/ DI/000008610/0/01, notificato il 02/04/2025, di Euro 2.455,00 per Imposta di registro, Euro 2.700,00 per sanzioni, per un totale di euro 5.155,00.
A tal riguardo, fa presente di aver ricevuto l'atto impugnato ove veniva tassata una scrittura privata di espromissione, formata all'estero (Lugano – Svizzera) ed enunciata nel decreto ingiuntivo n. 8610/2022, notificato alla società Società_1 s.r.l..
Con tale scrittura Società_1, debitrice della società Società_2 S.A. per l'importo di euro 75.000, si impegnava a pagare la somma alla società Ricorrente_1 S.A., creditrice di Società_2 S.A. (poi fallita) per lo stesso importo.
Il pagamento era previsto con una dilazione di 30 rate mensili, decorrenti da luglio 2017. Tuttavia Società_1
si rendeva inadempiente per le ultime sette rate da giugno 2019 a dicembre 2019. L'Ufficio tassava al
3% l'importo di euro 75.000, pari al totale del debito assunto da Società_1, oltre agli interessi di mora, calcolati da luglio 2017 in euro 6.833.
Fa presente, inoltre, di aver presentato istanza di riesame in ordine alla quale non ha ricevuto alcuna risposta dall'ufficio.
Eccepisce la violazione e mancata applicazione dell'articolo 76 del DPR n. 131/1986 per decadenza dei termini di accertamento, la violazione ed errata applicazione dell'articolo 22 dello stesso DPR n. 131/1986, per errata applicazione dell'imposta proporzionale, per errata base imponibile, per illegittimità della sanzione.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. In via subordinata, chiede che vengano ridotte l'imposta e le sanzioni, con vittoria di spese da liquidarsi secondo i criteri di calcolo stabiliti dal D.M. n. 140/2012.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, si è costituita nel presente grado di giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente e sostenendo la legittimità e correttezza del proprio operato.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con memoria depositata in data 13/01/2026 la ricorrente insiste nelle proprie conclusioni facendo presente, inoltre, che l'ufficio non ha controdedotto in merito all'eccezione riguardante il conteggio della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale e che, pertanto, detta eccezione sia da ritenersi accettata per il principio di non contraddizione.
La base imponibile doveva essere calcolata solo per la parte di importo non ancora adempiuto e quindi pari ad euro 17.500,00 (l'importo ingiunto) e l'imposta pari ad euro 525,00.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso possa trovare parziale accoglimento per i motivi di seguito indicati. Infatti, con riferimento all'eccezione concernente la decadenza dei termini di accertamento, in quanto, avendo l'Amministrazione considerato l'atto enunciato come soggetto a registrazione in termine fisso, il termine decadenziale avrebbe dovuto decorrere dal momento in cui l'atto stesso avrebbe dovuto essere registrato, si osserva che l'articolo 22 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che, qualora in un atto siano enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, posti in essere tra le medesime parti,
l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
Nel caso in cui l'atto enunciato sia soggetto a registrazione in termine fisso, è altresì dovuta la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 69 dello stesso DPR.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass., n. 16539/2021) ha ribadito che la tassazione per enunciazione è configurabile esclusivamente quando l'atto enunciante contiene una menzione puntuale e completa di tutti gli elementi costitutivi dell'atto enunciato, tale da renderlo autonomamente registrabile.
Pertanto, il presupposto per la registrazione dell'atto enunciato è l'atto che lo richiama ovvero, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo. Infatti, è solo con quest'ultimo che l'ufficio è stato posto in condizione di conoscere l'esistenza dell'atto non registrato.
La ratio dell'articolo 22 citato è anche quella di consentire l'emersione di atti che, pur essendo soggetti a registrazione in termine fisso, non sono stati registrati.
Ne consegue che ancorare tale termine al momento in cui l'atto enunciato avrebbe dovuto essere registrato, quando lo stesso non era né conosciuto né conoscibile dall'Amministrazione, è giuridicamente insostenibile per cui l'eccezione non può essere accolta.
In relazione all'altra eccezione sollevata, relativa all'errata applicazione dell'imposta in misura proporzionale, si precisa che l'espromissione, di cui all'articolo 1272 c.c., comporta che un terzo, senza delegazione del debitore originario, assuma verso il creditore l'obbligazione altrui.
In assenza di espressa dichiarazione liberatoria da parte del creditore, l'espromittente è obbligato in solido con il debitore originario, trattandosi di una modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio, con assunzione di un debito che incide direttamente e concretamente sul patrimonio dell'espromittente.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, non si può sostenere che l'espromissione è priva di contenuto patrimoniale, in quanto non si limita a riconoscere una situazione preesistente creando, invece, un nuovo vincolo obbligatorio tra l'espromittente e il creditore.
Per tale motivo detto contratto non può essere qualificato come atto avente efficacia meramente dichiarativa, rientrando tra gli atti aventi contenuto patrimoniale.
Infatti, nel caso in esame, l'atto enunciato consiste in un contratto di espromissione ai sensi dell'articolo 1272 c.c., mediante il quale la società Società_1 S.r.l. (C.F. P.IVA_2) si è impegnata a corrispondere alla ricorrente la somma di 75.000,00 euro.
A fronte dell'inadempimento per 17.500,00 euro, la ricorrente ha adito il Tribunale di Roma per l'emissione di decreto ingiuntivo.
È evidente, pertanto, che l'espromittente ha assunto un'obbligazione patrimoniale e ha effettuato pagamenti in favore della ricorrente, con effetti diretti e misurabili sul proprio patrimonio.
Si ritiene, perciò, che il contratto di espromissione abbia prodotto effetti patrimoniali sia per l'espromittente sia per la ricorrente, costituendo un indice di ricchezza e una chiara espressione di forza economica.
E' da ritenersi, pertanto, corretto l'operato dell'ufficio che ha qualificato il contratto di espromissione, oggetto dell'atto impugnato, come atto avente contenuto patrimoniale, applicando l'aliquota del 3% prevista dall'articolo 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Si ritiene, invece, che sia fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente in relazione alla base imponibile, tenuto conto che l'imposta avrebbe dovuto essere applicata per la parte di importo non ancora adempiuto e quindi pari ad euro 17.500,00 (l'importo ingiunto), con conseguente calcolo degli interessi a decorrere dalle scadenze non rispettate e quindi, essendo sette le rate impagate, da giugno 2019 fino a dicembre 2019.
Su tale ridotto importo vanno applicate le sanzioni. Sulla scorta di tali considerazioni, l'ufficio provvederà a rideterminare l'imposta, gli interessi e le sanzioni.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, accolto parzialmente. Il parziale accoglimento giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
UI BR
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10138/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 022003DI000008610001 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04 giugno 2025, la Realfid Immobiliare sa, in persona del legale rappresentante
Rappresentante_1, ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2022/003/ DI/000008610/0/01, notificato il 02/04/2025, di Euro 2.455,00 per Imposta di registro, Euro 2.700,00 per sanzioni, per un totale di euro 5.155,00.
A tal riguardo, fa presente di aver ricevuto l'atto impugnato ove veniva tassata una scrittura privata di espromissione, formata all'estero (Lugano – Svizzera) ed enunciata nel decreto ingiuntivo n. 8610/2022, notificato alla società Società_1 s.r.l..
Con tale scrittura Società_1, debitrice della società Società_2 S.A. per l'importo di euro 75.000, si impegnava a pagare la somma alla società Ricorrente_1 S.A., creditrice di Società_2 S.A. (poi fallita) per lo stesso importo.
Il pagamento era previsto con una dilazione di 30 rate mensili, decorrenti da luglio 2017. Tuttavia Società_1
si rendeva inadempiente per le ultime sette rate da giugno 2019 a dicembre 2019. L'Ufficio tassava al
3% l'importo di euro 75.000, pari al totale del debito assunto da Società_1, oltre agli interessi di mora, calcolati da luglio 2017 in euro 6.833.
Fa presente, inoltre, di aver presentato istanza di riesame in ordine alla quale non ha ricevuto alcuna risposta dall'ufficio.
Eccepisce la violazione e mancata applicazione dell'articolo 76 del DPR n. 131/1986 per decadenza dei termini di accertamento, la violazione ed errata applicazione dell'articolo 22 dello stesso DPR n. 131/1986, per errata applicazione dell'imposta proporzionale, per errata base imponibile, per illegittimità della sanzione.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. In via subordinata, chiede che vengano ridotte l'imposta e le sanzioni, con vittoria di spese da liquidarsi secondo i criteri di calcolo stabiliti dal D.M. n. 140/2012.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, si è costituita nel presente grado di giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente e sostenendo la legittimità e correttezza del proprio operato.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con memoria depositata in data 13/01/2026 la ricorrente insiste nelle proprie conclusioni facendo presente, inoltre, che l'ufficio non ha controdedotto in merito all'eccezione riguardante il conteggio della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale e che, pertanto, detta eccezione sia da ritenersi accettata per il principio di non contraddizione.
La base imponibile doveva essere calcolata solo per la parte di importo non ancora adempiuto e quindi pari ad euro 17.500,00 (l'importo ingiunto) e l'imposta pari ad euro 525,00.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso possa trovare parziale accoglimento per i motivi di seguito indicati. Infatti, con riferimento all'eccezione concernente la decadenza dei termini di accertamento, in quanto, avendo l'Amministrazione considerato l'atto enunciato come soggetto a registrazione in termine fisso, il termine decadenziale avrebbe dovuto decorrere dal momento in cui l'atto stesso avrebbe dovuto essere registrato, si osserva che l'articolo 22 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che, qualora in un atto siano enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, posti in essere tra le medesime parti,
l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
Nel caso in cui l'atto enunciato sia soggetto a registrazione in termine fisso, è altresì dovuta la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 69 dello stesso DPR.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass., n. 16539/2021) ha ribadito che la tassazione per enunciazione è configurabile esclusivamente quando l'atto enunciante contiene una menzione puntuale e completa di tutti gli elementi costitutivi dell'atto enunciato, tale da renderlo autonomamente registrabile.
Pertanto, il presupposto per la registrazione dell'atto enunciato è l'atto che lo richiama ovvero, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo. Infatti, è solo con quest'ultimo che l'ufficio è stato posto in condizione di conoscere l'esistenza dell'atto non registrato.
La ratio dell'articolo 22 citato è anche quella di consentire l'emersione di atti che, pur essendo soggetti a registrazione in termine fisso, non sono stati registrati.
Ne consegue che ancorare tale termine al momento in cui l'atto enunciato avrebbe dovuto essere registrato, quando lo stesso non era né conosciuto né conoscibile dall'Amministrazione, è giuridicamente insostenibile per cui l'eccezione non può essere accolta.
In relazione all'altra eccezione sollevata, relativa all'errata applicazione dell'imposta in misura proporzionale, si precisa che l'espromissione, di cui all'articolo 1272 c.c., comporta che un terzo, senza delegazione del debitore originario, assuma verso il creditore l'obbligazione altrui.
In assenza di espressa dichiarazione liberatoria da parte del creditore, l'espromittente è obbligato in solido con il debitore originario, trattandosi di una modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio, con assunzione di un debito che incide direttamente e concretamente sul patrimonio dell'espromittente.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, non si può sostenere che l'espromissione è priva di contenuto patrimoniale, in quanto non si limita a riconoscere una situazione preesistente creando, invece, un nuovo vincolo obbligatorio tra l'espromittente e il creditore.
Per tale motivo detto contratto non può essere qualificato come atto avente efficacia meramente dichiarativa, rientrando tra gli atti aventi contenuto patrimoniale.
Infatti, nel caso in esame, l'atto enunciato consiste in un contratto di espromissione ai sensi dell'articolo 1272 c.c., mediante il quale la società Società_1 S.r.l. (C.F. P.IVA_2) si è impegnata a corrispondere alla ricorrente la somma di 75.000,00 euro.
A fronte dell'inadempimento per 17.500,00 euro, la ricorrente ha adito il Tribunale di Roma per l'emissione di decreto ingiuntivo.
È evidente, pertanto, che l'espromittente ha assunto un'obbligazione patrimoniale e ha effettuato pagamenti in favore della ricorrente, con effetti diretti e misurabili sul proprio patrimonio.
Si ritiene, perciò, che il contratto di espromissione abbia prodotto effetti patrimoniali sia per l'espromittente sia per la ricorrente, costituendo un indice di ricchezza e una chiara espressione di forza economica.
E' da ritenersi, pertanto, corretto l'operato dell'ufficio che ha qualificato il contratto di espromissione, oggetto dell'atto impugnato, come atto avente contenuto patrimoniale, applicando l'aliquota del 3% prevista dall'articolo 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Si ritiene, invece, che sia fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente in relazione alla base imponibile, tenuto conto che l'imposta avrebbe dovuto essere applicata per la parte di importo non ancora adempiuto e quindi pari ad euro 17.500,00 (l'importo ingiunto), con conseguente calcolo degli interessi a decorrere dalle scadenze non rispettate e quindi, essendo sette le rate impagate, da giugno 2019 fino a dicembre 2019.
Su tale ridotto importo vanno applicate le sanzioni. Sulla scorta di tali considerazioni, l'ufficio provvederà a rideterminare l'imposta, gli interessi e le sanzioni.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, accolto parzialmente. Il parziale accoglimento giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
UI BR