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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12180 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13487/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto – garanzia per i vizi - risarcimento danni TRA
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
RI GU, come da procura in atti;
RICORRENTE E
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosario Dursio e P.IVA_2
ES LO, come da procura in atti;
RESISTENTE NONCHE'
– PI: , rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Laura Perrella, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 19.06.2023 e notificato unitamente al decreto in data 27.11.2023,
[...] esponeva di essere detentrice dell'appartamento sito al quinto Parte_1 piano scala B interno 17/b dello stabile condominiale Edificio “Topazio” del
“Parco Soleado” in Napoli al Via Nuova San Rocco n. 95, in forza di contratto di comodato sottoscritto in data 1.6.2015 con la proprietaria Signora
e registrato in data 18.6.2015. Allegava che detto Persona_1 appartamento, in cui era stata stabilita la sede legale di essa società, della superficie di 141 mq oltre aree scoperte, era stato oggetto di un intervento di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 ristrutturazione integrale affidato, per la parte interna, all'impresa CP_3
e alla per la
[...] Controparte_4 realizzazione di infissi e di strutture di copertura, tra cui una pensilina esterna e relativi accessori. In particolare, in esecuzione degli accordi raggiunti a seguito di preventivo n. 157 dell'8.10.2019, integrato dal preventivo n. 279 del 9.7.2020, approvati da essa ricorrente, eseguiti i lavori, aveva provveduto al pagamento della fattura n. 100/2021 del 24.6.2021 emessa a saldo dei lavori dalla per il corrispettivo complessivo di euro Controparte_1
36.620,00 oltre IVA al 22%, interamente versato ad eccezione del residuo saldo di euro 1.220,00. La aveva provveduto alla Controparte_1 realizzazione della scala interna in ferro, del torrino scala in alluminio, della tettoria di mq 8,80 + 2,85 coibentata a copertura del solo torrino scala e pianerottolo di disimpegno, al tetto di mq 3,30 (larghezza ml. 1,13 x lunghezza ml. 2,84), di tre pergotende motorizzate, progettati in totale autonomia dalla e che avevano avuto inizio nel settembre CP_1 CP_1
2020 e furono terminati nel maggio 2021. In data 26 e 28.4.2022, avendo notato dei fenomeni di gocciolamento di acqua piovana dal controsoffitto della pensilina esterna, la legale rappresentante della ricorrente aveva contattato telefonicamente i referenti della mediante invio di Persona_2 messaggi con l'applicazione WhatsApp dal proprio numero di telefono cellulare a quelli, rispettivamente, dei signori e Persona_3 [...]
per fissare un sopralluogo presso l'immobile, al fine di constatare Per_4 il fenomeno e provvedere ai necessari interventi risolutori. Stante l'indisponibilità dell'impresa nonostante numerosi successivi solleciti per le vie brevi, a seguito di diffida del legale a mezzo p.e.c. in data 22.6.2022, la con p.e.c. del 27.6.2022, si dichiarava disponibile alla Persona_2 verifica che, tuttavia, ebbe luogo solo in data 14.7.2022, allorché un rappresentante dell'impresa si recò presso l'immobile a visionare lo stato dei luoghi e, preso atto delle cause dell'infiltrazione, promise di risolvere quanto prima il problema. Deduceva che però l'attesa era risultata vana, siccome successivamente la non ebbe a provvedere ad eseguire i Persona_2 necessari interventi, in mancanza dei quali si determinarono nell'appartamento dei danni che, con perizia di parte redatta dalla
[...] in data 5.12.2022, veniva così descritti: il controsoffitto Parte_2 esterno sottostante la tettoia della pensilina risulta ampiamente ammalorato per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana e, in particolare, “risultano lesionati diversi giunti tra le lastre di rivestimento, numerosi distacchi dello strato di finitura e fenomeni di ossidazione dei profilati metallici evidenziati
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 sulla veletta terminale di raccordo al canale di gronda, il tutto causato da evidenti infiltrazioni della copertura superiore”; le infiltrazioni di acqua piovana hanno interessato anche “una porzione della controsoffittatura interna posta a ridosso della muratura esterna e confinante con la pensilina” e “sono state talmente abbondanti da creare fenomeni ossidativi ai profilati metallici costituenti la controsoffittatura interna”. Quanto alle cause delle predette infiltrazioni di acqua piovana, riferiva che esse erano dipese dalla difettosa impermeabilizzazione dei punti di fissaggio e di connessione tra le lamiere coibentate: “è visibile, nei punti di attacco tra le porzioni di elementi costituenti la copertura, è stato applicato un impermeabilizzante liquido ma è altresì evidente che la quantità applicata è esigua ed a causa dell'esposizione ai raggi del sole, le continue escursioni termiche ed una pendenza non perfettamente eseguita, in tali punti si sono verificati fenomeni di infiltrazione”; dalla difettosa installazione del canale di gronda: “vi è un fenomeno di infiltrazione attraverso il canale di gronda nel punto di attacco tra i due elementi costituenti lo stesso. Il fenomeno è sicuramente causato da una mancata o errata sigillatura della linea di sormonto dei due elementi che ha interessato sia la parte esterna del controsoffitto che la parte interna”; dal sottodimensionamento delle tubazioni di deflusso acque meteoriche: “Altro elemento di critico sono le tubazioni di deflusso delle acque applicati al canale di gronda che risultano essere del diametro di 50 mm e pertanto insufficienti a garantire la portata di acqua in caso di piogge. Tali elementi generano un ristagno di acqua nel canale di gronda che, essendo mal sigillato, favorisce ulteriormente le infiltrazioni”. Stante l'indifferibile urgenza di provvedere alla rimozione della causa delle infiltrazioni onde rendere fruibile l'appartamento, la ricorrente aveva, quindi, proposto istanza per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Napoli (R.G. 785/2023), con ctu affidata all'ing. . La ricorrente allegava di aver subito dei Parte_3 danni, quali il costo di euro 3.000,00 per lavori di riparazione, come documentato dal preventivo e dalla fattura della nonché, per il CP_3 periodo successivo all'aprile 2022, il costo per l'utilizzo di un locale come sede dell'azienda in sostituzione dell'appartamento in comodato, locale sito in Napoli al Corso Europa n. 8, concesso in uso dalla al Controparte_5 corrispettivo di euro 1.800,00 mensili, ridotto a Euro 1.000,00 mensili a far data dal luglio 2022. Esperita la negoziazione assistita, estesa dalla CP_1 anche alla che garantiva l'appaltatrice per la R.C.
[...] Controparte_2 con polizza n. 100384791, la ricorrente chiedeva al giudice di accertare e Con dichiarare la responsabilità contrattuale della Controparte_1
$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CP_6 p. 3/9 e C. ex art. 1669 c.c. in relazione ai gravi difetti dell'opera CP_1 commissionata, consistente nella realizzazione della pensilina esterna dell'appartamento sito al quinto piano scala B interno 17/b dello stabile condominiale e condannarla al risarcimento di tutti i danni, per equivalente, ivi compresi il costo degli interventi per l'eliminazione dei difetti dell'opera e delle infiltrazioni nell'immobile, per i rifacimenti e per i ripristini necessari, nonché di quelli conseguenti al mancato godimento dell'immobile a far data dal maggio 2022, mediante il pagamento della complessiva somma di euro 24.950,00 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con maggiorazione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali dalla domanda al saldo. Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 deduceva che il giudizio di accertamento tecnico preventivo RG
[...]
785/2023, attivato dalla ricorrente, si era concluso con il deposito dell'elaborato peritale, che aveva escluso la responsabilità in capo ad essa resistente. Eccepiva la decadenza dell'azione della ricorrente, atteso che i lavori erano stati conclusi nel maggio 2021, per cui eventuali vizi andavano denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta, ai sensi dell'art. 1667 c.c., mentre ala ricorrente li aveva denunciati per la prima volta con Pec del 22.06.2022, ben dopo un anno dalla consegna dei lavori. Evidenziava che i lavori erano stati eseguiti nel rispetto delle regole dell'arte e non presentano alcun vizio e difetto. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda ed in via gradata, per l'ipotesi di accoglimento delle istanze della ricorrente, chiedeva di chiamare in causa la per essere Controparte_2 tenuta indenne dalle conseguenza sfavorevoli del giudizio. Con memoria del 17.04.2024 La deduceva che all'esito Parte_1 degli accertamenti svolti in data 4.9.2023 nell'ATP rg. 785/2023, il ctu ing.
aveva depositato la sua relazione, così concludendo: Parte_3
“Verificato e descritto lo stato generale dei luoghi con particolare riferimento al sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
Accertato che le infiltrazioni esistenti non sono imputabili alla cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dalla resistente ditta bensì ad altra causa. Le Controparte_7 infiltrazioni sono originate dal fatto che, impropriamente, vengono scaricate sulla tettoia anche le acque meteoriche proveniente dal piano superiore (6° livello) e dal lastrico di copertura. L'abnorme afflusso d'acqua che investe la tettoia ne mette in crisi il sistema di smaltimento. Il canale di gronda e le pluviali sono correttamente dimensionati per la superficie della tettoia ma sono insufficiente per scaricare anche le acque provenienti dalle altre
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 superfici scolanti dei livelli superiori. Riscontrato la presenza di danni nell'appartamento (macchie d'umidità, aloni) dovuti a vizi del sistema di scarico delle acque pluviali NON IMPUTABILI, però, ad inesatta esecuzione delle opere appaltate alla resistente;
Quantificato, anche se non derivante da errata esecuzione, il costo degli interventi necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni ed il ripristino dei danni. Il costo stimato per l'eliminazione delle infiltrazioni mediante deviazione e prolungamento del tubo pluviale che attualmente scarica sulla tettoia è di circa euro 300,00. Il costo stimato per il ripristino dei danni all'abitazione (parziale rifacimento controsoffitto ed eliminazione aloni nell'appartamento) è di circa euro 700,00. Il totale stimato ammonta quindi a (300,00 + 700,00) euro 1.000,00 in cifra tonda”. La ricorrente allegava che pur non condividendo le conclusioni del ctu ing.
, aveva comunque provveduto a seguire le indicazioni date dallo stesso Pt_3
c.t.u. a pagina 17 della bozza di perizia, in cui aveva scritto: “I lavori necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni consistono, sostanzialmente, nella deviazione e nel prolungamento del tubo pluviale che, attualmente, fuoriesce dal parapetto del terrazzo del 6° livello e scarica impropriamente sulla tettoia. Tale intervento, non particolarmente difficoltoso, consentirebbe alle acque provenienti dal 6° livello e dalla copertura di essere convogliate direttamente sul pavimento del terrazzo del 5° livello senza interessare la gronda della tettoia”. Aveva, quindi, eseguito i lavori di deviazione delle acque di scarico del terrazzo soprastante la tettoria, tramite la ditta specializzata che li aveva completati in data 7.10.2023, Parte_4 ma, a seguito degli eventi meteorici verificatisi nelle giornate del 16, del 17, del 20 e del 21 ottobre 2023, nonostante la suddetta tettoria non recapitasse più acqua piovana diversa da quella caduta sulla sua superficie, dalla sua controsoffittatura si erano verificate nuove abbondanti perdite d'acqua, come da fotografie prodotte in atti, analoghe ai fenomeni di percolazione constatati dall'ing. nel corso delle operazioni peritali, che si erano poi Parte_3 ripetute in concomitanza di successivi fenomeni piovosi, anche non particolarmente intensi, da ultimo tra il 23 e il 26.2.2024. Argomentava che con p.e.c. del 30.10.2023 aveva segnalato al ctu ing. il riproporsi delle Pt_3 infiltrazioni dalla tettoia oggetto di ATP, denunciando l'insorgenza di ulteriori abbondanti infiltrazioni d'acqua piovana anche dalla tettoia di copertura del torrino scala e del disimpegno che porta ai locali dell'ultimo piano dell'immobile in questione, pure realizzata dalla
[...]
sintomatica della scarsa qualità delle opere Controparte_4 dalla stessa realizzate. Stante il perdurare della situazione di danno causata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 Per_ dalla cattiva esecuzione delle opere commissionate alla Per CP_1 tali motivi, chiedeva, nel presente giudizio di merito, di Parte_1 nominare un nuovo consulente tecnico al fine di rinnovare l'incarico già conferito all'ing. . Pt_3
Il giudice, respinta la richiesta di nuova ctu in ATP, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, autorizzava la chiamata in causa della Controparte_2
Costituitasi in giudizio a seguito di notifica della chiamata in causa in data 20.05.2024, la deduceva che il contratto Controparte_2 di assicurazione n. 100384791, stipulato dalla Controparte_8 [...] con la era regolato in base a quanto Per_2 Controparte_2 indicato nelle Condizioni di Assicurazione riportate nel libretto mod. 250030 Ed. 11/2009”, richiamato nel modulo di polizza a pag. 3, che faceva parte integrante del contratto di assicurazione. Allegava che il rischio assicurato era stato individuato in polizza nella sola attività di “Fabbro”, per cui i danni lamentati nel presente giudizio (difettosa impermeabilizzazione dei punti di fissaggio e di connessione tra le lamiere coibentate, difettosa installazione del canale di gronda e sottodimensionamento delle tubazioni di deflusso delle acque meteoriche) non attenevano alla realizzazione dei manufatti in ferro ma solo ed unicamente alla posa in opera degli stessi, attività non rientrante in quella svolta dal fabbro, essendo propria dell'attività edile, per il cui svolgimento, peraltro, si deve essere in possesso delle abilitazioni previste dalla legge. La polizza, inoltre, non copriva i danni alle cose sulle quali si esplicano i lavori (art. 77 lett. g), i danni cagionati da cose od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi (art. 77 lett. h), i danni provocati da acqua piovana (art. 77 lett. i); i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, i danni alle cose installate e i danni da spese per le relative sostituzioni o riparazioni e i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità (art. 82), i danni da mancato godimento dell'immobile in quanto la garanzia per la RCT era circoscritta ai soli “danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza” (art. 75), i danni denunciati oltre 12 mesi dalla fine dei lavori (nel caso che ci occupa, i lavori erano terminati a maggio 2021 ed i danni erano stati denunciati alla a marzo del 2023 (art. 80). Oltre all'inoperatività della polizza, la CP_2 chiamata in causa evidenziava che il c.t.u. dell'ATP aveva accertato che “le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 infiltrazioni esistenti non sono imputabili alla cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dalla resistente ditta , alla quale era stato Controparte_7 appaltato il solo lavoro di realizzazione e posa in opera della tettoia, in quanto la causa dei fenomeni infiltrativi era riconducibile all'errore di aver convogliato sulla tettoia realizzata dalla resistente le acque provenienti dal 6° livello e dalla copertura e che tale errore era “da attribuire ad altra ditta intervenuta nei lavori di ristrutturazione e/o alle figure tecniche di coordinamento dei lavori stessi”. Peraltro, il medesimo ctu, aveva quantificato i danni subiti dalla ricorrente in complessivi euro 1.000,00. Per tali motivi chiedeva il rigetto di ogni domanda. Con memoria del 18.10.2024 La faceva presente che a Parte_1 seguito del perdurare delle infiltrazioni, era stata costretta ad agire nuovamente innanzi al Tribunale di Napoli, presso la cui XII Sezione Civile, a cognizione del Giudice dott. Nicola Mazzocca, pendeva il procedimento R.G. n. 8423/2024 in cui, nel denunciare i vizi dell'opera, aveva domandato l'accertamento della responsabilità contrattuale della Controparte_1 ex art. 1669 c.c. in relazione ai gravi difetti
[...] Controparte_4 dell'opera commissionata e il risarcimento dei danni conseguenti alle nuove infiltrazioni. Il precedente giudice assegnatario disponeva la riunione del procedimento n. 8423/2024 al presente giudizio per connessione oggettiva e soggettiva e ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle ctp e della ctu già prodotte in atti, rigettata ogni altra richiesta istruttoria, fissava l'udienza per la decisione della causa e, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda della ricorrente non è fondata e va pertanto rigettata. La ricorrente ha dedotto in giudizio un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1669 c.c.. Tale norma prevede che “Quando si tratta di edifici o di atre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. La giurisprudenza ha cercato di estendere la portata della norma, chiarendo che “configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 godimento e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.) purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengano in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (cfr. Cass. 04/8140, Cass. 95/1164). Orbene la ctu svolta dall'ing. ha accertato che i vizi e Parte_3 difetti lamentati dalla ricorrente non sono attribuibili a mancanze dalla impresa resistente, atteso che “non sono imputabili alla cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dalla resistente ditta bensì ad altra causa. Controparte_7
Le infiltrazioni sono originate dal fatto che, impropriamente, vengono scaricate sulla tettoia anche le acque meteoriche proveniente dal piano superiore (6° livello) e dal lastrico di copertura. L'abnorme afflusso d'acqua che investe la tettoia ne mette in crisi il sistema di smaltimento. Il canale di gronda e le pluviali sono correttamente dimensionati per la superficie della tettoia ma sono insufficiente per scaricare anche le acque provenienti dalle altre superfici scolanti dei livelli superiori”. Anche dalla visione delle fotografie prodotte in giudizio dalla ricorrente e di quelle allegate alla ctp, appare evidente che trattasi di infiltrazioni minime, che non costituiscono un pericolo di rovina dell'immobile, né gravi difetti che pregiudicano la funzionalità e l'abitabilità dell'immobile della ricorrente, la quale, peraltro, non ha ritenuto di agire nei confronti della impresa resistente ai sensi e per gli effetti dell'art 1667 c.c., probabilmente perché le infiltrazioni sono state denunciate con la lettera del 22.6.2022, oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta e a distanza di oltre un anno dalla consegna dei lavori (maggio 2021). Né la ricorrente può invocare la relazione peritale di parte della atteso che essa è Parte_2 successiva alla prima denuncia dei vizi, essendo stata redatta in data 5.12.2022. Lo stesso ctu ing. non ha valutato come strutturali i vizi accertati, Pt_3 né ha accertato la sussistenza di danni gravi al fabbricato che incidono sulla sua funzionalità, sottolineando come gli interventi di risanamento che il ctu ha suggerito per la loro eliminazione, sono di modico valore e facilmente eseguibili, tanto da quantificarli monetariamente in complessivi euro 1.000,00.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 Sul punto la S.C. ha chiarito che "Le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidi\tà, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica" (cfr. Cass. Civ., n. 3002/2001).
Anche questo giudice, quale peritus peritorum, ritiene che i vizi rilevati, anche fotograficamente, afferiscono tutti ad elementi secondari ed accessori, non tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile. Le stesse
“tracce” o “macchie” di umidità, tutte di ridottissima estensione, non risultano compromettere l'abitabilità e il godimento del bene;
sì che non può dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. (Cass. n. 22093/2019). Il rigetto della domanda della ricorrente rende superfluo l'esame della chiamata in causa della compagnia assicurativa, che comunque opportunamente è stata coinvolta nel giudizio dalla resistente per l'ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente;
per tale motivo sussistono giusti motivi per compensare tra dette parti le spese di giudizio. Considerata la dubbiezza della lite e l'oscillante giurisprudenza sull'art. 1669 c.c., sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di giudizio tra la ricorrente e la resistente, ponendo la restante metà a carico della ricorrente, in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Compensa per la metà le spese di giudizio tra la ricorrente e la resistente e condanna la ricorrente al pagamento alla resistente della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari
3) Compensa le spese di giudizio tra la resistente e la chiamata in causa. Così deciso in data 23.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
RI GU, come da procura in atti;
RICORRENTE E
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosario Dursio e P.IVA_2
ES LO, come da procura in atti;
RESISTENTE NONCHE'
– PI: , rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Laura Perrella, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 19.06.2023 e notificato unitamente al decreto in data 27.11.2023,
[...] esponeva di essere detentrice dell'appartamento sito al quinto Parte_1 piano scala B interno 17/b dello stabile condominiale Edificio “Topazio” del
“Parco Soleado” in Napoli al Via Nuova San Rocco n. 95, in forza di contratto di comodato sottoscritto in data 1.6.2015 con la proprietaria Signora
e registrato in data 18.6.2015. Allegava che detto Persona_1 appartamento, in cui era stata stabilita la sede legale di essa società, della superficie di 141 mq oltre aree scoperte, era stato oggetto di un intervento di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 ristrutturazione integrale affidato, per la parte interna, all'impresa CP_3
e alla per la
[...] Controparte_4 realizzazione di infissi e di strutture di copertura, tra cui una pensilina esterna e relativi accessori. In particolare, in esecuzione degli accordi raggiunti a seguito di preventivo n. 157 dell'8.10.2019, integrato dal preventivo n. 279 del 9.7.2020, approvati da essa ricorrente, eseguiti i lavori, aveva provveduto al pagamento della fattura n. 100/2021 del 24.6.2021 emessa a saldo dei lavori dalla per il corrispettivo complessivo di euro Controparte_1
36.620,00 oltre IVA al 22%, interamente versato ad eccezione del residuo saldo di euro 1.220,00. La aveva provveduto alla Controparte_1 realizzazione della scala interna in ferro, del torrino scala in alluminio, della tettoria di mq 8,80 + 2,85 coibentata a copertura del solo torrino scala e pianerottolo di disimpegno, al tetto di mq 3,30 (larghezza ml. 1,13 x lunghezza ml. 2,84), di tre pergotende motorizzate, progettati in totale autonomia dalla e che avevano avuto inizio nel settembre CP_1 CP_1
2020 e furono terminati nel maggio 2021. In data 26 e 28.4.2022, avendo notato dei fenomeni di gocciolamento di acqua piovana dal controsoffitto della pensilina esterna, la legale rappresentante della ricorrente aveva contattato telefonicamente i referenti della mediante invio di Persona_2 messaggi con l'applicazione WhatsApp dal proprio numero di telefono cellulare a quelli, rispettivamente, dei signori e Persona_3 [...]
per fissare un sopralluogo presso l'immobile, al fine di constatare Per_4 il fenomeno e provvedere ai necessari interventi risolutori. Stante l'indisponibilità dell'impresa nonostante numerosi successivi solleciti per le vie brevi, a seguito di diffida del legale a mezzo p.e.c. in data 22.6.2022, la con p.e.c. del 27.6.2022, si dichiarava disponibile alla Persona_2 verifica che, tuttavia, ebbe luogo solo in data 14.7.2022, allorché un rappresentante dell'impresa si recò presso l'immobile a visionare lo stato dei luoghi e, preso atto delle cause dell'infiltrazione, promise di risolvere quanto prima il problema. Deduceva che però l'attesa era risultata vana, siccome successivamente la non ebbe a provvedere ad eseguire i Persona_2 necessari interventi, in mancanza dei quali si determinarono nell'appartamento dei danni che, con perizia di parte redatta dalla
[...] in data 5.12.2022, veniva così descritti: il controsoffitto Parte_2 esterno sottostante la tettoia della pensilina risulta ampiamente ammalorato per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana e, in particolare, “risultano lesionati diversi giunti tra le lastre di rivestimento, numerosi distacchi dello strato di finitura e fenomeni di ossidazione dei profilati metallici evidenziati
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 sulla veletta terminale di raccordo al canale di gronda, il tutto causato da evidenti infiltrazioni della copertura superiore”; le infiltrazioni di acqua piovana hanno interessato anche “una porzione della controsoffittatura interna posta a ridosso della muratura esterna e confinante con la pensilina” e “sono state talmente abbondanti da creare fenomeni ossidativi ai profilati metallici costituenti la controsoffittatura interna”. Quanto alle cause delle predette infiltrazioni di acqua piovana, riferiva che esse erano dipese dalla difettosa impermeabilizzazione dei punti di fissaggio e di connessione tra le lamiere coibentate: “è visibile, nei punti di attacco tra le porzioni di elementi costituenti la copertura, è stato applicato un impermeabilizzante liquido ma è altresì evidente che la quantità applicata è esigua ed a causa dell'esposizione ai raggi del sole, le continue escursioni termiche ed una pendenza non perfettamente eseguita, in tali punti si sono verificati fenomeni di infiltrazione”; dalla difettosa installazione del canale di gronda: “vi è un fenomeno di infiltrazione attraverso il canale di gronda nel punto di attacco tra i due elementi costituenti lo stesso. Il fenomeno è sicuramente causato da una mancata o errata sigillatura della linea di sormonto dei due elementi che ha interessato sia la parte esterna del controsoffitto che la parte interna”; dal sottodimensionamento delle tubazioni di deflusso acque meteoriche: “Altro elemento di critico sono le tubazioni di deflusso delle acque applicati al canale di gronda che risultano essere del diametro di 50 mm e pertanto insufficienti a garantire la portata di acqua in caso di piogge. Tali elementi generano un ristagno di acqua nel canale di gronda che, essendo mal sigillato, favorisce ulteriormente le infiltrazioni”. Stante l'indifferibile urgenza di provvedere alla rimozione della causa delle infiltrazioni onde rendere fruibile l'appartamento, la ricorrente aveva, quindi, proposto istanza per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Napoli (R.G. 785/2023), con ctu affidata all'ing. . La ricorrente allegava di aver subito dei Parte_3 danni, quali il costo di euro 3.000,00 per lavori di riparazione, come documentato dal preventivo e dalla fattura della nonché, per il CP_3 periodo successivo all'aprile 2022, il costo per l'utilizzo di un locale come sede dell'azienda in sostituzione dell'appartamento in comodato, locale sito in Napoli al Corso Europa n. 8, concesso in uso dalla al Controparte_5 corrispettivo di euro 1.800,00 mensili, ridotto a Euro 1.000,00 mensili a far data dal luglio 2022. Esperita la negoziazione assistita, estesa dalla CP_1 anche alla che garantiva l'appaltatrice per la R.C.
[...] Controparte_2 con polizza n. 100384791, la ricorrente chiedeva al giudice di accertare e Con dichiarare la responsabilità contrattuale della Controparte_1
$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CP_6 p. 3/9 e C. ex art. 1669 c.c. in relazione ai gravi difetti dell'opera CP_1 commissionata, consistente nella realizzazione della pensilina esterna dell'appartamento sito al quinto piano scala B interno 17/b dello stabile condominiale e condannarla al risarcimento di tutti i danni, per equivalente, ivi compresi il costo degli interventi per l'eliminazione dei difetti dell'opera e delle infiltrazioni nell'immobile, per i rifacimenti e per i ripristini necessari, nonché di quelli conseguenti al mancato godimento dell'immobile a far data dal maggio 2022, mediante il pagamento della complessiva somma di euro 24.950,00 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con maggiorazione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali dalla domanda al saldo. Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 deduceva che il giudizio di accertamento tecnico preventivo RG
[...]
785/2023, attivato dalla ricorrente, si era concluso con il deposito dell'elaborato peritale, che aveva escluso la responsabilità in capo ad essa resistente. Eccepiva la decadenza dell'azione della ricorrente, atteso che i lavori erano stati conclusi nel maggio 2021, per cui eventuali vizi andavano denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta, ai sensi dell'art. 1667 c.c., mentre ala ricorrente li aveva denunciati per la prima volta con Pec del 22.06.2022, ben dopo un anno dalla consegna dei lavori. Evidenziava che i lavori erano stati eseguiti nel rispetto delle regole dell'arte e non presentano alcun vizio e difetto. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda ed in via gradata, per l'ipotesi di accoglimento delle istanze della ricorrente, chiedeva di chiamare in causa la per essere Controparte_2 tenuta indenne dalle conseguenza sfavorevoli del giudizio. Con memoria del 17.04.2024 La deduceva che all'esito Parte_1 degli accertamenti svolti in data 4.9.2023 nell'ATP rg. 785/2023, il ctu ing.
aveva depositato la sua relazione, così concludendo: Parte_3
“Verificato e descritto lo stato generale dei luoghi con particolare riferimento al sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
Accertato che le infiltrazioni esistenti non sono imputabili alla cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dalla resistente ditta bensì ad altra causa. Le Controparte_7 infiltrazioni sono originate dal fatto che, impropriamente, vengono scaricate sulla tettoia anche le acque meteoriche proveniente dal piano superiore (6° livello) e dal lastrico di copertura. L'abnorme afflusso d'acqua che investe la tettoia ne mette in crisi il sistema di smaltimento. Il canale di gronda e le pluviali sono correttamente dimensionati per la superficie della tettoia ma sono insufficiente per scaricare anche le acque provenienti dalle altre
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 superfici scolanti dei livelli superiori. Riscontrato la presenza di danni nell'appartamento (macchie d'umidità, aloni) dovuti a vizi del sistema di scarico delle acque pluviali NON IMPUTABILI, però, ad inesatta esecuzione delle opere appaltate alla resistente;
Quantificato, anche se non derivante da errata esecuzione, il costo degli interventi necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni ed il ripristino dei danni. Il costo stimato per l'eliminazione delle infiltrazioni mediante deviazione e prolungamento del tubo pluviale che attualmente scarica sulla tettoia è di circa euro 300,00. Il costo stimato per il ripristino dei danni all'abitazione (parziale rifacimento controsoffitto ed eliminazione aloni nell'appartamento) è di circa euro 700,00. Il totale stimato ammonta quindi a (300,00 + 700,00) euro 1.000,00 in cifra tonda”. La ricorrente allegava che pur non condividendo le conclusioni del ctu ing.
, aveva comunque provveduto a seguire le indicazioni date dallo stesso Pt_3
c.t.u. a pagina 17 della bozza di perizia, in cui aveva scritto: “I lavori necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni consistono, sostanzialmente, nella deviazione e nel prolungamento del tubo pluviale che, attualmente, fuoriesce dal parapetto del terrazzo del 6° livello e scarica impropriamente sulla tettoia. Tale intervento, non particolarmente difficoltoso, consentirebbe alle acque provenienti dal 6° livello e dalla copertura di essere convogliate direttamente sul pavimento del terrazzo del 5° livello senza interessare la gronda della tettoia”. Aveva, quindi, eseguito i lavori di deviazione delle acque di scarico del terrazzo soprastante la tettoria, tramite la ditta specializzata che li aveva completati in data 7.10.2023, Parte_4 ma, a seguito degli eventi meteorici verificatisi nelle giornate del 16, del 17, del 20 e del 21 ottobre 2023, nonostante la suddetta tettoria non recapitasse più acqua piovana diversa da quella caduta sulla sua superficie, dalla sua controsoffittatura si erano verificate nuove abbondanti perdite d'acqua, come da fotografie prodotte in atti, analoghe ai fenomeni di percolazione constatati dall'ing. nel corso delle operazioni peritali, che si erano poi Parte_3 ripetute in concomitanza di successivi fenomeni piovosi, anche non particolarmente intensi, da ultimo tra il 23 e il 26.2.2024. Argomentava che con p.e.c. del 30.10.2023 aveva segnalato al ctu ing. il riproporsi delle Pt_3 infiltrazioni dalla tettoia oggetto di ATP, denunciando l'insorgenza di ulteriori abbondanti infiltrazioni d'acqua piovana anche dalla tettoia di copertura del torrino scala e del disimpegno che porta ai locali dell'ultimo piano dell'immobile in questione, pure realizzata dalla
[...]
sintomatica della scarsa qualità delle opere Controparte_4 dalla stessa realizzate. Stante il perdurare della situazione di danno causata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 Per_ dalla cattiva esecuzione delle opere commissionate alla Per CP_1 tali motivi, chiedeva, nel presente giudizio di merito, di Parte_1 nominare un nuovo consulente tecnico al fine di rinnovare l'incarico già conferito all'ing. . Pt_3
Il giudice, respinta la richiesta di nuova ctu in ATP, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, autorizzava la chiamata in causa della Controparte_2
Costituitasi in giudizio a seguito di notifica della chiamata in causa in data 20.05.2024, la deduceva che il contratto Controparte_2 di assicurazione n. 100384791, stipulato dalla Controparte_8 [...] con la era regolato in base a quanto Per_2 Controparte_2 indicato nelle Condizioni di Assicurazione riportate nel libretto mod. 250030 Ed. 11/2009”, richiamato nel modulo di polizza a pag. 3, che faceva parte integrante del contratto di assicurazione. Allegava che il rischio assicurato era stato individuato in polizza nella sola attività di “Fabbro”, per cui i danni lamentati nel presente giudizio (difettosa impermeabilizzazione dei punti di fissaggio e di connessione tra le lamiere coibentate, difettosa installazione del canale di gronda e sottodimensionamento delle tubazioni di deflusso delle acque meteoriche) non attenevano alla realizzazione dei manufatti in ferro ma solo ed unicamente alla posa in opera degli stessi, attività non rientrante in quella svolta dal fabbro, essendo propria dell'attività edile, per il cui svolgimento, peraltro, si deve essere in possesso delle abilitazioni previste dalla legge. La polizza, inoltre, non copriva i danni alle cose sulle quali si esplicano i lavori (art. 77 lett. g), i danni cagionati da cose od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi (art. 77 lett. h), i danni provocati da acqua piovana (art. 77 lett. i); i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, i danni alle cose installate e i danni da spese per le relative sostituzioni o riparazioni e i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità (art. 82), i danni da mancato godimento dell'immobile in quanto la garanzia per la RCT era circoscritta ai soli “danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza” (art. 75), i danni denunciati oltre 12 mesi dalla fine dei lavori (nel caso che ci occupa, i lavori erano terminati a maggio 2021 ed i danni erano stati denunciati alla a marzo del 2023 (art. 80). Oltre all'inoperatività della polizza, la CP_2 chiamata in causa evidenziava che il c.t.u. dell'ATP aveva accertato che “le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 infiltrazioni esistenti non sono imputabili alla cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dalla resistente ditta , alla quale era stato Controparte_7 appaltato il solo lavoro di realizzazione e posa in opera della tettoia, in quanto la causa dei fenomeni infiltrativi era riconducibile all'errore di aver convogliato sulla tettoia realizzata dalla resistente le acque provenienti dal 6° livello e dalla copertura e che tale errore era “da attribuire ad altra ditta intervenuta nei lavori di ristrutturazione e/o alle figure tecniche di coordinamento dei lavori stessi”. Peraltro, il medesimo ctu, aveva quantificato i danni subiti dalla ricorrente in complessivi euro 1.000,00. Per tali motivi chiedeva il rigetto di ogni domanda. Con memoria del 18.10.2024 La faceva presente che a Parte_1 seguito del perdurare delle infiltrazioni, era stata costretta ad agire nuovamente innanzi al Tribunale di Napoli, presso la cui XII Sezione Civile, a cognizione del Giudice dott. Nicola Mazzocca, pendeva il procedimento R.G. n. 8423/2024 in cui, nel denunciare i vizi dell'opera, aveva domandato l'accertamento della responsabilità contrattuale della Controparte_1 ex art. 1669 c.c. in relazione ai gravi difetti
[...] Controparte_4 dell'opera commissionata e il risarcimento dei danni conseguenti alle nuove infiltrazioni. Il precedente giudice assegnatario disponeva la riunione del procedimento n. 8423/2024 al presente giudizio per connessione oggettiva e soggettiva e ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle ctp e della ctu già prodotte in atti, rigettata ogni altra richiesta istruttoria, fissava l'udienza per la decisione della causa e, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda della ricorrente non è fondata e va pertanto rigettata. La ricorrente ha dedotto in giudizio un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1669 c.c.. Tale norma prevede che “Quando si tratta di edifici o di atre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. La giurisprudenza ha cercato di estendere la portata della norma, chiarendo che “configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 godimento e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.) purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengano in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (cfr. Cass. 04/8140, Cass. 95/1164). Orbene la ctu svolta dall'ing. ha accertato che i vizi e Parte_3 difetti lamentati dalla ricorrente non sono attribuibili a mancanze dalla impresa resistente, atteso che “non sono imputabili alla cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dalla resistente ditta bensì ad altra causa. Controparte_7
Le infiltrazioni sono originate dal fatto che, impropriamente, vengono scaricate sulla tettoia anche le acque meteoriche proveniente dal piano superiore (6° livello) e dal lastrico di copertura. L'abnorme afflusso d'acqua che investe la tettoia ne mette in crisi il sistema di smaltimento. Il canale di gronda e le pluviali sono correttamente dimensionati per la superficie della tettoia ma sono insufficiente per scaricare anche le acque provenienti dalle altre superfici scolanti dei livelli superiori”. Anche dalla visione delle fotografie prodotte in giudizio dalla ricorrente e di quelle allegate alla ctp, appare evidente che trattasi di infiltrazioni minime, che non costituiscono un pericolo di rovina dell'immobile, né gravi difetti che pregiudicano la funzionalità e l'abitabilità dell'immobile della ricorrente, la quale, peraltro, non ha ritenuto di agire nei confronti della impresa resistente ai sensi e per gli effetti dell'art 1667 c.c., probabilmente perché le infiltrazioni sono state denunciate con la lettera del 22.6.2022, oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta e a distanza di oltre un anno dalla consegna dei lavori (maggio 2021). Né la ricorrente può invocare la relazione peritale di parte della atteso che essa è Parte_2 successiva alla prima denuncia dei vizi, essendo stata redatta in data 5.12.2022. Lo stesso ctu ing. non ha valutato come strutturali i vizi accertati, Pt_3 né ha accertato la sussistenza di danni gravi al fabbricato che incidono sulla sua funzionalità, sottolineando come gli interventi di risanamento che il ctu ha suggerito per la loro eliminazione, sono di modico valore e facilmente eseguibili, tanto da quantificarli monetariamente in complessivi euro 1.000,00.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 Sul punto la S.C. ha chiarito che "Le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidi\tà, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica" (cfr. Cass. Civ., n. 3002/2001).
Anche questo giudice, quale peritus peritorum, ritiene che i vizi rilevati, anche fotograficamente, afferiscono tutti ad elementi secondari ed accessori, non tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile. Le stesse
“tracce” o “macchie” di umidità, tutte di ridottissima estensione, non risultano compromettere l'abitabilità e il godimento del bene;
sì che non può dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. (Cass. n. 22093/2019). Il rigetto della domanda della ricorrente rende superfluo l'esame della chiamata in causa della compagnia assicurativa, che comunque opportunamente è stata coinvolta nel giudizio dalla resistente per l'ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente;
per tale motivo sussistono giusti motivi per compensare tra dette parti le spese di giudizio. Considerata la dubbiezza della lite e l'oscillante giurisprudenza sull'art. 1669 c.c., sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di giudizio tra la ricorrente e la resistente, ponendo la restante metà a carico della ricorrente, in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Compensa per la metà le spese di giudizio tra la ricorrente e la resistente e condanna la ricorrente al pagamento alla resistente della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari
3) Compensa le spese di giudizio tra la resistente e la chiamata in causa. Così deciso in data 23.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9