CASS
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2024, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CA TA che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente, in persona dell'avv.to Simona PRESTIPINO ha depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3383 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UL LA ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo, ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto ed euro 2.250 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale di guida in stato di alterazione a seguito dell'assunzione di cannabinoidi, di cui all'art.187 comma 1 C.d.S., con l'aggravante di avere provocato un sinistro stradale e per avere commesso il fatto dopo le h.22, di cui all'art.187 commi 1 bis e 1 quater C.d.S, comma II lett.c) e 2 bis C.d.S. 2. Il ricorrente propone un unico motivo di ricorso con il quale assume difetto di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'accertamento della responsabilità, in quanto il giudizio si era basato esclusivamente sui risultati degli esami sui liquidi biologici del conducente (ematochinnici e delle urine), ma non era sorretto da ulteriori elementi sintomatici da cui inferire che la condizione di alte- razione fosse presente al momento della guida, potendosi l'assunzione di canna- binoidi riferire ad una assunzione pregressa, tenuto altresì conto che i medici di pronto soccorso, ad un esame obiettivo del paziente, ne avevano escluso i caratteri sintomatici dell'alterazione. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamenta della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si preseni:a lineare e con- grua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sot- toposta al sindacato di legittimità, a fronte di arciomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. Invero il giudice distrettuale ha puntualmente evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, come lo stato di alterazione sia stato accertato sulla base della valutazione di un sanitario il quale, a fronte dei risultati degli esami ematochinnici, in considerazione dell'elevata concentrazione di principio attivo rilevata nel campione di sangue, aveva refertato che ricorreva compatibilità tra lo stato di alterazione psicofisica e la condotta di guida. La valutazione risulta del tutto coerente con le risultanze processuali e fon- data su di un accertamento biologico (analisi del sangue) che, a differenza da quello su altri liquidi biologici (urine), è idoneo a indicare la concentrazione dello stupefacente nel sangue e nella specie i valori risultati all'esito dell'accertamento (tre volte circa superiori alla norma, THC pari a 5,7 ng/ml a fronte di Cut off pari a 2 ng/ml) giustificavano la valutazione operata dal referto del sanitario in termini di compatibilità del referto con la condizione di alterazione, laddove la stessa non 1 emergeva esclusivamente dal dato concernente la presenza di metaboliti di so- stanze stupefacenti nelle urine, che non avrebbe consentito di risalire all'epoca dell'assunzione, ma era riscontrata dalla presenza massiccia di tracce di cannabi- noidi nel sangue, indicative di una condizione recente, se non attuale, di altera- zione dei liquidi biologici, così da essere riconosciuta anche dal punto diagnostico la compatibilità dei valori riscontrati nel sangue con una condizione di alterazione rilevante ai sensi dell'art.187 C.d.S., ulteriormente confermata dalla dinamica del sinistro occorso (ribaltamento del mezzo a seguito di collisione con guard-rail). 3.1 La valutazione operata dal giudice distrettuale risulta logicamente motivata ed é coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale riconosce la rilevanza dimostrativa degli esiti degli esami ernatochimici, a prescindere da ogni riferimento alla presenza di indici sintomatici (sez.4, n.43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv.270929; n.31514 del 19/04/2023, Munir), laddove secondo i prin- cipi sopra evidenziati, il dato della presenza di tracce di stupefacente deve neces- sariamente essere attualizzato al momento della condotta, ove si consideri che l'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria pros- sima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto (sez.4, n.49717 del 4/11/2014, Margheriti, Rv.261179). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 23 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CA TA che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente, in persona dell'avv.to Simona PRESTIPINO ha depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3383 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UL LA ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo, ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto ed euro 2.250 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale di guida in stato di alterazione a seguito dell'assunzione di cannabinoidi, di cui all'art.187 comma 1 C.d.S., con l'aggravante di avere provocato un sinistro stradale e per avere commesso il fatto dopo le h.22, di cui all'art.187 commi 1 bis e 1 quater C.d.S, comma II lett.c) e 2 bis C.d.S. 2. Il ricorrente propone un unico motivo di ricorso con il quale assume difetto di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'accertamento della responsabilità, in quanto il giudizio si era basato esclusivamente sui risultati degli esami sui liquidi biologici del conducente (ematochinnici e delle urine), ma non era sorretto da ulteriori elementi sintomatici da cui inferire che la condizione di alte- razione fosse presente al momento della guida, potendosi l'assunzione di canna- binoidi riferire ad una assunzione pregressa, tenuto altresì conto che i medici di pronto soccorso, ad un esame obiettivo del paziente, ne avevano escluso i caratteri sintomatici dell'alterazione. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamenta della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si preseni:a lineare e con- grua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sot- toposta al sindacato di legittimità, a fronte di arciomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. Invero il giudice distrettuale ha puntualmente evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, come lo stato di alterazione sia stato accertato sulla base della valutazione di un sanitario il quale, a fronte dei risultati degli esami ematochinnici, in considerazione dell'elevata concentrazione di principio attivo rilevata nel campione di sangue, aveva refertato che ricorreva compatibilità tra lo stato di alterazione psicofisica e la condotta di guida. La valutazione risulta del tutto coerente con le risultanze processuali e fon- data su di un accertamento biologico (analisi del sangue) che, a differenza da quello su altri liquidi biologici (urine), è idoneo a indicare la concentrazione dello stupefacente nel sangue e nella specie i valori risultati all'esito dell'accertamento (tre volte circa superiori alla norma, THC pari a 5,7 ng/ml a fronte di Cut off pari a 2 ng/ml) giustificavano la valutazione operata dal referto del sanitario in termini di compatibilità del referto con la condizione di alterazione, laddove la stessa non 1 emergeva esclusivamente dal dato concernente la presenza di metaboliti di so- stanze stupefacenti nelle urine, che non avrebbe consentito di risalire all'epoca dell'assunzione, ma era riscontrata dalla presenza massiccia di tracce di cannabi- noidi nel sangue, indicative di una condizione recente, se non attuale, di altera- zione dei liquidi biologici, così da essere riconosciuta anche dal punto diagnostico la compatibilità dei valori riscontrati nel sangue con una condizione di alterazione rilevante ai sensi dell'art.187 C.d.S., ulteriormente confermata dalla dinamica del sinistro occorso (ribaltamento del mezzo a seguito di collisione con guard-rail). 3.1 La valutazione operata dal giudice distrettuale risulta logicamente motivata ed é coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale riconosce la rilevanza dimostrativa degli esiti degli esami ernatochimici, a prescindere da ogni riferimento alla presenza di indici sintomatici (sez.4, n.43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv.270929; n.31514 del 19/04/2023, Munir), laddove secondo i prin- cipi sopra evidenziati, il dato della presenza di tracce di stupefacente deve neces- sariamente essere attualizzato al momento della condotta, ove si consideri che l'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria pros- sima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto (sez.4, n.49717 del 4/11/2014, Margheriti, Rv.261179). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 23 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te