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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1880/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/05/1976, residente in [...],
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...],
- Parte Convenuta -
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Elena Solari, che li rappresenta e li difende come da procure in atti.
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 04/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 28/02/2025, la Sig.ra ha chiesto Parte_1 che, previa applicazione della propria legge nazionale, venisse pronunciato il divorzio diretto dal Sig. , con cui aveva contratto matrimonio civile celebrato a SA (Marocco) CP_1 in data 02/04/2001 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile in Italia, e dalla cui unione erano nati a Genova i figli in data 06/12/2006, maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente autosufficiente, e in data 19/05/2017, rappresentando Per_2
l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile che aveva comportato una frattura affettiva non più ricomposta.
Rilevato che con comparsa di costituzione e risposta del 31/05/2025, si è costituito in giudizio il Sig. , con patrocinio del medesimo difensore, il quale non si è opposto ma anzi ha CP_1 espressamente aderito alla pronuncia in punto stato civile, dando atto che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Concessi vari rinvii per consentire la comparizione personale dei coniugi che si trovavano all'estero, all'udienza del 04/11/2025 le parti hanno confermato l'accordo raggiunto alle condizioni che si riportano in dispositivo, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
▪ i coniugi si sono sposati in data 02/04/2001 a SA (Marocco) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al N. 31 Parte
II Serie C Anno 2019, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
▪ dall'unione coniugale sono nati a Genova (GE) i figli e Persona_1 Per_2
rispettivamente in data 06/12/2006 e in data 19/05/2015.
Rilevato che le parti hanno chiesto concordemente che venisse pronunciato il divorzio diretto previa applicazione della legge marocchina, senza richiedere la preventiva pronuncia di separazione;
Ritenuta la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dalle parti sulla base del Regolamento (CE) n. 2201/2003, applicabile anche nei confronti di cittadini extracomunitari, come precisato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 29 novembre 2007 causa C- 68/07: “il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”);
Ritenuto pertanto che, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento
(CE) n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza delle parti, individuando, in particolare, “in caso di domanda congiunta” la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale di uno dei coniugi”.
Rilevato infatti che entrambi i coniugi, alla data di proposizione della domanda giudiziale, hanno effettivamente fissato, in modo stabile, il centro principale e permanente dei propri interessi e relazioni in Italia (cfr. Cass. civ., S.U., ord. 17.2.2010 n. 3680), ove peraltro sono nati i loro figli ed ove risultano residenti;
Ritenuta altresì la competenza territoriale di questo Tribunale quale luogo di residenza comune dei coniugi ai sensi dell'art. 4 n. 1 della Legge n. 898/1970, applicabile per effetto dell'art. 12 della Legge n. 218/1995, che stabilisce che “la domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge”;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
d) la legge del foro.
Rilevato che, nel caso di specie, ricorre la condizione sub lett. c) essendo i coniugi cittadini marocchini stabilmente residenti in Italia e può quindi trovare applicazione la legge del
Marocco quale legge dello Stato di cui almeno uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Ritenuto che, quanto ai requisisti di “validità formale” del predetto accordo, l'art. 7 del
Regolamento UE n. 1259/2010 richiede che esso sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi e, nella specie, lo stesso può ritenersi integrato con la sottoscrizione da entrambe le parti degli atti processuali contenenti le condizioni concordate e successivamente confermate a verbale dell'udienza del 04/11/2025, in cui i coniugi hanno confermato la loro volontà di veder applicata la legge marocchina che consente l'immediato scioglimento del matrimonio senza la preventiva separazione personale, diversamente - invece - da quanto richiesto dalla legge italiana.
Ritenuto pertanto che la disciplina applicabile alla presente domanda di divorzio è la Legge
n. 70 del 2003 (c.d. Moudawana), che all'art. 114 prevede la possibilità per i coniugi di ottenere giudizialmente il divorzio, senza necessità di esperire preventivamente il giudizio di separazione, e precisamente: “i due coniugi possono accordarsi di porre fine alla loro unione coniugale, con o senza condizioni, salvo che tali condizioni non risultino incompatibili con le disposizioni del presente Codice e non arrechino pregiudizio agli interessi dei figli. In caso di accordo la domanda è presentata in Tribunale da entrambi o da uno dei coniugi, accompagnata da un documento che contiene il suddetto accordo, al fine di ottenere l'autorizzazione alla redazione dell'atto di divorzio. Il Tribunale tenta di conciliare i due coniugi per quanto possibile e se la conciliazione risulta impossibile, autorizza l'atto di divorzio e la sua redazione”;
Ritenuto che detta disciplina non sembra essere in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto che
, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi e che, conseguentemente, sussistano i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio secondo la legge straniera applicabile;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo pregiudizievoli nei confronti della prole e non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto infine che, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite del presente giudizio;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 02/04/2001 a SA
(Marocco) e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Genova (GE) al N. 31 Parte
II Serie C Anno 2019 dai conchiudenti e Parte_1 Controparte_2
[...]
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa economica;
2) in ordine all'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...], lo stesso Per_2 sarà condiviso con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre in Genova, via Tereso Mamiani n. 1/9 con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, compatibilmente con i futuri impegni scolastici ed extrascolastici del minore e previo accordo con la madre;
in considerazione dei frequenti viaggi del padre per motivi di lavoro, la madre, allorchè il padre non sarà presente, potrà autonomamente assumere le necessarie decisioni in ambito scolastico, sportivo e sanitario;
3) il Sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio minore e del figlio CP_1 Per_3 , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di euro
[...]
300,00 per ciascuno, omnicomprensivo delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla Sig.ra in via anticipata Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese;
4) l'assegno unico di famiglia sarà percepito da ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) le parti si rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento di identità valido per l'espatrio, proprio e per il figlio minore.”
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/05/1976, residente in [...],
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...],
- Parte Convenuta -
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Elena Solari, che li rappresenta e li difende come da procure in atti.
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 04/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 28/02/2025, la Sig.ra ha chiesto Parte_1 che, previa applicazione della propria legge nazionale, venisse pronunciato il divorzio diretto dal Sig. , con cui aveva contratto matrimonio civile celebrato a SA (Marocco) CP_1 in data 02/04/2001 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile in Italia, e dalla cui unione erano nati a Genova i figli in data 06/12/2006, maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente autosufficiente, e in data 19/05/2017, rappresentando Per_2
l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile che aveva comportato una frattura affettiva non più ricomposta.
Rilevato che con comparsa di costituzione e risposta del 31/05/2025, si è costituito in giudizio il Sig. , con patrocinio del medesimo difensore, il quale non si è opposto ma anzi ha CP_1 espressamente aderito alla pronuncia in punto stato civile, dando atto che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Concessi vari rinvii per consentire la comparizione personale dei coniugi che si trovavano all'estero, all'udienza del 04/11/2025 le parti hanno confermato l'accordo raggiunto alle condizioni che si riportano in dispositivo, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
▪ i coniugi si sono sposati in data 02/04/2001 a SA (Marocco) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al N. 31 Parte
II Serie C Anno 2019, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
▪ dall'unione coniugale sono nati a Genova (GE) i figli e Persona_1 Per_2
rispettivamente in data 06/12/2006 e in data 19/05/2015.
Rilevato che le parti hanno chiesto concordemente che venisse pronunciato il divorzio diretto previa applicazione della legge marocchina, senza richiedere la preventiva pronuncia di separazione;
Ritenuta la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dalle parti sulla base del Regolamento (CE) n. 2201/2003, applicabile anche nei confronti di cittadini extracomunitari, come precisato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 29 novembre 2007 causa C- 68/07: “il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”);
Ritenuto pertanto che, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento
(CE) n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza delle parti, individuando, in particolare, “in caso di domanda congiunta” la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale di uno dei coniugi”.
Rilevato infatti che entrambi i coniugi, alla data di proposizione della domanda giudiziale, hanno effettivamente fissato, in modo stabile, il centro principale e permanente dei propri interessi e relazioni in Italia (cfr. Cass. civ., S.U., ord. 17.2.2010 n. 3680), ove peraltro sono nati i loro figli ed ove risultano residenti;
Ritenuta altresì la competenza territoriale di questo Tribunale quale luogo di residenza comune dei coniugi ai sensi dell'art. 4 n. 1 della Legge n. 898/1970, applicabile per effetto dell'art. 12 della Legge n. 218/1995, che stabilisce che “la domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge”;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
d) la legge del foro.
Rilevato che, nel caso di specie, ricorre la condizione sub lett. c) essendo i coniugi cittadini marocchini stabilmente residenti in Italia e può quindi trovare applicazione la legge del
Marocco quale legge dello Stato di cui almeno uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Ritenuto che, quanto ai requisisti di “validità formale” del predetto accordo, l'art. 7 del
Regolamento UE n. 1259/2010 richiede che esso sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi e, nella specie, lo stesso può ritenersi integrato con la sottoscrizione da entrambe le parti degli atti processuali contenenti le condizioni concordate e successivamente confermate a verbale dell'udienza del 04/11/2025, in cui i coniugi hanno confermato la loro volontà di veder applicata la legge marocchina che consente l'immediato scioglimento del matrimonio senza la preventiva separazione personale, diversamente - invece - da quanto richiesto dalla legge italiana.
Ritenuto pertanto che la disciplina applicabile alla presente domanda di divorzio è la Legge
n. 70 del 2003 (c.d. Moudawana), che all'art. 114 prevede la possibilità per i coniugi di ottenere giudizialmente il divorzio, senza necessità di esperire preventivamente il giudizio di separazione, e precisamente: “i due coniugi possono accordarsi di porre fine alla loro unione coniugale, con o senza condizioni, salvo che tali condizioni non risultino incompatibili con le disposizioni del presente Codice e non arrechino pregiudizio agli interessi dei figli. In caso di accordo la domanda è presentata in Tribunale da entrambi o da uno dei coniugi, accompagnata da un documento che contiene il suddetto accordo, al fine di ottenere l'autorizzazione alla redazione dell'atto di divorzio. Il Tribunale tenta di conciliare i due coniugi per quanto possibile e se la conciliazione risulta impossibile, autorizza l'atto di divorzio e la sua redazione”;
Ritenuto che detta disciplina non sembra essere in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto che
, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi e che, conseguentemente, sussistano i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio secondo la legge straniera applicabile;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo pregiudizievoli nei confronti della prole e non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto infine che, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite del presente giudizio;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 02/04/2001 a SA
(Marocco) e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Genova (GE) al N. 31 Parte
II Serie C Anno 2019 dai conchiudenti e Parte_1 Controparte_2
[...]
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa economica;
2) in ordine all'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...], lo stesso Per_2 sarà condiviso con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre in Genova, via Tereso Mamiani n. 1/9 con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, compatibilmente con i futuri impegni scolastici ed extrascolastici del minore e previo accordo con la madre;
in considerazione dei frequenti viaggi del padre per motivi di lavoro, la madre, allorchè il padre non sarà presente, potrà autonomamente assumere le necessarie decisioni in ambito scolastico, sportivo e sanitario;
3) il Sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio minore e del figlio CP_1 Per_3 , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di euro
[...]
300,00 per ciascuno, omnicomprensivo delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla Sig.ra in via anticipata Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese;
4) l'assegno unico di famiglia sarà percepito da ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) le parti si rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento di identità valido per l'espatrio, proprio e per il figlio minore.”
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca