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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2554 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c..”, riservato per la decisione all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 24 novembre 2025, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Angela Caprio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in CA (FR) alla via Piave n. 1;
RICORRENTE
E
(C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Isola del Liri, Via Capitino n. 160, presso lo studio dell'avv. Antonello Quadrini che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.10.2024, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con l'11.8.1990 in Falvaterra (FR), dalla cui unione sono Controparte_1
pagina 1 di 4 nati i figli (il 15.12.1997) e (il 29.6.2006); che il Tribunale di Cassino, con sentenza n. Per_1 Per_2
705/2022 del 18/20 maggio 2022 pronunciata nella causa di divorzio (R.G. 935/2019), aveva posto a carico di il versamento dell'assegno mensile di euro 125,00, oltre rivalutazione Istat, a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio collocato prevalentemente dalla madre – ha Per_2
riferito che nel mese di luglio del 2024 la sig.ra ha cacciato di casa il figlio CP_1 Per_2
disinteressandosi dello stesso;
che il figlio, a quel punto, è ritornato a vivere con il padre che provvede in via esclusiva al suo mantenimento. Tanto premesso, ha chiesto, a modifica della suddetta sentenza, che: “accertato che il figlio non vive più con la madre;
accertato che il figlio non Per_2 Per_2
economicamente autosufficiente e vive con il padre;
previo accertamento dei redditi diretti ed indiretti della , disponga che concorra al mantenimento del figlio maggiorenne corrispondendo a lui CP_1
direttamente le somme che il tribunale avrà ritenuto di giustizia;
in caso di opposizione, condannare la resistente alle spese e competenze di lite”.
Si è costituita , contestando quanto riferito dal ricorrente e riferendo che il figlio Controparte_1
non vive con nessuno dei due genitori, ma con la sua compagna. La resistente, confermato che Per_2
il figlio non vive più con lei, ha rinunciato a percepire il relativo assegno di mantenimento. Ha quindi concluso chiedendo di dare atto che non vive con alcuno dei genitori, con tutto ciò che ne Per_2
consegue per il mantenimento, e di rigettare, per il resto, le ulteriori domande formulate dal ricorrente.
Con ordinanza del 16/24 luglio 2025 venivano richiesti chiarimenti al ricorrente in ordine alla volontà di rinunciare alla domanda per l'assegno di mantenimento per il figlio, posto che il Pt_1
aveva dichiarato in udienza di essere disponibile a provvedere al mantenimento diretto del figlio.
Con la suddetta ordinanza, in via temporanea e urgente, a modifica della sentenza di divorzio del
Tribunale di Cassino n. 705/2022 del 18/20 maggio 2025, è stato revocato, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'obbligo di di versare a l'importo mensile Parte_1 Controparte_1 di euro 125,00 a titolo di contributo per il mantenimento di fermo restando l'obbligo del padre Per_2
di contribuire al mantenimento diretto del figlio con lui convivente.
All'udienza del 14 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Orbene, va considerato che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni in relazione alla prole è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473bis. 29 c.p.c., il quale ricollega la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge,
pagina 2 di 4 infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae - e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio - bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di a tutela dei minori e in materia economica in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Quanto al mantenimento per i figli, in via generale deve osservarsi, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che affinché il genitore possa ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è necessario non solo che il figlio non sia economicamente indipendente (circostanza pacifica nel caso in esame), ma che lo stesso coabiti con il genitore richiedente. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. (tra le tante Cass. n. 25300/2013 e Cass. n.
35629/2018).
2.1. Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico che il figlio maggiorenne non conviva Per_2 più con la madre, non avendo quest'ultima contestato tale circostanza, ma solo l'attuale coabitazione del figlio con il padre. A fronte di ciò, la resistente non si è opposta alla domanda del di revoca Pt_1 dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio.
Inoltre, pur ritenendosi provato che si sia trasferito dal padre - avendo il primo dichiarato Per_2
in udienza di vivere prevalentemente con il papà e di andare dalla ragazza il fine settimana – deve darsi atto della rinuncia da parte del effettuata con note scritte per l'udienza del 24 novembre, alla Pt_1
domanda per il versamento a carico della di un contributo economico per il figlio, essendosi CP_1
reso disponibile a farsi carico in via esclusiva del suo mantenimento.
pagina 3 di 4 Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve confermarsi quanto disposto, in via temporanea e urgente, con ordinanza del 16/24 luglio 2025, e dunque, revocarsi, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento di euro 125,00 posto a carico del per il Pt_1
mantenimento del figlio.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo de giudizio (in particolare, della rinuncia del ricorrente alla domanda per il mantenimento del figlio e della rinuncia della resistente all'assegno versato alla stessa per il mantenimento di sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° Per_2
comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) a modifica della sentenza del Tribunale di Cassino n. 705/2022, del 18/20 maggio 2022, revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'obbligo di di versare a Parte_1 CP_1
l'importo mensile di euro 125,00 a titolo di contributo per il mantenimento di fermo
[...] Per_2 restando l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento diretto del figlio con lui convivente;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 26 novembre
2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2554 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c..”, riservato per la decisione all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 24 novembre 2025, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Angela Caprio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in CA (FR) alla via Piave n. 1;
RICORRENTE
E
(C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Isola del Liri, Via Capitino n. 160, presso lo studio dell'avv. Antonello Quadrini che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.10.2024, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con l'11.8.1990 in Falvaterra (FR), dalla cui unione sono Controparte_1
pagina 1 di 4 nati i figli (il 15.12.1997) e (il 29.6.2006); che il Tribunale di Cassino, con sentenza n. Per_1 Per_2
705/2022 del 18/20 maggio 2022 pronunciata nella causa di divorzio (R.G. 935/2019), aveva posto a carico di il versamento dell'assegno mensile di euro 125,00, oltre rivalutazione Istat, a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio collocato prevalentemente dalla madre – ha Per_2
riferito che nel mese di luglio del 2024 la sig.ra ha cacciato di casa il figlio CP_1 Per_2
disinteressandosi dello stesso;
che il figlio, a quel punto, è ritornato a vivere con il padre che provvede in via esclusiva al suo mantenimento. Tanto premesso, ha chiesto, a modifica della suddetta sentenza, che: “accertato che il figlio non vive più con la madre;
accertato che il figlio non Per_2 Per_2
economicamente autosufficiente e vive con il padre;
previo accertamento dei redditi diretti ed indiretti della , disponga che concorra al mantenimento del figlio maggiorenne corrispondendo a lui CP_1
direttamente le somme che il tribunale avrà ritenuto di giustizia;
in caso di opposizione, condannare la resistente alle spese e competenze di lite”.
Si è costituita , contestando quanto riferito dal ricorrente e riferendo che il figlio Controparte_1
non vive con nessuno dei due genitori, ma con la sua compagna. La resistente, confermato che Per_2
il figlio non vive più con lei, ha rinunciato a percepire il relativo assegno di mantenimento. Ha quindi concluso chiedendo di dare atto che non vive con alcuno dei genitori, con tutto ciò che ne Per_2
consegue per il mantenimento, e di rigettare, per il resto, le ulteriori domande formulate dal ricorrente.
Con ordinanza del 16/24 luglio 2025 venivano richiesti chiarimenti al ricorrente in ordine alla volontà di rinunciare alla domanda per l'assegno di mantenimento per il figlio, posto che il Pt_1
aveva dichiarato in udienza di essere disponibile a provvedere al mantenimento diretto del figlio.
Con la suddetta ordinanza, in via temporanea e urgente, a modifica della sentenza di divorzio del
Tribunale di Cassino n. 705/2022 del 18/20 maggio 2025, è stato revocato, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'obbligo di di versare a l'importo mensile Parte_1 Controparte_1 di euro 125,00 a titolo di contributo per il mantenimento di fermo restando l'obbligo del padre Per_2
di contribuire al mantenimento diretto del figlio con lui convivente.
All'udienza del 14 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Orbene, va considerato che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni in relazione alla prole è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473bis. 29 c.p.c., il quale ricollega la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge,
pagina 2 di 4 infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae - e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio - bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di a tutela dei minori e in materia economica in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Quanto al mantenimento per i figli, in via generale deve osservarsi, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che affinché il genitore possa ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è necessario non solo che il figlio non sia economicamente indipendente (circostanza pacifica nel caso in esame), ma che lo stesso coabiti con il genitore richiedente. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. (tra le tante Cass. n. 25300/2013 e Cass. n.
35629/2018).
2.1. Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico che il figlio maggiorenne non conviva Per_2 più con la madre, non avendo quest'ultima contestato tale circostanza, ma solo l'attuale coabitazione del figlio con il padre. A fronte di ciò, la resistente non si è opposta alla domanda del di revoca Pt_1 dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio.
Inoltre, pur ritenendosi provato che si sia trasferito dal padre - avendo il primo dichiarato Per_2
in udienza di vivere prevalentemente con il papà e di andare dalla ragazza il fine settimana – deve darsi atto della rinuncia da parte del effettuata con note scritte per l'udienza del 24 novembre, alla Pt_1
domanda per il versamento a carico della di un contributo economico per il figlio, essendosi CP_1
reso disponibile a farsi carico in via esclusiva del suo mantenimento.
pagina 3 di 4 Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve confermarsi quanto disposto, in via temporanea e urgente, con ordinanza del 16/24 luglio 2025, e dunque, revocarsi, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento di euro 125,00 posto a carico del per il Pt_1
mantenimento del figlio.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo de giudizio (in particolare, della rinuncia del ricorrente alla domanda per il mantenimento del figlio e della rinuncia della resistente all'assegno versato alla stessa per il mantenimento di sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° Per_2
comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) a modifica della sentenza del Tribunale di Cassino n. 705/2022, del 18/20 maggio 2022, revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'obbligo di di versare a Parte_1 CP_1
l'importo mensile di euro 125,00 a titolo di contributo per il mantenimento di fermo
[...] Per_2 restando l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento diretto del figlio con lui convivente;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 26 novembre
2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
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