CASS
Sentenza 13 settembre 2022
Sentenza 13 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2022, n. 33597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33597 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AG LV nato a [...] il [...] ER NT nato a [...] il [...] ER ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni depositate dal difensore EO AT per conto dei ricorrenti, con le quali si insisteva nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33597 Anno 2022 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa in data 11 ottobre 2021, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di OV, dichiarando non doversi procedere per l'estinzione del delitto di bancarotta semplice (capo C) e confermando la condanna alla pena di anni due di reclusione, con riduzione delle pene accessorie fallimentari, per SI AG, NI RE e IC RE. La prima, amministratrice di diritto della società fallita DI IZ S.r.l. in liquidazione, nonché, i secondi, amministratori di fatto della stessa, rispondevano del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A), consistito nell'omessa richiesta di pagamento di crediti per euro 20.594.654,00 vantati nei confronti della debitrice EM S.a.m. (società monegasca facente capo sempre alla famiglia RE) e non contabilizzavano gli interessi attivi su detti crediti, conseguendo in tal modo il risultato di 'delocalizzare' i ricavi della stessa DI IZ S.r.l. (DI) in uno stato estero a fiscalità privilegiata. Va altresì evidenziato come il G.u.p. del Tribunale di OV aveva mandato assolti gli attuali ricorrenti da altre ipotesi di distrazione contestate al capo A), residuando così l'unica ipotesi di mancata riscossione del credito nei confronti di Sogatrem. La Corte di appello ha confermato che la penale responsabilità degli imputati per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Condividendo e richiamando la sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto che non era stata fornita la prova, necessaria per escludere la penale rilevanza del fatto, della sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell'operazione di mancata riscossione per la stessa società fallenda, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo. Era emerso dall'istruttoria che, a fronte di un credito di DI IZ srl di oltre venti milioni di euro, EM SA avesse erogato finanziamenti a favore di una società del gruppo RE, e segnatamente di CA NA di Pesaro, per oltre sette milioni di euro, pari a un terzo del proprio debito verso DI e che l'omessa richiesta di fallimento da parte di DI nei confronti di EM venisse collegata alla circostanza che la capogruppo stesse tentando di ottenere un finanziamento all'estero e che un'eventuale azione giudiziaria nei confronti della società monegasca, in quanto detentrice di partecipazione nella società del gruppo CA NA di Pesaro spa, avrebbe potuto compromettere tale operazione. La Corte di appello rileva come fosse opinabile tale ricaduta diretta sull'esito della trattativa, che comunque non giustificava l'inerzia dell'amministratore, di per sé elusiva del divieto d'accesso al credito per le società in stato di decozione, 2 essendo stata intrapresa quando nessun istituto bancario avrebbe più potuto erogare credito alle società del gruppo, stante l'evidente stato d'insolvenza. In merito alla attribuzione della qualifica di amministratore di fatto ad NI e IC RE, rispettivamente marito e figlio dell'amministratrice di diritto AG SI, dall'istruttoria e dalla prima sentenza, osservava la Corte di appello, sia le dipendenti che la legale rappresentante della società francese Gascom, che aveva avuto rapporti commerciali con la DI, avevano riferito che tutte le società del gruppo facevano capo alla famiglia RE, e l'ex dipendente TT aveva anche riferito che l'attività finanziaria di DI era seguita da NI e dal figlio IC RE, i quali trattavano per DI e firmavano contratti, poiché l'amministrazione delle varie società (tra cui DI IZ e EM) era di tipo familiare, cosicchè tutta la famiglia partecipava alle decisioni gestionali societarie. Anche l'ex dipendente ER CA - continuava la Corte - aveva riferito che la gestione della Sotragenn, come della DI, era in capo a tutta la famiglia RE e che, in particolare per la DI, la AG si occupava della parte amministrativa, mentre NI e IC, che erano i capi, stipulavano i contratti e si occupavano della parte commerciale. Inoltre anche una terza testimone, estranea al contesto aziendale, RO FR RE NN, legale rappresentante della società francese Gascom, veniva indicata dalla Corte di appello come colei che ribadiva che NI RE era il vero dominus delle varie società, anche se poi risultavano amministrate formalmente da vari membri della sua famiglia. La Corte di appello riteneva tali dichiarazioni testimoniali, dettagliate e convergenti, oltre che riscontrate dai documenti acquisiti. In particolare l'attività gestoria svolta da IC RE era comprovata da molteplici comunicazioni ricevute da clienti e fornitori, alcune delle quali facenti esplicito riferimento ai rapporti contrattuali. Anche in merito al ruolo gestorio di NI RE, a conferma di quanto riferito dal legale rappresentante della Gascom, vi era la missiva indirizzata da quest'ultima società alla DI Service, nel dicembre 2009, nella quale si faceva espresso riferimento alle fatture "da noi respinte e ridate a mano al signor RE NI". 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di SI AG, NI RE e IC RE, constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 223, 216, comma 1, n. 1 e 219, comma 2 n. 1 , legge fall. e 2634 cod. civ., nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità. Il motivo censura in primo luogo la sentenza impugnata in quanto la stessa non avrebbe fatto buon governo della disciplina dell'art. 2634, comma 3, cod. civ. relativa ai cd. vantaggi compensativi, parametrando il vantaggio non all'intero gruppo societario bensì alla sola fallita e ai suoi creditori, non valutando che in ordine ad analoga operazione, di concessione di un finanziamento della DI a favore di FVH, società partecipante nella prima, il perito aveva rilevato che DI avrebbe potuto trarre vantaggi giustificati e sostenibili, tanto che il Tribunale di OV aveva escluso la natura distrattiva della condotta. Inoltre, il motivo censura la sentenza che non avrebbe tenuto in conto che una eventuale azione recuperatoria del credito, nei confronti della debitrice EM, avrebbe determinato il dissesto di quest'ultima, a sua volta finanziatrice di altre società collegate, con la certezza di danneggiare l'intero gruppo, senza un vantaggio per i creditori di DI, che avrebbe invece perso il suo maggiore cliente, proprio EM, che le procurava un fatturato medio di 14 milioni di euro l'anno. Infine il motivo deduce il vizio di motivazione per illogicità manifesta avendo valutato diversamente condotte analoghe. 4. Il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che i vantaggi compensativi debbano intervenire immediatamente e non anche sul lungo periodo. 5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 223, 216, comma 1, n. 1 e 219, comma 2, n. 1, legge fall., 2639 cod. civ. nonché vizio di motivazione conseguente per manifesta illogicità della motivazione. Il motivo deduce in primo luogo violazione di legge in relazione all'art. 2639 cod. civ., che richiede la sussistenza di una pluralità di indici elaborati dalla giurisprudenza che attestino la qualità di amministratore di fatto dei ricorrenti NI e IC RE. Inoltre, deduce travisamento della prova per non essere stata valutata l'assenza di contratti o atti di gestione amministrativa stipulati da parte dei RE. In particolare censura la sentenza impugnata per aver ritenuto comprovato la qualità di amministratori di fatto limitandosi, le pronunce di merito, a valorizzare testimonianze che non comproverebbero tale qualità e sarebbero inattendibili, difettando la prova di documenti a firma dei predetti e di altri atti tipici, per altro risultando in fatto la AG aver agito in piena autonomia in una vicenda 4 contrattuale nella quale era contrapposta alla EM, amministrata da NI RE. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 30 maggio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi fondati i primi due motivi di ricorso e rigettarsi il terzo. Quanto ai primi due rappresentando che, pur essendovi un difetto di autosufficienza del ricorso, la sentenza impugnata non abbia dato conto di una pluralità di circostanze in concreto decisive per valutare se l'omessa azione di recupero del credito fosse tale da non integrare il cd. vantaggio compensativo. Quanto al terzo motivo nessun travisamento della prova risulterebbe essersi verificato, cosicché la censura sarebbe da ritenersi infondata. 7. In data 3 giugno 2022 il difensore dei ricorrenti depositava conclusioni scritte, con le quali reiterava le originarie censure e chiedeva l'accoglimento dei ricorsi, rappresentando che la condizione finanziaria della EM e gli accordi intercorsi con la fallita DI risultavano emergere dalla risposta del perito al quesito n. 11, dal quale emergeva come al 31 dicembre 2017 EM avesse un patrimonio netto negativo per euro 1.545.006,00 e che vi fossero lettere di messe in mora da parte della DI e piani di rientro della debitrice. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il primo e il secondo motivo strettamente connessi vanno trattati unitariamente. 2.1. Va premesso che pacifica, e per altro non contestata, è la circostanza che integri il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall., la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 - 01; Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, 5 Ruggeri, Rv. 275232 - 01; Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nlassetti, Rv. 256252 01) Tanto premesso i ricorrenti e la stessa Procura generale censurano la sentenza per non aver adeguatamente motivato in merito alla insussistenza del cd. vantaggio compensativo. 2.2. Va in primo luogo evidenziato che i motivi in esame difettino di autosufficienza, come la stessa Procura generale rileva, in relazione al richiamo dell'esito della perizia quanto alla operazione di finanziamento della DI a favore di FVH, valutata giustificata e sostenibile dal G.u.p. del Tribunale di OV, e posta dai ricorsi in comparazione con la mancata riscossione del credito, oggetto della attuale imputazione (fol. 4 dei ricorsi); come anche in ordine alla richiamata relazione del curatore e alla relazione del consulente tecnico di ufficio (fol.
6. dei ricorsi). E' noto che la deduzione del vizio di illogicità manifesta,, contraddittorietà o mancanza della motivazione risultante da atto del processo specificamente indicato, dedotta con il primo e secondo motivo, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, presuppone che la motivazione della sentenza sia basata in modo determinante su prova insussistente agli atti, o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero sia contrastata insuperabilmente da prova presente agli atti ma ignorata (Sez. 5, sent. 39048 del 25.9. - 23.10.2007, rv 238215), si che eliminata - o inserita, secondo i casi - quella prova l'intera ricostruzione fattuale sia vanificata. L'indicazione dell'atto probatorio in questione deve però assolvere al requisito dell'autosufficienza che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432- 01; Sez. 6, sent, 20059 del 16.1- 20.5.2008, rv 240056; Sez. 1, sent. 6112 del 22.1 - 12.2.2009, rv 243225): occorre che al ricorso sia allegato l'atto processuale (o comunque che ve ne sia nel ricorso l'integrale trascrizione ovvero l'individuazione assolutamente puntuale e completa, che non determini la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma da parte della Corte di legittimità) dal quale emerga, senza possibilità di interpretazione o lettura alternative, il contrasto tra quanto affermato in sentenza e quanto invece in atti. L'integralità della allegazione o la precisione della indicazione — indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo (Sez. 3, Sentenza n. 19766 del 17/07/2008, Rv. 604402) — è servente rispetto a una duplice esigenza. Per un verso verificare la corrispondenza del dedotto alla realtà - stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di accedere 6 agli atti - per altro verso per verificare se il senso probatorio dedotto dal ricorrente sia congruo rispetto al complesso dell'atto Istruttorio in questione, consista esso in una dichiarazione testimoniale, in un elaborato peritale ovvero in una relazione del curatore ex art. 33 legge fall. Pertanto difettando tale requisito dell'autosufficienza, la parte dei motivi che si fonda sugli atti istruttori richiamati è da ritenersi inammissibile. 2.3. Quanto alla valutazione del vantaggio compensativo, la tesi dei ricorrenti, non accolta dalla Corte di appello, è che nell'ambito del gruppo societario FVH la società fallita, non procedendo alla riscossione del credito, avrebbe evitato il dissesto delle altre società del gruppo medesimo a cominciare dalla debitrice EM;
l'azione di recupero non avrebbe consentito alcun risultato utile a DI, e ai creditori di quest'ultima; DI avrebbe perso il suo principale cliente che le procurava un fatturato medio di 14 milioni di euro all'anno. 2.4. La Corte di appello ha ritenuto in modo congruo, invece, che gli imputati non ebbero a fornire la prova del vantaggio, anche indiretto, idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione di mancata riscossione, anche perché la EM aveva erogato finanziamenti pari a 7 milioni di euro in favore di altra società del gruppo, segnatamente CA NA di Pesaro, che equivalevano a circa un terzo del dovuto a DI, creditrice per oltre venti milioni di euro. Non era adeguatamente comprovato e soprattutto probabile che a fronte di una situazione di tale complessiva difficoltà delle società del gruppo le stesse, solo grazie all'omessa riscossione, avrebbero potuto accedere a ulteriori linee di credito. La Corte di appello evidenziava come, a differenza di quanto dedotto dagli appellanti ora ricorrenti, non l'interesse del gruppo fosse da tutelare, bensì quello dei creditori della DI, che non avrebbero dovuto trarre danno dall'operazione di mancato recupero, e che invece ebbero a riceverne proprio perché alcun beneficio indiretto ebbe a prodursi per gli stessi nell'immediato. 2.5. Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto buon governo delle norme ritenute violate dai ricorrenti, con motivazione logica e congruente, in sintonia con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Rileva questa Corte come in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Pertanto, la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato 7 (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti ed altri, Rv. 215668; si veda anche Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro, Rv. 257250). Inoltre, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 26867501; precedenti conformi: n. 48518 del 2011 Rv. 251536, n. 29036 del 2012 Rv. 253031, n. 44963 del 2012 Rv. 254519). Si può allora escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo solo in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 26970201). 1.3. Ciò precisato, nel caso in esame si osserva che non contestata, ma neanche comprovata la ravvisabilità di un "gruppo" di società, dandone per certa la sussistenza, appare decisiva la circostanza, messa in risalto senza illogicità dai giudici di merito, secondo cui neppure sono individuabili i "vantaggi compensativi" di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ. Va in proposito ricordato che tale previsione normativa, in relazione alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori, esclude la rilevanza penale dell'atto depauperatorio - nel caso in esame per omissione del recupero — in presenza appunto dei "vantaggi" dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito, o sarebbe stata in grado di fruire, in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società. Essa conferisce valenza "normativa" a principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività - che sono senz'altro applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562). Quindi l'art. 2634 cod. civ. prevede una clausola che consente all'interprete di comprendere i vantaggi "fondatamente prevedibili" ovvero caratterizzati da concretezza;
non è pertanto sufficiente la mera speranza, per cui i vantaggi compensativi della ricchezza perduta devono essere prevedibili su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa (si veda in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, OR e altri, Rv. 27114901). 8 Insomma, l'interesse che può escludere l'effettività della distrazione non può ridursi al fatto stesso dell'esistenza di un gruppo, perché il collegamento tra le società e l'appartenenza a un gruppo imprenditoriale unitario è solo la premessa dalla quale muovere per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio, perdurando l'autonomia soggettiva delle singole società (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, AN e altri, Rv. 254519; si vedano anche Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi e altri, Rv. 250492; Sez. 5, n. 21251 del 10/02/2010, Belleli, Rv. 247471; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio ed altri, Rv. 245136; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599). Pertanto, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata;
nel qual caso - si ribadisce - è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza. Tale prova non è stata fornita, e l'argomento della Corte di appello che evidenzia come un terzo del credito spettante alla DI fosse stato destinato dalla debitrice ad altra società del gruppo, senza che alcun beneficio ne fosse venuto alla DI e ai suoi creditori, prova il contrario, rispetto a quanto richiesto dall'art. 2634 cod. civ. D'altro canto se è ben possibile, come osservato in dottrina, che non sia necessaria la perfetta corrispondenza quantitativa tra vantaggio compensativo e pregiudizio, nel senso che il primo può essere anche inferiore al secondo, nel caso in esame non è stato comprovato da parte dei ricorrenti quale era da ritenersi il vantaggio «fondatamente prevedibile» in termini quantitativi o quello effettivamente ottenuto. Per altro la descritta situazione di difficoltà complessiva delle società del gruppo, e comunque delle due società del gruppo, la fallita creditrice e la debitrice, determina comunque distrazione rilevante — con la rinuncia alla riscossione — ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistendo di fatto in un trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, effettuato, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492 - 01). Per altro a buona ragione la Corte di appello rileva come il vantaggio debba essere non solo per il gruppo (per altro non vi è traccia di prova quanto alla funzione imprenditoriale di coordinamento e indirizzo ex artt. 2497 cod. civ. e 9 ss.,), in relazione al quale comunque deve essere data prova del saldo finale positivo dell'operazione (il che non è nel caso in esame); ma il vantaggio deve essere anche prevedibile in modo fondato per la società che compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio, deprimendolo, in guisa tale da non rendere l'operazione distrattiva capace di incidere (perlomeno nella ragionevole previsione dell'agente) sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, 24/05/2006, n. 36764, L.B., rv. 234605; Sez. 1, 26/10/2012, n. 48327; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013). Tale prova del vantaggio non può ritenersi consistente nelle argomentazioni contenute in ricorso, che nulla attestano quanto al vantaggio per il gruppo e per la società prima del fallimento (analogamente a quanto ritenuto da Sez. 5., n. 1831 del 14/05/2019, RE, non massimata, riferita alle condotte proprio degli attuali ricorrenti, in relazione alla bancarotta per il fallimento CA NA Pesaro s.p.a. in relazione alla mancata riscossione del credito nei confronti di FVH). D'altro canto il vantaggio non può consistere solo nel preservare altra società del gruppo, perché le società mantengono la propria autonomia, per quanto coordinate in gruppo, e tale autonomia impone la tutela dei creditori delle singole società. Se nessun vantaggio prevedibile è stato comprovato, per altro verso l'azione di recupero intentata, riferita dalla Corte di appello al fol. 10 della sentenza, viene ritenuta 'blanda' e formale, soprattutto a fronte della sollecitazione proveniente dal collegio sindacale che, evidentemente, aveva chiara l'assenza di vantaggi conseguenti alla omessa o tardiva azione di recupero del credito. Ne consegue l'infondatezza del motivo. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale e per violazione del principio di autosufficienza, in quanto vengono richiamate le dichiarazioni rese in sede dibattimentale senza alcuna allegazione o indicazione. A ben vedere la motivazione della sentenza impugnata risulta assolutamente puntuale e coerente, riferisce delle testimonianze di due ex dipendenti — che riferivano che la AG, moglie e madre dei RE, si occupava della parte amministrativa, mentre i RE si occupavano della parte commerciale e stipulavano i contratti, erano "i capi" — e della legale rappresentante della società Gascom, riferivano che i due RE erano i reali gestori della società, RE NI di tutte le società del gruppo, riscontrate anche da documentazione riferita al fol. 9 della sentenza impugnata, attestante il coinvolgimento di fatto nella attività gestionale e contrattuale, dal che il ruolo «gestionale superiore» (cfr. fol. 10 10 della sentenza impugnata) che non richiedeva la sottoscrizione formale di contratti da parte dei RE. D'altro canto, l'amministratore di fatto è tale proprio per non assumere formali e riconoscibili responsabilità sociali, cosicchè se la sottoscrizione di contratti può essere un indice sintomatico, non è condicio sine qua non per l'attribuzione di tale qualità di fatto. D'altro canto in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 27754001; Sez. 5, n. 8479/17 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101). Il che è stato acclarato dalla Corte di appello in modo esaustivo nel caso in esame. 4. Ne consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14/06/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni depositate dal difensore EO AT per conto dei ricorrenti, con le quali si insisteva nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33597 Anno 2022 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa in data 11 ottobre 2021, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di OV, dichiarando non doversi procedere per l'estinzione del delitto di bancarotta semplice (capo C) e confermando la condanna alla pena di anni due di reclusione, con riduzione delle pene accessorie fallimentari, per SI AG, NI RE e IC RE. La prima, amministratrice di diritto della società fallita DI IZ S.r.l. in liquidazione, nonché, i secondi, amministratori di fatto della stessa, rispondevano del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A), consistito nell'omessa richiesta di pagamento di crediti per euro 20.594.654,00 vantati nei confronti della debitrice EM S.a.m. (società monegasca facente capo sempre alla famiglia RE) e non contabilizzavano gli interessi attivi su detti crediti, conseguendo in tal modo il risultato di 'delocalizzare' i ricavi della stessa DI IZ S.r.l. (DI) in uno stato estero a fiscalità privilegiata. Va altresì evidenziato come il G.u.p. del Tribunale di OV aveva mandato assolti gli attuali ricorrenti da altre ipotesi di distrazione contestate al capo A), residuando così l'unica ipotesi di mancata riscossione del credito nei confronti di Sogatrem. La Corte di appello ha confermato che la penale responsabilità degli imputati per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Condividendo e richiamando la sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto che non era stata fornita la prova, necessaria per escludere la penale rilevanza del fatto, della sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell'operazione di mancata riscossione per la stessa società fallenda, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo. Era emerso dall'istruttoria che, a fronte di un credito di DI IZ srl di oltre venti milioni di euro, EM SA avesse erogato finanziamenti a favore di una società del gruppo RE, e segnatamente di CA NA di Pesaro, per oltre sette milioni di euro, pari a un terzo del proprio debito verso DI e che l'omessa richiesta di fallimento da parte di DI nei confronti di EM venisse collegata alla circostanza che la capogruppo stesse tentando di ottenere un finanziamento all'estero e che un'eventuale azione giudiziaria nei confronti della società monegasca, in quanto detentrice di partecipazione nella società del gruppo CA NA di Pesaro spa, avrebbe potuto compromettere tale operazione. La Corte di appello rileva come fosse opinabile tale ricaduta diretta sull'esito della trattativa, che comunque non giustificava l'inerzia dell'amministratore, di per sé elusiva del divieto d'accesso al credito per le società in stato di decozione, 2 essendo stata intrapresa quando nessun istituto bancario avrebbe più potuto erogare credito alle società del gruppo, stante l'evidente stato d'insolvenza. In merito alla attribuzione della qualifica di amministratore di fatto ad NI e IC RE, rispettivamente marito e figlio dell'amministratrice di diritto AG SI, dall'istruttoria e dalla prima sentenza, osservava la Corte di appello, sia le dipendenti che la legale rappresentante della società francese Gascom, che aveva avuto rapporti commerciali con la DI, avevano riferito che tutte le società del gruppo facevano capo alla famiglia RE, e l'ex dipendente TT aveva anche riferito che l'attività finanziaria di DI era seguita da NI e dal figlio IC RE, i quali trattavano per DI e firmavano contratti, poiché l'amministrazione delle varie società (tra cui DI IZ e EM) era di tipo familiare, cosicchè tutta la famiglia partecipava alle decisioni gestionali societarie. Anche l'ex dipendente ER CA - continuava la Corte - aveva riferito che la gestione della Sotragenn, come della DI, era in capo a tutta la famiglia RE e che, in particolare per la DI, la AG si occupava della parte amministrativa, mentre NI e IC, che erano i capi, stipulavano i contratti e si occupavano della parte commerciale. Inoltre anche una terza testimone, estranea al contesto aziendale, RO FR RE NN, legale rappresentante della società francese Gascom, veniva indicata dalla Corte di appello come colei che ribadiva che NI RE era il vero dominus delle varie società, anche se poi risultavano amministrate formalmente da vari membri della sua famiglia. La Corte di appello riteneva tali dichiarazioni testimoniali, dettagliate e convergenti, oltre che riscontrate dai documenti acquisiti. In particolare l'attività gestoria svolta da IC RE era comprovata da molteplici comunicazioni ricevute da clienti e fornitori, alcune delle quali facenti esplicito riferimento ai rapporti contrattuali. Anche in merito al ruolo gestorio di NI RE, a conferma di quanto riferito dal legale rappresentante della Gascom, vi era la missiva indirizzata da quest'ultima società alla DI Service, nel dicembre 2009, nella quale si faceva espresso riferimento alle fatture "da noi respinte e ridate a mano al signor RE NI". 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di SI AG, NI RE e IC RE, constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 223, 216, comma 1, n. 1 e 219, comma 2 n. 1 , legge fall. e 2634 cod. civ., nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità. Il motivo censura in primo luogo la sentenza impugnata in quanto la stessa non avrebbe fatto buon governo della disciplina dell'art. 2634, comma 3, cod. civ. relativa ai cd. vantaggi compensativi, parametrando il vantaggio non all'intero gruppo societario bensì alla sola fallita e ai suoi creditori, non valutando che in ordine ad analoga operazione, di concessione di un finanziamento della DI a favore di FVH, società partecipante nella prima, il perito aveva rilevato che DI avrebbe potuto trarre vantaggi giustificati e sostenibili, tanto che il Tribunale di OV aveva escluso la natura distrattiva della condotta. Inoltre, il motivo censura la sentenza che non avrebbe tenuto in conto che una eventuale azione recuperatoria del credito, nei confronti della debitrice EM, avrebbe determinato il dissesto di quest'ultima, a sua volta finanziatrice di altre società collegate, con la certezza di danneggiare l'intero gruppo, senza un vantaggio per i creditori di DI, che avrebbe invece perso il suo maggiore cliente, proprio EM, che le procurava un fatturato medio di 14 milioni di euro l'anno. Infine il motivo deduce il vizio di motivazione per illogicità manifesta avendo valutato diversamente condotte analoghe. 4. Il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che i vantaggi compensativi debbano intervenire immediatamente e non anche sul lungo periodo. 5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 223, 216, comma 1, n. 1 e 219, comma 2, n. 1, legge fall., 2639 cod. civ. nonché vizio di motivazione conseguente per manifesta illogicità della motivazione. Il motivo deduce in primo luogo violazione di legge in relazione all'art. 2639 cod. civ., che richiede la sussistenza di una pluralità di indici elaborati dalla giurisprudenza che attestino la qualità di amministratore di fatto dei ricorrenti NI e IC RE. Inoltre, deduce travisamento della prova per non essere stata valutata l'assenza di contratti o atti di gestione amministrativa stipulati da parte dei RE. In particolare censura la sentenza impugnata per aver ritenuto comprovato la qualità di amministratori di fatto limitandosi, le pronunce di merito, a valorizzare testimonianze che non comproverebbero tale qualità e sarebbero inattendibili, difettando la prova di documenti a firma dei predetti e di altri atti tipici, per altro risultando in fatto la AG aver agito in piena autonomia in una vicenda 4 contrattuale nella quale era contrapposta alla EM, amministrata da NI RE. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 30 maggio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi fondati i primi due motivi di ricorso e rigettarsi il terzo. Quanto ai primi due rappresentando che, pur essendovi un difetto di autosufficienza del ricorso, la sentenza impugnata non abbia dato conto di una pluralità di circostanze in concreto decisive per valutare se l'omessa azione di recupero del credito fosse tale da non integrare il cd. vantaggio compensativo. Quanto al terzo motivo nessun travisamento della prova risulterebbe essersi verificato, cosicché la censura sarebbe da ritenersi infondata. 7. In data 3 giugno 2022 il difensore dei ricorrenti depositava conclusioni scritte, con le quali reiterava le originarie censure e chiedeva l'accoglimento dei ricorsi, rappresentando che la condizione finanziaria della EM e gli accordi intercorsi con la fallita DI risultavano emergere dalla risposta del perito al quesito n. 11, dal quale emergeva come al 31 dicembre 2017 EM avesse un patrimonio netto negativo per euro 1.545.006,00 e che vi fossero lettere di messe in mora da parte della DI e piani di rientro della debitrice. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il primo e il secondo motivo strettamente connessi vanno trattati unitariamente. 2.1. Va premesso che pacifica, e per altro non contestata, è la circostanza che integri il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall., la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 - 01; Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, 5 Ruggeri, Rv. 275232 - 01; Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nlassetti, Rv. 256252 01) Tanto premesso i ricorrenti e la stessa Procura generale censurano la sentenza per non aver adeguatamente motivato in merito alla insussistenza del cd. vantaggio compensativo. 2.2. Va in primo luogo evidenziato che i motivi in esame difettino di autosufficienza, come la stessa Procura generale rileva, in relazione al richiamo dell'esito della perizia quanto alla operazione di finanziamento della DI a favore di FVH, valutata giustificata e sostenibile dal G.u.p. del Tribunale di OV, e posta dai ricorsi in comparazione con la mancata riscossione del credito, oggetto della attuale imputazione (fol. 4 dei ricorsi); come anche in ordine alla richiamata relazione del curatore e alla relazione del consulente tecnico di ufficio (fol.
6. dei ricorsi). E' noto che la deduzione del vizio di illogicità manifesta,, contraddittorietà o mancanza della motivazione risultante da atto del processo specificamente indicato, dedotta con il primo e secondo motivo, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, presuppone che la motivazione della sentenza sia basata in modo determinante su prova insussistente agli atti, o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero sia contrastata insuperabilmente da prova presente agli atti ma ignorata (Sez. 5, sent. 39048 del 25.9. - 23.10.2007, rv 238215), si che eliminata - o inserita, secondo i casi - quella prova l'intera ricostruzione fattuale sia vanificata. L'indicazione dell'atto probatorio in questione deve però assolvere al requisito dell'autosufficienza che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432- 01; Sez. 6, sent, 20059 del 16.1- 20.5.2008, rv 240056; Sez. 1, sent. 6112 del 22.1 - 12.2.2009, rv 243225): occorre che al ricorso sia allegato l'atto processuale (o comunque che ve ne sia nel ricorso l'integrale trascrizione ovvero l'individuazione assolutamente puntuale e completa, che non determini la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma da parte della Corte di legittimità) dal quale emerga, senza possibilità di interpretazione o lettura alternative, il contrasto tra quanto affermato in sentenza e quanto invece in atti. L'integralità della allegazione o la precisione della indicazione — indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo (Sez. 3, Sentenza n. 19766 del 17/07/2008, Rv. 604402) — è servente rispetto a una duplice esigenza. Per un verso verificare la corrispondenza del dedotto alla realtà - stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di accedere 6 agli atti - per altro verso per verificare se il senso probatorio dedotto dal ricorrente sia congruo rispetto al complesso dell'atto Istruttorio in questione, consista esso in una dichiarazione testimoniale, in un elaborato peritale ovvero in una relazione del curatore ex art. 33 legge fall. Pertanto difettando tale requisito dell'autosufficienza, la parte dei motivi che si fonda sugli atti istruttori richiamati è da ritenersi inammissibile. 2.3. Quanto alla valutazione del vantaggio compensativo, la tesi dei ricorrenti, non accolta dalla Corte di appello, è che nell'ambito del gruppo societario FVH la società fallita, non procedendo alla riscossione del credito, avrebbe evitato il dissesto delle altre società del gruppo medesimo a cominciare dalla debitrice EM;
l'azione di recupero non avrebbe consentito alcun risultato utile a DI, e ai creditori di quest'ultima; DI avrebbe perso il suo principale cliente che le procurava un fatturato medio di 14 milioni di euro all'anno. 2.4. La Corte di appello ha ritenuto in modo congruo, invece, che gli imputati non ebbero a fornire la prova del vantaggio, anche indiretto, idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione di mancata riscossione, anche perché la EM aveva erogato finanziamenti pari a 7 milioni di euro in favore di altra società del gruppo, segnatamente CA NA di Pesaro, che equivalevano a circa un terzo del dovuto a DI, creditrice per oltre venti milioni di euro. Non era adeguatamente comprovato e soprattutto probabile che a fronte di una situazione di tale complessiva difficoltà delle società del gruppo le stesse, solo grazie all'omessa riscossione, avrebbero potuto accedere a ulteriori linee di credito. La Corte di appello evidenziava come, a differenza di quanto dedotto dagli appellanti ora ricorrenti, non l'interesse del gruppo fosse da tutelare, bensì quello dei creditori della DI, che non avrebbero dovuto trarre danno dall'operazione di mancato recupero, e che invece ebbero a riceverne proprio perché alcun beneficio indiretto ebbe a prodursi per gli stessi nell'immediato. 2.5. Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto buon governo delle norme ritenute violate dai ricorrenti, con motivazione logica e congruente, in sintonia con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Rileva questa Corte come in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Pertanto, la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato 7 (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti ed altri, Rv. 215668; si veda anche Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro, Rv. 257250). Inoltre, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 26867501; precedenti conformi: n. 48518 del 2011 Rv. 251536, n. 29036 del 2012 Rv. 253031, n. 44963 del 2012 Rv. 254519). Si può allora escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo solo in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 26970201). 1.3. Ciò precisato, nel caso in esame si osserva che non contestata, ma neanche comprovata la ravvisabilità di un "gruppo" di società, dandone per certa la sussistenza, appare decisiva la circostanza, messa in risalto senza illogicità dai giudici di merito, secondo cui neppure sono individuabili i "vantaggi compensativi" di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ. Va in proposito ricordato che tale previsione normativa, in relazione alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori, esclude la rilevanza penale dell'atto depauperatorio - nel caso in esame per omissione del recupero — in presenza appunto dei "vantaggi" dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito, o sarebbe stata in grado di fruire, in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società. Essa conferisce valenza "normativa" a principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività - che sono senz'altro applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562). Quindi l'art. 2634 cod. civ. prevede una clausola che consente all'interprete di comprendere i vantaggi "fondatamente prevedibili" ovvero caratterizzati da concretezza;
non è pertanto sufficiente la mera speranza, per cui i vantaggi compensativi della ricchezza perduta devono essere prevedibili su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa (si veda in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, OR e altri, Rv. 27114901). 8 Insomma, l'interesse che può escludere l'effettività della distrazione non può ridursi al fatto stesso dell'esistenza di un gruppo, perché il collegamento tra le società e l'appartenenza a un gruppo imprenditoriale unitario è solo la premessa dalla quale muovere per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio, perdurando l'autonomia soggettiva delle singole società (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, AN e altri, Rv. 254519; si vedano anche Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi e altri, Rv. 250492; Sez. 5, n. 21251 del 10/02/2010, Belleli, Rv. 247471; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio ed altri, Rv. 245136; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599). Pertanto, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata;
nel qual caso - si ribadisce - è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza. Tale prova non è stata fornita, e l'argomento della Corte di appello che evidenzia come un terzo del credito spettante alla DI fosse stato destinato dalla debitrice ad altra società del gruppo, senza che alcun beneficio ne fosse venuto alla DI e ai suoi creditori, prova il contrario, rispetto a quanto richiesto dall'art. 2634 cod. civ. D'altro canto se è ben possibile, come osservato in dottrina, che non sia necessaria la perfetta corrispondenza quantitativa tra vantaggio compensativo e pregiudizio, nel senso che il primo può essere anche inferiore al secondo, nel caso in esame non è stato comprovato da parte dei ricorrenti quale era da ritenersi il vantaggio «fondatamente prevedibile» in termini quantitativi o quello effettivamente ottenuto. Per altro la descritta situazione di difficoltà complessiva delle società del gruppo, e comunque delle due società del gruppo, la fallita creditrice e la debitrice, determina comunque distrazione rilevante — con la rinuncia alla riscossione — ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistendo di fatto in un trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, effettuato, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492 - 01). Per altro a buona ragione la Corte di appello rileva come il vantaggio debba essere non solo per il gruppo (per altro non vi è traccia di prova quanto alla funzione imprenditoriale di coordinamento e indirizzo ex artt. 2497 cod. civ. e 9 ss.,), in relazione al quale comunque deve essere data prova del saldo finale positivo dell'operazione (il che non è nel caso in esame); ma il vantaggio deve essere anche prevedibile in modo fondato per la società che compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio, deprimendolo, in guisa tale da non rendere l'operazione distrattiva capace di incidere (perlomeno nella ragionevole previsione dell'agente) sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, 24/05/2006, n. 36764, L.B., rv. 234605; Sez. 1, 26/10/2012, n. 48327; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013). Tale prova del vantaggio non può ritenersi consistente nelle argomentazioni contenute in ricorso, che nulla attestano quanto al vantaggio per il gruppo e per la società prima del fallimento (analogamente a quanto ritenuto da Sez. 5., n. 1831 del 14/05/2019, RE, non massimata, riferita alle condotte proprio degli attuali ricorrenti, in relazione alla bancarotta per il fallimento CA NA Pesaro s.p.a. in relazione alla mancata riscossione del credito nei confronti di FVH). D'altro canto il vantaggio non può consistere solo nel preservare altra società del gruppo, perché le società mantengono la propria autonomia, per quanto coordinate in gruppo, e tale autonomia impone la tutela dei creditori delle singole società. Se nessun vantaggio prevedibile è stato comprovato, per altro verso l'azione di recupero intentata, riferita dalla Corte di appello al fol. 10 della sentenza, viene ritenuta 'blanda' e formale, soprattutto a fronte della sollecitazione proveniente dal collegio sindacale che, evidentemente, aveva chiara l'assenza di vantaggi conseguenti alla omessa o tardiva azione di recupero del credito. Ne consegue l'infondatezza del motivo. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale e per violazione del principio di autosufficienza, in quanto vengono richiamate le dichiarazioni rese in sede dibattimentale senza alcuna allegazione o indicazione. A ben vedere la motivazione della sentenza impugnata risulta assolutamente puntuale e coerente, riferisce delle testimonianze di due ex dipendenti — che riferivano che la AG, moglie e madre dei RE, si occupava della parte amministrativa, mentre i RE si occupavano della parte commerciale e stipulavano i contratti, erano "i capi" — e della legale rappresentante della società Gascom, riferivano che i due RE erano i reali gestori della società, RE NI di tutte le società del gruppo, riscontrate anche da documentazione riferita al fol. 9 della sentenza impugnata, attestante il coinvolgimento di fatto nella attività gestionale e contrattuale, dal che il ruolo «gestionale superiore» (cfr. fol. 10 10 della sentenza impugnata) che non richiedeva la sottoscrizione formale di contratti da parte dei RE. D'altro canto, l'amministratore di fatto è tale proprio per non assumere formali e riconoscibili responsabilità sociali, cosicchè se la sottoscrizione di contratti può essere un indice sintomatico, non è condicio sine qua non per l'attribuzione di tale qualità di fatto. D'altro canto in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 27754001; Sez. 5, n. 8479/17 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101). Il che è stato acclarato dalla Corte di appello in modo esaustivo nel caso in esame. 4. Ne consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14/06/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente