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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/11/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1886/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TI, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI LORENZO VINCENZO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EG ON, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Impugnativa licenziamento orale e spettanze retributive.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Nel merito: 1)- Controparte_1 accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, la inefficacia ovvero la nullità ovvero l'annullabilità e comunque l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro operato dalla datrice di lavoro e vigente sin dal 21.06.2021; 2)- per l'effetto, dichiarare la persistenza del rapporto di lavoro con conseguente obbligo retributivo a carico del datore di lavoro;
in subordine, in applicazione delle norme contenute nell'art. 3, comma 2, ovvero in ulteriore subordine nell'art. 3, comma 1 (come interpretati dalla Corte Costituzionale, e da ultimo con la sentenza 129/2024) ovvero nell'art. 4 del D.L.vo 23/2015, applicare al lavoratore la c.d. tutela reintegratoria piena ovvero attenuta ovvero condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di legge, determinata nella consistenza massima prevista, e con adozione di ogni altro provvedimento necessario;
3)-condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente e per le causali meglio sopra spiegate della somma di € 5.221,75 di cui € 2.179,31 per trattamento di fine rapporto, o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia con interessi e rivalutazione come per legge;
4)-accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione contributiva della sua posizione previdenziale in relazione a tutte le somme che gli verranno riconosciute come dovute e per l'effetto condannare CP_ la resistente al versamento della quota previdenziale in favore dell' 5)-condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
Deduceva il ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta sin dal 21.06.2021 con mansioni di addetto all'accoglienza e guardiania ed inquadramento prima nel Livello F e poi nel Livello D del CCNL Vigilanza – servizi fiduciari e con sede di lavoro presso il Bingo di Via Michelangelo, Pescara;
di aver ricevuto, in data
30.06.2024, comunicazione di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro, puntualmente impugnata per mezzo delle organizzazioni sindacali di appartenenza;
che, a seguito di ciò, parte datoriale gli comunicava la ripresa del rapporto di lavoro con decorrenza dal 1°.10.2024 presso il
Comune di Airola in provincia di Benevento;
di aver contestato, altresì, tale nuova destinazione trovandosi costretto, quindi, ad instaurare il presente giudizio per conseguire la tutela dei suoi diritti. Lamentava parte ricorrente la illegittimità della condotta posta in essere dal datore di lavoro, il quale aveva intimato il licenziamento oralmente e in spregio alle disposizioni di legge in materia;
rappresentava, altresì, il mancato adeguamento della propria retribuzione a quella prevista per il livello superiore riconosciutogli, il mancato pagamento della quattordicesima mensilità e del TFR nonché dell'indennità per ferie e festività maturate e non godute. Concludeva, pertanto, affinchè, l'adito Tribunale volesse accogliere le conclusioni rassegnate in ricorso.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la la quale contestava Controparte_1 integralmente l'avversa ricostruzione dei fatti in quanto assolutamente incoerente con il loro reale svolgimento. Preliminarmente, la eccepiva l'incompetenza per territorio Controparte_1 del Tribunale adito in favore del Tribunale di Benevento nonché la nullità del ricorso introduttivo per sua indeterminatezza. Quanto al merito, invece, rappresentava parte resistente di essersi immediatamente attivata, all'atto della cessazione del contratto di appalto con la
[...]
a garantire il reimpiego dei lavoratori interessati presso La Sorveglianza, Controparte_3 società subentrante, dalla quale il veniva regolarmente assunto. Precisava che questi, Parte_1 in costanza di rapporto, aveva sempre ricevuto tutto quanto a lui dovuto formulando domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la restituzione dell'importo di € 9.041,46 corrisposti al
[...]
a titolo di rimborso spese mai documentate. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Pt_1
Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni “In via principale: • Accogliere la qui spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento in favore della della somma di € 9.041,46, così come quantificata in atti e/o della Controparte_1 diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio e/o eventualmente disporre la compensazione tra quanto dovesse risultare dovuto dalla scrivente in favore del Sig. Parte_1
e quanto di contro il Sig. fosse condannato a pagare in favore
[...] Parte_1 della convenuta in riconvenzionale, il tutto oltre accessori di legge maturati e maturandi sino al soddisfo;
• rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze del giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.. • Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
In via subordinata: • rigettare il ricorso introduttivo in quanto generico, infondato in fatto ed in diritto e non provato, nonché contraddittorio con quanto affermato nel corpo dello stesso, contestandosi qui espressamente anche le risultanze contabili prospettate ex adverso attraverso i conteggi, come già argomentato in premessa, con espresso disconoscimento della pretese avanzate sia in merito alla illegittimità del licenziamento che a titolo di differenze retributive ed a qualunque titolo;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e ritenuta la superfluità delle prove orali articolate dalle parti, all'udienza del 6.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale. Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
Emerge dalla documentazione in atti che veniva assunto dalla Parte_1 [...] giusta contratto di lavoro subordinato prima a tempo determinato, poi convertito in Controparte_1 tempo indeterminato, con decorrenza dal 21.06.2021 con mansioni di addetto all'assistenza e inquadramento contrattuale nel Livello F del CCNL Servizi Fiduciari;
il rapporto di lavoro proseguiva fino al giorno 30.06.2024 allorquando la comunicava (?) Controparte_1 all'odierno ricorrente la risoluzione dello stesso per intervenuta cessazione dell'appalto in corso con la il veniva, quindi, assunto con contratto a tempo Controparte_3 Parte_1 determinato da società subentrante nell'appalto presso il Bingo di Via Controparte_4
Michelangelo ove era ubicata la sua postazione di lavoro.
Sul licenziamento intimato oralmente.
Parte ricorrente lamenta la inefficacia/illegittimità del licenziamento in quanto intimato oralmente.
Tale domanda merita accoglimento non essendovi prova alcuna che la Controparte_1 abbia inviato una comunicazione scritta al dipendente con la quale rappresentava la cessazione del rapporto di lavoro. Trattasi, quindi, di licenziamento intimato oralmente ovvero in spregio al disposto di cui all'art. 2 della L. n. 604/1966 in virtù del quale: “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
Parimenti, stante l'oralità del recesso, non risulta che la società abbia specificato i motivi che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente. Non risulta, infatti, allegato alcun documento scritto con cui la stessa abbia comunicato al ricorrente il giustificato motivo fondante il recesso dal rapporto di lavoro.
Ne consegue che, trattandosi di licenziamento intimato oralmente, esso debba essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2, L. n. 604/1966.
Né, d'altro canto, potrebbe sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto comunicazione indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore laddove, di contro, il licenziamento è atto di natura recettizia producendo effetti soltanto una volta che sia entrato nella sfera giuridica del destinatario.
A tal riguardo, preme, altresì, evidenziare che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa della resistente, quest'ultima ha finanche omesso di attivare la procedura prevista dalla contrattazione collettiva in caso di cambio appalto, non risultando il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali né con riguardo alla cessazione dell'appalto né con riguardo al subentro di altra e diversa società. Non può, infatti, ritenersi adempiuto tale onere solo in virtù del fatto che il
[...]
sia stato, poi, assunto dall'impresa subentrante non avendo, Pt_1 Controparte_4 comunque, la ditta uscente ottemperato alle disposizioni del CCNL relative al cambio appalto.
Valga osservare che il lavoratore licenziato in occasione di un cambio di appalto può sempre impugnare il licenziamento ove ritenuto illegittimo, ottenendo così la reintegrazione presso l'impresa uscente;
potrà, invece, richiedere alla ditta subentrante di essere assunto soltanto nel caso in cui il licenziamento intimatogli sia legittimo. Dunque, nel caso che occupa, dubbio alcuno vi è circa la legittimità della presente azione proposta nei confronti del precedente datore di lavoro stante la non corretta intimazione del recesso;
domanda, questa, che il Parte_1 comunque poteva proporre indipendentemente dal fatto che sia stato assunto – peraltro, da quel che risulta, per un solo mese – dalla società subentrante.
La Suprema Corte sul punto ha affermato con consolidato orientamento la coesistenza delle due forme di tutela del lavoratore, nei confronti della società uscente e di quella subentrante, e ha affermato (v. Cass. n. 29922 del 2018; n. 2014 del 2020) che “..ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario.”
È chiaro, infatti, che il lavoratore assunto dal nuovo appaltatore ben potrebbe avere interesse a impugnare il licenziamento intimatogli dall'impresa uscente per preservare la continuità del rapporto col precedente datore di lavoro e conservare le precedenti (migliori) condizioni contrattuali godute. In tal caso, per consolidata giurisprudenza, l'accettazione della nuova assunzione non equivale a rinuncia ad impugnare il recesso né integra acquiescenza al licenziamento (vedi, ex plurimis, Cass, n. 23732/2016).
La risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
Con l'impugnazione, infatti, del licenziamento orale (inefficace in quanto intimato senza la forma scritta ad substantiam) il lavoratore mira solamente a far accertare la continuità del rapporto di lavoro con l'impresa uscente in quanto mai validamente cessato.
Non sposta i termini della questione e non incide sulle determinazioni sin qui prese la circostanza inerente l'intervenuta revoca del licenziamento operata dalla con Controparte_1 comunicazione del 26.09.2024, revoca la quale deve ritenersi tamquam non esset.
Come è noto, l'art. 5, comma 1, D. Lgs. 23/2015, attribuisce al datore di lavoro un diritto potestativo, disponendo, in particolate, che: “1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.”
L'art. 5 cit. deroga al principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui, ai fini della ricostituzione del rapporto di lavoro, la revoca del licenziamento deve essere accettata dal lavoratore. Ricollega l'effetto ripristinatorio al solo atto datoriale di revoca, purché questa intervenga entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della impugnativa del licenziamento. Dopo tale termine la revoca è ancora possibile ma tornano ad applicarsi le regole precedenti: sarà quindi necessaria l'accettazione della revoca da parte del lavoratore ai fini della ricostituzione del rapporto di lavoro e, in assenza di consenso, il rapporto lavorativo non si ripristina (vedi Cass. N. 26954/2025).
Nel caso di specie, preme in primis rilevare che la comunicazione di revoca interveniva quando oramai erano ampiamente decorsi quindici giorni dall'impugnativa del licenziamento da parte del posto che l'atto di contestazione del recesso veniva ricevuto dalla datrice di Parte_1 lavoro il 3.09.2024 e la revoca del recesso veniva comunicata il successivo 27.09.2024, dunque a distanza di ben 24 giorni. In secondo luogo, il tribunale non può non rilevare che l'assoluta inefficacia del licenziamento intimato oralmente priva di rilevanza la sua successiva revoca ad opera della datrice di lavoro, risultando inapplicabile a tale fattispecie la disciplina sopra richiamata la quale opera, invece, per la diversa ipotesi di licenziamento compiuto nelle forme di legge. Il licenziamento adottato verbalmente, in violazione dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, “in quanto nullo, improduttivo di effetti, è inidoneo a determinare l'onere di impugnativa nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 della medesima legge” (così Cass. 4.6.1999, n. 5519, mai successivamente contraddetta). La disciplina in materia di impugnativa stragiudiziale e revoca del recesso è – all'evidenza – concettualmente incompatibile con il caso di licenziamento verbale, la cui assoluta inefficacia impedisce che esso formi oggetto di qualsiasi atto successivo dotato di conseguenze sulle posizioni giuridiche delle parti. Del resto, è noto come, secondo i generali principi civilistici, la revoca costituisca una dichiarazione di volontà unilaterale diretta a estinguere, con effetto ex nunc, gli effetti di un precedente atto giuridico validamente compiuto (cfr. Corte
Appello Milano n. 282/2022). Del medesimo tenore le conclusioni cui è giunta altra illustre e condivisibile giurisprudenza di merito, secondo la quale “la revoca costituisce “una dichiarazione di volontà unilaterale diretta a estinguere, con effetto ex nunc, gli effetti di un precedente atto giuridico validamente compiuto”. Quindi, deve escludersi che l'impugnativa del licenziamento possa “determinare l'estensione delle disposizioni dettate per il licenziamento scritto a quello del tutto privo di efficacia, in quanto intimato verbalmente. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, infatti, “la previsione della possibilità di revoca del licenziamento (…) risulta, nell'ottica del Legislatore del 2012, finalizzata a favorire il ripensamento da parte del datore di lavoro circa la decisione di risolvere il rapporto ed a sottrarlo alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 18 cit. in caso di licenziamento illegittimo” (così Cass. n.
12448/2018). Nel caso di specie si tratta, tuttavia, di licenziamento, non già “illegittimo”, bensì inefficace poiché comunicato oralmente, e – come tale – “inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto” (Cass. sent. 25.09.2017, n. 22297). Al pari di tale atto, la relativa revoca risulta, pertanto, del tutto inidonea a produrre alcun effetto giuridico (…)” (vedi Corte Appello Firenze
n. 280/2022).
Con riguardo, poi, alla ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di impugnazione del licenziamento, va segnalato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa» (Cass. n.
3822/2019; nello stesso senso anche Cass. 26407/2022). Sulla scorta dell'orientamento richiamato, spetta al lavoratore che impugna il licenziamento orale dimostrare che la risoluzione del rapporto dipende dalla esclusiva volontà del datore, desumibile anche da comportamenti concludenti, non essendo sufficiente provare di aver cessato di eseguire la propria prestazione lavorativa.
E nel caso di specie, alla luce dei fatti come appena descritti, non vi è dubbio che il Parte_1 abbia ottemperato all'onus probandi su di esso gravante avendo dimostrato l'esclusiva riconducibilità del recesso alla volontà datoriale e non all'interruzione della prestazione lavorativa da parte di esso dipendente. A riprova di ciò, vi è anche la comunicazione di revoca del licenziamento che costituisce un'altra manifestazione di volontà della stessa datrice di lavoro che – laddove operata nei termini di legge – risulta finalizzata ad elidere gli effetti della precedente manifestazione.
Ne consegue che il licenziamento in quanto intimato oralmente è affetto da inefficacia con conseguente applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 2 commi 1 e 2 del Dlgs. n.
23/2015; dunque, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro e a Parte_1 percepire una indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento e fino all'effettiva reintegra, oltre alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale per il medesimo periodo.
Sulla domanda relativa agli emolumenti non corrisposti.
Merita parimenti accoglimento la domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per mancato adeguamento della retribuzione alla paga oraria prevista per il Livello D con riguardo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 e al T.F.R.. Con riguardo a tale ultima voce di credito, preme rilevare che la stessa ha ammesso di doverla ancora Controparte_1 corrispondere ammettendo, quindi, il proprio inadempimento in parte qua;
pertanto, la stessa va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di € 1.872,56 quale risultante dalla busta paga relativa al mese di agosto 2024. Parimenti, la va Controparte_1 condannata al pagamento in favore del dell'importo di € 245,56 a titolo di Parte_1 adeguamento della retribuzione relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
Emerge, infatti, dalle buste paga prodotte che in detti mesi il ricorrente era regolarmente inquadrato nel Livello D pur continuando, però, a percepire la paga oraria di € 5,78 in luogo di €
6,44 correttamente corrisposta, invece, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024. Dunque, dubbio alcuno può esservi circa la debenza di tale emolumento.
Per quanto concerne, invece, la quota parte della quattordicesima mensilità richiesta con riguardo ai mesi correnti da gennaio 2024 a giugno 2024, premesso che tale emolumento non spetta ai lavoratori dipendenti da aziende che applicano il CCNL per la parte dei Servizi Fiduciari (come la stando al contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le parti), preme Controparte_1 rilevare che dall'esame delle buste paga in atti non risulta che tale mensilità aggiuntiva venisse corrisposta al né mensilmente come quota parte né tantomeno mediante liquidazione Parte_1 in separata busta paga nel mese di luglio di ciascun anno. Deve, pertanto, ritenersi che tale voce di credito non spetti con conseguente rigetto della domanda sul punto.
Sulla domanda riconvenzionale.
Non merita, parimenti, accoglimento la domanda formulata dalla di condanna del Controparte_1
alla restituzione della somma di € 9.041,46 asseritamente corrisposta in costanza di Parte_1 rapporto a titolo di rimborso spese.
A tal riguardo, infatti, il Tribunale non può non rilevare che la domanda appare eccessivamente generica e priva di concreti riferimenti all'andamento del rapporto. Contrariamente, infatti, a quanto dedotto dalla difesa della resistente, nelle buste paga prodotte vi è una voce mensilmente ripetuta con la dicitura “Extra-Varie”, voce che non è dato sapere a cosa si riferisca e se, dunque, trattasi di rimborso spese o di credito di altra natura. Valga, peraltro, osservare che – pur volendosi ammettere che la abbia effettuato detti rimborsi spese (circostanza Controparte_1 comunque non provata) -tuttavia la stessa mai ha domandato al di produrre Parte_1 documenti giustificativi operando, quindi, il pagamento a prescindere. Parte datoriale ben avrebbe potuto e dovuto richiedere le prove degli esborsi prima di procedere ai relativi rimborsi non potendosi altrimenti comprendere come sia stata effettuata la quantificazione degli importi.
Ne consegue che, in difetto di prova sul punto, la domanda non può che essere rigettata tenuto anche conto che parte resistente non indica la modalità di calcolo utilizzata ovvero non specifica quali siano gli importi che, a suo dire, il avrebbe illegittimamente percepito;
carenza Parte_1 questa che impedisce di poter comprendere anche come si sia arrivati alla quantificazione dell'esorbitante importo in questa sede domandato. Non può, altresì, essere accolta anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente.
Per costante giurisprudenza, infatti, la responsabilità aggravata di cui all'art. 96, commi 1 e 3,
c.p.c., presuppone il previo accertamento della colpa grave o della mala fede e ove un tale accertamento risulti solo enunciato deve constatarsi falsa applicazione della norma in parola
(Cass., 17/11/2021, n. 34818). La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato la necessità dell'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (S.U. n. 22405, 13/9/2018, Rv.
650452). Ove, come nel caso di specie, non vengano in evidenza condotte diverse ed estranee all'attività processuale strettamente ricollegabile alla statuizione di giustizia, è precluso al giudice riconoscere la responsabilità aggravata, considerato altresì che, tenuto conto di tutto quanto sin qui argomentato e delle determinazioni che il tribunale si accinge ad assumere, l'azione del
[...]
non può qualificarsi in alcun modo manifestamente pretestuosa stante la sua Pt_1 fondatezza.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto dell'avvenuto pagamento da parte della
[...]
in corso di giudizio di alcuni emolumenti richiesti in ricorso e del ridimensionamento CP_1 degli importi domandati in questa sede dal nonché del rigetto della domanda Parte_1 concernente il pagamento della quattordicesima mensilità, se ne reputa equa la compensazione tra le parti nella misura di un terzo con conseguente onere della Controparte_1 sostanzialmente soccombente, della rifusione in favore del ricorrente dei restanti due terzi come in dispositivo liquidati.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1886/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'inefficacia del licenziamento in quanto intimato oralmente, ordina alla di reintegrare nel posto di Controparte_1 Parte_1 lavoro con le mansioni ed inquadramento prima ricoperti;
condanna la a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
condanna, altresì, la a versare, per il medesimo periodo, i contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali;
in parziale accoglimento della domanda, condanna la al pagamento in Controparte_1 favore di del complessivo importo di € 2.118,12 di cui € 1.872,56 a titolo Parte_1 di T.F.R. ed € 245,56 a titolo di adeguamento retributivo mensilità di gennaio, febbraio e marzo
2024, oltre al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito e fino all'effettivo soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
rigetta, altresì, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente;
compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 alla rifusione in favore di - e per esso del procuratore dichiaratosi
[...] Parte_1 antistatario ex art. 93 c.p.c. – dei restanti due terzi che liquida in € 3.250 per compenso, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TI, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI LORENZO VINCENZO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EG ON, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Impugnativa licenziamento orale e spettanze retributive.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Nel merito: 1)- Controparte_1 accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, la inefficacia ovvero la nullità ovvero l'annullabilità e comunque l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro operato dalla datrice di lavoro e vigente sin dal 21.06.2021; 2)- per l'effetto, dichiarare la persistenza del rapporto di lavoro con conseguente obbligo retributivo a carico del datore di lavoro;
in subordine, in applicazione delle norme contenute nell'art. 3, comma 2, ovvero in ulteriore subordine nell'art. 3, comma 1 (come interpretati dalla Corte Costituzionale, e da ultimo con la sentenza 129/2024) ovvero nell'art. 4 del D.L.vo 23/2015, applicare al lavoratore la c.d. tutela reintegratoria piena ovvero attenuta ovvero condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di legge, determinata nella consistenza massima prevista, e con adozione di ogni altro provvedimento necessario;
3)-condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente e per le causali meglio sopra spiegate della somma di € 5.221,75 di cui € 2.179,31 per trattamento di fine rapporto, o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia con interessi e rivalutazione come per legge;
4)-accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione contributiva della sua posizione previdenziale in relazione a tutte le somme che gli verranno riconosciute come dovute e per l'effetto condannare CP_ la resistente al versamento della quota previdenziale in favore dell' 5)-condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
Deduceva il ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta sin dal 21.06.2021 con mansioni di addetto all'accoglienza e guardiania ed inquadramento prima nel Livello F e poi nel Livello D del CCNL Vigilanza – servizi fiduciari e con sede di lavoro presso il Bingo di Via Michelangelo, Pescara;
di aver ricevuto, in data
30.06.2024, comunicazione di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro, puntualmente impugnata per mezzo delle organizzazioni sindacali di appartenenza;
che, a seguito di ciò, parte datoriale gli comunicava la ripresa del rapporto di lavoro con decorrenza dal 1°.10.2024 presso il
Comune di Airola in provincia di Benevento;
di aver contestato, altresì, tale nuova destinazione trovandosi costretto, quindi, ad instaurare il presente giudizio per conseguire la tutela dei suoi diritti. Lamentava parte ricorrente la illegittimità della condotta posta in essere dal datore di lavoro, il quale aveva intimato il licenziamento oralmente e in spregio alle disposizioni di legge in materia;
rappresentava, altresì, il mancato adeguamento della propria retribuzione a quella prevista per il livello superiore riconosciutogli, il mancato pagamento della quattordicesima mensilità e del TFR nonché dell'indennità per ferie e festività maturate e non godute. Concludeva, pertanto, affinchè, l'adito Tribunale volesse accogliere le conclusioni rassegnate in ricorso.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la la quale contestava Controparte_1 integralmente l'avversa ricostruzione dei fatti in quanto assolutamente incoerente con il loro reale svolgimento. Preliminarmente, la eccepiva l'incompetenza per territorio Controparte_1 del Tribunale adito in favore del Tribunale di Benevento nonché la nullità del ricorso introduttivo per sua indeterminatezza. Quanto al merito, invece, rappresentava parte resistente di essersi immediatamente attivata, all'atto della cessazione del contratto di appalto con la
[...]
a garantire il reimpiego dei lavoratori interessati presso La Sorveglianza, Controparte_3 società subentrante, dalla quale il veniva regolarmente assunto. Precisava che questi, Parte_1 in costanza di rapporto, aveva sempre ricevuto tutto quanto a lui dovuto formulando domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la restituzione dell'importo di € 9.041,46 corrisposti al
[...]
a titolo di rimborso spese mai documentate. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Pt_1
Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni “In via principale: • Accogliere la qui spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento in favore della della somma di € 9.041,46, così come quantificata in atti e/o della Controparte_1 diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio e/o eventualmente disporre la compensazione tra quanto dovesse risultare dovuto dalla scrivente in favore del Sig. Parte_1
e quanto di contro il Sig. fosse condannato a pagare in favore
[...] Parte_1 della convenuta in riconvenzionale, il tutto oltre accessori di legge maturati e maturandi sino al soddisfo;
• rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze del giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.. • Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
In via subordinata: • rigettare il ricorso introduttivo in quanto generico, infondato in fatto ed in diritto e non provato, nonché contraddittorio con quanto affermato nel corpo dello stesso, contestandosi qui espressamente anche le risultanze contabili prospettate ex adverso attraverso i conteggi, come già argomentato in premessa, con espresso disconoscimento della pretese avanzate sia in merito alla illegittimità del licenziamento che a titolo di differenze retributive ed a qualunque titolo;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e ritenuta la superfluità delle prove orali articolate dalle parti, all'udienza del 6.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale. Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
Emerge dalla documentazione in atti che veniva assunto dalla Parte_1 [...] giusta contratto di lavoro subordinato prima a tempo determinato, poi convertito in Controparte_1 tempo indeterminato, con decorrenza dal 21.06.2021 con mansioni di addetto all'assistenza e inquadramento contrattuale nel Livello F del CCNL Servizi Fiduciari;
il rapporto di lavoro proseguiva fino al giorno 30.06.2024 allorquando la comunicava (?) Controparte_1 all'odierno ricorrente la risoluzione dello stesso per intervenuta cessazione dell'appalto in corso con la il veniva, quindi, assunto con contratto a tempo Controparte_3 Parte_1 determinato da società subentrante nell'appalto presso il Bingo di Via Controparte_4
Michelangelo ove era ubicata la sua postazione di lavoro.
Sul licenziamento intimato oralmente.
Parte ricorrente lamenta la inefficacia/illegittimità del licenziamento in quanto intimato oralmente.
Tale domanda merita accoglimento non essendovi prova alcuna che la Controparte_1 abbia inviato una comunicazione scritta al dipendente con la quale rappresentava la cessazione del rapporto di lavoro. Trattasi, quindi, di licenziamento intimato oralmente ovvero in spregio al disposto di cui all'art. 2 della L. n. 604/1966 in virtù del quale: “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
Parimenti, stante l'oralità del recesso, non risulta che la società abbia specificato i motivi che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente. Non risulta, infatti, allegato alcun documento scritto con cui la stessa abbia comunicato al ricorrente il giustificato motivo fondante il recesso dal rapporto di lavoro.
Ne consegue che, trattandosi di licenziamento intimato oralmente, esso debba essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2, L. n. 604/1966.
Né, d'altro canto, potrebbe sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto comunicazione indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore laddove, di contro, il licenziamento è atto di natura recettizia producendo effetti soltanto una volta che sia entrato nella sfera giuridica del destinatario.
A tal riguardo, preme, altresì, evidenziare che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa della resistente, quest'ultima ha finanche omesso di attivare la procedura prevista dalla contrattazione collettiva in caso di cambio appalto, non risultando il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali né con riguardo alla cessazione dell'appalto né con riguardo al subentro di altra e diversa società. Non può, infatti, ritenersi adempiuto tale onere solo in virtù del fatto che il
[...]
sia stato, poi, assunto dall'impresa subentrante non avendo, Pt_1 Controparte_4 comunque, la ditta uscente ottemperato alle disposizioni del CCNL relative al cambio appalto.
Valga osservare che il lavoratore licenziato in occasione di un cambio di appalto può sempre impugnare il licenziamento ove ritenuto illegittimo, ottenendo così la reintegrazione presso l'impresa uscente;
potrà, invece, richiedere alla ditta subentrante di essere assunto soltanto nel caso in cui il licenziamento intimatogli sia legittimo. Dunque, nel caso che occupa, dubbio alcuno vi è circa la legittimità della presente azione proposta nei confronti del precedente datore di lavoro stante la non corretta intimazione del recesso;
domanda, questa, che il Parte_1 comunque poteva proporre indipendentemente dal fatto che sia stato assunto – peraltro, da quel che risulta, per un solo mese – dalla società subentrante.
La Suprema Corte sul punto ha affermato con consolidato orientamento la coesistenza delle due forme di tutela del lavoratore, nei confronti della società uscente e di quella subentrante, e ha affermato (v. Cass. n. 29922 del 2018; n. 2014 del 2020) che “..ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario.”
È chiaro, infatti, che il lavoratore assunto dal nuovo appaltatore ben potrebbe avere interesse a impugnare il licenziamento intimatogli dall'impresa uscente per preservare la continuità del rapporto col precedente datore di lavoro e conservare le precedenti (migliori) condizioni contrattuali godute. In tal caso, per consolidata giurisprudenza, l'accettazione della nuova assunzione non equivale a rinuncia ad impugnare il recesso né integra acquiescenza al licenziamento (vedi, ex plurimis, Cass, n. 23732/2016).
La risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
Con l'impugnazione, infatti, del licenziamento orale (inefficace in quanto intimato senza la forma scritta ad substantiam) il lavoratore mira solamente a far accertare la continuità del rapporto di lavoro con l'impresa uscente in quanto mai validamente cessato.
Non sposta i termini della questione e non incide sulle determinazioni sin qui prese la circostanza inerente l'intervenuta revoca del licenziamento operata dalla con Controparte_1 comunicazione del 26.09.2024, revoca la quale deve ritenersi tamquam non esset.
Come è noto, l'art. 5, comma 1, D. Lgs. 23/2015, attribuisce al datore di lavoro un diritto potestativo, disponendo, in particolate, che: “1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.”
L'art. 5 cit. deroga al principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui, ai fini della ricostituzione del rapporto di lavoro, la revoca del licenziamento deve essere accettata dal lavoratore. Ricollega l'effetto ripristinatorio al solo atto datoriale di revoca, purché questa intervenga entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della impugnativa del licenziamento. Dopo tale termine la revoca è ancora possibile ma tornano ad applicarsi le regole precedenti: sarà quindi necessaria l'accettazione della revoca da parte del lavoratore ai fini della ricostituzione del rapporto di lavoro e, in assenza di consenso, il rapporto lavorativo non si ripristina (vedi Cass. N. 26954/2025).
Nel caso di specie, preme in primis rilevare che la comunicazione di revoca interveniva quando oramai erano ampiamente decorsi quindici giorni dall'impugnativa del licenziamento da parte del posto che l'atto di contestazione del recesso veniva ricevuto dalla datrice di Parte_1 lavoro il 3.09.2024 e la revoca del recesso veniva comunicata il successivo 27.09.2024, dunque a distanza di ben 24 giorni. In secondo luogo, il tribunale non può non rilevare che l'assoluta inefficacia del licenziamento intimato oralmente priva di rilevanza la sua successiva revoca ad opera della datrice di lavoro, risultando inapplicabile a tale fattispecie la disciplina sopra richiamata la quale opera, invece, per la diversa ipotesi di licenziamento compiuto nelle forme di legge. Il licenziamento adottato verbalmente, in violazione dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, “in quanto nullo, improduttivo di effetti, è inidoneo a determinare l'onere di impugnativa nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 della medesima legge” (così Cass. 4.6.1999, n. 5519, mai successivamente contraddetta). La disciplina in materia di impugnativa stragiudiziale e revoca del recesso è – all'evidenza – concettualmente incompatibile con il caso di licenziamento verbale, la cui assoluta inefficacia impedisce che esso formi oggetto di qualsiasi atto successivo dotato di conseguenze sulle posizioni giuridiche delle parti. Del resto, è noto come, secondo i generali principi civilistici, la revoca costituisca una dichiarazione di volontà unilaterale diretta a estinguere, con effetto ex nunc, gli effetti di un precedente atto giuridico validamente compiuto (cfr. Corte
Appello Milano n. 282/2022). Del medesimo tenore le conclusioni cui è giunta altra illustre e condivisibile giurisprudenza di merito, secondo la quale “la revoca costituisce “una dichiarazione di volontà unilaterale diretta a estinguere, con effetto ex nunc, gli effetti di un precedente atto giuridico validamente compiuto”. Quindi, deve escludersi che l'impugnativa del licenziamento possa “determinare l'estensione delle disposizioni dettate per il licenziamento scritto a quello del tutto privo di efficacia, in quanto intimato verbalmente. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, infatti, “la previsione della possibilità di revoca del licenziamento (…) risulta, nell'ottica del Legislatore del 2012, finalizzata a favorire il ripensamento da parte del datore di lavoro circa la decisione di risolvere il rapporto ed a sottrarlo alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 18 cit. in caso di licenziamento illegittimo” (così Cass. n.
12448/2018). Nel caso di specie si tratta, tuttavia, di licenziamento, non già “illegittimo”, bensì inefficace poiché comunicato oralmente, e – come tale – “inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto” (Cass. sent. 25.09.2017, n. 22297). Al pari di tale atto, la relativa revoca risulta, pertanto, del tutto inidonea a produrre alcun effetto giuridico (…)” (vedi Corte Appello Firenze
n. 280/2022).
Con riguardo, poi, alla ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di impugnazione del licenziamento, va segnalato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa» (Cass. n.
3822/2019; nello stesso senso anche Cass. 26407/2022). Sulla scorta dell'orientamento richiamato, spetta al lavoratore che impugna il licenziamento orale dimostrare che la risoluzione del rapporto dipende dalla esclusiva volontà del datore, desumibile anche da comportamenti concludenti, non essendo sufficiente provare di aver cessato di eseguire la propria prestazione lavorativa.
E nel caso di specie, alla luce dei fatti come appena descritti, non vi è dubbio che il Parte_1 abbia ottemperato all'onus probandi su di esso gravante avendo dimostrato l'esclusiva riconducibilità del recesso alla volontà datoriale e non all'interruzione della prestazione lavorativa da parte di esso dipendente. A riprova di ciò, vi è anche la comunicazione di revoca del licenziamento che costituisce un'altra manifestazione di volontà della stessa datrice di lavoro che – laddove operata nei termini di legge – risulta finalizzata ad elidere gli effetti della precedente manifestazione.
Ne consegue che il licenziamento in quanto intimato oralmente è affetto da inefficacia con conseguente applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 2 commi 1 e 2 del Dlgs. n.
23/2015; dunque, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro e a Parte_1 percepire una indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento e fino all'effettiva reintegra, oltre alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale per il medesimo periodo.
Sulla domanda relativa agli emolumenti non corrisposti.
Merita parimenti accoglimento la domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per mancato adeguamento della retribuzione alla paga oraria prevista per il Livello D con riguardo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 e al T.F.R.. Con riguardo a tale ultima voce di credito, preme rilevare che la stessa ha ammesso di doverla ancora Controparte_1 corrispondere ammettendo, quindi, il proprio inadempimento in parte qua;
pertanto, la stessa va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di € 1.872,56 quale risultante dalla busta paga relativa al mese di agosto 2024. Parimenti, la va Controparte_1 condannata al pagamento in favore del dell'importo di € 245,56 a titolo di Parte_1 adeguamento della retribuzione relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
Emerge, infatti, dalle buste paga prodotte che in detti mesi il ricorrente era regolarmente inquadrato nel Livello D pur continuando, però, a percepire la paga oraria di € 5,78 in luogo di €
6,44 correttamente corrisposta, invece, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024. Dunque, dubbio alcuno può esservi circa la debenza di tale emolumento.
Per quanto concerne, invece, la quota parte della quattordicesima mensilità richiesta con riguardo ai mesi correnti da gennaio 2024 a giugno 2024, premesso che tale emolumento non spetta ai lavoratori dipendenti da aziende che applicano il CCNL per la parte dei Servizi Fiduciari (come la stando al contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le parti), preme Controparte_1 rilevare che dall'esame delle buste paga in atti non risulta che tale mensilità aggiuntiva venisse corrisposta al né mensilmente come quota parte né tantomeno mediante liquidazione Parte_1 in separata busta paga nel mese di luglio di ciascun anno. Deve, pertanto, ritenersi che tale voce di credito non spetti con conseguente rigetto della domanda sul punto.
Sulla domanda riconvenzionale.
Non merita, parimenti, accoglimento la domanda formulata dalla di condanna del Controparte_1
alla restituzione della somma di € 9.041,46 asseritamente corrisposta in costanza di Parte_1 rapporto a titolo di rimborso spese.
A tal riguardo, infatti, il Tribunale non può non rilevare che la domanda appare eccessivamente generica e priva di concreti riferimenti all'andamento del rapporto. Contrariamente, infatti, a quanto dedotto dalla difesa della resistente, nelle buste paga prodotte vi è una voce mensilmente ripetuta con la dicitura “Extra-Varie”, voce che non è dato sapere a cosa si riferisca e se, dunque, trattasi di rimborso spese o di credito di altra natura. Valga, peraltro, osservare che – pur volendosi ammettere che la abbia effettuato detti rimborsi spese (circostanza Controparte_1 comunque non provata) -tuttavia la stessa mai ha domandato al di produrre Parte_1 documenti giustificativi operando, quindi, il pagamento a prescindere. Parte datoriale ben avrebbe potuto e dovuto richiedere le prove degli esborsi prima di procedere ai relativi rimborsi non potendosi altrimenti comprendere come sia stata effettuata la quantificazione degli importi.
Ne consegue che, in difetto di prova sul punto, la domanda non può che essere rigettata tenuto anche conto che parte resistente non indica la modalità di calcolo utilizzata ovvero non specifica quali siano gli importi che, a suo dire, il avrebbe illegittimamente percepito;
carenza Parte_1 questa che impedisce di poter comprendere anche come si sia arrivati alla quantificazione dell'esorbitante importo in questa sede domandato. Non può, altresì, essere accolta anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente.
Per costante giurisprudenza, infatti, la responsabilità aggravata di cui all'art. 96, commi 1 e 3,
c.p.c., presuppone il previo accertamento della colpa grave o della mala fede e ove un tale accertamento risulti solo enunciato deve constatarsi falsa applicazione della norma in parola
(Cass., 17/11/2021, n. 34818). La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato la necessità dell'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (S.U. n. 22405, 13/9/2018, Rv.
650452). Ove, come nel caso di specie, non vengano in evidenza condotte diverse ed estranee all'attività processuale strettamente ricollegabile alla statuizione di giustizia, è precluso al giudice riconoscere la responsabilità aggravata, considerato altresì che, tenuto conto di tutto quanto sin qui argomentato e delle determinazioni che il tribunale si accinge ad assumere, l'azione del
[...]
non può qualificarsi in alcun modo manifestamente pretestuosa stante la sua Pt_1 fondatezza.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto dell'avvenuto pagamento da parte della
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in corso di giudizio di alcuni emolumenti richiesti in ricorso e del ridimensionamento CP_1 degli importi domandati in questa sede dal nonché del rigetto della domanda Parte_1 concernente il pagamento della quattordicesima mensilità, se ne reputa equa la compensazione tra le parti nella misura di un terzo con conseguente onere della Controparte_1 sostanzialmente soccombente, della rifusione in favore del ricorrente dei restanti due terzi come in dispositivo liquidati.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1886/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'inefficacia del licenziamento in quanto intimato oralmente, ordina alla di reintegrare nel posto di Controparte_1 Parte_1 lavoro con le mansioni ed inquadramento prima ricoperti;
condanna la a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
condanna, altresì, la a versare, per il medesimo periodo, i contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali;
in parziale accoglimento della domanda, condanna la al pagamento in Controparte_1 favore di del complessivo importo di € 2.118,12 di cui € 1.872,56 a titolo Parte_1 di T.F.R. ed € 245,56 a titolo di adeguamento retributivo mensilità di gennaio, febbraio e marzo
2024, oltre al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito e fino all'effettivo soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
rigetta, altresì, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente;
compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 alla rifusione in favore di - e per esso del procuratore dichiaratosi
[...] Parte_1 antistatario ex art. 93 c.p.c. – dei restanti due terzi che liquida in € 3.250 per compenso, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TI