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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1586/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3104/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3031/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 04/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00139/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00139/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00139/2014 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00139/2014 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00139/2014 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 648/2015, spedito il 04/03/2015, il Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY7011C00139/2014, relativo ad imposte anno 2009, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica 28 ottobre 2020, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato il 16/07/2014, relativo ad relativo ad imposte anno 2009, emesso sulla base dell'applicazione degli Studi di settore (UM02U) di cui all'art. 62 bis del D.L. n. 331/1 993, per l'attività di macellaio.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità del metodo accertativo per carenza dei presupposti basato unicamente sugli studi di settore ritenuti non rispondenti alla situazione reale dell'attività:
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, preliminarmente dichiara di aver raccolto istanza di mediazione con la riduzione della sola sanzione amministrativa nella misura del 40%. La proposta di accoglimento non è stata accettata dall'odierna parte ricorrente, Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Affermava la Corte adita:
“Osserva la Commissione che il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 62 bis — studi di settore e l'art. 62 sexies - Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili- individuano gli studi di settore e la relativa attività di accertamento demandando alla elaborazione scientifica degli studi per i vari settori di attività.
Gli studi di settore, ex art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427 consentono all'ufficio la determinazione di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati sulla base degli elementi desunti dalla dichiarazione dei redditi e dell'attività propria tenendo conto delle condizioni e modalità operative e dell'area territoriale ove la specifica attività è esercitata. Per contro le presunzioni possono essere vinte dalle motivazioni addotte dal contribuente idonee a giustificare lo scostamento tra il ricavo dichiarato ed il ricavo determinabile sulla base degli studi di settore.
Questa metodologia di accertamento sostanzialmente si base su presunzioni semplici che non hanno le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza e quindi hanno carattere orientativo che può portare ad accertamento qualora abbiano riscontro con altri elementi. Nel caso in trattazione non vi sono altri elementi giustificativi dell'accertamento.
Lo svolgimento dell'attività in un piccolo locale periferico di Avola, la conduzione a carattere familiare, nonché il breve periodo dell'attività iniziata nell'anno 2006, costituiscono elementi giustificativi della marginalità economica dell'impresa e dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dai calcoli degli studi di settore. Sicché l'accoglimento del ricorso.
Concorrono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della questione trattata, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 24 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
-Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del DPR n. 600/73 in relazione all'articolo 62-sexies del D.L. n.
331/93; errata ricostruzione dei fatti di causa.
La Commissione ritiene che l'accertamento dell'Ufficio è carente di motivazione in quanto non è stato spiegato lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo studio di settore.
La motivazione della sentenza tralascia qualsiasi considerazione di merito ed è contraria anche alla norma giuridica a base dell'accertamento: l'articolo 62-sexies del Decreto Legge n. 331/93, convertito in legge n.
427/93, stabilisce che gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 39/1, lett. d) del DPR n. 600/73 possono essere fondati, alternativamente, sull'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'attività svolta, 'ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto' –art. 62-sexies. L'accertamento così motivato
è del tutto legittimo, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vedasi anche la Sentenza
Cassazione n. 24436/2008.
Per un secondo aspetto, quanto alla legittimità della procedura di accertamento, non si può ignorare la sopravvenuta giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha reso una lettura costituzionalmente orientata proprio in materia di accertamento fondato sugli studi di settore, vedasi fra le altre l'allegata Sentenza n.
26637/2009 a Sezioni Unite. La Suprema Corte ha riconosciuto che lo studio di settore è “strumento più raffinato dei parametri, soprattutto perché la loro elaborazione prevede una diretta collaborazione delle categorie interessate”, ritiene legittimo uno studio che abbia segnalato una “significativa incoerenza con la normale redditività” delle imprese omogenee considerate nello studio. Tale incoerenza però deve essere raffrontata, in contraddittorio con la parte, con gli elementi di prova offerti dalla parte per avvalorare il reddito dichiarato. In questo quadro, prosegue la Corte, “.. è il contraddittorio…l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di settore”.
Inoltre, sulla base di una giurisprudenza consolidata, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su elementi induttivi di capacità reddituale desumibili anche dall'applicazione degli studi di settore, come nella specie.
Nel caso in specie, è documentato che, prima della emanazione dell'accertamento, l'Ufficio ha convocato la parte, notiziandola sullo scostamento dei ricavi dichiarati e invitandola al contraddittorio, ma è altrettanto certo che la parte si è presentata al contraddittorio affermando che avrebbe prodotto la documentazione a giustificazione dello scostamento, chiedendo un rinvio per tale produzione non presentandosi al successivo incontro. Tale comportamento equivale a mancata presentazione ed instaurazione del contraddittorio.
Pertanto nel caso di specie l'Ufficio non deve fornire nessuna prova, invece deve essere il contribuente a fornire le prove documentale che giustificano lo scostamento, determinandosi un'inversione dell'onere della prova.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3031/04/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 4 e depositata il 4
Dicembre 2020.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'appello è ammissibile in quanto proposto nei termini e con ritualità. La mancata costituzione dell'appellato non comporta effetti confessorî, ma impone al Collegio di valutare la fondatezza delle censure sulla base degli atti e dei documenti ritualmente acquisiti. Il thema decidendum concerne: la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore ai sensi della normativa vigente ratione temporis;
l'effettivo assolvimento dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e le ricadute sulla motivazione dell'avviso; il riparto dell'onere probatorio dopo l'attivazione del contraddittorio e a fronte della mancata produzione documentale del contribuente.
Per il periodo d'imposta in esame, la disciplina consente l'accertamento induttivo fondato su studi di settore nei casi di scostamento significativo rispetto ai ricavi/compensi desumibili dagli standard. In particolare:
l'art.39,comma 1, lett. d), DPR 600/1973 consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa; l'art.62- sexies D. L.331/1993 prevede che gli accertamenti possano essere fondati su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni dell'attività ovvero dagli studi di settore elaborati ex art.62-bis. Ne discende che lo scostamento dagli studi, ove valutato in contraddittorio e non superato da prova contraria, può integrare presupposto idoneo alla rettifica.
Dagli atti (come ricostruiti anche nell'atto di appello) risulta che l'Ufficio: ha inviato invito al contraddittorio
(notificato il 18.03.2014) finalizzato anche all'eventuale accertamento con adesione;
ha celebrato un incontro in data 03.06.2014, nel quale il contribuente rappresentava, in sintesi, che lo studio non avrebbe considerato vendite destinate a ristorazione/mense/strutture turistiche, riservandosi di produrre documentazione entro un termine;
a fronte di rinvii, il contribuente non si presentava all'incontro successivo e non depositava la documentazione preannunciata;
il contraddittorio si chiudeva con esito negativo. Tale sequenza evidenzia: che l'Ufficio ha rispettato la logica cooperativa del procedimento, instaurando il confronto preventivo;
che l'eventuale specificità del caso concreto, prospettata in via meramente assertiva, non è stata documentata dal contribuente, nonostante la possibilità concessa. In questo contesto, l'avviso può ritenersi motivato per relationem ai risultati dello studio e agli esiti del contraddittorio, con indicazione dello scostamento e delle ragioni per cui l'Ufficio non ha potuto recepire allegazioni rimaste prive di riscontro.
La sentenza appellata ha ritenuto necessario un “ulteriore corredo” di elementi extracontabili, svalutando in radice la portata presuntiva degli studi e attribuendo rilievo dirimente a circostanze generiche (locale piccolo, gestione familiare, anzianità dell'attività). Tale impostazione non è condivisibile nel caso concreto, per due ordini di ragioni: La normativa consente l'utilizzo degli studi quale base presuntiva dell'accertamento, purché
l'ufficio instauri il contraddittorio e valuti eventuali elementi specifici offerti dal contribuente. Nel caso di specie, il contraddittorio è stato attivato e l'appellato non ha assolto l'onere di fornire elementi documentali idonei a spiegare lo scostamento. Le circostanze valorizzate dalla CTP: non risultano ancorate a dati contabili o extracontabili verificabili nel periodo d'imposta; appaiono, per loro natura, generiche e non idonee, da sole,
a neutralizzare il risultato standardizzato, soprattutto in difetto di documentazione (contratti, fatture verso mense/ristorazione, listini, marginalità effettive per canali di vendita, evidenze di svalutazioni o perdite, etc. ).
Ne consegue che la decisione di primo grado, nel ritenere l'accertamento carente di prova senza confrontarsi con l'effettivo svolgimento del contraddittorio e con la mancata produzione di elementi giustificativi, risulta viziata per erronea applicazione dei criteri legali di valutazione della presunzione e del riparto dell'onere probatorio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità dell'andamento del giudizio – con esito difforme nei due gradi – e alla natura delle questioni trattate, nonché alla mancata costituzione dell'appellato in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3104/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3031/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 04/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00139/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00139/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00139/2014 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00139/2014 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00139/2014 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 648/2015, spedito il 04/03/2015, il Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY7011C00139/2014, relativo ad imposte anno 2009, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica 28 ottobre 2020, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato il 16/07/2014, relativo ad relativo ad imposte anno 2009, emesso sulla base dell'applicazione degli Studi di settore (UM02U) di cui all'art. 62 bis del D.L. n. 331/1 993, per l'attività di macellaio.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità del metodo accertativo per carenza dei presupposti basato unicamente sugli studi di settore ritenuti non rispondenti alla situazione reale dell'attività:
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, preliminarmente dichiara di aver raccolto istanza di mediazione con la riduzione della sola sanzione amministrativa nella misura del 40%. La proposta di accoglimento non è stata accettata dall'odierna parte ricorrente, Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Affermava la Corte adita:
“Osserva la Commissione che il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 62 bis — studi di settore e l'art. 62 sexies - Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili- individuano gli studi di settore e la relativa attività di accertamento demandando alla elaborazione scientifica degli studi per i vari settori di attività.
Gli studi di settore, ex art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427 consentono all'ufficio la determinazione di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati sulla base degli elementi desunti dalla dichiarazione dei redditi e dell'attività propria tenendo conto delle condizioni e modalità operative e dell'area territoriale ove la specifica attività è esercitata. Per contro le presunzioni possono essere vinte dalle motivazioni addotte dal contribuente idonee a giustificare lo scostamento tra il ricavo dichiarato ed il ricavo determinabile sulla base degli studi di settore.
Questa metodologia di accertamento sostanzialmente si base su presunzioni semplici che non hanno le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza e quindi hanno carattere orientativo che può portare ad accertamento qualora abbiano riscontro con altri elementi. Nel caso in trattazione non vi sono altri elementi giustificativi dell'accertamento.
Lo svolgimento dell'attività in un piccolo locale periferico di Avola, la conduzione a carattere familiare, nonché il breve periodo dell'attività iniziata nell'anno 2006, costituiscono elementi giustificativi della marginalità economica dell'impresa e dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dai calcoli degli studi di settore. Sicché l'accoglimento del ricorso.
Concorrono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della questione trattata, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 24 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
-Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del DPR n. 600/73 in relazione all'articolo 62-sexies del D.L. n.
331/93; errata ricostruzione dei fatti di causa.
La Commissione ritiene che l'accertamento dell'Ufficio è carente di motivazione in quanto non è stato spiegato lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo studio di settore.
La motivazione della sentenza tralascia qualsiasi considerazione di merito ed è contraria anche alla norma giuridica a base dell'accertamento: l'articolo 62-sexies del Decreto Legge n. 331/93, convertito in legge n.
427/93, stabilisce che gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 39/1, lett. d) del DPR n. 600/73 possono essere fondati, alternativamente, sull'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'attività svolta, 'ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto' –art. 62-sexies. L'accertamento così motivato
è del tutto legittimo, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vedasi anche la Sentenza
Cassazione n. 24436/2008.
Per un secondo aspetto, quanto alla legittimità della procedura di accertamento, non si può ignorare la sopravvenuta giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha reso una lettura costituzionalmente orientata proprio in materia di accertamento fondato sugli studi di settore, vedasi fra le altre l'allegata Sentenza n.
26637/2009 a Sezioni Unite. La Suprema Corte ha riconosciuto che lo studio di settore è “strumento più raffinato dei parametri, soprattutto perché la loro elaborazione prevede una diretta collaborazione delle categorie interessate”, ritiene legittimo uno studio che abbia segnalato una “significativa incoerenza con la normale redditività” delle imprese omogenee considerate nello studio. Tale incoerenza però deve essere raffrontata, in contraddittorio con la parte, con gli elementi di prova offerti dalla parte per avvalorare il reddito dichiarato. In questo quadro, prosegue la Corte, “.. è il contraddittorio…l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di settore”.
Inoltre, sulla base di una giurisprudenza consolidata, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su elementi induttivi di capacità reddituale desumibili anche dall'applicazione degli studi di settore, come nella specie.
Nel caso in specie, è documentato che, prima della emanazione dell'accertamento, l'Ufficio ha convocato la parte, notiziandola sullo scostamento dei ricavi dichiarati e invitandola al contraddittorio, ma è altrettanto certo che la parte si è presentata al contraddittorio affermando che avrebbe prodotto la documentazione a giustificazione dello scostamento, chiedendo un rinvio per tale produzione non presentandosi al successivo incontro. Tale comportamento equivale a mancata presentazione ed instaurazione del contraddittorio.
Pertanto nel caso di specie l'Ufficio non deve fornire nessuna prova, invece deve essere il contribuente a fornire le prove documentale che giustificano lo scostamento, determinandosi un'inversione dell'onere della prova.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3031/04/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 4 e depositata il 4
Dicembre 2020.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'appello è ammissibile in quanto proposto nei termini e con ritualità. La mancata costituzione dell'appellato non comporta effetti confessorî, ma impone al Collegio di valutare la fondatezza delle censure sulla base degli atti e dei documenti ritualmente acquisiti. Il thema decidendum concerne: la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore ai sensi della normativa vigente ratione temporis;
l'effettivo assolvimento dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e le ricadute sulla motivazione dell'avviso; il riparto dell'onere probatorio dopo l'attivazione del contraddittorio e a fronte della mancata produzione documentale del contribuente.
Per il periodo d'imposta in esame, la disciplina consente l'accertamento induttivo fondato su studi di settore nei casi di scostamento significativo rispetto ai ricavi/compensi desumibili dagli standard. In particolare:
l'art.39,comma 1, lett. d), DPR 600/1973 consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa; l'art.62- sexies D. L.331/1993 prevede che gli accertamenti possano essere fondati su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni dell'attività ovvero dagli studi di settore elaborati ex art.62-bis. Ne discende che lo scostamento dagli studi, ove valutato in contraddittorio e non superato da prova contraria, può integrare presupposto idoneo alla rettifica.
Dagli atti (come ricostruiti anche nell'atto di appello) risulta che l'Ufficio: ha inviato invito al contraddittorio
(notificato il 18.03.2014) finalizzato anche all'eventuale accertamento con adesione;
ha celebrato un incontro in data 03.06.2014, nel quale il contribuente rappresentava, in sintesi, che lo studio non avrebbe considerato vendite destinate a ristorazione/mense/strutture turistiche, riservandosi di produrre documentazione entro un termine;
a fronte di rinvii, il contribuente non si presentava all'incontro successivo e non depositava la documentazione preannunciata;
il contraddittorio si chiudeva con esito negativo. Tale sequenza evidenzia: che l'Ufficio ha rispettato la logica cooperativa del procedimento, instaurando il confronto preventivo;
che l'eventuale specificità del caso concreto, prospettata in via meramente assertiva, non è stata documentata dal contribuente, nonostante la possibilità concessa. In questo contesto, l'avviso può ritenersi motivato per relationem ai risultati dello studio e agli esiti del contraddittorio, con indicazione dello scostamento e delle ragioni per cui l'Ufficio non ha potuto recepire allegazioni rimaste prive di riscontro.
La sentenza appellata ha ritenuto necessario un “ulteriore corredo” di elementi extracontabili, svalutando in radice la portata presuntiva degli studi e attribuendo rilievo dirimente a circostanze generiche (locale piccolo, gestione familiare, anzianità dell'attività). Tale impostazione non è condivisibile nel caso concreto, per due ordini di ragioni: La normativa consente l'utilizzo degli studi quale base presuntiva dell'accertamento, purché
l'ufficio instauri il contraddittorio e valuti eventuali elementi specifici offerti dal contribuente. Nel caso di specie, il contraddittorio è stato attivato e l'appellato non ha assolto l'onere di fornire elementi documentali idonei a spiegare lo scostamento. Le circostanze valorizzate dalla CTP: non risultano ancorate a dati contabili o extracontabili verificabili nel periodo d'imposta; appaiono, per loro natura, generiche e non idonee, da sole,
a neutralizzare il risultato standardizzato, soprattutto in difetto di documentazione (contratti, fatture verso mense/ristorazione, listini, marginalità effettive per canali di vendita, evidenze di svalutazioni o perdite, etc. ).
Ne consegue che la decisione di primo grado, nel ritenere l'accertamento carente di prova senza confrontarsi con l'effettivo svolgimento del contraddittorio e con la mancata produzione di elementi giustificativi, risulta viziata per erronea applicazione dei criteri legali di valutazione della presunzione e del riparto dell'onere probatorio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità dell'andamento del giudizio – con esito difforme nei due gradi – e alla natura delle questioni trattate, nonché alla mancata costituzione dell'appellato in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)