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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4583/2016 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 5 novembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avv. MOLARO Pierluigi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Latina Via Oberdan n. 63;
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PIETRICOLA Osvaldo e Controparte_1
PIETRICOLA Francesco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Terracina
(LT) Via Badino n. 104;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità per lesione.
Per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2024 le parti concludevano come da note scritte depositate da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in rinnovazione del 15 luglio 2016 conveniva in Parte_1
giudizio deducendo: CP_2 CP_3
a) in data 9 gennaio 2016, alle ore 21.30 circa, all'interno del ristorante-pizzeria “Il
Paradiso”, a causa del pavimento scivoloso, cadeva al suolo, nonostante, il suo comportamento fosse stato assolutamente ordinario e ragionevole;
detta situazione di pericolo, oltre a non risultare in alcun modo segnalata, veniva peggiorata dallo spargimento di borotalco sul pavimento stesso;
b) a seguito della rovinosa caduta lamentava forti dolori al braccio e spalla sinistri venendo dapprima soccorsa dagli altri avventori del locale e successivamente trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Fiorini” di Terracina. La diagnosi risultava essere del seguente tenore: “frattura metadiafisaria distale del radio sinistro” con prognosi iniziale di 30gg, si rendeva, inoltre, necessario il ricovero, ed intervento chirurgico;
da dette lesioni erano residuati esiti di carattere permanente;
c) inviava racc. a/r il 14.01.2016, ma essa tornava indietro per compiuta giacenza, ne veniva inviata una successiva, tramite posta privata, ma all'atto della consegna veniva rifiutata, presumibilmente dal proprietario del ristorante di cui trattavasi;
d) la responsabilità della proprietà del locale ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché, l'aver steso uno strato di borotalco cercando di porre rimedio alla pavimentazione bagnata, non aveva fatto altro che rendere il pavimento oltremodo scivoloso pertanto era da escludere nella fattispecie il caso fortuito.
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, Controparte_4 condannarlo, in persona del rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 8.500,00 così calcolati sulla base della perizia medica del Dr IP 6%; ITT 30gg; ITP 20 gg al 75%; ITP 20 gg al 50%- Persona_1 nonché delle spese mediche sostenute ammontanti ad € 900,00 – ovvero nella somma diversa minore
o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria si chiede ammettersi: • prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli 1, 2, e 3 della narrativa che precede, esclusa ogni valutazione. Si indicano a testimoni: il sig. e il sig. • CTU medico legale sulla persona della CP_5 Testimone_1 sig. ra al fine di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del Parte_1 sinistro de quo. Con riserva di integrare la lista testi, nonché di meglio argomentare, dedurre e provare anche alla luce delle avverse difese, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 183 c.p.c..”
Con comparsa del 23 novembre 2016 si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
a) l'improcedibilità dell'azione stante il mancato esperimento della convenzione di negoziazione assistita previsto obbligatoriamente dalla legge 162/2014;
b) la nullità della procura alla lite rilasciata dall'attrice in favore dell'avvocato Menenio
Di Trocchio difettando la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte conferente;
c) la negazione di alcuna insidia o responsabilità anche concorsuale della convenuta in ordine al presunto sinistro;
Concludeva pertanto chiedendo: “Affinché il designando Giudice presso l'adito Tribunale contrariis rejectis, voglia, in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione ovvero la nullità della procura alla lite conferita dalla parte, determinandosi di conseguenza;
nel merito rigettare l'avversa domanda e pretese tutte. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
All'udienza del 20 dicembre 2016 il Giudice accoglieva la richiesta delle parti di concessione dei termini di cui agli art. 183 c.6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 13 giugno
2017
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. II Termine del 19 gennaio 2017 parte attrice chiedeva l'ammissione della prova testimoniale e l'interrogatorio formale del convenuto sui capitoli ivi indicati
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. II Termine del 20 febbraio 2017 parte convenuta richiedeva interrogatorio formale dell'attrice sui capitoli ivi indicati, prova per testi e circostanze dei sigg. e Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 , e e prova contraria sugli stessi Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
testi sulle circostanze capitolate da parte attrice
All'udienza del 13 giugno 2017 il Giudice ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti con i capitoli articolati e i testi indicati, abilitava alla prova contraria e rinviava all'escussione di un teste per parte al 23 novembre 2017
All'udienza del 28 novembre 2017 Il Giudice, a seguito di vari rinvii letti i capi di interrogatorio formale articolati da parte convenuta, ritenutane l'ammissibilità, ammetteva l'interrogatorio formale della parte attrice come articolato nella memoria ex art. 183 VI c.
c.p.c. di parte convenuta. Veniva introdotta la sig.ra la quale si dichiarava Parte_1
disponibile a rendere l'interrogatorio formale. adr: sono e mi chiamo nata a Parte_1
Fondi il 262.1953 residente in Fondi alla via Provinciale Fondi-Sperlonga identificato con carta d'identità n. rilasciata dal comune di Fondi il 20.11.2014 in corso di Numero_1
validità. Sul capo 1) della memoria ex art. 183 I c. c.p.c. adr: è vero. Preciso che ciò è avvenuto in quanto la sera del sinistro mi hanno visto sia i proprietari che i dipendenti che gli avventori. Sul capo 2 adr non è vero in quanto mi hanno visto diverse persone ma non so precisare oltre. Sul capo 3 adr è vero tanto so perché ero una frequentatrice del locale il sabato sera. Sul capo 4 adr. Non è vero. Preciso che è uso utilizzare il talco sotto le scarpe per poter ballare ma circa quattro/cinque mesi prima del mio incidente era stato vietato ma poi fu lo stesso proprietario a riprendere questa usanza perché sulle mattonelle non si riusciva a ballare. Parte convenuta chiedeva che i testi presenti di parte avversa fossero sentiti in una successiva udienza a fissarsi, onde essere intesi unitamente ai propri testi non comparsi. Parte attrice non si opponeva. Il Giudice dato atto della presenza dei sigg.ri e rinviava in prosieguo prova all'udienza del 8 marzo Testimone_1 CP_5
2018
All'udienza del 10 maggio 2018, a seguito di diversi rinvii, veniva introdotto il teste di parte attrice sig. che dichiarava: adr: sono e mi chiamo nato a CP_5 CP_5
San Felice Circeo il 21.12.1394 residente in [...] identificato con carta di identità n. rilasciata dal comune di San Felice Circeo il Numero_2
17.7.2014 in corso di validità. Sono amico della e di suo marito. Ci siamo Parte_1
conosciuti in sala da ballo e ci frequentiamo per ballare insieme sul capo a) della memoria Parte di parte attrice ero presente al fatto. Eravamo con la signora, il marito e mia moglie seduti al tavolo del locale. La si è alzata da tavola per ballare e dopo due/tre giri di Pt_1 danza cadeva a terra. I tavoli sono posti in modo circolare e al centro vi è lo spazio per ballare. La è scivolata mente effettuava il primo giro. Ricordo bene la data in quanto Pt_1
dopo quell'episodio ho smesso di frequentare il locale di cui ero cliente abituale. Dopo la caduta la signora è stata rialzata e ho visto il proprietario prendere uno straccio e Tes_3
passarlo a terra sul punto. Sul capo b) adr: non vi era segnalazione di pericolo né ho visto tracce di borotalco. Sul capo c adr: è vero. È stata chiamata l'ambulanza che l'ha portata alla clinica di Terracina ove è stata soccorsa nella nottata. Veniva introdotto il teste di parte attrice sig. che dichiarava: adr: sono e mi chiamo Testimone_1 Testimone_1 nato a [...] il30.4.1943 residente in [...] identificato con patente di guida n. rilasciata dal MCTC il 22.4.2017 in corso NumeroD_1
di validità. Sono amico dell'attrice da circa tre anni. Adr: è vero. Tanto so perché ero presente. Eravamo nel corridoio unico del locale che funge anche da sala da ballo sala da ballo. Ero il partner di ballo dell'attrice. stavamo ballando e siamo scivolati entrambi. Sono caduto addosso alla signora. Il pavimento è dell'800, intendendo con ciò che è molto vecchio. Sono scivolato sul pavimento che è umido e con dislivelli. Sul capo b adr: non vi erano segnalazioni di pericolo. Il borotalco è stato sparso dopo la caduta da per Tes_3 asciugare. Sul capo c adr: la è stata sollevata da me e da , il proprietario, Pt_1 Tes_3
dopo l'abbiamo trasportata su una sedia in un angolo vicino al bar in attesa dell'ambulanza. Si lamentava di dolore al braccio sinistro. Veniva introdotto il teste di parte convenuta sig. che dichiarava: adr: sono e mi chiamo Testimone_3 Tes_3
nato a [...] il [...] residente in [...]alla via Campo dei Monaci
[...]
identificato con patente di guida n. rilasciata dal MCTC il 21.11.2014 in corso NumeroD_2 di validità. Sono dipendente della convenuta con mansioni di direttore di sala dall'apertura del locale circa dieci anni fa. Sono figlio del legale rapp.te della società. Sul capo 1 della memoria ex art. 183 VI c cp.c. Adr: ho assistito personalmente al sinistro della signora e l'ho riferito a mio padre. Dopo il fatto non ho più rivisto la che era cliente Pt_1
del locale, e ho avuto sue notizie con la citazione sul capo 2 adr: ribadisco di essere giunto quando la signora era già caduta. Sul capo 3 adr: il locale è adibito a ristorante-pizzeria.
Durante le portate vi è un intrattenimento musicale che prosegue anche oltre le consumazioni. Ci sono dei clienti che ballano in uno spazio. La sala è rettangolare. A destra e sinistra vi sono i tavoli ed in fondo vi è uno spazio ove i clienti ballano. Sul capo 4 adr: non ci sono i cartelli di pericolo, ma abbiamo cartello di segnalazione dei divieti su tutta l'area di non gettare borotalco, tanto perché vi possono essere soggetti allergici. Tale esigenza è nata perché avventori tra cui anche l'attrice in precedenza usavano il borotalco per scivolare sulla pista da ballo. Lo gettavano a terra in un angolo sotto il tavolino e vi passavano le suole delle scarpe. Preciso che sono accorso a seguito della caduta della signora perché si era fermato l'intrattenimento perché gli altri avventori erano accorsi a prestarle soccorso. Quando sono arrivato era a terra con il sig. Ho visto il Tes_1
braccio gonfio. Si lamentava per il dolore. È stata portata fuori sulla sedia da me e
Ho fatto caso al pavimento nel punto in cui era caduta l'attrice e non vi era Tes_1 nulla. Non ho sparso borotalco, anzi ho passato lo straccio asciutto sul punto in cui era caduta perché ho visto che vi erano tracce di borotalco. Veniva introdotto il teste di parte convenuta sig. che dichiarava: adr: sono e mi chiamo Testimone_7 Tes_7 nato a [...] il [...] residente in [...]
[...]
identificato con patente di guida n. rilasciata dal Prefetto di Latina il NumeroD_3
14.10.1996 in corso di validità. Indifferente. Adr: ero presente al sinistro. Ho sentito un rumore e quindi mi sono avvicinato. Erano circa due anni fa di sera. Frequento il locale perché ci vado a ballare. È una pizzeria dove si balla la sera. C'è la pizzeria all'interno e la sala da ballo fuori nel senso che è un unico locale dove vi sono in un primo tratto i tavoli e alla fine uno spazio per ballare. Sul capo 4 adr: ricordo che vi era un cartello vicino al bar che diceva di non gettare borotalco, fare attenzione al pavimento. Stavo ballando quando ho sentito una signora gridare e mi sono avvicinato ma vidi già un capannello di gente che la stava aiutando. Io ho visto la signora a terra. La signora era quasi vicino al suo tavolo.
Ho visto sotto il tavolo accanto alla signora del borotalco. Anche io metto il borotalco sotto il tavolo per scivolare meglio sul pavimento. Non sono rimasto oltre so che hanno portato la signora su una sedia per toglierla dalla pista. Parte attrice insisteva per l'ammissione di ctu medica mentre parte convenuta insisteva per l'escussione degli altri testi indicati nella memoria. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 12 luglio 2018 il Giudice letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 maggio 2018; considerata la sufficienza dell'istruttoria testimoniale espletata;
ritenuta l'opportunità di disporre ctu medico-legale sulla persona dell'attore nominava la dott.ssa la quale doveva rispondere ai seguenti quesiti: 1) Persona_2 descriva il CTU la persona del periziando sulla base di dati obiettivamente rilevabili dall'esame della stessa, dai documenti in atti e dalle informazioni sanitarie acquisite dalle parti (indicando in particolare l'età, i precedenti stati morbosi - solo se rilevanti;
2) verifichi la presenza della lesione, allegata come in atti, che si assume riportata in conseguenza del fatto per cui è causa;
descriva dettagliatamente la morfologia e l'entità di essa;
3) accerti se la lesione denunciata sia obiettivamente e casualmente riconducibile alla dinamica del fatto dannoso quale assunto nell'atto di citazione - in base a criteri che vorrà specificare ed in base a tutti gli altri elementi obiettivamente rilevabili (tenendo in particolare presenti i dati desumibili dalla documentazione sanitaria in atti) ; 4) evidenzi come essa si presentava al momento del fatto stesso, la sua evoluzione;
5) accerti la durata dell'eventuale malattia derivata dalla lesione, e determini la durata dell'eventuale inabilità temporanea assoluta o parziale indicando la percentuale di quest'ultima; 6) tenuto conto di tutte le circostanze di cui sopra, esprima con distinte percentuali la riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto (nella sua accezione morfo-funzionale a prescindere dalla riduzione di capacità reddituale), se rilevata, indicando, in particolare, il grado percentuale complessivo di danno biologico permanente precisandone i criteri di determinazione;
7) verifichi la congruità delle spese mediche e di assistenza già documentate in atti e ne quantifichi l'ammontare; 8) riferisca quant'altro utile ai fini di giustizia;
9) dia conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte alle operazioni peritali, e dell'adesione o dell'eventuale dissenso di costoro rispetto alle argomentazioni sostenute dal CTU;
in caso di dissenso non generico dei consulenti di parte, il C.TU. ne esponga le motivazioni e le sottoponga a dettagliato vaglio critico. Il Giudice rinviava per il giuramento del Ctu all'udienza del 8 novembre 2018.
Con relazione definitiva del 16 maggio 2019 il Ctu Sulla base dei risultati degli accertamenti svolti avanzava le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dal Giudice. Dalla vicenda clinica che vedeva protagonista l'attrice era possibile ricavare alcuni elementi salienti. In data 9 gennaio 2016, mentre si trovava nella sala principale della pizzeria “Il Paradiso” sita in Terracina, a causa del pavimento scivoloso, cadeva rovinosamente a terra. Avvertendo vivo dolore al braccio sinistro si recava tramite
118 al Pronto soccorso dell'Ospedale “A. Fiorini” di Terracina, ove dopo averla visitata e averla sottoposta ad accertamenti strumentali, formulavano diagnosi di: ““Frattura metadiafisaria distale radio sx”. La sig.ra veniva, pertanto, dimessa con prescrizione Pt_1 medica, prognosi di 30 giorni e con l'invito a presentarsi il giorno seguente per consulenza ortopedica. In data 10 gennaio 2016, pertanto, tornava in ospedale per consulenza ortopedica che confermava la frattura e confezionava apparecchio gessato. Nei mesi successivi eseguiva visite ortopediche di controllo presso l'Ospedale “A. Fiorini” di
Terracina e Rx di controllo. Eseguiva, inoltre cicli di FKT prescritte dall'ortopedico. Da tale incidente residuavano postumi a carattere permanente consistenti in un deficit funzionale associato a sintomatologia dolorosa a carico del polso sinistro. I postumi sopradescritti, considerati i comuni parametri di valutazione medicolegale, avevano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico-fisica del soggetto (inteso come idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone) nella misura del 3%
(tre per cento). Tenuto conto poi del tipo di danno subito, così come si evinceva dalla documentazione esaminata, si poteva ritenere che fosse derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta 100% pari a giorni 30, e un ulteriore periodo di inabilità parziale al
50% pari a giorni 15. I postumi sopra descritti per il tempo trascorso erano da ritenersi oramai stabilizzati e non suscettibili di miglioramento. Il CTU evidenziava inoltre che la somma della copia di fatture per spese mediche esibite pari a euro 527,62 appariva congrua all'entità degli esiti riportati nel sinistro.
All'udienza del 18 giugno 2019 il Giudice accoglieva la richiesta delle parti posta in esito al deposito della CTU di rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2020
Con comparsa costituzionale del 12 giugno 2020 per parte attrice si costituiva l'Avv.
Pierluigi Molaro, il quale si riportava a tutti gli scritti difensivi
Con ordinanza del 5 settembre 2024 Il Giudice a seguito di vari rinvii, visti gli atti, rilevato che la causa all'udienza del 2 luglio 2024 era stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimetteva la stessa sul ruolo e rinviava all'udienza del 5 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni con deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni visto l'art. 127 ter c.p.c.
Con note di trattazione scritta del 4 novembre 2024 parte convenuta si riportava agli atti precedenti e chiedeva di disporre un'interruzione del giudizio in conseguenza del decesso del sig. liquidatore della società propria rappresentata. Persona_3
Con note di trattazione scritta 4 novembre 2024 parte attrice precisava: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del Controparte_4 sinistro di cui alla premessa dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannarlo, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 8.500,00 così calcolati sulla base della perizia medica del Dr. Persona_1
IP 6% ; ITT 30 GG;
ITP 20 GG al 75%; ITP 20 GG al 50% - nonché delle spese mediche sostenute ammontanti ad € 900,00 – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia quantificabile nel seguente modo, sulla scorta della C.T.U. medico legale eseguita nel corso del presente giudizio dalla Dott.ssa secondo le Tabelle di riferimento del Tribunale di Persona_2
Milano 2024, non trovando applicazione l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni in quanto l'evento dannoso non può considerarsi quale conseguenza di un sinistro stradale: I.P. 3% (ANNI 63) con incremento del 25% per soff. Soggettiva = Euro 4.056,00 I.T.T. 30 GG = Euro 3.450,00 I.T.P. 15
GG (al 50%) = Euro 862,50 Spese mediche = Euro 527,62 Totale = Euro 8.896,12 (Euro 10.519,12 con personalizzazione massima) Oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. .” Si chiede che a causa venga assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”
Con ordinanza del 5 novembre 2024 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di trattazione scritta depositate da parte attrice in data 4 novembre 2024 e da parte convenuta in data 4 novembre 2024 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 3 gennaio 2025 così concludendo
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine Controparte_4 alla produzione del sinistro di cui alla premessa dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannarlo, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 8.500,00 così calcolati sulla base della perizia medica del Dr.
IP 6% ; ITT 30 GG;
ITP 20 GG al 75%; ITP 20 GG al 50% - nonché delle spese Persona_1 mediche sostenute ammontanti ad € 900,00 – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia quantificabile nel seguente modo, sulla scorta della C.T.U. medico legale eseguita nel corso del presente giudizio dalla Dott.ssa secondo le Tabelle di Persona_2 riferimento del Tribunale di Milano 2024, non trovando applicazione l'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni in quanto l'evento dannoso non può considerarsi quale conseguenza di un sinistro stradale: I.P. 3% (ANNI 63) con incremento del 25% per soff. Soggettiva = Euro 4.056,00 I.T.T. 30
GG = Euro 3.450,00 I.T.P. 15 GG (al 50%) = Euro 862,50 Spese mediche = Euro 527,62 Totale = Euro 8.896,12 (Euro 10.519,12 con personalizzazione massima) Oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata e al rimborso integrale delle spese di
C.T.U. medica come liquidate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. .”
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 7 gennaio 2025 così concludendo “Con la presente comparsa, questa difesa, richiamato ogni proprio precedente scritto e contestata ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione, conclude come da atti ovvero per il progetto della proposta domanda attorea destituita di fondamento alcuno e rimasta prova di (valido e sufficiente) riscontro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e pertanto deve essere accolta.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità della procura alla lite rilasciata dall'attrice in favore dell'avvocato Di Trocchio per difetto della certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte conferente poiché quest'ultimo disponendo sottoscrizione con firma digitale sulla procura si è conformato all'art. 83 c. 3 cpc il quale stabilisce che Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”). Tale norma infatti contiene una deroga al disposto dell'art. 16 decies del d.l. 179/12 (ed attualmente dell'art. 196 novies disp. att. c.p.c.), nel senso che per la procura alle liti non è necessaria una specifica attestazione del difensore che la copia informatica da lui depositata con modalità telematiche è conforme all'originale analogico in suo possesso, ma è sufficiente da parte del difensore la mera apposizione della sua firma digitale sulla copia informatica per attestarne la conformità all'originale, senza necessità di ulteriori formalità (cfr. Cass., sez. 1, n° 12850/19), come d'altronde ribadito anche dall'art. 10 D.P.R. n° 123/01 (a mente del quale: “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale”) Deve rigettarsi anche l'eccezione sollevata dalla convenuta di improcedibilità dell'azione stante Il mancato esperimento della convenzione di negoziazione assistita poiché parte attrice nella lettera di messa in mora del 16 febbraio 2016 invitava la convenuta alla composizione stragiudiziale della lite ed essendo tale invito rimasto disatteso l'attrice ha poi introdotto il giudizio di cui causa.
Deve inoltre ribadirsi il rigetto dell'istanza di parte convenuta formulata con note del 4 novembre 2024 in merito all'interruzione del giudizio a causa del decesso del liquidatore e prima legale rappresentante della società in liquidazione convenuta signor
[...] dal momento che per giurisprudenza consolidata “la morte del legale Per_3 rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall'art. 299 cod. proc. civ., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro (Cass. 8584/1994,10534/1998,15735/2004)” (Cass. Ordinanza n. 2817 del
06/02/2018).
In merito invece alla domanda di parte attrice di accertamento della responsabilità di parte convenuta in ordine al sinistro de quo si precisa che la fattispecie di cui causa deve essere ricondotta nell'alveo normativo dell'art. 2051 c.c. perché il proprietario o gestore di un locale è responsabile degli infortuni occorsi agli avventori, che siano conseguenza diretta di situazioni pericolose sviluppatesi all'interno di esso. Il presupposto della responsabilità del custode è la sussistenza di una relazione di fatto tra il soggetto custode e la cosa, tale da consentirgli il controllo, di eliminare quindi le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Ne consegue, come riconosciuto dalle Sezioni
Unite, il carattere oggettivo della responsabilità ex art.2051 c.c., e non presunto, che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
il custode potrà esimersi dalla responsabilità mediante la prova liberatoria del caso fortuito rappresentato dall'intervento di un elemento estraneo alla sua sfera soggettiva, imprevedibile ed inevitabile, tale, da elidere il nesso causale con la res, e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o della stessa vittima (S.U. n. 20943/2022). Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
“insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c. (ex multis,
Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01). Nel caso di specie parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio e come accertato dal Ctu la lesione denunciata risulta essere obiettivamente e casualmente riconducibile alla dinamica del fatto dannoso. Al contrario parte convenuta non ha dimostrato la ricorrenza del caso fortuito poiché come correttamente esposto dall'attrice e confermato dai diversi testi escussi sopra richiamati non vi era alcuna segnalazione di pericolo attestante la presenza del pavimento scivoloso e il peggioramento di tale situazione mediante lo spargimento di borotalco sul pavimento stesso per consentire agli avventori di ballare viene non solo confermata dallo stesso teste che in risposta al capo 4 articolato nella memoria secondo termine di parte Tes_3 convenuta prima si contraddice affermando che nel punto di caduta dell'attrice non vi era nulla per poi subito dopo affermare di aver passato lo straccio in quanto vi erano tracce di borotalco “Ho fatto caso al pavimento nel punto in cui era caduta l'attrice e non vi era nulla. Non ho sparso borotalco, anzi ho passato lo straccio asciutto sul punto in cui era caduta perché ho visto che vi erano tracce di borotalco” ma anche confermata dal teste il quale Testimone_7
accorso dopo la caduta sempre in risposta al suddetto capo precisa “Io ho visto la signora a terra. La signora era quasi vicino al suo tavolo. Ho visto sotto il tavolo accanto alla signora del borotalco. Pertanto alla luce di tali considerazioni avendo parte attrice provato la presenza dell'infortunio subito, la sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso e la situazione di pericolosità dello stato dei luoghi che ha reso inevitabile il danno;
e mancando parte convenuta di disporre la prova liberatoria del caso fortuito appare provata la sua responsabilità ex art.2051 c.c. in ordine alla verificazione del sinistro de quo.
In ordine all'accertamento ed alla quantificazione dei danni, in esito alle risultanze dell'espletata CTU medica, dott.ssa ha accertato che l'attrice riportava Persona_2 frattura metadiafisaria distale radio sx. e che a seguito di essa nei mesi successivi eseguiva visite ortopediche di controllo presso l'Ospedale “A. Fiorini” di Terracina, Rx di controllo e cicli di FKT prescritte dall'ortopedico. Dopo aver riconosciuto la compatibilità delle lesioni subite dalla sig.ra con il sinistro de quo, il CTU ha accertato postumi consistenti in un deficit funzionale associato a sintomatologia dolorosa a carico del polso sinistro, danno biologico nella misura del 3% (tre per cento), un periodo di inabilità temporanea assoluta
100% pari a giorni 30, e un ulteriore periodo di inabilità parziale al 50% pari a giorni 15. Il
CTU ha precisato inoltre che I postumi sopra descritti per il tempo trascorso erano da ritenersi oramai stabilizzati e non suscettibili di miglioramento.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, perché adeguatamente motivate, immuni da vizi logici e non oggetto di specifiche contestazioni delle parti. Per la liquidazione dei danni non patrimoniali, trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti (postumi di lieve entità fino a
9%), trovano applicazione i criteri fissati dagli artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), aggiornati dal D.M. 16/10/2023. Si osserva che il danno non patrimoniale da lesione della salute ha natura unitaria ed il relativo risarcimento deve essere liquidato in una somma omnicomprensiva di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla danneggiata (dinamico-relazionale, morale ecc.) che non costituiscono voci di danno autonomamente risarcibili (Sez. Un. n. 26972/08). Per come successivamente precisato dalla giurisprudenza, il grado percentuale di invalidità permanente è già espressione di tutti i pregiudizi (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali) indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale e la misura del risarcimento può essere aumentata, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (in tal senso Cass. n. 23469/2018).
Nel caso di specie, non si ritiene di dover riconoscere la c.d. "personalizzazione" del danno in difetto di allegazione e prova di pregiudizi eccedenti quelli normalmente correlati alle lesioni personali subite dall'attrice.
Pertanto, in applicazione dei richiamati criteri, considerata l'età dell'attrice al momento del sinistro (64 anni), devono essere liquidati € 2.489,50 per danno biologico permanente (3%),
€ 1.657,20 per invalidità temporanea totale (30 giorni), € 414,30 per invalidità temporanea parziale al 50% (15 giorni). L'importo totale di € 5.088,62 deve essere devalutato alla data dell'evento lesivo (10.01.2016) e rivalutato con Interessi (ISTAT indice Foi), per un importo finale complessivo di € 5.573,17.
Quanto ai danni patrimoniali richiesti si considerano rimborsabili le spese mediche adeguatamente documentate e sostenute da parte attrice pari a € 527,62 in quanto ritenute dal CTU congrue all'entità degli esiti riportati nel sinistro.
Le spese seguono la soccombenza come per legge e vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 5.573,11 già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 5.077,00 per compensi, € 264,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore del procuratore avvocato Pierluigi Molaro dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, già liquidate con decreto in data 7/10/2019, definitivamente a carico di parte convenuta che deve pertanto rifondere quelle anticipate da parte attrice.
Lì 29 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava