Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01153/2026REG.PROV.COLL.
N. 04193/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4193 del 2024, proposto da AN EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Guarracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2409/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. ER LI e udito per le parti l’avvocato Carla Lauretano, in sostituzione dell'Avv. Raffaele Guarracino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata, dopo averli riuniti, ha in parte dichiarato improcedibile e per il resto accolto: a) il ricorso n.r.g.513/2021, con il quale la parte odierna chiedeva l’annullamento dell'ordinanza n. 57 del 4 dicembre del 2020 prot. 15923, di ingiunzione a demolire alcuni interventi realizzati sine titulo su di un immobile sito in via Boscariello con annesso terreno, identificato nel N.C.E.U. al foglio 4, mappale 481 sub 5; foglio 4 mappale 1505, e nel Catasto terreni al foglio 4 mappale 1504 del Comune di Positano; ha in parte accolto 2) il ricorso n.r.g. 1915/2022 con il quale la parte chiedeva l’annullamento del provvedimento comunale prot. 8717/22 del 6.7.2022, avente ad oggetto: a) il diniego definitivo della richiesta di accertamento di conformità urbanistica prot. 4703 del 2 aprile 2021 (pratica 37/2021) e della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. 4704 sempre del 2 aprile 2021 (pratica 38/2021) finalizzate a conseguire le sanatorie delle opere di cui sopra; b) l’effetto di reviviscenza dell’ordinanza n. 57 del 4 dicembre 2020 prot. n. 15923; del parere contrario della Soprintendenza di Salerno prot. 11660-P del 24 maggio 2022; dell'ordinanza n. 57/2020; della relazione del tecnico comunale prot. 15635 dell’1dicembre 2020; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.
A supporto del gravame la parte, quale proprietaria del suddetto immobile, espone le seguenti circostanze di fatto:
- in seguito ad un sopralluogo eseguito l’1 dicembre del 2020 il Comune di Positano il 4 dicembre successivo emetteva l’ordinanza di demolizione sopra-ricordata, nella quale venivano contestate opere edili nell’area interna e nell’area esterna, avverso la quale proponeva tempestivo ricorso rubricato al r.g. 513/2021;
-successivamente, presentava per le stesse opere richiesta di accertamento di conformità urbanistica prot. 4703 del 2 aprile del 2021, (pratica 37/2021) e richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. 4704 del 2 aprile del 2021 (pratica n.38/2021) finalizzate a conseguirne la sanatoria postuma;
- il 18 luglio del 2022 veniva notificato il provvedimento del 6 luglio del 2022 prot. 8717/2022 con cui venivano rigettate entrambe le richieste di accertamento, e comunicato il riespandersi dell’efficacia dell’ordinanza n.57/2020;
- avverso tale ultimo provvedimento la parte proponeva autonomo ricorso rubricato al r.g. 1915/2022;
- dopo aver riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, la sentenza impugnata ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso 513/2021, stante l’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria, accogliendolo, unitamente a quello di cui al r.g. 1915/2022, solo in parte, per l’effetto annullava l’ordinanza di demolizione n.57 del 4 dicembre del 2020, il parere contrario prot. 11660 -P del 24 maggio del 2022, ed il provvedimento prot. 8717/22 del 6 luglio del 2022;
- in particolare accoglieva i suddetti gravami limitatamente ad alcune opere che riteneva sussumibili fra quelle cd. “ad edilizia libera”;
- rigettava nel resto le impugnazioni, ritenendo che le restanti opere avessero determinato nuove volumetrie e superfici abitabili e che non fossero sanabili, anche laddove si fosse voluto condividere la prospettazione del ricorrente secondo cui quei volumi erano stati realizzati su di un’edificazione preesistente avente funzione di cisterna e trasformata in deposito.
Tanto premesso, la parte deduce i seguenti motivi di appello avverso la suddetta decisione:
I. ERROR IN IUDICANDO – OMESSA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO DI CUI ALL’ART. 112 C.P.C. IN RELAZIONE AL PERGOLATO E AL MODESTO SCAVO DI TERRENO VEGETALE (VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3, LETT. A, ART. 6 COMMA 1 LETT. A), E-TER, E-QUINQUIES, ART. 36 D.P.R. 380/2001 – ART. 10 NTA DEL COMUNE DI POSITANO; ART. 49 RUEC POSITANO – ARTT. 149 E 167 COMMI 4 E 5 D.LGS. N. 42/2004 – D.P.R. 31/2017 ART. 2, ALL. A, PUNTI A.19 – A.22; D.M. 2/3/2018 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE ART. 1 ALLEGATO 1; – ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO DI POTERE – ERRONEITÀ DELLE VALUTAZIONI – CARENZA DI ISTRUTTORIA - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI).
II. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 167 D.Lgs. n. 167/2004) – ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIETA’ - SVIAMENTO – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - IRRAGIONEVOLEZZA)
III. ERROR IN IUDICANDO – OMESSA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO DI CUI ALL’ART. 112 C.P.C. (VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 7 – 10 – 10 BIS L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITÀ MANIFESTA – MOTIVAZIONE ERRONEA MOTIVAZIONE CARENTE ED INADEGUATA).
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
Benché sia stato ritualmente citato, non si è invece costituito in giudizio il Comune di Monteroduni.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello contesta alla decisione gravata la violazione dell’art. 167 del d. lgs. n.42 del 2004.
Sostiene la parte appellante che il rigetto dell’istanza di accertamento sarebbe frutto di un travisamento dei presupposti in cui è incorsa l’amministrazione per non aver valutato la preesistenza del manufatto di cui ha disposto la demolizione, denegandogli la successiva sanatoria richiesta.
In ogni caso, aggiunge, la Soprintendenza non avrebbe esaurientemente motivato in ordine alle ragioni che impedivano di sanare le opere in questione.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. Le opere contestate consistono, dopo che parte degli interventi originariamente sanzionati sono stati qualificati dal TAR come di edilizia libera, con conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati – “ in un manufatto costituito da murature perimetrali in blocchetti di cls e copertura in lamiera coibentata, composto da salotto, bagno e camera da letto”.
3.1.2. Con tutta evidenza si tratta di opere che avendo creato nuovi volumi e superfici abitabili non avrebbero potuto essere oggetto di sanatoria postuma, essendo realizzate in area paesaggisticamente vincolata, in ragione di quanto previsto dagli artt.167, comma 4, lett. a), e 181, comma 1-ter, del d. lgs. n.42 del 2004.
3.1.3. Di conseguenza, ai fini dell’esaustività della motivazione, era sufficiente indicare questi elementi che giustificano, in fatto ed in diritto, le ragioni del diniego.
3.1.4. Tanto meno l’eventuale preesistenza, sin dal 1960, di un manufatto, destinato originariamente a cisterna, e successivamente a deposito, anche a prescindere dalla considerazione che di detto impianto non vi è sufficiente prova in atti (vedasi infra) , sarebbe bastevole a ritenere assentibile l’intervento. Infatti il chiaro tenore delle disposizioni sopra-indicate rende del tutto incompatibile col regime vincolistico dell’area qualsiasi mutamento di destinazione, così come qualsivoglia incremento volumetrico, ossia le due circostanze incontestatamente verificatesi nel caso di specie.
3.1.5. Del resto, la parte non ha fornito prova – nonostante l’onere su di lei incombente – del fatto che l’attuale configurazione dell’immobile fosse perfettamente sovrapponibile a quella corrispondente alle dimensioni e tipologia dell’originario manufatto; anzi, a stare anche solo alla prospettazione dello stesso ricorrente, vi è un principio di prova contrario. Infatti la parte di superficie destinata a salotto sarebbe stata “realizzata in aderenza all’originario locale, utilizzando una porzione di copertura esistente…completata con due sole chiusure in muratura..” il che significa che, comunque, una parte di volume venne ricavata, a tutto concedere, solo successivamente, sfruttando una preesistenza aperta su due lati, che solo in seguito è stata chiusa.
Il che già basterebbe a ritenere volumetria e superficie così ottenute incompatibili con il regime vincolistico dell’area.
4. Il secondo ed il terzo motivo d’appello, che possono essere congiuntamente trattati, dal momento che sotto angolazioni prospettiche solo parzialmente diverse, articolano censure omogenee. Dopo aver sottolineato la preesistenza al 1960, di un manufatto sostanzialmente identico, quanto a volumi, a quello sanzionato, contestano alla sentenza impugnata di aver ritenuto non provata la predetta circostanza, nonostante la documentazione esibita dalla parte nel corso del procedimento, rappresentata da una planimetria con tavola grafica e da fotografie, fosse idonea a validare le deduzioni in fatto, esposte anche in sede di replica, nel sub-procedimento avviato ai sensi dell’art.10 bis della L. n. 241 del 1990.
Da tali elementi, secondo la parte appellante, oggetto anche di una disamina critico esplicativa da parte del proprio Consulente tecnico, l’architetto Rodolfo Santovito, sarebbe confermato che l’immobile era in uso dal 9 gennaio del 1960, con destinazione cisterna, successivamente trasformata in deposito. Ciò nonostante, sia il Comune che la Soprintendenza, senza specificamente contestare le suddette evidenze, e tanto meno esaminarle, avevano rigettato la richiesta di sanatoria, violando così al contempo – e questo è oggetto della specifica censura di violazione dell’art. 10-bis della L. 241 del 1990 sollevata dalla terza doglianza – anche le prerogative partecipative della parte.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Innanzitutto, non corrisponde al vero che la Soprintendenza non abbia valutato la documentazione esibita, che, dagli atti del procedimento, risulta invece essere stata esaminata e valutata.
Ciò non di meno, all’esito del suddetto giudizio tecnico, l’autorità preposta alla tutela del vincolo non ha ritenuto le suddette allegazioni sufficienti a dimostrare i fatti affermati dalla parte.
Più in particolare, la Soprintendenza ha rilevato che la planimetria catastale trasmessa, pur effettivamente rappresentando la presenza di un locale adibito a deposito, risaliva solo al 2016, e che dunque nulla provava in ordine alla preesistenza al 1960, che era ciò che la parte sosteneva, a supporto della sua replica.
Quanto alla documentazione fotografica, la medesima autorità ha ritenuto che non provasse, con un accettabile grado di chiarezza, l’effettiva entità delle opere pre-esistenti, le caratteristiche strutturali di queste ultime, e tanto meno la data di edificazione.
5. Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto dell’appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00), da corrispondere alla parte appellata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AB RA, Presidente FF
Angela Rotondano, Consigliere
ER LI, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LI | AB RA |
IL SEGRETARIO