Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 09/04/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Pasquale DADDABBO Presidente relatore dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere dott. Giovanni NATALI Primo Referendario nella camera di consiglio del 11 marzo 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 38040 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale, nei confronti di:
- GRUPPO CAMARDA SOCIETA' AGRICOLA s.s. con sede a SA ND AN (FG), in via TO GR n. 179, nella persona del legale rappresentante pro tempore, signor AS IO nato il 18/10/1979 in Germania (EE) e residente a [...] in via Properzio n. 25;
- AS IO (C.F. [...]), nato il [...] in Germania (EE) e residente a [...], in via Properzio n. 25, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società;
- Dl LE NA (C.F. [...]), nato il [...] a [...]
AR in AM (FG) e residente a [...], in via TO GR n. 179;
- GO RA (C.F. [...]), nata il [...] a NT D'NA (PC) ed ivi residente in [...];
-T AN (C.F.: [...]), nato il [...] a SA AR in AM (FG) e residente a [...], in via I° Terravecchia n. 2, domiciliato in località AM.
di causa.
Udito del 11 marzo 2026 - relatore il Presidente Pasquale DA e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero in persona del S.P.G. Lucia Minervini; non comparsi i convenuti.
FATTO
La Procura Regionale ha citato in giudizio la società e le persone indicate in epigrafe, per sentirli condannare in solido, a titolo di dolo, al risarcimento del 5.596,26 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali), in relazione a ritenuta indebita percezione di contributi pubblici in agricoltura, nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), a seguito di presentazione di distinte Domande Uniche di Pagamento per le campagne agricole 2019 e 2020.
Il requirente contabile ha evidenziato che la Guardia di Finanza- Tenenza di SA ND AN aveva trasmesso una notizia di danno specifica e ei finanziamenti comunitari.
In particolare veniva rappresentato che era stato scoperto un collaudato sistema illecito finalizzato: i) a creare imprese agricole attraverso le quali , ii) alla percezione di ingenti aiuti comunitari e iii) a consentire, così, a AN IN, dominus e gestore di fatto di esse, di aggirare la normativa antimafia ed euro-unitaria: il IN, colpito da misura di prevenzione definitiva e con precedenti penali specifici, non poteva percepire erogazioni e contributi pubblici connessi allo svolgimento di attività imprenditoriali (art.67 d.lgs. n.159/2011).
era emerso quanto di seguito sintetizzato:
- la legale in SA ND AN, alla Via A. GR n.179, avente ad veniva costituita in data 24 gennaio 2019, con soci ed amministratori nelle persone dei sig.ri AN IN AN);
- in data 6.6.2019 la società aveva presentato ad AGEA, tramite il CAA UNSIC - FOGGIA 004, la Domanda Unica di Pagamento n. 90265355611 per la campagna 2019, in relazione alla quale aveva percepito, con data valuta
;
- in data 6.7.2020 la società aveva presentato, tramite il medesimo centro di assistenza, la Domanda Unica di Pagamento n. 00265807263, per la campagna 2020, percependo, con data valuta 21.7.2020, un importo di euro 16.963, 98;
- il ruolo di amministratore di fatto della società del IN AN era comprovato da una serie di elementi acquisiti dalla G.d.F. tra cui:
coincidente con la masseria di proprietà degli eredi IN, in uso da diversi anni a IN AN;
la società aveva acquisito titoli da IN NA, titoli che provenivano da imprese collegate alla figura del IN AN;
capitale (i soci BA e Di LA con partecipazione al 45%
mentre il socio AN, pur avendo una partecipazione di solo il 10%,
aveva conferito titoli PAC per un valore nominale complessivo pari ad
);
il AN pur avendo una limitata partecipazione alla società era essere inquadrato quale socio lavoratore, pertanto formalmente tenuto a prestare la propria attività lavorativa nell'impresa;
i terreni utilizzati dalla società per presentare le domande di pagamento era -C
(con pagamento di quanto dovuto nelle mani del padre del IN AN) e, per il 2019, anche dal comune di SA ND AN
(che non avrebbe concesso il comodato se richiesto dal IN);
della società era individuato nella persona del IN AN;
l'unica dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali della specie bovina/bufalina risulta firmata dal IN;
IN;
la società non aveva emesso alcun documento fiscale sicché era rimasta del tutto inattiva.
La Procura ha evidenziato che è pendente presso il Tribunale di Foggia il procedimento penale a carico dei convenuti (n. 1580/2020 RGNR mod 21, confluito nel p.p. 4043/2022 RGNR mod 21) per concorso nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art.110 e 640 bis c.p. (decreto di rinvio a giudizio del 7.6.2024) e che in data 23.2.2023 la Prefettura di Foggia ha emesso il provvedimento interdittivo n. 12715 ex artt.
84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'impresa Gruppo AM Società Agricola s.s..
Il requirente ha, poi, annotato che AGEA, a seguito della ricezione del antimafia, ha dapprima disposto la sospensione dei pagamenti e poi emesso decadenza dai contributi erogati e la contestuale intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite per euro 56.315,29, di cui euro 55.596,26 a titolo di capitale ed euro 719,03 per interessi (prot. n. 17160 del 8.3.2023); successivamente AGEA con 639/1910 (prot. n. 71426 del 25/9/2024) ha intimato al Gruppo AM Società Agricola s.s. e ai soci obbligati in solido il versamento della somma complessiva di euro 59.939,15, di cui euro 55.596,26 a titolo di capitale ed euro 4.342,89 a titolo di interessi: anche tale ingiunzione è rimasta inevasa.
La Procura ha rappresentato di aver , senza che alcuno di essi abbia prodotto documenti e/o deduzioni difensive.
Il requirente ha, quindi, sostenuto la giurisdizione della Corte dei conti con pubblici nella vicenda in esame, evidenziando la sussistenza del rapporto di servizio sia in capo alla società che al legale rappresentante ma anche 2267 c.c. per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente non soltanto i soci che hanno agito in nome e per conto della società ma anche gli altri soci.
a condotta fraudolenta posta in essere dai convenuti per consentire al IN di accedere a finanziamenti pubblici che non avrebbe potuto conseguire per via della esplicita preclusione, contenuta nella normativa antimafia nei confronti dei soggetti condannati per reati di mafia.
art. 60 del Regolamento UE n. 1306/2013 - Clausola di elusione - i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato pubblico ha rimarcato che lo strumento fraudolento in concreto adoperato per consente di affermare che le condotte dei convenuti siano state certamente connotate dal dolo, conseguenza delle proprie azioni: il IN, una volta divenuto legalmente incapace di ricevere qualsiasi contributo pubblico in ragione divieto sancito dalla normativa antimafia, ha agito, in collaborazione con gli altri convenuti (soci), a creare intenzionalmente le fittizie condizioni
(creazione di una società schermo) che gli hanno consentito di continuare a svolgere la sua attività percependo illecitamente quei contributi pubblici, seppur privo dei necessari requisiti previsti dalla legge.
Alla luce di tali argomentazioni il requirente ha formulato la richiesta risarcitoria innanzi riportata.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
Nella pubblica udienza del 11 marzo 2026, non comparsi i soggetti convenuti, il pubblico ministero ha confermato le argomentazioni e conclusioni rassegnate .
Il giudizio, , è stato riservato per la decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura nei confronti della Soc. Agr. Gruppo AM s.s., dei soci e amministratori, AN IO, Di LA NA e BA RA, e 55.596,26 europei riferiti alle domande uniche di pagamento anni 2019 e 2020 a valere su fondi del FEAGA.
2.
contumacia di tutti i convenuti che non si sono costituiti in giudizio nonostante allegato decreto di In particolare:
- per la società, per il legale rappresentante AN e per il socio Di LA la 140 c.p.c., mediante, per ognuno di loro, deposito o abitazione e o abitazione;
adempimenti eseguiti tutti in data 2.12.2025;
-
tramite Funzionario UNEP del Tribunale di Foggia mediante consegna
- per la socia BA la notifica è stata effettuata tramite Funzionario UNEP del Tribunale di Piacenza mediante consegna a mani della madre convivente.
3. In via pregiudiziale va rilevato che nei confronti di tutti i convenuti sussiste la giurisdizione di questo giudice contabile per il danno erariale conseguente La Corte di cassazione in relazione a contributi pubblici percepiti per
- nella fattispecie in esame si tratta di finanziamenti collegati alla disponibilità di terreni per uso pascolo di animali - ha sostenuto l'erogazione di contributivi comunitari per la zootecnia sulla base di dichiarazioni non veritiera del proprietario dell'allevamento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa configura un'ipotesi di danno erariale (Cass. S.U. n. 16505/2010).
Con riguardo il finanziamento pubblico sia stato illecitamente conseguito da una società la Corte di cassazione ha da tempo chiarito che il rapporto di servizio si configura anche nei confronti dei soci: atteso che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiarla) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità S.U. n. 5019/2010).
Più di recente lo stesso giudice di legittimità ha ribadito che "la giurisdizione del giudice contabile sussiste (anche) nei confronti di coloro che con la società di diritto privato abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove, come nella specie, si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; e ciò in quanto il rapporto di servizio va considerato anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione" (così, in motivazione, Cass.,
SU, n. 15893 del 2022, recante il richiamo a Cass., SU, nn. 295 e 1774 del 2013 ed a Cass., SU, n. 18991 del 2017).
Applicando le coordinate ermeneutiche appena riportate, è evidente che nella fattispecie in esame sussiste la giurisdizione di questa Corte dei conti non soltanto nei confronti della società agricola semplice Gruppo AM ma anche degli altri convenuti, amministratori di diritto e di fatto.
A tal proposito va evidenziato che ,
stipulato in data 24 gennaio 2019, stabilisce che i sig.ri AN IO, Di LA IA e BA RA avevano la rappresentanza e in via disgiunta e ad essi era anche conferito il potere di compiere, disgiuntamente, atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
È, quindi, evidente che pur se le domande uniche di pagamento siano state sottoscritte dal socio AN, anche gli altri soci amministratori sono soggetti alla giurisdizione del giudice contabile; ciò, non per il fatto che a mente 2267 c.c. nella società semplice delle obbligazioni sociali rispondono, salvo patto contrario, tutti i soci - aspetto rilevante in fase di esecuzione di un obbligazione già sorta in capo alla società e non per obbligazione risarcitoria derivante da responsabilità amministrativa - ma perché tali amministratori hanno avuto la disponibilità di finanziamenti ottenuti illecitamente e ne hanno, pertanto, distratto rispetto agli scopi perseguiti dalla politica agricola comune che concede aiuti nel rispetto della regolamentazione europea e della legislazione nazionale.
Anche nei confronti del convenuto IN AN sussiste la giurisdizione del giudice contabile per il suo ruolo di amministratore di fatto della società.
art. 2639 c.c. che equipara costui agli amministratori di diritto ai fini della imputazione dei reati societari. Tale norma codicistica specifica che è considerato amministratore di fatto colui che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Questa definizione può essere utilizzata come quella in esame, in cui si verte in materia di illecito conseguimento di provvidenze pubbliche trattandosi di elementi identificativi di una funzione esercitata di fatto, che trascendono la sola valenza penalistica.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza della Cassazione penale, che più si è occupata tale figura non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare Sez. V. pen.n. 39732/2024).
Nella fattispecie in esame è indubbio che il IN abbia rivestito la posizione di amministratore di fatto della società posto che il contatto diretto con il medico veterinario per ciò che concerne la profilassi degli animali allevati dalla società e i rapporti commerciali esclusivi con la ditta che forniva alla società il carburante per i mezzi strumentali (gasolio agricolo), elementi di prova emersi a seguito delle indagini penali svolta dai militari della Guardia di Finanza e riportati one di seguito richiamata, depongono per l inserimento non occasionale del IN nella gestione della società, in particolare nel settore produttivo e commerciale. A ciò deve anche aggiungersi che
della masseria di proprietà degli eredi IN.
4. Appurata la giurisdizione di questa Corte in ordine alla posizione di tutti i convenuti, nel merito la domanda risarcitoria formulata dalla procura attrice è meritevole di accoglimento.
In punto di fatto occorre solo puntualizzare dominus della vicenda è da individuare nella persona del sig. IN AN.
Come emerge dai rapporti informativi dei militari costui, già negli anni precedenti a quelli per il quali la società agricola Gruppo AM s.s. ha della politica agricola comune
(PAC), aveva fruito di analoghi finanziamenti attraverso altre imprese al medesimo riconducibili (cfr. pagg. 12 e segg. annotazione di polizia giudiziaria in data 5.8.2020 della Tenenza di SA ND AN della G.d.F. ove si elencano le varie imprese facenti capo al convenuto IN, tal modo il divieto di conseguire provvidenze pubbliche costituito dalla misura di prevenzione di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, disposta a carico di costui con provvedimento n. 132/05 del Tribunale di Foggia, reso definitivo in data 19.7.2005.
alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Tale art. 58 del Regolamento della comunità Europea 17/12/2013, n. 1306, vigente per le domande uniche di pagamento relative alle annualità 2019 e 2020, a mente del quale Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di: a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi sanciva, inoltre i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione Nel caso di specie, quindi, lo schermo societario è stato utilizzato dai del finanziamento pubblico da parte del IN AN.
Tutti i soggetti convenuti, con varie condotte, hanno consentito alla società semplice Gruppo AM di ottenere illecitamente il finanziamento pubblico nel settore agricolo e di utilizzare lo stesso sempre illecitamente, distogliendolo dalle finalità correlate ai regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC), in particolare dal Reg. (UE) n. 1307/2013.
Segnatamente, i convenuti persone fisiche hanno preliminarmente dato vita alla società semplice di che trattasi nella consapevolezza che si trattava di un espediente per aggirare il divieto per il IN di accedere alle provvidenze pubbliche sancito dal citato art. 67, comma 1, lett.g del d.lgs. n. 159/2011.
Il AN ha sottoscritto, nella veste di legale rappresentante della società, le domande uniche di pagamento rivolte ad AGEA dichiarando che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e smi., pur consapevole che tale dichiarazione era resa per conto di una compagine societaria che era solo uno schermo rispetto al reale beneficiario dei finanziamenti, ossia il IN AN.
La società ha conseguito, quindi, illecitamente i contributi pubblici e tutti i convenuti persone fisiche, il AN, il Di LA e la BA, in qualità di amministratori di diritto della società semplice, il IN nella veste di amministratore di fatto, hanno avuto la possibilità di gestire i fondi pubblici ottenuti illecitamente da AGEA, così sottraendoli altrettanto illecitamente allo scopo cui erano preordinati.
Tutte tali condotte sono contraddistinte elemento psicologico del dolo attesa la loro evidente concatenazione causale e procedurale verso un disegno illecito volto a beneficare intenzionalmente di risorse pubbliche pur in presenza di una situazione ostativa prevista dalla normativa antimafia.
5. In definitiva i convenuti vanno condannati, in solido, al risarcimento del 55.596,26, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dalle date di erogazione delle somme sino alla data della presente decisione, con interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione di questa sentenza fino al soddisfo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n. 38040, condanna, in solido, Gruppo AM società agricola s.s., AN IO, Di LA NA, BA RA e IN AN al pagamento, a favore di AGEA, della somma di 55.596,26, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dalle date di erogazione delle somme sino alla data della presente decisione, con interessi legali sulla somma così rivalutata da tale ultima data al soddisfo.
Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate dalla Segreteria con nota in calce.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 11 marzo 2026.
Il Presidente relatore Pasquale DA