Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 3693
CASS
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Proprietà dei beni

    Il Tribunale ha dichiarato l'attore proprietario dei beni e risolto il comodato.

  • Rigettato
    Usucapione

    Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'usucapione, data la qualità di comodatario del convenuto.

  • Rigettato
    Migliorie apportate ai beni

    Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il rimborso, data la qualità di comodatario del convenuto.

  • Accolto
    Tardiva riassunzione del giudizio interrotto

    La Corte di Appello ha dichiarato estinto il giudizio perché la riassunzione è avvenuta oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.

  • Accolto
    Erroneo calcolo del termine di riassunzione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura, affermando che il termine per la riassunzione decorre dalla data dell'udienza (coincidente con la scadenza del termine per il deposito delle note) e non dalla data di deposito delle note stesse, secondo l'interpretazione dell'art. 127 ter c.p.c.

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  • 1Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 3693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3693
Data del deposito : 18 febbraio 2026

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