Art. 6.
Dopo l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 5, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro competente, in relazione a particolari esigenze funzionali dei singoli uffici, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con gli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda.
Ove per una stessa sede risultino piu' aspiranti, si applicano i criteri di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Dopo l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 5, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro competente, in relazione a particolari esigenze funzionali dei singoli uffici, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con gli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda.
Ove per una stessa sede risultino piu' aspiranti, si applicano i criteri di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .