Sentenza 13 dicembre 2022
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 09/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA N.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE
composta dai magistrati:
AM AI Presidente Paola Briguori Consigliere Marco Fratini Consigliere Carola Corrado Primo Referendario Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60549 del registro di Segreteria, promosso da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati dagli avvocati Giuseppina Giannico (codice fiscale
[...]; posta elettronica certificata:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sebastiano Caruso (codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale
[...]; posta elettronica certificata:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice fiscale
[...]; posta elettronica certificata:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via 06/59056512);
-appellantecontro il sig. CI ZO, nato a [...] il [...] e 49A28 L776V, elettivamente domiciliato in Lecce nella Via Trinchese n. 63 registri di giustizia, grampino@pec.avvocatirampino.it) che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce ed allegata al presente atto, rilasciata nelle forme di legge;
- appellatoper la riforma o per l della sentenza n. 718/2022, depositata in data 13 dicembre 2022, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, sentenza notificata via pec in data 14 dicembre 2022 Visto e gli altri atti e i documenti di causa;
Uditi del 10.12.2025, tenuta dr.ssa Pimpinella e data per letta la relazione con il consenso delle parti, la parte appellata;
Ritenuto in
FATTO
1. La sentenza n.718/2022 della Sezione territoriale per la Puglia.
Con sentenza n. 718/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la criterio della ragione più liquida, accoglieva il ricorso promosso dal sig.
UR e dichiarava:
- con il primo capo di sentenza alla pensione privilegiata diretta in godimento al ricorrente ed iscritta al n. 60356696 della percezione di rendita IN, riconoscendo il diritto del medesimo al conseguente ripristino del trattamento pensionistico;
- con il secondo capo, 28.787,01 oggetto della comunicazione INPS del 23 gennaio 2019.
In particolare, il giudice monocratico ha ritenuto fondata la domanda avanzata dal ricorrente, ritenendo non applicabile comma 3, D.P.R. n.1092/73 in quanto iscritto alla Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali.
Il giudice di prime cure ha richiamato un precedente della sez. giur. Abruzzo n. 348/2012 che afferma che il predetto art. 65 si applica solo ai dipendenti statali introducono il divieto di cumulo solo per le pensioni ai superstiti tra il 1995 e il 2001 senza includere le pensioni dirette delle forme diverse Assicurazione Generale Obbligatoria.
2. Atto di appello del Avverso la richiamata sentenza proponeva appello per iolazione e falsa applicazione art. 65 del d.p.r. 29 dicembre 33 del R.D.L. n. 638 del 1933, convertito nella L. n. 41 del 1938, della legge n. 274 del 1991 .
va la sentenza di primo grado che ha , comma 3, TU 1092 del 1973 in considerazione della condizione di pensionato della ex CPDEL del sig. UR nonché della disciplina di cui alla l. n. 335 del 1995.
econdo una interpretazione costituzionalmente orientata d omogenizzare le discipline previdenziali va letto che ha uniformato la disciplina ristorando una sola volta in sede previdenziale le conseguenze negative patite a seguito di un evento lesivo.
Contestava, inoltre, la buona fede dello UR conoscenza del fatto che lo stesso percepiva la pensione di privilegio (dal 1999) e la rendita IN (dal 2000) solo nel 2018; chiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado.
3. Memoria del sig. UR ZO.
Il sig. UR ZO in data 6.7.2023 nel costituirsi in giudizio depositava una memoria con cui eccepiva tre motivi:
a) difetto di procura;
b) assenza di violazione di norme -avendo la sentenza di primo grado applicato le norme in modo corretto, con una interpretazione che non integra alcuna violazione di norme di diritto;
c) assenza di conclusioni Nel merito la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione delle norme:
- il D.P.R. n.1092/73 riguarda i dipendenti statali;
- citato D.P.R. dispone che solo in caso di espresso richiamo da parte della disciplina relativa ad altri ordinamenti pensionistici sono applicabili le norme contenute nel predetto D.P.R.;
- iscritti alla CPDEL non prevede alcun rinvio.
del richiamato D.P.R. non si applica allo UR.
non ha contestato il cumulo della pensione privilegiata con la e ha violato le sentenze passate in giudicato nn. 1808/2012 e 166/2016 della Corte dei conti sez.
Puglia.
Il diritto alla ripetizione è inoltre prescritto ai sensi degli artt. 52 e 55 della legge n. 88/1989.
Il mancato controllo in sede di erogazione della pensione privilegiata in favore possedeva i dati necessari sin dal momento di erogazione della prestazione per procedere ad un controllo preventivo informandone il pensionato.
(n.
22414/03) sia la sentenza n. 144/2004 del Tribunale di Lecce con cui gli era stata riconosciuta la rendita vitalizia IN, sia la relazione del CTU nominato dal giudice del lavoro.
consolidatasi in considerazione del decorso del tempo, della difficile al venir meno del legittimo affidamento.
4. Udienza del 10.12.2025.
ifensivi, INPS contestava le eccezioni formulate dallo UR nella memoria.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente appello ha ad oggetto la questione del divieto di cumulo tra trattamento di privilegio e rendita IN, in particolare se il predetto principio - del D.P.R. n. 1092/73 per i dipendenti statali - valga anche per gli iscritti ex CPDEL.
2. In via preliminare sono da rigettare le eccezioni di inammissibilità formulate dall to UR ZO per difetto di procura, insussistenza di violazione di norme .g.c, e assenza delle conclusioni
2.1. Con riguardo al primo motivo di inammissibilità, si contesta la procura risulta conferita per la
.
Invero, è evidente che la procura in calce debba considerarsi speciale in quanto non si riferisce al giudizio per correzione materiale bensì conferisce lo ius postulandi per la proposizi , finalizzato alla correzione e riforma della sentenza di primo grado, coerentemente con quanto richiesto
.
Inoltre, nella procura vengono infatti nominati gli avvocati procuratori speciali affinché proposto per la correzione della sentenza della Corte dei conti per la Regione Puglia
.
Nelle conclusioni del appello si chiede sicché risulta chiaro che il potere rappresentativo è stato conferito proprio per il giudizio instaurato con appello, in calce al quale è stato inserito il mandato.
Pertanto, 2.2. Vanno altresì rigettati anche le altre due eccezioni di inammissibilità.
Lo UR ZO eccepisce in quanto il giudice di primo grado non avrebbe violato alcuna norma anzi ha applicato esattamente le norme.
del divieto di cumulo tra pensione privilegiata e rendita IN.
Sul punto si richiamano le Sezioni riunite di questa Corte, che, con la sentenza n. 10/QM/2000, nel puntualizzare i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, hanno precisato che i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile interpretazione delle norme relative al divieto di cumulo tra trattamento di privilegio e rendita IN (Corte dei conti, III sez. centr. di appello, sent. n.
123 del 01/03/2023).
2.3. anche con riguardo al terzo profilo.
Infatti risulta conforme a quanto stabilito dall c.g.c.,
che rinvia, al comma 1, e statuisce che:
a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro 84 del d.lgs 7 ottobre 2019, n. 114).
Invero, l appello illustra le ragioni di doglianza, utili a confutare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni contenute nella sentenza e contiene una critica idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, affiancando
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni (così, Cass., 19 marzo 2019, n. 7675).
Nel caso di specie, il petitum non risulta omesso ( la richiesta di riforma della sentenza n. 718/2022 del giudice di prime cure),
-sostenuta dallo UR- non cfr. art. 86, comma 2 lett. e)
c.g.c. e art. 86, comma 6 c.g.c.).
L'atto di appello, inoltre, contiene la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame, conformemente a quanto richiesto Prima dell'esposizione dei motivi, l'atto reca l'esposizione del fatto sostanziale e processuale. Il motivo è specifico ed è parametrato alla motivazione della decisione impugnata, ponendosi l'atto di appello, quale domanda di impugnazione diretta contro la sentenza di primo grado, in necessaria correlazione con lo svolgimento processuale di primo grado e la sentenza stessa.
In tale ottica, attesa la sicura inerenza dei motivi siccome specifici alla funzione di individuare la "domanda" sottesa all'esercizio del diritto di impugnazione, cioè la postulazione del particolare giudizio che si esprime con l'appello, e considerato che i contenuti di cui all'art. 86, comma 2, lett. c) ed e), riferibili primo grado, in quanto facenti parte del fatto processuale di primo grado, debbono essere riferiti nell'esposizione sommaria del fatto, occorre considerare che i detti requisiti, considerati con riguardo appello, sono necessariamente requisiti che appaiono contenuti impliciti, ma necessari, dell'ottemperanza al particolare requisito della specificità dei motivi di appello previsto dall'art. 190 c.g.c. Per tale motivo l'ulteriore prescrizione delle indicazioni di cui all'art. 86 c.p.c. non può che concernere i requisiti previsti da tale norma distinti da quelli della lett. c) ed e) in quanto essi, con riferimento alla domanda proposta con l'atto di appello sono necessariamente implicati dall'onere di specificità.
Ne consegue che, con riferimento alla prescrizione del c.g.c. riguardo alle conclusioni, si deve ritenere che essa fosse già immanente a quella della specificità, di modo che la valutazione sull'esistenza delle conclusioni in ordine alla postulazione dell'esito dell'appello sulla sentenza di primo grado si risolve in quella sottesa dall'apprezzamento del rispetto della specificità.
Conseguentemente, in assenza formale di una parte conclusiva dell'atto di appello, riassuntiva delle conclusioni riguardo all'incidenza sulla sentenza di primo grado, le conclusioni possono essere desunte dalla considerazione analitica o complessiva dei motivi. Ciò, perché il motivo di appello, per essere specifico, deve necessariamente essere conclusivo, cioè rapportarsi alla motivazione della sentenza di primo grado con necessaria indicazione del suo riesame e, quindi, dell'esito di esso e, dunque, di una conclusione.
Peraltro, l'atto introduttivo del giudizio deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione; ne consegue che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo.
Le conclusioni sono infatti relative al c.d. petitum immediato, cioè al provvedimento richiesto al giudice, che, con riferimento al giudizio di appello si risolve in un aspetto che implica l'effetto provvedimentale sulla sentenza di primo grado e nel contempo l'effetto provvedimentale chiesto con riferimento alla tutela sostanziale domandata.
Pertanto, motivi rivela il rispetto dell'esigenza di specificità anche per quanto attiene alle conclusioni riguardo alla sentenza di primo grado.
Dall'esame dell'appello si evince, dunque, che il motivo reca le conclusioni, cioè le richieste di intervento sulla sentenza di primo grado inerenti il c.d.
petitum immediato. (Cass. sez. III civ. n. 25751 del 2013).
3. Venendo al merito della controversia, ppellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui, definendo criterio della ragione più liquida, ha accolto il ricorso, ritenendo inapplicabile del D.P.R. n.1092/73 e di conseguenza dichiarando pari ad 28.787,01 come da comunicazione INPS del 23 gennaio 2019.
Invero, nel caso di specie, infatti ex infermiere professionale di una Azienda Ospedaliera, iscritto alla Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - percepiva sia la pensione privilegiata diretta che una rendita IN concessa per le stesse patologie riconosciute ha diminuito la pensione privilegiata di una somma pari alla rendita IN in applicazione del del D.P.R. n.1092/73.
3.1. Occorre innanzitutto premettere che la violazione del giudicato contabile
(rappresentato dalla sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Puglia del 31 ottobre 2012, n. 1808, recante il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di seconda categoria Tabella A, nonché dalla sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Puglia del 10 maggio 2016, n. 166, recante richiamata) paventata dallo UR, non sussiste atteso che il presente giudizio verte sulla sussistenza o meno UR successivamente alle predette sentenze, conoscenza da parte (avvenuta, secondo quanto riportato dall , nel gennaio 2018), della titolarità di una rendita I.N.A.I.L.
da parte del medesimo.
Il ricorrente UR ZO ha infatti chiesto in primo grado del provvedimento I.N.P.S. del 23 gennaio 2019 (prot. n.
4100.23012020.002263) notificato in data 30 gennaio 2020, avente ad oggetto Comunicazione di debito - Recupero Somma di 28.787,01 sulla pensione iscrizione numero 60356696 LE012020915654 determinativo della pensione privilegiata diretta, liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 1° aprile 1999.
La sentenza impugnata (n. 718/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia) ha definito criterio della ragione più liquida, accogliendo il ricorso promosso dal sig.
UR ZO ritenendo inapplicabile la comma 3, del D.P.R. n. 1092/73.
ha proposto appello con un unico motivo (
del R.D.L. n. 638 del 1933, convertito nella L. n. 41 del 1938, della legge n.
) sostenendo di contro del D.P.R n. 1092 del 1973.
La questione oggetto del presente giudizio riguarda, quindi, la applicabilità o del D.P.R. n. 1092/73 agli iscritti alla Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali 3.2. A tal fine, il Collegio non può prescindere dalla completa considerazione del quadro normativo vigente.
Occorre innanzitutto chiarire che 335/1995, che ha innovativamente introdotto un regime di incumulabilità fra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'a.g.o. i.v.s., liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a applicativo della suddetta disciplina dei trattamenti privilegiati, per i quali dell'iscritto nell'a.g.o. per l'i.v.s. abbiano diritto alla pensione privilegiata superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di
(Corte dei conti, sez. Puglia, sent. n. 768 del 03/11/2009).
La norma in questione quindi non si riferisce alle pensioni privilegiate.
Infatti, l'articolo 1, comma 43 della legge 335/1995 ha disposto che la pensione di inabilità, di reversibilità e l'assegno ordinario di invalidità liquidati dall'assicurazione generale obbligatoria in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali fino a concorrenza della rendita stessa.
La disposizione in questione, riferita letteralmente alle prestazioni dirette di inabilità della sola a.g.o. (comma 43) e le pensioni ai superstiti di tutte le forme pensionistiche (commi 41 e 43), determina che ove l'evento invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni sia il medesimo, i lavoratori possono cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita Inail stessa. La ratio è quella di evitare che per uno stesso evento invalidante si possano conseguire una pluralità di prestazioni assicurative e/o previdenziali in dispregio ad una razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a soddisfare, in le necessità di soggetti che versino in stato di bisogno.
Con le sentenze n. 16128, 16132 e 16136 del 2000, la Corte di cassazione, , ha di reversibilità o assegno ordinario di invalidità) e rendita IN è quello di impedire che vengano erogate prestazioni a carico di enti diversi quando tali prestazioni siano originate dal medesimo evento invalidante e siano liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Tale ratio non sussiste se le prestazioni si fondano su presupposti diversi:
pertanto, non vi è incompatibilità tra la rendita per inabilità e le altre erogazioni derivanti da fatti diversi, sia in materia previdenziale (altro evento invalidante, pensione di anzianità), che in materia assistenziale (indennità di accompagnamento, per la quale è richiesta in aggiunta alla malattia ne o di provvedere alle elementari esigenze di vita).
3.3. La pensione privilegiata per i dipendenti pubblici è disciplinata, per gli iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS) dal d.P.R. 29 Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (IIPP) dal R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 e s.m.i., legge 11 aprile 1955, n. 379, legge 22 novembre 1962, n. 1646, legge 11 agosto 1972, n. 485, legge 2 gennaio 1986, n. 16 e legge 8 agosto 1991, n. 274.
comma 8, della citata legge n. 274/1991 ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse gestite dagli ex istituti di Previdenza venivano confermati gli assegni accessori spettanti agli iscritti alla CTPS. Il personale degli Enti locali è stato poi progressivamente equiparato con quello dello Stato con i dpr 191/79, 810/80, 347/83, 268/87.
La normativa prevede che la pensione privilegiata sia liquidata quando, in
;
per il conseguimento della pensione privilegiata, pertanto, oltre alla infermità ascritta alla Tabella A annessa alla legge n, 313/1968 e successivamente al derivante dalla infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (in quanto contratta per causa o concausa di servizio) abbia determinato la permanente ed assoluta inabilità al servizio (art. 64 d.P.R. n. 1092/1973; artt.
33 e 44 r.d.l. n. 680/1938; art. 8 e 42 l. n. 379/1955, applicabili nella fattispecie, trattandosi di dipendente da una USL).
In tal caso, il dipendente è collocato a riposo con un trattamento che dicesi , in quanto non rapportato, come per altre forme pensionistiche, alla durata del servizio prestato.
Con il d.lgs. n. 38/2000 è stato avviato un processo di riforma basato sulla gli Infortuni sul Lavoro), prevista anche per le attività svolte dagli enti pubblici compresi lo Stato e gli enti locali (art. 1), al fine di estendere la tutela a tutti i lavoratori per rischi e danni correlati al lavoro.
svolgono attività a rischio di infortunio o di contrarre una malattia parasubordinati che svolgono le attività individuate dalla legge come rischiose.
Rispetto al sistema di tutela precedente (TU n, 1124/1965), il vigente sistema viene basato sulla salute del lavoratore al fine di realizzare una tutela globale reinserimento lavorativo.
a Corte di cassazione ha chiarito (v., Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 ottobre 2019, n.
25164, Cass. 26/6/2009, n.15074) che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonché per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sé alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della causa di servizio occorre che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni (così in motivazione, Cass. 21/6/2012 n.
10340).
La predetta universalità di tutela del lavoratore privato e di quello pubblico avviata con il d.lgs. n, 38/2000 è stata tuttavia del DPR 461/2001 che ha ribadito la sussistenza della tutela del pubblico dipendente anche mediante la pervenendo alla identificazione definitiva di una duplice tutela incentrata su pensione privilegiata ordinaria ed equo indennizzo.
Successivamente però, c nella legge n. 214 del 22.12.2011, sono stati abrogati gli istituti equo indennizzo e della pensione privilegiata (eccetto per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico), restando ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malatti ( art. 6).
Pertanto, sino al 2011 i dipendenti pubblici potevano contare sulla pensione privilegiata in caso di lesioni o infermità derivanti da causa di servizio; ove stata riconducibile a cause diverse dal servizio svolto, gli interessati potevano godere della pensione di inabilità.
Inoltre, in 201 è stato s D.lgs. 30.6.1994, n. 479) le umane e finanziarie.
pensionistiche gestite dal Ministero del Tesoro; inoltre provvedeva ad erogare i trattamenti di fine rapporto ed altre prestazioni di tipo assistenziale,
NPDAP
e dal 1994 incorporava e gestiva diverse Casse, tra cui Cassa CTPS pensioni statali e Cassa CPDEL pensioni dipendenti enti locali (come ad esempio regioni, comuni, aziende sanitarie, aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, camere di commercio), che costituiscono forme esclusive previdenza obbligatoria cui è iscritta la a seguito della 3.4. Pertanto, il sistema previdenziale per le infermità subite dai pubblici dipendenti per causa di servizio era fondato sulla pensione privilegiata e
.
era stato , comma 6, d.p.r. 17/1956 (poi art. 68, comma 8, d.p.r. 3/1957, contenente lo statuto degli impiegati civili dello Stato) per realizzare una migliore tutela del lavoro infermità dipendente da causa di servizio ed esteso successivamente ad altre categorie di pubblici impiegati (impiegati militari, dipendenti del parastato, operai dello Stato, dipendenti degli enti locali, militari di leva).
Per il passato (ovvero prima del 1956) la tutela del pubblico dipendente esclusivamente alla pensione privilegiata e alla integrale percezione dello Tale sistema, fondato su equo indennizzo e pensione privilegiata, esauriva la a causa di servizio e costituiva, in un certo senso, il parallelo professionali prevista per i lavoratori addetti a determinati lavori aventi carattere di pericolosità, in quanto, come detto, riguardava in origine, prima del 2011, assicurazione per infortuni sul lavoro.
Proprio per il carattere indennitario e previdenziale di tali istituti, ossia per la loro commisurazione a criteri prestabiliti dalla legge, e per la loro finalità di sopperire alla mancanza di un risarcimento, la legge ha introdotto delle cautele per evitare che, in presenza di un responsabile civile, le provvidenze indennitarie si cumulassero con risarcimento (artt. 10 e 11 lavoro) e che il datore di lavoro ente pubblico cumulasse le provvidenze a proprio carico (art. 50 d.p.r. 686/57).
Così, affermato che la sua finalità è quella di rimediare ad una disparità di trattamento,
.
In tal senso si pone , comma 2, d.p.r. 686/57 che ha previsto equo indennizzo e le indennità e rendite IN per i La giurisprudenza ha infatti interpretato in armonia con il sistema normativo e con i principi generali relativi alla materia degli indennizzi per infortuni sul lavoro e malattie professionali e per menomazioni derivanti da infermità causate dal servizio, nel senso che perché
non add assicurazione obbligatoria
. (Cons.
Stato, sez. V, n. 257/1988, n. 4487/2007, n. 350/2001).
Il se il dipendente non sia assicurato trattandosi di due forme di tutela di una stessa fattispecie inabilitante, con oneri a carico delle finanze pubbliche:
opinando si realizzerebbe una duplicazione di benefici e di oneri a carico
(Cons. Stato sez. V, n. 350/2001).
Il 1124/1965 e art. 50 d.p.r. 686/57), in alcuni casi (es. per il personale del comparto sanitario, cfr. art. 63 d.p.r. 270/1987) è stato attuato non con la dalla somma spettante a titolo di equo indennizzo del quantum eventualmente percepito dal dipendente in virtù di altra assicurazione obbligatoria o Amministrazione (Cons.
di stato, sez. III, n. 2410/2012).
3.5. Al pari del , anche la pensione privilegiata - erogata mensilmente come la rendita IN, e avente la funzione di sostentamento e
- ha avuto la finalità forma assicurativa e indennitaria.
Per i dipendenti statali, l tra privilegiata e è stata attuata dall terzo comma, del D.P.R. n. 1092/73, che ha introdotto una regola di coordinamento.
In particolare, l'art. 65, terzo comma, d.p.r. 1092/73 successivo al TU 1124/1965 - prevede, con riferimento al personale dello Stato civile non operaio, che dia diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, la e che normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'art.
.
L'art. 66, secondo comma, introduce una disciplina analoga con riferimento al personale civile operaio, prevedendo che costituisca titolo per il trattamento previsto dalle riforme di legge in materia di infortuni sul lavoro, è data facoltà all'interessato di optare per l'indennità di infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al
.
Le suddette norme possono considerarsi espressione di un principio di carattere , tenuto conto
.
In tal senso, la sentenza della Corte dei conti, Prima Sezione giurisdizionale di appello n. 290/2012, richiamando gli artt. art. 92 e 65, comma 3, del d.P.R.
n. 1092/1973, ha affermato risulta evidente da tali disposizioni che il legislatore ha escluso il cumulo tra la pensione privilegiata e la rendita di inabilità Inail, in relazione al medesimo evento infortunistico La sentenza della sez. Puglia n. 768 del 2009 (avente ad oggetto la domanda una pensione privilegiata disciplinata, come nel caso di art. 33 del R.D.L. 680/1938) Analogamente, reversibilità, prevede, al quarto comma, che qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applichino agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, che può considerarsi espressione di
.
, comma 3, cit. stabilisce il rapporto di non cumulabilità tra le due prestazioni, in un bilanciamento complessivo degli interessi e valori in gioco che vede fronteggiarsi le esigenze di solidarietà e liberazione dal bisogno (art.
38 cost.) con i limiti conseguenti alla necessità d finanza pubblica (art. 81 cost) garantendo comunque al lavoratore assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita sua e della sua famiglia.
Né può ritenersi rilevante il fatto che il R.D. n. 680/38 non faccia espresso rinvio alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali: questo, infatti, è stato emanato prima del D.P.R. n. 1124/1965 e il rinvio contenuto n , comma 2, del TU 1092/73 trattamento di quiescenza previsto dal medesimo TU, . 65 cit. esprime un principio di carattere generale, che tiene conto delle novità introdotte dal D.P.R. 1124/1965, successivamente al R.D. n. 680/38, che infatti per tale motivo non contiene alcuna disciplina di raccordo con la rendita
IN.
del T.U. n.1092/73, recante , fa infatti trattamento di quiescenza previsto dal prevedendo che dal presente testo unico non spetta:
a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico;
b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.
Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono La norma contiene una disposizione di salvaguardia per gli iscritti alle Casse o Fondi speciali, rispetto alla generalità dei dipendenti statali, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, riguardo alla regolamentazione del trattamento di quiescenza.
Al riguardo, si rammenta che la Corte costituzionale ha riconosciuto una discrezionalità in capo al legislatore operare trattamenti differenziati rispetto a categorie diversificate sotto il profilo dell'ordinamento di appartenenza, oltre al trattamento economico di attività di servizio, nei limiti in cui i differenti regimi di attività e pensionistici rispondano a specifiche specialità settoriali in ragione della evidenziata diversità di status.
Pertanto, la non uniformità della disciplina non deve ledere il principio di eguaglianza né tradursi in un'evidente irragionevolezza della diversità di disciplina (cfr. in termini, per tutte, Corte Cost. sent. n.: 26/1980; n. 454/1993;
n. 345/1999).
Tale circostanza si verifica nel caso di specie in quant un principio generale proprio alla luce delle norme via via sopravvenute e del complessivo quadro normativo.
Infatti, se i presupposti e il regime della pensione privilegiata possono essere diversamente disciplinati per i dipendenti dello Stato e per quelli iscritti alle soppresse Casse di previdenza in ragione delle specificità dei rispettivi ordinamenti pensionistici, il principio del divieto di cumulo risponde impedire che a causa di un medesimo fatto genetico
(cfr. anche art. 50 d.P.R.
3.5.1957, n. 686; art. 66, comma 2, d.P.R. 13.5.1987, n.
268 prevede che
).
Il medesimo principio è stato inoltre previsto dalla legge 12 giugno 1984 n.
222 recante , che
- Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio - ha previsto, per i lavoratori dipendenti del settore privato, che:
invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei re servizio;
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici
N
5636 del 2016; Cass. 21663/2008) in cui la Corte di cassazione ha chiarito che il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo in questione si verifica in situazioni di invalidità, connotate da completa sovrapponibilità, allorché la prestazione a carico dell'IN e quella a carico dell'INPS siano fondate sul medesimo quadro morboso, solo con riferimento a queste situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass.
21663/2008 e i precedenti ivi richiamati, in particolare Cass. 9 luglio 2003 n.
10810, oltre numerose altre).
I due istituti:
- pensione privilegiata ordinaria (avente carattere reddituale retributivo, che , cfr.
Cass. Sez. lav. 18 settembre 2025 n. 25643);
- e rendita IN (che ha lo scopo di sostenere nel tempo il lavoratore colpito da una riduzione della propria capacità lavorativa, indennizzandolo della perdita economica per i danni subiti a causa del lavoro);
sebbene diversi e astrattamente non incompatibili, non possono comportare una duplicazione di prestazioni, fondate su un medesimo fatto genetico.
Ciò tenuto conto peraltro che il divieto di cumulo fra prestazioni poste a carico dello Stato o di altra P.A. non è limitato ad istituti che abbiano la medesima finalità (vedi Cass. n. 12547/2003).
Anche quando gli istituti rispondano a diverse rationes, si impone quindi, il rispetto del summenzionato principio di incumulabilità di prestazioni poste a carico della P.A. come previsto peraltro anche tra equo indennizzo e pensione meccanismo di compensazione per evitare che lo Stato paghi due volte in misura piena per lo stesso evento lesivo cfr. art. 50 del D.P.R. 686/1957 e art.
144, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).
Pertanto, in caso di riconoscimento della causa di servizio la pensione di privilegio non può essere cumulata con la rendita IN traendo evidentemente entrambi i benefici origine dal medesimo evento invalidante occorso a causa del servizio.
Invero, il quadro normativo, infatti, mira a ristorare/indennizzare in sede previdenziale una sola volta le conseguenze negative patite a seguito di un evento lesivo, anche alla luce equiparare la tutela pensionistica dei dipendenti pubblici e di quelli privati ampliando correlativamente la tutela IN.
Una diversa interpretazione delle norme suddette per i dipendenti degli enti locali lederebbe il principio di eguaglianza, per la evidente irragionevolezza nella differenza di disciplina e la manifesta arbitrarietà di tale differenza, alla
.
Né potrebbero ritenersi violati gli articoli 36 e 38 della Costituzione in quanto non può ritenersi sussistente, ad avviso del Collegio, alcuna lesione dei diritti costituzionali finalizzati ad assicurare le esigenze primarie di vita della persona.
4.
va annullata.
Tuttavia, il Collegio evidenzia che il giudice di primo grado, avendo applicato il principio della ragione più liquida, non ha esaminato il secondo capo della sentenza relativo alla ritenendolo assorbito nel primo concernente il ripristino del trattamento pensionistico.
Infatti il giudice monocratico ha dichiarato
-
citata richiamata - ha chiesto la restituzione, in conseguenza alla dichiarazione di illegittimità della rideterminazione della pensione privilegiata ai sensi del diritto al ripristino del spettantegli.
Ne consegue che il giudice di primo grado non ha quindi accertato la sussistenza o meno dei presupposti particolare , la cui cognizione, trattandosi di una valutazione che attiene ad una questione di fatto, è preclusa a questo Collegio in sede di appello (Sez. III di appello, sent. n. 315/2014).
5. Pertanto, per le suesposte motivazioni al giudice di primo grado affinché, in diversa composizione, verifichi nella affidamento e buona fede e si pronunci anche in relazione alle spese di difesa di questo grado di appello. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P. Q. M.
la Corte dei conti -
definitivamente pronunciando, come in motivazione,
ACCOGLIE
ANNULLA
la sentenza n. 718/2022, depositata in data 13 dicembre 2022, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, sentenza notificata via pec in data 14 dicembre 2022.
Rimette gli atti al giudice di primo grado affinché, in diversa composizione, si pronunci sul merito della causa nei termini precisati in motivazione e in relazione alle spese di difesa anche di questo grado di appello.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 10.12.2025 e del 16.12.2025.
Il Relatore Il Presidente
AM AI
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
AM AI
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il dirigente f.to digitalmente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, Il dirigente f.to digitalmente