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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6482 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 18/09/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3886 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte 1 e di [...]
in p. dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato Parte 2 ( P.IVA 1
presso lo studio dell'Avv. Chiara Reggio d'Aci in Roma, via Po 22
che lo rappresenta e difende C.F. 1 "
APPELLANTE
E CP 1 ( P.IVA 2 ) in p. del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove 21 00186, presso l'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi ( C.F. 2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9327/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 09.06.2023.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
Parte attrice ha chiesto l'annullamento del provvedimento del 13.8.2014 prot. n. 165738 con cui CP 1 ha rigettato la richiesta del ricorrente del 2.8.2011 prot n. 54585 di non applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
(cosap) e di rimborso di quanto pagato negli anni precedenti per alcune griglie ed intercapedini di proprietà del Parte 1 medesimo. A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che: (a) esso attore è proprietario di un'autorimessa che riceve luce ed aria tramite intercapedini previste e realizzate in sede di progettazione dell'edificio con unica licenza di costruzione del fabbricato n. 272/A del 3 maggio 1963 rilasciata dalla Ripartizione XV del Comune di Roma;
(b) le suddette griglie erano state realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata e, come tali, non sono soggette al canone di occupazione di suolo pubblico;
(c) tali griglie venivano tuttavia iscritte negli elenchi c.o.s.a.p. ritenendosi dovuto il canone di occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 63 d. lgs. n. 446/1997. A seguito di richiesta della cancellazione del registro c.o.s.a.p. delle griglie in esame e il rimborso di quanto pagato negli anni precedenti, con provvedimento prot n. 8223 del 29.1.2013 accoglieva la richiesta per poi CP 1
ribadire, invece, che il c.o.s.a.p. fosse dovuto in virtù della sentenza della Cassazione
Civile Sezione Tributaria nr. 18037 del 6 agosto 2009 secondo cui il canone è dovuto nel caso in cui griglie ed intercapedini siano antecedenti alla costituzione di servitù di uso pubblico. Ha chiesto pertanto: (a) in via preliminare l'annullamento del provvedimento del 13 agosto 2014, comunicato all'amministratore in data 22 agosto 2014, prot. nr.
165738 con la quale Pagina 3 CP 1 ha rigettato la richiesta di non applicazione c.o.s.a.p.; (b) nel merito l'accertamento che nulla fosse dovuto dal condominio a titolo di c.o.s.a.p. per griglie e intercapedini;
(c) la condanna di CP 1 alla restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cc delle somme versate e non dovute almeno dalla data del 29.1.2013».
All'esito del giudizio il tribunale ha respinto la domanda proposta dal Parte 1
e compensato le spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le seguenti considerazioni.
Il giudicante di prime cure ha ribadito che la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 11449 del 1-6-2016 ha chiarito che è dovuta la tassa per l'occupazione di suolo pubblico TOSAP quando sussiste la sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Parte 1 Nel caso di specie, le griglie e le intercapedini affacciandosi su suolo di proprietà del Parte 1 gravato successivamente da servitù di uso pubblico implicano una sottrazione di superficie in uso pubblico. Il tribunale, in adesione alla richiamata giurisprudenza, ha pertanto ritenuto dovuto il pagamento del COSAP al CP 2
Il Parte 1 e di Pt 2 [...]
Pt 2 Pt 2 ha proposto appello, al quale resiste CP 1
All'udienza del giorno 18/09/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo.
L'appello principale contiene tre motivi:
I) con il primo motivo si sostiene che il giudice avrebbe omesso di considerare un aspetto determinante, dedotto dal Parte 1 nell'atto introduttivo, limitandosi, al contrario, a richiamare un'ordinanza della Cassazione che si riferisce ai casi di realizzazione delle griglie su area già destinata ad uso pubblico e non, come nel caso in esame, ai diversi casi di uso pubblico nato già limitato. Parte appellante sostiene pertanto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto annullare il provvedimento di assoggettamento a Cosap e accertare la non doverosità della stessa, per originaria natura privata dell'area al momento della costruzione delle griglie, solo successivamente destinata ad uso pubblico e, quindi, già nata limitata;
II) con il secondo motivo si sostiene che il giudice avrebbe errato nel non rilevare che la dedotta circostanza (per cui le griglie e le intercapedini di cui si discute erano oggetto del progetto edificatorio dell'immobile e, quindi, realizzate contestualmente all'edificazione dell'immobile sulla proprietà privata della ricorrente) comportava che la
Consap non era dovuta. Il giudice non avrebbe altresì tenuto conto della nota nr. 8223 del
29 gennaio 2013 del (doc. 6 del fascicolo di primo grado) con la qualeCP 2 si comunicava al condominio la cancellazione di dette griglie e intercapedini dagli elenchi
Cosap e il rimborso delle somme depositate in seguito all'istanza del 2 agosto 2011 prot. nr 54586 (doc. 5 del fascicolo di primo grado). Il presupposto della succitata nota di accoglimento dell'istanza a CP 1 sarebbe proprio la contestualità della realizzazione delle griglie alla costruzione dell'edificio su area privata;
III) con il terzo motivo si sostiene che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in CP 1merito al contrasto procedimentale e provvedimentale assunto da con due provvedimenti antitetici emessi a distanza di oltre un anno (nello specifico, il provvedimento di accoglimento dell'istanza emesso e gennaio 2013 ed il provvedimento di rigetto del 2014 oggetto di impugnazione).
Il giudice di primo grado non avrebbe altresì tenuto conto della censura di parte ricorrente circa la dedotta illegittimità del provvedimento oggetto di contestazione per mancata osservanza di ogni garanzia procedimentale. Più specificatamente, parte appellante afferma che il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento (del precedente accoglimento della domanda) prevista a livello generale dall'art. 7 della L. 241/90, detta omissione avrebbe precluso al Parte 1 ogni forma di contraddittorio e/o collaborazione con l'amministrazione procedente. Perdipiù non sarebbero state rispettate le regole proprie dell'autotutela amministrativa, sancite nella versione dell'epoca dell'art. 21 nonies della
L. 241/90, di rigorosa motivazione in merito all'affidamento privato ingenerato allorquando si intervenga a distanza di quasi due anni dalla precedente pronuncia positiva.
CP 1 ha chiesto il rigetto del gravame.
L'appello principale è fondato in parte.
Risulta incontestato che le griglie esistono da epoca coeva all'edificazione e che la servitù d'uso pubblico sia sorta successivamente.
Ciò che rileva è il prius temporale della realizzazione delle griglie e delle intercapedini. La giurisprudenza prevalente ha stabilito che la contestualità della realizzazione delle griglie e delle intercapedini con l'edificazione del fabbricato, e il fatto che essa sia stata oggetto di una licenza edilizia e non di un atto di concessione per l'uso di un bene pubblico, determinano la radicale impossibilità di assoggettare i manufatti in questione al COSAP
Questo principio si applica anche qualora l'area fosse divenuta pubblica per effetto della costituzione della servitù di passaggio, in un momento successivo all'edificazione del fabbricato.
In sintesi, il ricorrere di una situazione fattuale e giuridica preesistente al momento in cui l'area interessata ha acquisito il carattere di suolo pubblico limita, con riferimento a quella situazione, il potere impositivo dell'Ente.
In tal senso può vedersi Cass. civ. sez. VI - 13/05/2021, n. 12760, secondo cui ai fini della debenza del canone rileva il fatto che griglie ed intercapedini fossero coevi alla costruzione del fabbricato, in armonia con ulteriore e precedente pronuncia Cass., Sez. V,
30/01/2020, n. 2183 nel senso che "se le grate o intercapedini esistevano già quando il
Condominio ha messo volontariamente (seppur non intenzionalmente), con carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del Parte 1 ) a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il Comune aveva
"ricevuto" il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era, essendo la tolleranza del
Parte 1 del pubblico CP 3 ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all'originaria facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo, oltretutto, le grate e le intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti." (Cass., Sez. I,
9/08/2019, n. 21236).
Tanto premesso va accolta la sola domanda di accertamento della non debenza del canone;
quanto alla domanda restitutoria non è stato provato il pagamento di somme a quel titolo e quindi la domanda di restituzione di euro € 5.274,00 non può essere accolta.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello accerta la non debenza del canone per l'occupazione di suolo pubblico in relazione alle griglie ed intercapedini poste sull'area di sedime del Parte 1 e di [...] Parte 2 ; respinge ogni diversa domanda e compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma il giorno 6.11.25
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 18/09/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3886 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte 1 e di [...]
in p. dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato Parte 2 ( P.IVA 1
presso lo studio dell'Avv. Chiara Reggio d'Aci in Roma, via Po 22
che lo rappresenta e difende C.F. 1 "
APPELLANTE
E CP 1 ( P.IVA 2 ) in p. del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove 21 00186, presso l'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi ( C.F. 2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9327/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 09.06.2023.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
Parte attrice ha chiesto l'annullamento del provvedimento del 13.8.2014 prot. n. 165738 con cui CP 1 ha rigettato la richiesta del ricorrente del 2.8.2011 prot n. 54585 di non applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
(cosap) e di rimborso di quanto pagato negli anni precedenti per alcune griglie ed intercapedini di proprietà del Parte 1 medesimo. A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che: (a) esso attore è proprietario di un'autorimessa che riceve luce ed aria tramite intercapedini previste e realizzate in sede di progettazione dell'edificio con unica licenza di costruzione del fabbricato n. 272/A del 3 maggio 1963 rilasciata dalla Ripartizione XV del Comune di Roma;
(b) le suddette griglie erano state realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata e, come tali, non sono soggette al canone di occupazione di suolo pubblico;
(c) tali griglie venivano tuttavia iscritte negli elenchi c.o.s.a.p. ritenendosi dovuto il canone di occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 63 d. lgs. n. 446/1997. A seguito di richiesta della cancellazione del registro c.o.s.a.p. delle griglie in esame e il rimborso di quanto pagato negli anni precedenti, con provvedimento prot n. 8223 del 29.1.2013 accoglieva la richiesta per poi CP 1
ribadire, invece, che il c.o.s.a.p. fosse dovuto in virtù della sentenza della Cassazione
Civile Sezione Tributaria nr. 18037 del 6 agosto 2009 secondo cui il canone è dovuto nel caso in cui griglie ed intercapedini siano antecedenti alla costituzione di servitù di uso pubblico. Ha chiesto pertanto: (a) in via preliminare l'annullamento del provvedimento del 13 agosto 2014, comunicato all'amministratore in data 22 agosto 2014, prot. nr.
165738 con la quale Pagina 3 CP 1 ha rigettato la richiesta di non applicazione c.o.s.a.p.; (b) nel merito l'accertamento che nulla fosse dovuto dal condominio a titolo di c.o.s.a.p. per griglie e intercapedini;
(c) la condanna di CP 1 alla restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cc delle somme versate e non dovute almeno dalla data del 29.1.2013».
All'esito del giudizio il tribunale ha respinto la domanda proposta dal Parte 1
e compensato le spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le seguenti considerazioni.
Il giudicante di prime cure ha ribadito che la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 11449 del 1-6-2016 ha chiarito che è dovuta la tassa per l'occupazione di suolo pubblico TOSAP quando sussiste la sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Parte 1 Nel caso di specie, le griglie e le intercapedini affacciandosi su suolo di proprietà del Parte 1 gravato successivamente da servitù di uso pubblico implicano una sottrazione di superficie in uso pubblico. Il tribunale, in adesione alla richiamata giurisprudenza, ha pertanto ritenuto dovuto il pagamento del COSAP al CP 2
Il Parte 1 e di Pt 2 [...]
Pt 2 Pt 2 ha proposto appello, al quale resiste CP 1
All'udienza del giorno 18/09/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo.
L'appello principale contiene tre motivi:
I) con il primo motivo si sostiene che il giudice avrebbe omesso di considerare un aspetto determinante, dedotto dal Parte 1 nell'atto introduttivo, limitandosi, al contrario, a richiamare un'ordinanza della Cassazione che si riferisce ai casi di realizzazione delle griglie su area già destinata ad uso pubblico e non, come nel caso in esame, ai diversi casi di uso pubblico nato già limitato. Parte appellante sostiene pertanto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto annullare il provvedimento di assoggettamento a Cosap e accertare la non doverosità della stessa, per originaria natura privata dell'area al momento della costruzione delle griglie, solo successivamente destinata ad uso pubblico e, quindi, già nata limitata;
II) con il secondo motivo si sostiene che il giudice avrebbe errato nel non rilevare che la dedotta circostanza (per cui le griglie e le intercapedini di cui si discute erano oggetto del progetto edificatorio dell'immobile e, quindi, realizzate contestualmente all'edificazione dell'immobile sulla proprietà privata della ricorrente) comportava che la
Consap non era dovuta. Il giudice non avrebbe altresì tenuto conto della nota nr. 8223 del
29 gennaio 2013 del (doc. 6 del fascicolo di primo grado) con la qualeCP 2 si comunicava al condominio la cancellazione di dette griglie e intercapedini dagli elenchi
Cosap e il rimborso delle somme depositate in seguito all'istanza del 2 agosto 2011 prot. nr 54586 (doc. 5 del fascicolo di primo grado). Il presupposto della succitata nota di accoglimento dell'istanza a CP 1 sarebbe proprio la contestualità della realizzazione delle griglie alla costruzione dell'edificio su area privata;
III) con il terzo motivo si sostiene che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in CP 1merito al contrasto procedimentale e provvedimentale assunto da con due provvedimenti antitetici emessi a distanza di oltre un anno (nello specifico, il provvedimento di accoglimento dell'istanza emesso e gennaio 2013 ed il provvedimento di rigetto del 2014 oggetto di impugnazione).
Il giudice di primo grado non avrebbe altresì tenuto conto della censura di parte ricorrente circa la dedotta illegittimità del provvedimento oggetto di contestazione per mancata osservanza di ogni garanzia procedimentale. Più specificatamente, parte appellante afferma che il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento (del precedente accoglimento della domanda) prevista a livello generale dall'art. 7 della L. 241/90, detta omissione avrebbe precluso al Parte 1 ogni forma di contraddittorio e/o collaborazione con l'amministrazione procedente. Perdipiù non sarebbero state rispettate le regole proprie dell'autotutela amministrativa, sancite nella versione dell'epoca dell'art. 21 nonies della
L. 241/90, di rigorosa motivazione in merito all'affidamento privato ingenerato allorquando si intervenga a distanza di quasi due anni dalla precedente pronuncia positiva.
CP 1 ha chiesto il rigetto del gravame.
L'appello principale è fondato in parte.
Risulta incontestato che le griglie esistono da epoca coeva all'edificazione e che la servitù d'uso pubblico sia sorta successivamente.
Ciò che rileva è il prius temporale della realizzazione delle griglie e delle intercapedini. La giurisprudenza prevalente ha stabilito che la contestualità della realizzazione delle griglie e delle intercapedini con l'edificazione del fabbricato, e il fatto che essa sia stata oggetto di una licenza edilizia e non di un atto di concessione per l'uso di un bene pubblico, determinano la radicale impossibilità di assoggettare i manufatti in questione al COSAP
Questo principio si applica anche qualora l'area fosse divenuta pubblica per effetto della costituzione della servitù di passaggio, in un momento successivo all'edificazione del fabbricato.
In sintesi, il ricorrere di una situazione fattuale e giuridica preesistente al momento in cui l'area interessata ha acquisito il carattere di suolo pubblico limita, con riferimento a quella situazione, il potere impositivo dell'Ente.
In tal senso può vedersi Cass. civ. sez. VI - 13/05/2021, n. 12760, secondo cui ai fini della debenza del canone rileva il fatto che griglie ed intercapedini fossero coevi alla costruzione del fabbricato, in armonia con ulteriore e precedente pronuncia Cass., Sez. V,
30/01/2020, n. 2183 nel senso che "se le grate o intercapedini esistevano già quando il
Condominio ha messo volontariamente (seppur non intenzionalmente), con carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del Parte 1 ) a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il Comune aveva
"ricevuto" il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era, essendo la tolleranza del
Parte 1 del pubblico CP 3 ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all'originaria facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo, oltretutto, le grate e le intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti." (Cass., Sez. I,
9/08/2019, n. 21236).
Tanto premesso va accolta la sola domanda di accertamento della non debenza del canone;
quanto alla domanda restitutoria non è stato provato il pagamento di somme a quel titolo e quindi la domanda di restituzione di euro € 5.274,00 non può essere accolta.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello accerta la non debenza del canone per l'occupazione di suolo pubblico in relazione alle griglie ed intercapedini poste sull'area di sedime del Parte 1 e di [...] Parte 2 ; respinge ogni diversa domanda e compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma il giorno 6.11.25
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino