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11 gennaio 1991
11 gennaio 1991
Art. 20. (Norme penali) 1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72 73, 74, 75, 76, 77, 78, e 79 della legge 1o aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 20:
- Si indicano, di seguito, le rubriche degli articoli da 71 e 79 della legge n. 121/1981 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 5, comma 3):
Art. 71: Giurisdizione
Art. 72: Abbandono del posto di servizio.
Art. 73: Rivolta.
Art. 74: Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta.
Art. 75: Movimento non autorizzato di reparto.
Art. 76: Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia.
Art. 77: Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione.
Art. 78: Arbitraria utilizzazione di prestazioin lavorative.
Art. 79: Esecuzione delle pene detentive e delle misure
restrittive della liberta' personale.
Nota all'art. 20:
- Si indicano, di seguito, le rubriche degli articoli da 71 e 79 della legge n. 121/1981 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 5, comma 3):
Art. 71: Giurisdizione
Art. 72: Abbandono del posto di servizio.
Art. 73: Rivolta.
Art. 74: Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta.
Art. 75: Movimento non autorizzato di reparto.
Art. 76: Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia.
Art. 77: Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione.
Art. 78: Arbitraria utilizzazione di prestazioin lavorative.
Art. 79: Esecuzione delle pene detentive e delle misure
restrittive della liberta' personale.
Giurisprudenza • 5
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/02/2022, n. 1405Provvedimento: […] 6.1 L'appellante lamenta la disparità di trattamento in quanto, pur essendo tutti gli operatori di Forze di Polizia qualificabili come agenti di pubblica sicurezza, esposti come tali ai medesimi rischi e destinatari di identiche funzioni, la detenzione in servizio di un'arma diversa da quella di ordinanza è sanzionata penalmente unicamente per gli appartenenti alla Polizia di Stato dall'art 77 l. 121/1981 (oltre che per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza del rinvio contenuto all'art 20 legge 15 dicembre 1990, n. 395- Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria - all'art 77 l. 121/1981).Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- sanzione disciplinare·
- sospensione del procedimento disciplinare·
- art. 77 l. 121/1981·
- disvalore della condotta·
- richiamo scritto·
- violazione di legge·
- disparità di trattamento·
- giurisprudenza amministrativa·
- art. 5 n. 7 DPR 737/1981·
- principio di uguaglianza·
- uso di arma personale·
- diritti degli agenti di pubblica sicurezza·
- analogia in malam partem·
- legittimità costituzionale