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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2554 r.g. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Paolo D'Aiello, come in atti Parte_1 ricorrente E
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sarro, come in atti resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.04.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- di essere medico convenzionato con la e di Controparte_2 prestare servizio presso il presidio sanitario di Casagiove;
- che in virtù della normativa contrattuale è ammesso a completare il suo orario lavorativo in “attività distrettuali”, fino ad un impegno di globali 38 ore settimanali;
- di aver concordato con la resistente di completare l'orario di continuità assistenziale prestando servizio presso l'Unità Operativa Assistenza Riabilitativa (UOAR) del Distretto sanitario n.12 di;
CP_1
- che il compenso previsto per tali attività distrettuali, oltre ad una retribuzione oraria, prevede altresì l'«aggiunta del rimborso spese chilometrico, in misura uguale al personale dipendente per attività svolte in Comune diverso da quello del presidio di appartenenza»;
- che questa voce del compenso va calcolata per relationem con quanto previsto per il rimborso spese chilometrico del dipendente e nel caso di specie sono sempre stati conteggiati 10 km globali per ogni accesso presso la UOAR di Caserta, dal momento che la distanza fra i Comuni di Casagiove e è di 5 km;
CP_1
- che a partire dagli accessi di marzo 2016 tale voce non è stata più retribuita nonostante abbia continuato a prestare tale servizio integrativo presso la UOAR di;
CP_1 Contr
- che con comunicazione del 04.01.2017 la ha preteso la restituzione dell'importo di euro 1.854,34, già erogato per quella voce nel periodo gennaio 2011-febbario 2016, perché a suo avviso «il decreto legge n. 78/2010, coordinato con la legge di conversione 30 luglio
2010 n. 120, all'art. 6 prevede che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare spese per “missioni” del personale dipendente, salvo quelle ivi specificate, e che gli atti posti in violazione a tale norma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale». Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo: “- ribadito che la resistente è tenuta
a corrispondere al ricorrente l'indennità chilometrica, ex art. 26-ter ACN 2009 e norma finale n. 4 AIR 2013, per gli accessi relativi al completamento orario in attività distrettuali, in ossequio al giudicato già intervenuto;
- voglia condannare la (cf. ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te, a pagare al ricorrente l'importo di € 2.155,10 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., decorrenti dalla maturazione di ogni singola voce di credito, in ragione di quanto esposto in premessa e documentato per le causali dedotte, ovvero gli accessi per attività distrettuali del periodo aprile 2017 / febbraio 2022.”. Con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio parte resistente, contestando in toto i profili contenutistici del ricorso, in quanto stimato infondato sia in punto di fatto sia in punto di diritto. Preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle retribuzioni in quanto crediti di lavoro dipendente. Inoltre, contestava la nullità della domanda in quanto generica nella indicazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata.
La causa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato. Invero, sono condivise e si riportano in questa sede, ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c. le argomentazioni già adottate in proposito dalla Corte d'Appello di Napoli sulla medesima materia (sentenza n. 4811/2022 pubblicata il 20/01/2023).
La parte ricorrente, medico convenzionato con l' Controparte_3 presso il presidio di Casagiove, esponeva che ai sensi dell'accordo collettivo nazionale vigente e dell'Accordo integrativo, il medico convenzionato per la continuità assistenziale può essere ammesso a completare il suo orario in attività distrettuali sino ad un impegno di 38 ore settimanali;
di essere stato quindi autorizzato, in virtù delle previsioni richiamate, a prestare il proprio orario di continuità assistenziale presso l'Unità Operativa Assistenza Riabilitativa (UOAR) del Distretto sanitario n. 12 di;
che il compenso previsto per CP_1 tali attività distrettuali, oltre ad una retribuzione oraria, prevedeva il rimborso spese chilometrico in misura uguale al personale dipendente per attività svolte in un Comune diverso da quello del presidio di appartenenza.
Lamentava l'istante che, tuttavia, a decorrere dal mese di Aprile 2016, tale rimborso chilometrico non era stato più corrisposto con riguardo agli accessi dal mese di Marzo 2016 Contr e che con nota del 4-01-2017, l' aveva preteso la restituzione dell'importo a decorrere dall'anno 2011, richiamando l'art.6 del d.l. n.78/2010. Contr Deduceva la ricorrente l'illegittimità della pretesa dell' riferendosi la norma di cui all'art.6, al personale dipendente delle P.A. e non anche a quello convenzionato e che la norma faceva riferimento all'indennità di missione, diversa dal rimborso chilometrico operato dall'Ente. Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che la presente controversia verte sostanzialmente sulla applicabilità o meno dell'art 6 D.L. 78/2020 al caso di specie.
La norma in questione dispone al comma 12:” A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, (…)”
Il comma 20, invece, precisa:” 20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.” Pertanto, è del tutto evidente che le Regioni e le aziende pubbliche autonome hanno, in ogni caso, piena autonomia di spesa nell'ambito dei principi stabiliti dalla norma. Difatti, il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, richiamando la propria conforme giurisprudenza (sentenze nn. 182/2011; 297/2009; 289/2008; 169/2007), aveva già ribadito con sentenza n. 139 del 4/6/2012 (in G.U. 13/6/2012, n. 24) che i vincoli di spesa fissati dal legislatore nazionale
«possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa». Orbene, il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio, è regolamentato oltre che dal CCNL di categoria anche dall'Accordo Integrativo Regionale (AIR 2013), che prevede testualmente con la norma finale n.4:” il trattamento economico è quello previsto dall'art.9
Capo III del presente Accordo, con l'aggiunta del rimborso spese chilometrico in misura uguale al personale dipendente per le attività svolte nel comune diverso da quello del presidio di appartenenza”. Tale accordo, approvato dalla con DECRETO n. 87 del 24.07.2013 è Controparte_4 pienamente efficace tra le parti e trova piena applicazione nel caso di specie. La previsione esplicita dell'emolumento come rimborso spese chilometrico rappresenta espressione dell'autonoma capacità dell'Ente di disporre delle risorse economiche assegnate. Infatti, l'AIR 2013 indica testualmente che, ai costi previsti si fa «fronte con il Fondo Sanitario Regionale, con le modalità indicate nella relazione tecnica e di compatibilità economica», allegata al provvedimento. Dunque, ogni spesa prevista nell'AIR 2013 è correttamente verificata, quanto a sostenibilità, ed è idoneamente allocata, ed è sottratta al divieto di cui all'art. 6, co.12, D.l. n.78/2010. A tanto si aggiunga che l'indennità prevista dall'AIR 2013 non è relativa a missioni, ma è voce del compenso e che le attività espletate non costituiscono “missioni”. Oltre al dato testuale fornito dall'accordo integrativo regionale, ove si fa riferimento al rimborso chilometrico quale elemento aggiuntivo della retribuzione (norma finale n.4), non può non evidenziarsi che il ricorrente sia medico e svolga per la il servizio di CP_1
“continuità assistenziale” in regime di lavoro convenzionato. Tale servizio può essere completato, fino al raggiungimento di un impegno di 38 ore settimanali così come previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale (art. 26-ter ACN 2009).
Orbene, affinché possa configurarsi una trasferta o missione, come statuito anche della Suprema Corte (Cass. n. 24658/08), l'assegnazione del lavoratore deve essere del tutto temporanea: “l'istituto della trasferta (o missione) resta caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale”. Nel caso di specie, senza alcun ordine di servizio specifico e volontariamente, è stato concordato lo svolgimento delle attività lavorative con completamento delle 38 ore settimanali come previsto dal CCNL meglio specificato con AIR 2013. Tant'è che il rimborso chilometrico riconosciuto in sede di accordo integrativo, tra l'altro, funge anche da compenso per il tempo impiegato per raggiungere il luogo da lavoro in applicazione del seguente principio giurisprudenziale «Il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria solo quando lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione” – Corte di Cassazione – civile – sez. lavoro – sentenza del 29 aprile 2021 – n. 11338). Pertanto, il rimborso chilometrico previsto rappresenta una componente del suo compenso orario, contrattualmente prevista ed ancorata, solo per relationem, al rimborso chilometrico. Contr Sussiste pertanto il diritto del ricorrente al rimborso spese chilometrico e l' è tenuta al pagamento di tale indennità. Cont Il ricorso, pertanto, va accolto e l' va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.155,10 per il periodo aprile 2017 / febbraio 2022 oltre interessi al saggio legale, ed eventuale maggior danno, ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione dei crediti al saldo. Va infatti disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, sussistendo validi atti interruttivi della prescrizione, prodotti in giudizio (cfr. produzione telematica ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano con in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 2.155,10 per il periodo aprile 2017 / febbraio 2022 oltre interessi al saggio legale, ed eventuale maggior danno, ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione dei crediti al saldo;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € CP_1
1.314,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2554 r.g. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Paolo D'Aiello, come in atti Parte_1 ricorrente E
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sarro, come in atti resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.04.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- di essere medico convenzionato con la e di Controparte_2 prestare servizio presso il presidio sanitario di Casagiove;
- che in virtù della normativa contrattuale è ammesso a completare il suo orario lavorativo in “attività distrettuali”, fino ad un impegno di globali 38 ore settimanali;
- di aver concordato con la resistente di completare l'orario di continuità assistenziale prestando servizio presso l'Unità Operativa Assistenza Riabilitativa (UOAR) del Distretto sanitario n.12 di;
CP_1
- che il compenso previsto per tali attività distrettuali, oltre ad una retribuzione oraria, prevede altresì l'«aggiunta del rimborso spese chilometrico, in misura uguale al personale dipendente per attività svolte in Comune diverso da quello del presidio di appartenenza»;
- che questa voce del compenso va calcolata per relationem con quanto previsto per il rimborso spese chilometrico del dipendente e nel caso di specie sono sempre stati conteggiati 10 km globali per ogni accesso presso la UOAR di Caserta, dal momento che la distanza fra i Comuni di Casagiove e è di 5 km;
CP_1
- che a partire dagli accessi di marzo 2016 tale voce non è stata più retribuita nonostante abbia continuato a prestare tale servizio integrativo presso la UOAR di;
CP_1 Contr
- che con comunicazione del 04.01.2017 la ha preteso la restituzione dell'importo di euro 1.854,34, già erogato per quella voce nel periodo gennaio 2011-febbario 2016, perché a suo avviso «il decreto legge n. 78/2010, coordinato con la legge di conversione 30 luglio
2010 n. 120, all'art. 6 prevede che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare spese per “missioni” del personale dipendente, salvo quelle ivi specificate, e che gli atti posti in violazione a tale norma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale». Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo: “- ribadito che la resistente è tenuta
a corrispondere al ricorrente l'indennità chilometrica, ex art. 26-ter ACN 2009 e norma finale n. 4 AIR 2013, per gli accessi relativi al completamento orario in attività distrettuali, in ossequio al giudicato già intervenuto;
- voglia condannare la (cf. ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te, a pagare al ricorrente l'importo di € 2.155,10 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., decorrenti dalla maturazione di ogni singola voce di credito, in ragione di quanto esposto in premessa e documentato per le causali dedotte, ovvero gli accessi per attività distrettuali del periodo aprile 2017 / febbraio 2022.”. Con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio parte resistente, contestando in toto i profili contenutistici del ricorso, in quanto stimato infondato sia in punto di fatto sia in punto di diritto. Preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle retribuzioni in quanto crediti di lavoro dipendente. Inoltre, contestava la nullità della domanda in quanto generica nella indicazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata.
La causa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato. Invero, sono condivise e si riportano in questa sede, ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c. le argomentazioni già adottate in proposito dalla Corte d'Appello di Napoli sulla medesima materia (sentenza n. 4811/2022 pubblicata il 20/01/2023).
La parte ricorrente, medico convenzionato con l' Controparte_3 presso il presidio di Casagiove, esponeva che ai sensi dell'accordo collettivo nazionale vigente e dell'Accordo integrativo, il medico convenzionato per la continuità assistenziale può essere ammesso a completare il suo orario in attività distrettuali sino ad un impegno di 38 ore settimanali;
di essere stato quindi autorizzato, in virtù delle previsioni richiamate, a prestare il proprio orario di continuità assistenziale presso l'Unità Operativa Assistenza Riabilitativa (UOAR) del Distretto sanitario n. 12 di;
che il compenso previsto per CP_1 tali attività distrettuali, oltre ad una retribuzione oraria, prevedeva il rimborso spese chilometrico in misura uguale al personale dipendente per attività svolte in un Comune diverso da quello del presidio di appartenenza.
Lamentava l'istante che, tuttavia, a decorrere dal mese di Aprile 2016, tale rimborso chilometrico non era stato più corrisposto con riguardo agli accessi dal mese di Marzo 2016 Contr e che con nota del 4-01-2017, l' aveva preteso la restituzione dell'importo a decorrere dall'anno 2011, richiamando l'art.6 del d.l. n.78/2010. Contr Deduceva la ricorrente l'illegittimità della pretesa dell' riferendosi la norma di cui all'art.6, al personale dipendente delle P.A. e non anche a quello convenzionato e che la norma faceva riferimento all'indennità di missione, diversa dal rimborso chilometrico operato dall'Ente. Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che la presente controversia verte sostanzialmente sulla applicabilità o meno dell'art 6 D.L. 78/2020 al caso di specie.
La norma in questione dispone al comma 12:” A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, (…)”
Il comma 20, invece, precisa:” 20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.” Pertanto, è del tutto evidente che le Regioni e le aziende pubbliche autonome hanno, in ogni caso, piena autonomia di spesa nell'ambito dei principi stabiliti dalla norma. Difatti, il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, richiamando la propria conforme giurisprudenza (sentenze nn. 182/2011; 297/2009; 289/2008; 169/2007), aveva già ribadito con sentenza n. 139 del 4/6/2012 (in G.U. 13/6/2012, n. 24) che i vincoli di spesa fissati dal legislatore nazionale
«possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa». Orbene, il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio, è regolamentato oltre che dal CCNL di categoria anche dall'Accordo Integrativo Regionale (AIR 2013), che prevede testualmente con la norma finale n.4:” il trattamento economico è quello previsto dall'art.9
Capo III del presente Accordo, con l'aggiunta del rimborso spese chilometrico in misura uguale al personale dipendente per le attività svolte nel comune diverso da quello del presidio di appartenenza”. Tale accordo, approvato dalla con DECRETO n. 87 del 24.07.2013 è Controparte_4 pienamente efficace tra le parti e trova piena applicazione nel caso di specie. La previsione esplicita dell'emolumento come rimborso spese chilometrico rappresenta espressione dell'autonoma capacità dell'Ente di disporre delle risorse economiche assegnate. Infatti, l'AIR 2013 indica testualmente che, ai costi previsti si fa «fronte con il Fondo Sanitario Regionale, con le modalità indicate nella relazione tecnica e di compatibilità economica», allegata al provvedimento. Dunque, ogni spesa prevista nell'AIR 2013 è correttamente verificata, quanto a sostenibilità, ed è idoneamente allocata, ed è sottratta al divieto di cui all'art. 6, co.12, D.l. n.78/2010. A tanto si aggiunga che l'indennità prevista dall'AIR 2013 non è relativa a missioni, ma è voce del compenso e che le attività espletate non costituiscono “missioni”. Oltre al dato testuale fornito dall'accordo integrativo regionale, ove si fa riferimento al rimborso chilometrico quale elemento aggiuntivo della retribuzione (norma finale n.4), non può non evidenziarsi che il ricorrente sia medico e svolga per la il servizio di CP_1
“continuità assistenziale” in regime di lavoro convenzionato. Tale servizio può essere completato, fino al raggiungimento di un impegno di 38 ore settimanali così come previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale (art. 26-ter ACN 2009).
Orbene, affinché possa configurarsi una trasferta o missione, come statuito anche della Suprema Corte (Cass. n. 24658/08), l'assegnazione del lavoratore deve essere del tutto temporanea: “l'istituto della trasferta (o missione) resta caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale”. Nel caso di specie, senza alcun ordine di servizio specifico e volontariamente, è stato concordato lo svolgimento delle attività lavorative con completamento delle 38 ore settimanali come previsto dal CCNL meglio specificato con AIR 2013. Tant'è che il rimborso chilometrico riconosciuto in sede di accordo integrativo, tra l'altro, funge anche da compenso per il tempo impiegato per raggiungere il luogo da lavoro in applicazione del seguente principio giurisprudenziale «Il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria solo quando lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione” – Corte di Cassazione – civile – sez. lavoro – sentenza del 29 aprile 2021 – n. 11338). Pertanto, il rimborso chilometrico previsto rappresenta una componente del suo compenso orario, contrattualmente prevista ed ancorata, solo per relationem, al rimborso chilometrico. Contr Sussiste pertanto il diritto del ricorrente al rimborso spese chilometrico e l' è tenuta al pagamento di tale indennità. Cont Il ricorso, pertanto, va accolto e l' va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.155,10 per il periodo aprile 2017 / febbraio 2022 oltre interessi al saggio legale, ed eventuale maggior danno, ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione dei crediti al saldo. Va infatti disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, sussistendo validi atti interruttivi della prescrizione, prodotti in giudizio (cfr. produzione telematica ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano con in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 2.155,10 per il periodo aprile 2017 / febbraio 2022 oltre interessi al saggio legale, ed eventuale maggior danno, ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione dei crediti al saldo;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € CP_1
1.314,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso