Versione
27 maggio 1950
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20 febbraio 1952
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29 maggio 1955
29 maggio 1955
Art. 2.
Non sono soggetti a proroga i contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo il 1 marzo 1947, salvo che siano da considerarsi come rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti; ed i contratti di locazione e sublocazione degli immobili che siano stati costruiti o siano ricostruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350 , nonche' degli immobili distrutti o danneggiati per piu' della meta' in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo la data medesima a cura del proprietario.
I contratti di locazione e sublocazione poliennali stipulati anteriormente al 1 marzo 1947 e scadenti anteriormente al 31 dicembre 1951, sono compresi nei vincoli di proroga. Il conduttore dalla data della scadenza convenzionale al termine della proroga dovra' corrispondere un canone maggiorato di tutti gli aumenti concessi per legge nel periodo di durata del contratto.(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la data del 31 dicembre 1951 preveduta nel secondo comma dell'art. 2 della legge 23 maggio 1950, n. 253 e' sostituita dalla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'art. 2 della legge suddetta, e' sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo."
Non sono soggetti a proroga i contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo il 1 marzo 1947, salvo che siano da considerarsi come rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti; ed i contratti di locazione e sublocazione degli immobili che siano stati costruiti o siano ricostruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350 , nonche' degli immobili distrutti o danneggiati per piu' della meta' in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo la data medesima a cura del proprietario.
I contratti di locazione e sublocazione poliennali stipulati anteriormente al 1 marzo 1947 e scadenti anteriormente al 31 dicembre 1951, sono compresi nei vincoli di proroga. Il conduttore dalla data della scadenza convenzionale al termine della proroga dovra' corrispondere un canone maggiorato di tutti gli aumenti concessi per legge nel periodo di durata del contratto.(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la data del 31 dicembre 1951 preveduta nel secondo comma dell'art. 2 della legge 23 maggio 1950, n. 253 e' sostituita dalla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'art. 2 della legge suddetta, e' sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo."
Giurisprudenza • 27
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 15/12/1976, n. 4639Provvedimento: Le cospicue variazioni oggettive apportate dai contraenti ad un contratto di locazione di immobile adibito ad albergo - quali la nuova Determinazione del canone, non piu indicizzato, e della durata, nonche l'introduzione dell'Obbligo del conduttore di provvedere ad opere di restauro e trasformazione - comportano la novazione del contratto e la conseguente inapplicabilita al contratto nuovo delle norme vincolistiche vigenti durante l'efficacia del vecchio rapporto. (nella specie trattavasi dell'inapplicabilita alle locazioni alberghiere dell'art 2 legge n 253 del 1950, disponente l'estensione della proroga legale ai contratti di rinnovazione, sostituzione o novazione di precedenti locazioni soggette a regime vincolistico). ( V 2139/67, mass n 329277).*Leggi di più...
- regime vincolistico (proroga e blocco)·
- conseguenze·
- locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda·
- configurabilita·
- novazione del contratto·
- alberghi