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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST ES, AT
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 41/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 553/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210004132561000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5703/2025 depositato il 03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propose ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO ed impugnò la cartella di pagamento n. 01720210004132561000, notificata in data 20.4.2022, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli intimava il versamento dell'importo di € 12.806,27 per omesso versamento dell'IVA, liquidazioni periodiche, anno 2017, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica.
A sostegno del ricorso, il Ric_1 eccepì, tra l'altro, che il plico postale consegnatogli conteneva una cartella composta solo da 6 fogli, che riportava la richiesta di pagare la complessiva somma di € 12.806,27, senza ulteriori informazioni necessarie per comprendere le ragioni della pretesa esattoriale. Per tale motivo, dedusse la sussistenza di diversi motivi di nullità della cartella, tra cui il vizio di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione chiese il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 553/24, la CGT rigettava il ricorso.
Per quel che rileva, il primo giudice osservava che l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per incompletezza dell'atto andava rigettata, perché il ricorrente non aveva adempiuto all'onere gravante su di lui di dimostrare che il plico postale conteneva un documento mancante di alcune pagine.
Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto appello.
L'appellato ER ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello è stato redatto con la tecnica del copia/incolla.
L'appellante ha riprodotto per intero la sentenza impugnata ed il ricorso di primo grado, chiedendo sostanzialmente un riesame dell'intera decisione. Dopo di che ha aggiunto che, << … Per quanto riguarda il motivo di decisione relativo all'incompletezza dell'atto impugnato. Si impugna, in particolare,
l'ultima parte motiva della sentenza, laddove la stessa afferma: “Infine, circa la eccezione di nullità della cartella di pagamento per incompletezza dell'atto, stante il rinvenimento solo di alcuni fogli all'interno della raccomandata, questa Corte ritiene di poter aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5397/2016 che ha spostato l'onere della prova della incompletezza del contenuto del plico sul ricevente”. Tale motivazione è del tutto apparente, pertanto viziando la pronuncia della corte giudicante di primo grado, perché la stessa non motiva nulla sul punto, ma richiama solo il principio espresso da Cass.
5397/2016, senza neanche riportarlo e senza spiegare perché e in che modo vada applicato nel caso concreto…>>.
L'appellato eccepisce la inammissibilità dell'appello, per assenza del requisito della specificità.
L'eccezione è tuttavia infondata, perché la doglianza relativa alla questione della completezza della cartella è chiara e, per quanto si dirà, è fondata.
È vero che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'onere di provare che il plico postale non conteneva nessun atto, o un atto diverso da quello spedito dal mittente, grava sul destinatario (in tal senso, tra l'altro, Cass. sez. I, 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322/2014, n. 15315/2014, n.
23920/2013, n. 16155/2010, n. 17417/2007, n. 20144/2005, n. 15802/2005, n. 22133/2004, n. 771/2004,
n. 11528/2003, n. 12135/2003, n. 12078/2003, n. 10536/2003, n. 4878/1992, 4083/1978).
Tuttavia, il principio vale nel caso in cui il mittente provi quale sia l'atto spedito.
L'onere probatorio (contrario) del destinatario presuppone che il mittente abbia provato di avere spedito l'atto avente contenuto difforme da quello esibito dal destinatario.
Nella fattispecie di causa, l'ER non ha esibito in giudizio la cartella completa che assume di avere spedito al Ricorrente_1, sicchè ne consegue l'impossibilità di affermare che quella esibita dal ricorrente non sia quella da lui ricevuta.
Ciò premesso, appare fondata la doglianza relativa al vizio di motivazione della cartella impugnata, perché essa è priva della pagina che riporta il dettaglio degli addebiti, e cioè (quanto meno) gli elementi identificativi del ruolo (numero, data di esecutività e di consegna) e del soggetto impositore.
Peraltro, il giudice di primo grado, pur avendo motivato sui molteplici rilievi dedotti dal Ricorrente_1, nulla ha detto proprio in relazione allo specifico vizio del difetto di motivazione. Pertanto, il gravame appare fondato anche laddove censura la sentenza appellata per non aver pronunciato su tutti i motivi di ricorso.
Nella specie, il motivo (non esaminato) relativo al vizio di motivazione appare (come detto) fondato.
In contrario, non appare pertinente il richiamo che l'ER fa alla giurisprudenza di legittimità che, più volte, ha affermato il principio secondo cui non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa. Principio affermato, tra l'altro, da due ordinanze della Cassazione n. 14935 e n. 14941 del 14 luglio 2020, espressamente richiamate da ER.
Infatti, le predette ordinanze hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass. n. 16528 del 2018 e giurisprudenza ivi richiamata)».
Nella fattispecie di causa, il contribuente non deduce che il plico non conteneva alcun atto, ma che il documento ricevuto non è composto dalle venti pagine indicate nella numerazione progressiva ivi apposta, ma da sei fogli.
La peculiarità della vicenda sta nel fatto che non c'è prova che sia stata mai emessa e che, quindi, esista e sia stata notificata una cartella n. 01720210004132561000 composta di venti pagine.
Insomma, poiché non c'è prova che esista un documento avente un contenuto diverso da quello esibito dal contribuente, questi non aveva nulla da provare. Peraltro, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14941 del 2020 ha precisato che, «nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale …, né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica
(Cass. n. 25292 del 2018)».
Sicchè, se è vero che l'agente della riscossione non ha l'onere di depositare l'originale della cartella esattoriale [che, peraltro, è nella disponibilità del destinatario della notifica, perché essa non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3212 del 2017 e
Cass. n. 10326/2014)], è anche vero che ha l'onere di dimostrare l'esistenza ed il contenuto della pretesa impositiva che grava sul soggetto impositore (Sez. 5, Sentenza n. 2203 del 01/02/2006). E ER avrebbe potuto farlo depositando una copia della cartella (come sostenuto da Cass. n. 25292 del 2018) o anche l'estratto di ruolo, trattandosi di documento idoneo a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa fiscale (cfr Cassazione, 26244/2016 e
12888/2015). In particolare, l'estratto ruolo è valido ai fini probatori e, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione.
Infatti, esso è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale.
Nella fattispecie, ER ha omesso di provare il contenuto della pretesa impositiva.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'appello, l'atto impugnato deve essere annullato.
La peculiarità della questione esaminata costituisce giusta ragione per compensare le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
accolgie l'appello e l'originario ricorso. compensa le spese e competenze dell'intero giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST ES, AT
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 41/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 553/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210004132561000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5703/2025 depositato il 03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propose ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO ed impugnò la cartella di pagamento n. 01720210004132561000, notificata in data 20.4.2022, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli intimava il versamento dell'importo di € 12.806,27 per omesso versamento dell'IVA, liquidazioni periodiche, anno 2017, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica.
A sostegno del ricorso, il Ric_1 eccepì, tra l'altro, che il plico postale consegnatogli conteneva una cartella composta solo da 6 fogli, che riportava la richiesta di pagare la complessiva somma di € 12.806,27, senza ulteriori informazioni necessarie per comprendere le ragioni della pretesa esattoriale. Per tale motivo, dedusse la sussistenza di diversi motivi di nullità della cartella, tra cui il vizio di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione chiese il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 553/24, la CGT rigettava il ricorso.
Per quel che rileva, il primo giudice osservava che l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per incompletezza dell'atto andava rigettata, perché il ricorrente non aveva adempiuto all'onere gravante su di lui di dimostrare che il plico postale conteneva un documento mancante di alcune pagine.
Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto appello.
L'appellato ER ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello è stato redatto con la tecnica del copia/incolla.
L'appellante ha riprodotto per intero la sentenza impugnata ed il ricorso di primo grado, chiedendo sostanzialmente un riesame dell'intera decisione. Dopo di che ha aggiunto che, << … Per quanto riguarda il motivo di decisione relativo all'incompletezza dell'atto impugnato. Si impugna, in particolare,
l'ultima parte motiva della sentenza, laddove la stessa afferma: “Infine, circa la eccezione di nullità della cartella di pagamento per incompletezza dell'atto, stante il rinvenimento solo di alcuni fogli all'interno della raccomandata, questa Corte ritiene di poter aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5397/2016 che ha spostato l'onere della prova della incompletezza del contenuto del plico sul ricevente”. Tale motivazione è del tutto apparente, pertanto viziando la pronuncia della corte giudicante di primo grado, perché la stessa non motiva nulla sul punto, ma richiama solo il principio espresso da Cass.
5397/2016, senza neanche riportarlo e senza spiegare perché e in che modo vada applicato nel caso concreto…>>.
L'appellato eccepisce la inammissibilità dell'appello, per assenza del requisito della specificità.
L'eccezione è tuttavia infondata, perché la doglianza relativa alla questione della completezza della cartella è chiara e, per quanto si dirà, è fondata.
È vero che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'onere di provare che il plico postale non conteneva nessun atto, o un atto diverso da quello spedito dal mittente, grava sul destinatario (in tal senso, tra l'altro, Cass. sez. I, 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322/2014, n. 15315/2014, n.
23920/2013, n. 16155/2010, n. 17417/2007, n. 20144/2005, n. 15802/2005, n. 22133/2004, n. 771/2004,
n. 11528/2003, n. 12135/2003, n. 12078/2003, n. 10536/2003, n. 4878/1992, 4083/1978).
Tuttavia, il principio vale nel caso in cui il mittente provi quale sia l'atto spedito.
L'onere probatorio (contrario) del destinatario presuppone che il mittente abbia provato di avere spedito l'atto avente contenuto difforme da quello esibito dal destinatario.
Nella fattispecie di causa, l'ER non ha esibito in giudizio la cartella completa che assume di avere spedito al Ricorrente_1, sicchè ne consegue l'impossibilità di affermare che quella esibita dal ricorrente non sia quella da lui ricevuta.
Ciò premesso, appare fondata la doglianza relativa al vizio di motivazione della cartella impugnata, perché essa è priva della pagina che riporta il dettaglio degli addebiti, e cioè (quanto meno) gli elementi identificativi del ruolo (numero, data di esecutività e di consegna) e del soggetto impositore.
Peraltro, il giudice di primo grado, pur avendo motivato sui molteplici rilievi dedotti dal Ricorrente_1, nulla ha detto proprio in relazione allo specifico vizio del difetto di motivazione. Pertanto, il gravame appare fondato anche laddove censura la sentenza appellata per non aver pronunciato su tutti i motivi di ricorso.
Nella specie, il motivo (non esaminato) relativo al vizio di motivazione appare (come detto) fondato.
In contrario, non appare pertinente il richiamo che l'ER fa alla giurisprudenza di legittimità che, più volte, ha affermato il principio secondo cui non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa. Principio affermato, tra l'altro, da due ordinanze della Cassazione n. 14935 e n. 14941 del 14 luglio 2020, espressamente richiamate da ER.
Infatti, le predette ordinanze hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass. n. 16528 del 2018 e giurisprudenza ivi richiamata)».
Nella fattispecie di causa, il contribuente non deduce che il plico non conteneva alcun atto, ma che il documento ricevuto non è composto dalle venti pagine indicate nella numerazione progressiva ivi apposta, ma da sei fogli.
La peculiarità della vicenda sta nel fatto che non c'è prova che sia stata mai emessa e che, quindi, esista e sia stata notificata una cartella n. 01720210004132561000 composta di venti pagine.
Insomma, poiché non c'è prova che esista un documento avente un contenuto diverso da quello esibito dal contribuente, questi non aveva nulla da provare. Peraltro, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14941 del 2020 ha precisato che, «nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale …, né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica
(Cass. n. 25292 del 2018)».
Sicchè, se è vero che l'agente della riscossione non ha l'onere di depositare l'originale della cartella esattoriale [che, peraltro, è nella disponibilità del destinatario della notifica, perché essa non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3212 del 2017 e
Cass. n. 10326/2014)], è anche vero che ha l'onere di dimostrare l'esistenza ed il contenuto della pretesa impositiva che grava sul soggetto impositore (Sez. 5, Sentenza n. 2203 del 01/02/2006). E ER avrebbe potuto farlo depositando una copia della cartella (come sostenuto da Cass. n. 25292 del 2018) o anche l'estratto di ruolo, trattandosi di documento idoneo a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa fiscale (cfr Cassazione, 26244/2016 e
12888/2015). In particolare, l'estratto ruolo è valido ai fini probatori e, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione.
Infatti, esso è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale.
Nella fattispecie, ER ha omesso di provare il contenuto della pretesa impositiva.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'appello, l'atto impugnato deve essere annullato.
La peculiarità della questione esaminata costituisce giusta ragione per compensare le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
accolgie l'appello e l'originario ricorso. compensa le spese e competenze dell'intero giudizio.