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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 973 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata in [...], nella città di IO de IR, Stato di IO de Parte_1
IR, in data 02/06/1953;
nata in [...], nella città di Concordia, Stato di Santa Catarina, in data Persona_1
06/10/1986;
e nella loro qualità di esercenti la responsabilità Parte_2 Persona_1 genitoriale sui figli , nata in [...] nella città di Balneario Camboriu, Persona_2
Stato di Santa Catarina, in data 01/10/2018 e , nato in [...] nella Persona_3 città di Balneario Camboriu, Stato di Santa Catarina, in data 16/03/2023; tutti difesi e rappresentati dagli avv.ti. Daiana Magali de Amorim e Stefania Nervi, presso il cui studio domiciliano, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c.
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-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_1 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_4 nato nel Comune di CA (Cosenza) in data 27.08.1880 ed emigrato in Brasile, il quale
[...] non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 28.12.1901, in Brasile Persona_4 nella città di IO de IR (Stato di IO de IR), contraeva matrimonio con Persona_5 dalla cui unione nasceva in data 21.05.1910, in Brasile nella città di IO de IR (Stato di
[...]
IO de IR), Quest'ultimo in data 24.11.1954, in Brasile nella città di IO de Parte_3
IR (Stato di IO de IR), contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_6 unione nasceva in data 02.06.1953, in Brasile nella città di IO de IR (Stato di IO de IR),
odierna ricorrente. Parte_1
Dalla relazione tra e nasceva in data 06.10.1986, Parte_1 Persona_7 in Brasile nella città di Concordia (Stato di Santa Catarina), odierna Persona_1 ricorrente, la quale in data 16.09.2015, in Brasile nella città di Balneario (Stato di Santa Per_8
Catarina), contraeva matrimonio con . Parte_4
In data 01.10.2018, dall'unione tra e nasceva in Brasile Persona_1 Parte_4 nella città di Balneario (Stato di Santa Catarina), , odierna Per_8 Persona_2 ricorrente. Sempre dall'unione tra e nasceva in Brasile, Persona_1 Parte_4 in data 16.03.2023 nella città di Balneario (Stato di Santa Catarina), Per_8 Persona_3
, odierno ricorrente.
[...]
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di Porto Alegre (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del
Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 24 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda come da formulate conclusioni. All'esito, la giudice ha riservato la decisione.
2 ****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di CA (Cosenza), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_4 odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di
3 trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_5 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4 C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 6.12.2025.
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La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo