Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7535 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12081 del 2025, proposto da
IL NG, AR EN CA, IN ZO, ED IL, rappresentati e difesi dagli avvocati Giangiorgio Macdonald, Carmine Genovese, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- in parte qua e limitatamente alle censure proposte, del bando con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 105 (centocinque) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al D.M. registro decreti prot. n. 50 dell'8.05.2025, nonché al D.M. n. 56 del 7.07.2025, pubblicato in data 11.07.2025 (docc. 1
e 2);
- di ogni clausola del bando di concorso per quanto di interesse;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto, compresi, ancorché non conosciuti, eventuali provvedimenti e atti istruttori connessi alla determinazione delle clausole del bando di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NN IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. I ricorrenti sono ingegneri e architetti che ricoprono la posizione di funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli stessi fanno, altresì, parte della FIAMIT, Associazione Funzionari Ingegneri Architetti Ministeriali Italiani, avente lo scopo di tutelare nelle sedi opportune i funzionari ingegneri e architetti che prestano il loro servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Con D.M. n. 50 dell'8.05.2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 105 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area delle elevate professionalità del medesimo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da destinare alle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.
3. Si tratta di un concorso finalizzato al reclutamento di personale da inquadrare nella nuova "quarta Area" delle "Elevate professionalità", introdotta dagli articoli 13 e 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Centrali (CCNL 2019-2021), la quale, posta al vertice del sistema di classificazione del personale non dirigente, è destinata ad accogliere figure professionali con competenze specialistiche particolarmente elevate, individuate attraverso criteri selettivi rigorosi e procedure comparative che devono assicurare il pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e valorizzazione del merito.
4. Il concorso è stato strutturato tramite una suddivisione del personale da reclutare secondo diversi codici concorsuali identificativi delle diverse "famiglie professionali". Nello specifico, i profili professionali sono stati suddivisi secondo i seguenti codici: EPAGL-01, EPAGL-02, EPAGL-03, EPAGL-04, EPAGL-05, EPAGL-06, EPECF, EPCIRI, EPI, EPT-01, EPT-02, EPVCA.
5. Per quanto di interesse in questa sede, il bando di concorso ha previsto, all'art. 1, comma 1, i seguenti codici di concorso: "i) codice concorso EPI: n. 7 posti per la famiglia professionale tecnica in ambito informatico, posizione di lavoro Specialista informatico; j) codice concorso EPT-01: n. 31 posti per la famiglia professionale tecnica con orientamento sia in materia ingegneristica attinente al settore civile e dei lavori pubblici, posizione di lavoro Specialista ingegnere; k) codice concorso EPT-02: n. 32 posti per la famiglia professionale tecnica con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, posizione di lavoro Specialista ingegnere; l) codice concorso EPVCA: n. 3 posti per la famiglia professionale della vigilanza, controllo e audit, posizione di lavoro Specialista internal auditor e Specialista ispettore societario". Per tutte le predette classi di concorso è richiesto il possesso della laurea in ingegneria o in architettura.
6. A seguito dell'avvenuta pubblicazione del D.M. n. 50 dell'8.05.2025 alcuni enti rappresentativi delle categorie professionali interessate alla partecipazione concorsuale hanno formulato apposite istanze di riesame in autotutela del bando, in quanto contenente disposizioni asseritamente lesive delle prerogative e delle legittime aspettative dei soggetti interessati. Il Comitato Unico di Garanzia dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da parte sua, ha lamentato la mancata acquisizione preventiva del proprio parere, prescritto ai sensi della Direttiva n. 2 del 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.
7. In parziale accoglimento delle istanze di riesame, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il D.M. n. 56 del 7.07.2025, pubblicato in data 11.07.2025, con il quale ha ritenuto "necessario integrare e modificare il bando di concorso in argomento, anche in riferimento al requisito di ulteriori classi di laurea, ritenute valide per la partecipazione a determinati codici concorso". In considerazione delle modifiche al bando di concorso così disposte, l'impugnato D.M. n. 56 del 7.07.2025 ha ritenuto necessario "procedere con la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione".
8. Il decreto di modifica del bando ha, in particolare, disposto: i) l'eliminazione del riferimento all'art. 16-octies del D.L. 179/2012, presente nel preambolo del bando; ii) l'inclusione della conoscenza della lingua francese e spagnola come possibili requisiti di partecipazione alternativi a quella inglese, confermando la necessità del possesso della certificazione di una competenza pari almeno al livello B2 ad eccezione di quanti abbiano conseguito la laurea, il master o il dottorato "in una di quelle lingue"; iii) l'inclusione di nuove classi di Laurea Magistrale atte a soddisfare i requisiti di partecipazione; iv) rispetto all'individuazione delle possibili sedi di assegnazione, l'amministrazione ne ha riservato la comunicazione soltanto "in seguito all'approvazione della graduatoria".
9. Con il presente ricorso i ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso, come modificato dal D.M. n. 56/2025, censurando gli atti impugnati per i seguenti motivi:
I) Illegittimità del bando nella parte in cui ha imposto la partecipazione degli interessati a un solo codice di concorso, precludendo la possibilità per i candidati di partecipare alla selezione concorsuale per più profili professionali, in violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione e del principio del favor partecipationis.
II) Illegittimità del bando nella parte in cui ha previsto tra le materie della prova scritta per il codice di concorso EPT-02 degli argomenti estranei ed eterogenei, accorpando discipline inconferenti rispetto alle attività professionali richieste nei confronti dei dipendenti assegnati presso le Motorizzazioni e i Centri Prova Autoveicoli.
III) Illegittimità del bando nella parte in cui non ha previsto l'individuazione delle sedi di impiego dei vincitori del concorso, in violazione dell'art. 3, comma 2, lett. g), del d.P.R. n. 487/1994.
IV) Illegittimità derivante dalla mancata ripubblicazione del bando nella versione definitiva coordinata con le modifiche apportate dal decreto n. 56 del 7.07.2025, in violazione delle norme in tema di pubblicità e pubblicazione delle procedure a evidenza pubblica.
10. Il Ministero si è costituito in resistenza, eccependo preliminarmente l'irricevibilità del ricorso in ragione della sua tardività e concludendo, nel merito, per il rigetto dell'impugnativa.
11. All'udienza pubblica dell'11.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di irricevibilità formulata dal Ministero, in quanto a seguito delle modifiche del bando apportate con il decreto n. 56/2025, pubblicato l'11.7.2025, che ha determinato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, deve ritenersi abbia iniziato a decorrere un nuovo termine di decadenza per l'impugnazione. Il ricorso risulta notificato in data 9.10.2025 e, pertanto, tenuto conto della sospensione feriale, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.
13. Nel merito, il ricorso è infondato.
14. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la previsione del bando che consente la partecipazione a un solo codice concorsuale, assumendone l’illegittimità per violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e favor partecipationis, in quanto impedirebbe ai candidati in possesso di competenze trasversali di concorrere per più profili.
15. La censura non merita accoglimento.
16. Deve premettersi che la determinazione delle modalità di partecipazione a una procedura concorsuale, ivi compresa la possibilità di limitare la candidatura a uno solo dei profili messi a concorso, rientra nell’ambito della discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o sproporzione.
17. Tale discrezionalità si fonda sull’esigenza, costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 97 Cost., di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, anche attraverso una gestione efficiente e razionale delle procedure di reclutamento. In questo quadro, la previsione contestata risponde a una ratio organizzativa chiaramente individuabile e non irragionevole.
18. In particolare, la limitazione della partecipazione a un solo codice concorsuale è funzionale a evitare il fenomeno delle plurime idoneità, ossia la possibilità che uno stesso candidato risulti vincitore o idoneo in più graduatorie, con conseguente alterazione del meccanismo di scorrimento e potenziale ritardo nella copertura effettiva dei posti.
19. Tale rischio assume rilievo concreto soprattutto in procedure, come quella in esame, caratterizzate da un numero elevato di profili e da una pluralità di graduatorie distinte, ma parzialmente sovrapponibili sotto il profilo dei requisiti di accesso.
20. L’Amministrazione, pertanto, ha legittimamente inteso privilegiare l’interesse pubblico alla tempestiva ed effettiva copertura dei posti messi a concorso, evitando duplicazioni e inefficienze derivanti da un utilizzo non ottimale delle graduatorie.
21. Né può ritenersi che tale scelta sia sproporzionata o irragionevole, atteso che essa non incide sulla possibilità dei candidati di partecipare alla procedura concorsuale, ma si limita a richiedere una opzione tra i diversi profili disponibili, opzione che rientra nella normale autodeterminazione del candidato.
22. La circostanza che alcuni titoli di studio consentano l’accesso a più codici concorsuali non comporta, infatti, l’esistenza di un diritto soggettivo alla partecipazione simultanea a tutte le relative selezioni. La previsione di requisiti comuni a più profili risponde unicamente all’esigenza di individuare ambiti formativi compatibili con diverse famiglie professionali, ma non implica alcun vincolo per l’Amministrazione quanto alla configurazione delle modalità di partecipazione.
23. Deve inoltre considerarsi che la procedura in esame è finalizzata al reclutamento di personale da inquadrare nell’area delle elevate professionalità, caratterizzata – come evidenziato dalla stessa lex specialis – da competenze specialistiche di alto livello e da una marcata differenziazione dei profili. In tale contesto, la suddivisione in distinti codici concorsuali non costituisce una mera articolazione formale, ma riflette l’esigenza di selezionare professionalità tra loro differenziate, anche all’interno della medesima area tecnica.
24. Emblematico è il caso dei codici EPT-01 ed EPT-02, che, pur afferendo entrambi alla famiglia professionale ingegneristica, si distinguono per il diverso ambito funzionale di riferimento (rispettivamente lavori pubblici e infrastrutture civili, da un lato, e trasporti terrestri, aerei e marittimi, dall’altro), con conseguente differenziazione delle competenze richieste.
25. In tale prospettiva, la limitazione a un solo codice contribuisce anche a garantire una maggiore coerenza tra il profilo prescelto dal candidato e il percorso selettivo affrontato, evitando partecipazioni meramente esplorative o opportunistiche.
26. Quanto al richiamo al principio del favor partecipationis, esso non può essere inteso in senso assoluto, tale da imporre all’Amministrazione la massima estensione possibile della platea partecipativa in assenza di qualsiasi limite organizzativo. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, tale principio deve essere bilanciato con altri valori di pari rango, quali il buon andamento, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa.
27. Nel caso di specie, il bilanciamento operato dall’Amministrazione appare ragionevole e proporzionato, in quanto la limitazione contestata non determina alcuna esclusione dalla procedura, ma incide unicamente sulle modalità di esercizio della partecipazione.
28. Deve infine rilevarsi che i ricorrenti non hanno allegato né dimostrato uno specifico pregiudizio concreto derivante dalla previsione censurata, limitandosi a prospettare in via astratta una compressione delle proprie opportunità concorsuali.
29. Tale prospettazione, in assenza di elementi concreti, non è idonea a evidenziare un vizio di legittimità della lex specialis .
30. Alla luce delle considerazioni che precedono, la previsione impugnata non presenta profili di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o sproporzione e si colloca legittimamente nell’ambito delle scelte organizzative riservate all’Amministrazione.
31. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
32. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’art. 6, comma 10, del bando, nella parte in cui prevede, per il codice concorsuale EPT-02, una prova scritta avente ad oggetto ambiti disciplinari ritenuti eccessivamente ampi ed eterogenei (tra cui materie ferroviarie, stradali, aeronautiche, geotecniche, navali e contabili), assumendone l’inconferenza rispetto alle attività concretamente svolte presso taluni uffici periferici dell’Amministrazione, quali le Motorizzazioni e i Centri Prova Autoveicoli.
33. La censura non è fondata.
34. In via preliminare, deve rilevarsi come la doglianza si risolva, nella sua sostanza, in una mera affermazione apodittica di incongruità, non supportata da specifiche allegazioni idonee a dimostrare la manifesta illogicità della scelta amministrativa.
35. I ricorrenti, infatti, si limitano a prospettare una pretesa inconferenza delle materie indicate, senza tuttavia confrontarsi in modo puntuale con la struttura complessiva della procedura concorsuale né con le caratteristiche del profilo professionale oggetto di reclutamento.
36. Ciò posto, occorre ribadire che la determinazione delle materie oggetto delle prove concorsuali costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, la quale è chiamata a individuare gli strumenti selettivi più idonei a verificare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Tale discrezionalità è sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente nei limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o incongruità, limiti che nel caso di specie non risultano superati.
37. La prova prevista per il codice EPT-02 è espressamente finalizzata alla verifica delle competenze in materia ingegneristica attinente al settore civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, ambito che, per sua natura, presenta un carattere intrinsecamente ampio e multidisciplinare.
38. Ne consegue che l’inclusione di materie tra loro differenziate non costituisce elemento di irragionevolezza, ma rappresenta piuttosto il riflesso coerente della pluralità delle funzioni esercitate dall’Amministrazione e della necessità di selezionare figure professionali dotate di una preparazione tecnica trasversale.
39. L’impostazione difensiva dei ricorrenti risulta, per contro, viziata da una prospettiva riduttiva, in quanto assume quale parametro di riferimento le attività di specifici uffici periferici, trascurando che la procedura concorsuale è finalizzata al reclutamento di personale destinato all’intera amministrazione, con possibile assegnazione tanto alle strutture centrali quanto a quelle territoriali.
40. In tale contesto, non può essere riconosciuta ai candidati alcuna pretesa a che la prova sia calibrata sulle esigenze operative di singoli uffici, dovendo invece la stessa essere strutturata in funzione delle esigenze complessive dell’Amministrazione.
41. Né può ritenersi che la varietà delle materie costituisca, di per sé, indice di irragionevolezza, atteso che la denominazione stessa del profilo (“settore civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi”) evidenzia la natura trasversale delle competenze richieste.
42. In definitiva, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la manifesta incongruità o irragionevolezza della previsione contestata, risolvendosi la censura in una richiesta di sostituzione della valutazione amministrativa con quella giudiziale, operazione non consentita.
43. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
44. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità del bando nella parte in cui non prevede l’indicazione puntuale delle sedi di assegnazione dei vincitori.
45. Anche tale censura è infondata.
46. Deve osservarsi, in primo luogo, che l’art. 3, comma 2, lett. g), del d.P.R. n. 487/1994 non impone all’Amministrazione l’indicazione analitica delle singole sedi di servizio, essendo sufficiente che il bando individui l’ambito territoriale di destinazione.
47. Nel caso di specie, tale requisito risulta pienamente soddisfatto mediante l’indicazione della destinazione presso le sedi centrali e periferiche dell’Amministrazione.
48. Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, infatti, non è indispensabile la preventiva individuazione delle specifiche sedi da ricoprire, ben potendo l’Amministrazione procedere alla loro determinazione in un momento successivo, in relazione alle effettive esigenze organizzative e alle vacanze di organico.
49. Tale soluzione risponde a evidenti esigenze di flessibilità e buon andamento, consentendo una gestione più efficiente delle risorse umane e un adeguamento dinamico alle necessità del servizio.
50. Deve inoltre escludersi che la mancata indicazione puntuale delle sedi determini una compressione del diritto di partecipazione, atteso che il candidato non vanta un interesse giuridicamente tutelato alla scelta preventiva della sede, ma unicamente all’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria.
51. Nel caso di specie, peraltro, il bando prevede espressamente che, all’esito della procedura, l’Amministrazione comunicherà l’elenco delle sedi disponibili e procederà all’assegnazione in stretto ordine di graduatoria, così garantendo il rispetto del principio meritocratico.
52. Né i ricorrenti allegano alcun concreto pregiudizio derivante dalla modalità prescelta dall’Amministrazione, limitandosi a prospettare un pregiudizio meramente ipotetico.
53. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
54. Con l’ultimo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità della mancata ripubblicazione del bando in versione coordinata con le modifiche introdotte dal decreto n. 56/2025.
55. La censura è manifestamente infondata.
56. Deve anzitutto rilevarsi che l’ordinamento non prevede, in caso di modifiche della lex specialis , un obbligo generalizzato di ripubblicazione integrale del bando in forma coordinata. È, al contrario, sufficiente che le modifiche siano rese conoscibili agli interessati mediante modalità idonee a garantirne la piena accessibilità.
57. Nel caso di specie, tale requisito risulta pienamente soddisfatto, atteso che il decreto modificativo è stato pubblicato nelle medesime forme del bando originario ed è stato accompagnato dalla riapertura dei termini per la presentazione delle domande.
58. Tale circostanza assume rilievo decisivo, in quanto consente di escludere in radice qualsiasi lesione del diritto di partecipazione, avendo tutti gli interessati avuto la possibilità di prendere cognizione delle modifiche e di valutare consapevolmente la propria partecipazione.
59. Deve inoltre evidenziarsi che i ricorrenti non indicano in modo specifico quale concreto pregiudizio sarebbe derivato dalla mancata ripubblicazione coordinata, limitandosi a una censura meramente formale. In assenza di un pregiudizio effettivo, la doglianza si appalesa priva di rilevanza.
60. Né può ritenersi violata la disciplina in materia di pubblicità, atteso che, ai sensi dell’art. 35-ter, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento è idonea a garantire la piena conoscibilità delle procedure concorsuali.
61. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
62. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato in tutte le sue censure.
63. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AN, Presidente
NN IG, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NN IG | LE AN |
IL SEGRETARIO