Art. 5. 1. All' articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612 , le parole: «superiori a lire cinquecentomila.» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 260.».
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 luglio 2004
Il Ministro: Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 365 Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto ministeriale n. 612 del 1996 , come modificato dal presente regolamento:
«Art. 8. - 1. Il Fondo non richiede ne' restituisce alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse non sono superiori a Euro 260.».
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 luglio 2004
Il Ministro: Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 365 Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto ministeriale n. 612 del 1996 , come modificato dal presente regolamento:
«Art. 8. - 1. Il Fondo non richiede ne' restituisce alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse non sono superiori a Euro 260.».