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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 19/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 1409/2025 depositato il 23/04/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione – Bari difesa da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1840/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari sez. 5 e pubblicata il 24/09/2024
atti impositivi:
- avviso iscrizione ipotecaria n. 01420221460001434004 irpef-altro 2008
- cartella di pagamento n. 01420120011441205000 irpef-addizionale comunale 2008 - cartella di pagamento n. 01420120046478446000 irpef-altro 2009
- cartella di pagamento n. 01420130039555888000 irpef-altro 2010
- cartella di pagamento n. 01420140034989470000 irpef-altro 2011
- cartella di pagamento n. 014220160011539785000 irpef-altro 2012
- cartella di pagamento n. 01420160031662157000 irpef-altro 2013
- cartella di pagamento n. 01420180010224613000 occup. aree pubb. 2013
- cartella di pagamento n. 01420180037345938000 imu 2012
- cartella di pagamento n. 01420180037345938000 imu 2013
- cartella di pagamento n. 01420180037345938000 imu 2014
- cartella di pagamento n. 01420180037345938000 imu 2015
- cartella di pagamento n. 314201440001024548000 contr. ivs 2013
- cartella di pagamento n. 31420140003905023000 contrib. ivs 2013
- cartella di pagamento n. 31420160001353549000 contrib. ivs 2015
- cartella di pagamento n. 31420160006159932000 contr. ivs 2015
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, da distrarre in favore del difensore anticipatario;
Appellata: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore.
Svolgimento del processo Ricorrente_1, come in atti generalizzata, rappresentata e difesa (d'ora in aventi per brevità la contribuente), con ricorso notificato in data 24.3.2025, poi iscritto a ruolo in data 23.4.2025 e depositato in data 29.4.2025 nella Segreteria di questa Corte, proponeva appello avverso la sentenza n. 1840/05/2024 della Corte di giustizia tributaria di 1° gr. di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio da distrarre in favore del difensore anticipatario.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto nella presente sede si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 0142022146000143004 (fasc. n. 2022/28038), emessa dal concessionario del servizio di riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27.9.2023 e notificata in data 16.1.2024.
A mezzo di tale atto il suddetto concessionario riferiva di avere, con nota n. 44901/6011 del 26.9.2023, iscritto ipoteca su un immobile di proprietà della contribuente, ubicato in Altamura alla Indirizzo_1 ed iscritto in N.c.e.u. al Indirizzo_1 ; l'adozione di tale misura conservativa conseguiva all'inadempimento delle debitorie riportate in tale atto alle pagg. nn. 3 – 11, riconducibili a n. 8 cartelle di pagamento emesse ALER (e prima ancora dai soggetti giuridici cui essa era subentrata) ed a n. 3 avvisi di addebito emessi ALI.n.p.s.. La Corte di g.t. di Bari riconosceva l'infondatezza delle doglianze addotte dal contribuente ed in particolare affermava che i diritti di credito vantati nei confronti della contribuente non si erano estinti in conseguenza del vano decorso del loro termine di prescrizione ed escludeva che la comunicazione di iscrizione ipotecaria fosse affetta dai vizi denunciati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato, cui nella presente sede si rimanda;
ella denunciava l'illegittimità dell'atto impugnato in conseguenza dell'intervenuta prescrizione dei diritti di credito da esso richiamati (a sua volta in conseguenza della nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 del 27/5/2022, la violazione del principio del beneficium excussionis, la violazione dell'art. 77 d.p.r. n. 602/73 in conseguenza del difetto di motivazione della comunicazione impugnata e della mancata indicazione del valore dell'immobile ipotecato, la violazione dell'art. 50 comma 2 d.p.r. n. 602/73 L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione. Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita in proprio danno in conseguenza dell'intervenuta estinzione – dovuta all'avvenuto decorso del relativo termine di prescrizione – dei diritti di credito a garanzia dei quali tale misura è stata adottata;
aggiunge che la maturazione del termine di prescrizione deriverebbe dalla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 e dalla sua durata quinquennale;
quest'ultima comporterebbe che i diritti di credito vantati attraverso atti notificati prima dell'8.3.2014 (ossia il momento di inizio del quinquennio antecedente all'8.3.2019, data di notifica dell'ultimo atto a suo parere validamente notificato ossia l'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000) si sarebbero estinti in seguito alla maturazione del termine quinquennale di prescrizione.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
In primo luogo, va rilevata la parziale inammissibilità del motivo di gravame ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92 in conseguenza della sua novità.
Nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio l'attuale appellante non ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000, limitandosi a lamentare in modo del tutto generico (e quasi rabdomantico) l'intervenuta estinzione di tutti i diritti di credito cautelati ALiscrizione ipotecaria per effetto del decorso del termine quinquennale di prescrizione;
il motivo che pertanto solleva tale eccezione nel presente grado di giudizio non è ammissibile. In secondo luogo, va dichiarata l'infondatezza del motivo in disamina.
Dall'esame degli atti versati nel fascicolo del precedente grado di giudizio si evince che l'attività di notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 si è svolta nei termini che di seguito si illustrano. L'ufficiale della riscossione ha tentato la notifica dell'atto in data 27.2.2023 mediante accesso all'abitazione della contribuente (ubicata in Altamura alla Indirizzo_1 ); ivi ha accertato l'assenza temporanea della destinataria della notifica – ovvero l'appellante – e pertanto ha proceduto agli adempimenti previsti ALart. 26 comma 4 d.p.r. n. 602/73 (come modificato dalla sentenza n.
258/12 della Corte Cost.) e ALart. 140 c.p.c. ovvero ha depositato l'atto da notificare presso la Casa
Comunale di Altamura (come risulta ALavviso di deposito n. 23620 di prot. del 9.3.2023, sottoscritto altresì dal competente funzionario del Comune di Altamura) ed ha dato informato di tale deposito la contribuente mediante affissione di avviso alla porta della sua abitazione ed invio di comunicazione datata 9.3.2023 a mezzo di raccomandata a.r. n. 69645181563 – 2 (c.d. “comunicazione di avvenuto deposito”); ALavviso di ricevimento di quest'ultima risulta che essa è stata spedita in data 20.3.2023 e e ricevuta dalla sua destinataria (cui l'avrebbe consegnata l'incaricato della distribuzione della corrispondenza tale Nominativo_1) in data 23.3.2023.
L'appellante assume che la notifica dell'intimazione sarebbe nulla poiché nell'avviso di ricevimento di tale raccomandata non sarebbero riportate le generalità del destinatario (che renderebbe incerta la conoscenza dell'atto in capo alla destinataria) e la sottoscrizione del ricevente non le apparterrebbe.
La doglianza è manifestamente infondata.
L'avviso di ricevimento, specie se compilato (come in questo caso) ALufficiale postale, è atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso della veridicità delle circostanze attestate dal proprio autore, come previsto dagli artt. 2699 e 2700 c.c..
L'appellante avrebbe dovuto disconoscere l'autenticità della sottoscrizione apposta su tale atto dal soggetto ricevente – della quale si attesta la riconducibilità a lei – mediante la proposizione della querela di falso prevista dagli artt. 221 e ss. c.p.c. e pure ventilata nell'atto di appello (cfr. pag. n. 6 del libello); tale querela non è stata esperita e pertanto la ricevuta di ritorno in discorso conserva la propria efficacia probatoria. Quanto alla ricevuta di ritorno identificata dal n. 69516181563 – 6, va riconosciuto che essa con ogni evidenza è stata affoliata per errore agli atti del precedente grado di giudizio;
essa infatti documenta un precedente tentativo di notificare alla contribuente l'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000, esperito per mezzo dell'invio di raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 26 comma 1 d.p.r. n. 602/73 in data 29.6.2022 e concluso in modo infruttuoso a causa del mancato rintraccio della contribuente destinataria presso la propria abitazione.
Appare evidente come, dal semplice raffronto delle date riportate al suo interno, essa non abbia alcuna attinenza con l'attività di notifica intrapresa ALufficiale della riscossione in data 27.2.2023 e della quale si è finora discusso.
Tanto premesso, occorre osservare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (Cass. Civ.
Sez. Trib. sent. n. 33213/23; in termini Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 23215/24). Passando perciò in rassegna il materiale documentale versato ALappellato agli atti del precedente grado di giudizio, si possono trarre le conclusioni che seguono.
La cartella di pagamento n. 01420120011441205000 intima la corresponsione dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2008.
Essa risulta validamente notificata in data 22.3.2012 (mediante invio di raccomandata a.r. recapitata a mani del marito convivente della contribuente). Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 6.9.2022 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189001375350000, avvenuta in data 3.4.2018 a mani della contribuente;
è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420120046478446000 intima la corresponsione dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente negli anni di imposta 2007 e 2009.
Essa risulta validamente notificata in data 10.1.2013 (mediante invio di raccomandata a.r. recapitata a mani della contribuente).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 25.6.2023 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420179008096843000, avvenuta in data 19.10.2017 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data
8.3.2019 mediante consegna a mani del medesimo consegnatario;
è stato infine interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione. La cartella di pagamento n. 01420130039555888000 intima la corresponsione dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2010.
Essa risulta validamente notificata in data 13.3.2014 (mediante consegna del relativo plico a mani della figlia della contribuente, tale Nominativo_3).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 28.8.2024 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013). Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420140034989470000 intima la corresponsione dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2011. Essa risulta validamente notificata in data 17.3.2015 (mediante consegna del relativo plico a mani della figlia della contribuente, tale Nominativo_3).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 1.9.2025 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000,
Nominativo_2avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale;
è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420160011539785000 intima la corresponsione del c.d. “canone RAI”
(tassa per il possesso di un apparecchio radiotelevisivo;
vi è addebito della sanzione pecuniaria e degli interessi legali) dovuto dalla contribuente nell'anno di imposta 2015 nonché dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2012.
Essa risulta validamente notificata in data 20.6.2016 (mediante consegna del relativo plico a mani del
Nominativo_2figlio della contribuente, tale ). Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spira in data 5.12.2026 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023. Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420160031662157000 intima la corresponsione dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2013.
Essa risulta validamente notificata in data 28.1.2017 (mediante consegna del relativo plico a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spira in data 13.7.2027 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013). Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420180037345938000 intima la corresponsione della t.o.s.a.p. (oltre che degli interessi legali) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2013.
Essa risulta validamente notificata in data 2.8.2018 (mediante consegna del relativo plico a mani della contribuente). Il termine di prescrizione del diritto di credito suo tramite vantato spirava in data 17.1.2024 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023.
Ne consegue che il diritto di credito suo tramite vantato non si è estinto per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420180037345938000 intima la corresponsione dell'i.mu. (oltre che degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente negli anni di imposta 2012,
2013, 2014 e 2015.
Essa risulta validamente notificata in data 26.2.2019 (mediante consegna del relativo plico a mani della contribuente).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 10.8.2024 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023. Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
L'avviso di addebito n. 31420140001024548000, emesso in data 9.5.2014 dalla Direzione Provinciale di Bari dell'I.n.p.s., intima la corresponsione dei contributi i.v.s. (oltre che delle relative sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2014.
Esso risulta validamente notificato in data 28.5.2014 (mediante spedizione a mezzo di raccomandata
Nominativo_3a.r. recapitata a tale , figlia della contribuente). Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 12.11.2019 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013). Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023. Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
L'avviso di addebito n. 31420140003905023000, emesso in data 24.9.2014 dalla Direzione Provinciale di Bari dell'I.n.p.s., intima la corresponsione dei contributi i.v.s. (oltre che delle relative sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2014.
Esso risulta validamente notificato in data 8.10.2014 (mediante spedizione a mezzo di raccomandata a.r. recapitata a tale Nominativo_3, figlio della contribuente).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 23.3.2020 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023. Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
L'avviso di addebito n. 31420160001353549000, emesso in data 9.4.2016 dalla Direzione Provinciale di Bari dell'I.n.p.s., intima la corresponsione dei contributi i.v.s. (oltre che delle relative sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno 2015.
Esso risulta validamente notificato in data 10.5.2016 (mediante spedizione a mezzo di raccomandata
Nominativo_2a.r. recapitata a tale , figlio della contribuente). Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 10.5.2021.
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000,
Nominativo_2avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale;
è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
L'avviso di addebito n. 314201600061599932000, emesso in data 24.10.2016 dalla Direzione
Provinciale di Bari dell'I.n.p.s., intima la corresponsione dei contributi i.v.s. (oltre che delle relative sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno 2015. Esso risulta validamente notificato in data 11.11.2016 (mediante spedizione a mezzo di raccomandata a.r. recapitata a tale Nominativo_2, figlio della contribuente).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 11.11.2021.
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
Dal complessivo esame della documentazione concernente la notifica degli atti di esercizio dei diritti di credito garantiti ALiscrizione ipotecaria impugnata nel presente processo può fondatamente evincersi che nessuno di tali diritti si è estinto in conseguenza del decorso del relativo termine di prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione del principio del beneficium excussionis stabilito in proprio favore ALart. 2304 c.c.; essa, infatti, assume che i quattro avvisi di addebito emessi ALI.n.p.s. e pure presupposti dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria vantano nei suoi confronti una pretesa creditoria priva di fondamento giacché si tratterebbe di contribuzione previdenziale dovuta dalla s.n.c. “Società_1 s.n.c.” di cui ella era socia;
a tal riguardo precisa che tali richieste di pagamento sarebbero infondate in quanto per un verso l'appellante non ha fattivamente partecipato alla conduzione dell'attività commerciale (e perciò non sarebbe tenuta alla corresponsione della contribuzione i.v.s. nella relativa gestione) e per altro verso l'istituto previdenziale avrebbe dovuto preventivamente escutere il patrimonio della società.
Il motivo è infondato.
In disparte ogni preliminare considerazione sul difetto di giurisdizione di questa Corte a vagliare simili questioni (che di contro ricadono nella giurisdizione dell'a.g.o.), va osservato che tali doglianze avrebbero dovuto essere proposte soltanto in occasione dell'impugnazione degli avvisi di addebito, dei quali è stata in precedenza acclarata incidentalmente la validità della notifica. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 77 d.p.r. n. 602/73 in conseguenza del fatto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non riporterebbe il valore del bene immobile ipotecato e sarebbe privo degli elementi essenziali ad informarla circa i criteri di quantificazione degli importi oggetto dei diritti di credito garantiti da essa. Il motivo è infondato. Il comma 1 dell'art. 77 d.p.r. n. 602/73 (nella formulazione vigente ratione temporis) prevede che
“Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”; in effetti questa disposizione risulta rispettata poiché a pag. n. 1 della comunicazione impugnata l'appellata riferisce di avere iscritto ipoteca sul cespite della contribuente per un importo pari al doppio dei debiti risultanti dal prospetto trascritto a partire da pag. n. 3 del medesimo atto.
Di contro, nessuna disposizione di legge (e neppure quella appena ricordata) stabilisce che nella comunicazione di iscrizione ipotecaria debba essere annotato il valore degli immobili attinti dalla misura conservativa. Questa ipotesi di nullità dell'atto impugnato è dunque insussistente.
Ulteriore doglianza inclusa nel motivo in disamina lamenta l'assenza nella comunicazione impugnata degli elementi necessari ad addivenire alla quantificazione degli importi pretesi;
in particolare, difetterebbe l'esplicitazione dei criteri di calcolo “delle sanzioni ed interessi applicati, nonché una specifica indicazione dell'aggio applicato”.
Tale doglianza è priva di pregio. Il “dettaglio delle somme da pagare” presente nella comunicazione impugnata alle pagg. nn. 3 – 11 fornisce tutte le informazioni – di cui l'appellante lamenta l'assenza – pertinenti alla natura ed all'entità degli importi dei diritti di credito oggetto di garanzia;
l'esposizione dei criteri di calcolo di tali importi è legittimamente assente poiché la loro sede è rappresentata dalle cartelle di pagamento o, ancora, dagli atti impositivi tramite cui le relative pretese creditorie sono state originariamente veicolate.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante denuncia la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata in conseguenza della violazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73; essa deduce che, essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, l'iscrizione dell'ipoteca avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica di un'intimazione di pagamento. La doglianza è radicalmente nulla.
L'iscrizione ipotecaria non è atto dell'esecuzione o della riscossione ma atto unilaterale di natura cautelare ossia volto ad impedire la dispersione della garanzia del diritto di credito affidato al concessionario del servizio di riscossione. D'altra parte, per un verso, l'iscrizione ipotecaria è stata preannunciata dalla comunicazione preventiva di iscrizione di cui al comma 2 bis dell'art. 77 d.p.r. n. 602/73 (che la contribuente dichiara esserle stata notificata in data 24.10.2022; cfr. pag. n. 7 dell'atto di appello), per altro verso, alla contribuente sono state notificate svariate intimazioni di pagamento, come risulta dalla documentazione versata in atti dal concessionario.
In data 1.12.2025 l'appellante ha avanzato istanza con cui ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quale conseguenza della sua ammissione alla rateizzazione dei carichi di ruolo iscritti nei suoi confronti, da essa domandata al concessionario del servizio di riscossione in data
31.10.2025 ed accordata da quest'ultimo in pari data (peraltro tale istanza fa riferimento alle debitorie riportate in tutte le cartelle di pagamento ed in un avviso di addebito richiamati dalla comunicazione oggetto di impugnazione). Dell'invocata fattispecie estintiva del presente processo non ricorrono i presupposti poiché essa non consegue all'ammissione del debitore al pagamento rateale del proprio debito;
di contro, essa consegue alla definizione agevolata dell'esposizione debitoria. Ad ogni modo, l'iscrizione ipotecaria impugnata nel presente processo, della quale si conferma la legittimità, fungerà per l'appellato da idonea garanzia del rispetto dell'impegno assunto ALappellante in occasione dell'ammissione alla citata rateizzazione. In definitiva, la comunicazione di iscrizione di ipoteca n. 0142022146000143004 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27.9.2023 è legittima e fondata.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio (al netto di quelle già liquidate all'esito della fase cautelare) meritano integrale compensazione ex art. 15 comma 2 d. lgs. n. 546/92; invero, l'atteggiamento tenuto dalla contribuente, la quale si è da ultimo impegnata al pagamento rateale della propria debitoria ed ha dato concreta prova (mediante esibizione della relativa quietanza) di rispettare tale impegno costituisce grave ed eccezionale ragione per addivenire a siffatto regolamento delle spese di lite.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1840/05/2024 della Corte di giustizia tributaria di 1° gr. di Bari;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 1409/2025 depositato il 23/04/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione – Bari difesa da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1840/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari sez. 5 e pubblicata il 24/09/2024
atti impositivi:
- avviso iscrizione ipotecaria n. 01420221460001434004 irpef-altro 2008
- cartella di pagamento n. 01420120011441205000 irpef-addizionale comunale 2008 - cartella di pagamento n. 01420120046478446000 irpef-altro 2009
- cartella di pagamento n. 01420130039555888000 irpef-altro 2010
- cartella di pagamento n. 01420140034989470000 irpef-altro 2011
- cartella di pagamento n. 014220160011539785000 irpef-altro 2012
- cartella di pagamento n. 01420160031662157000 irpef-altro 2013
- cartella di pagamento n. 01420180010224613000 occup. aree pubb. 2013
- cartella di pagamento n. 01420180037345938000 imu 2012
- cartella di pagamento n. 01420180037345938000 imu 2013
- cartella di pagamento n. 01420180037345938000 imu 2014
- cartella di pagamento n. 01420180037345938000 imu 2015
- cartella di pagamento n. 314201440001024548000 contr. ivs 2013
- cartella di pagamento n. 31420140003905023000 contrib. ivs 2013
- cartella di pagamento n. 31420160001353549000 contrib. ivs 2015
- cartella di pagamento n. 31420160006159932000 contr. ivs 2015
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, da distrarre in favore del difensore anticipatario;
Appellata: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore.
Svolgimento del processo Ricorrente_1, come in atti generalizzata, rappresentata e difesa (d'ora in aventi per brevità la contribuente), con ricorso notificato in data 24.3.2025, poi iscritto a ruolo in data 23.4.2025 e depositato in data 29.4.2025 nella Segreteria di questa Corte, proponeva appello avverso la sentenza n. 1840/05/2024 della Corte di giustizia tributaria di 1° gr. di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio da distrarre in favore del difensore anticipatario.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto nella presente sede si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 0142022146000143004 (fasc. n. 2022/28038), emessa dal concessionario del servizio di riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27.9.2023 e notificata in data 16.1.2024.
A mezzo di tale atto il suddetto concessionario riferiva di avere, con nota n. 44901/6011 del 26.9.2023, iscritto ipoteca su un immobile di proprietà della contribuente, ubicato in Altamura alla Indirizzo_1 ed iscritto in N.c.e.u. al Indirizzo_1 ; l'adozione di tale misura conservativa conseguiva all'inadempimento delle debitorie riportate in tale atto alle pagg. nn. 3 – 11, riconducibili a n. 8 cartelle di pagamento emesse ALER (e prima ancora dai soggetti giuridici cui essa era subentrata) ed a n. 3 avvisi di addebito emessi ALI.n.p.s.. La Corte di g.t. di Bari riconosceva l'infondatezza delle doglianze addotte dal contribuente ed in particolare affermava che i diritti di credito vantati nei confronti della contribuente non si erano estinti in conseguenza del vano decorso del loro termine di prescrizione ed escludeva che la comunicazione di iscrizione ipotecaria fosse affetta dai vizi denunciati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato, cui nella presente sede si rimanda;
ella denunciava l'illegittimità dell'atto impugnato in conseguenza dell'intervenuta prescrizione dei diritti di credito da esso richiamati (a sua volta in conseguenza della nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 del 27/5/2022, la violazione del principio del beneficium excussionis, la violazione dell'art. 77 d.p.r. n. 602/73 in conseguenza del difetto di motivazione della comunicazione impugnata e della mancata indicazione del valore dell'immobile ipotecato, la violazione dell'art. 50 comma 2 d.p.r. n. 602/73 L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione. Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita in proprio danno in conseguenza dell'intervenuta estinzione – dovuta all'avvenuto decorso del relativo termine di prescrizione – dei diritti di credito a garanzia dei quali tale misura è stata adottata;
aggiunge che la maturazione del termine di prescrizione deriverebbe dalla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 e dalla sua durata quinquennale;
quest'ultima comporterebbe che i diritti di credito vantati attraverso atti notificati prima dell'8.3.2014 (ossia il momento di inizio del quinquennio antecedente all'8.3.2019, data di notifica dell'ultimo atto a suo parere validamente notificato ossia l'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000) si sarebbero estinti in seguito alla maturazione del termine quinquennale di prescrizione.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
In primo luogo, va rilevata la parziale inammissibilità del motivo di gravame ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92 in conseguenza della sua novità.
Nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio l'attuale appellante non ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000, limitandosi a lamentare in modo del tutto generico (e quasi rabdomantico) l'intervenuta estinzione di tutti i diritti di credito cautelati ALiscrizione ipotecaria per effetto del decorso del termine quinquennale di prescrizione;
il motivo che pertanto solleva tale eccezione nel presente grado di giudizio non è ammissibile. In secondo luogo, va dichiarata l'infondatezza del motivo in disamina.
Dall'esame degli atti versati nel fascicolo del precedente grado di giudizio si evince che l'attività di notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 si è svolta nei termini che di seguito si illustrano. L'ufficiale della riscossione ha tentato la notifica dell'atto in data 27.2.2023 mediante accesso all'abitazione della contribuente (ubicata in Altamura alla Indirizzo_1 ); ivi ha accertato l'assenza temporanea della destinataria della notifica – ovvero l'appellante – e pertanto ha proceduto agli adempimenti previsti ALart. 26 comma 4 d.p.r. n. 602/73 (come modificato dalla sentenza n.
258/12 della Corte Cost.) e ALart. 140 c.p.c. ovvero ha depositato l'atto da notificare presso la Casa
Comunale di Altamura (come risulta ALavviso di deposito n. 23620 di prot. del 9.3.2023, sottoscritto altresì dal competente funzionario del Comune di Altamura) ed ha dato informato di tale deposito la contribuente mediante affissione di avviso alla porta della sua abitazione ed invio di comunicazione datata 9.3.2023 a mezzo di raccomandata a.r. n. 69645181563 – 2 (c.d. “comunicazione di avvenuto deposito”); ALavviso di ricevimento di quest'ultima risulta che essa è stata spedita in data 20.3.2023 e e ricevuta dalla sua destinataria (cui l'avrebbe consegnata l'incaricato della distribuzione della corrispondenza tale Nominativo_1) in data 23.3.2023.
L'appellante assume che la notifica dell'intimazione sarebbe nulla poiché nell'avviso di ricevimento di tale raccomandata non sarebbero riportate le generalità del destinatario (che renderebbe incerta la conoscenza dell'atto in capo alla destinataria) e la sottoscrizione del ricevente non le apparterrebbe.
La doglianza è manifestamente infondata.
L'avviso di ricevimento, specie se compilato (come in questo caso) ALufficiale postale, è atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso della veridicità delle circostanze attestate dal proprio autore, come previsto dagli artt. 2699 e 2700 c.c..
L'appellante avrebbe dovuto disconoscere l'autenticità della sottoscrizione apposta su tale atto dal soggetto ricevente – della quale si attesta la riconducibilità a lei – mediante la proposizione della querela di falso prevista dagli artt. 221 e ss. c.p.c. e pure ventilata nell'atto di appello (cfr. pag. n. 6 del libello); tale querela non è stata esperita e pertanto la ricevuta di ritorno in discorso conserva la propria efficacia probatoria. Quanto alla ricevuta di ritorno identificata dal n. 69516181563 – 6, va riconosciuto che essa con ogni evidenza è stata affoliata per errore agli atti del precedente grado di giudizio;
essa infatti documenta un precedente tentativo di notificare alla contribuente l'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000, esperito per mezzo dell'invio di raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 26 comma 1 d.p.r. n. 602/73 in data 29.6.2022 e concluso in modo infruttuoso a causa del mancato rintraccio della contribuente destinataria presso la propria abitazione.
Appare evidente come, dal semplice raffronto delle date riportate al suo interno, essa non abbia alcuna attinenza con l'attività di notifica intrapresa ALufficiale della riscossione in data 27.2.2023 e della quale si è finora discusso.
Tanto premesso, occorre osservare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (Cass. Civ.
Sez. Trib. sent. n. 33213/23; in termini Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 23215/24). Passando perciò in rassegna il materiale documentale versato ALappellato agli atti del precedente grado di giudizio, si possono trarre le conclusioni che seguono.
La cartella di pagamento n. 01420120011441205000 intima la corresponsione dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2008.
Essa risulta validamente notificata in data 22.3.2012 (mediante invio di raccomandata a.r. recapitata a mani del marito convivente della contribuente). Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 6.9.2022 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189001375350000, avvenuta in data 3.4.2018 a mani della contribuente;
è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420120046478446000 intima la corresponsione dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente negli anni di imposta 2007 e 2009.
Essa risulta validamente notificata in data 10.1.2013 (mediante invio di raccomandata a.r. recapitata a mani della contribuente).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 25.6.2023 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420179008096843000, avvenuta in data 19.10.2017 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data
8.3.2019 mediante consegna a mani del medesimo consegnatario;
è stato infine interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione. La cartella di pagamento n. 01420130039555888000 intima la corresponsione dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2010.
Essa risulta validamente notificata in data 13.3.2014 (mediante consegna del relativo plico a mani della figlia della contribuente, tale Nominativo_3).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 28.8.2024 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013). Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420140034989470000 intima la corresponsione dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2011. Essa risulta validamente notificata in data 17.3.2015 (mediante consegna del relativo plico a mani della figlia della contribuente, tale Nominativo_3).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 1.9.2025 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000,
Nominativo_2avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale;
è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420160011539785000 intima la corresponsione del c.d. “canone RAI”
(tassa per il possesso di un apparecchio radiotelevisivo;
vi è addebito della sanzione pecuniaria e degli interessi legali) dovuto dalla contribuente nell'anno di imposta 2015 nonché dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2012.
Essa risulta validamente notificata in data 20.6.2016 (mediante consegna del relativo plico a mani del
Nominativo_2figlio della contribuente, tale ). Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spira in data 5.12.2026 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023. Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420160031662157000 intima la corresponsione dell'i.r.p.e.f. (oltre che delle addizionali regionale e comunale, degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2013.
Essa risulta validamente notificata in data 28.1.2017 (mediante consegna del relativo plico a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spira in data 13.7.2027 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013). Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420180037345938000 intima la corresponsione della t.o.s.a.p. (oltre che degli interessi legali) dovuta dalla contribuente nell'anno di imposta 2013.
Essa risulta validamente notificata in data 2.8.2018 (mediante consegna del relativo plico a mani della contribuente). Il termine di prescrizione del diritto di credito suo tramite vantato spirava in data 17.1.2024 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023.
Ne consegue che il diritto di credito suo tramite vantato non si è estinto per decorso del termine di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 01420180037345938000 intima la corresponsione dell'i.mu. (oltre che degli interessi legali e delle sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente negli anni di imposta 2012,
2013, 2014 e 2015.
Essa risulta validamente notificata in data 26.2.2019 (mediante consegna del relativo plico a mani della contribuente).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 10.8.2024 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data 23.3.2023. Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
L'avviso di addebito n. 31420140001024548000, emesso in data 9.5.2014 dalla Direzione Provinciale di Bari dell'I.n.p.s., intima la corresponsione dei contributi i.v.s. (oltre che delle relative sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2014.
Esso risulta validamente notificato in data 28.5.2014 (mediante spedizione a mezzo di raccomandata
Nominativo_3a.r. recapitata a tale , figlia della contribuente). Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 12.11.2019 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013). Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023. Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
L'avviso di addebito n. 31420140003905023000, emesso in data 24.9.2014 dalla Direzione Provinciale di Bari dell'I.n.p.s., intima la corresponsione dei contributi i.v.s. (oltre che delle relative sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2014.
Esso risulta validamente notificato in data 8.10.2014 (mediante spedizione a mezzo di raccomandata a.r. recapitata a tale Nominativo_3, figlio della contribuente).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 23.3.2020 (alla luce della sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 – 15.6.2014 per effetto della previsione dell'art. 1 comma 623 L. n. 147/2013).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023. Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
L'avviso di addebito n. 31420160001353549000, emesso in data 9.4.2016 dalla Direzione Provinciale di Bari dell'I.n.p.s., intima la corresponsione dei contributi i.v.s. (oltre che delle relative sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno 2015.
Esso risulta validamente notificato in data 10.5.2016 (mediante spedizione a mezzo di raccomandata
Nominativo_2a.r. recapitata a tale , figlio della contribuente). Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 10.5.2021.
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000,
Nominativo_2avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale;
è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
L'avviso di addebito n. 314201600061599932000, emesso in data 24.10.2016 dalla Direzione
Provinciale di Bari dell'I.n.p.s., intima la corresponsione dei contributi i.v.s. (oltre che delle relative sanzioni pecuniarie) dovuta dalla contribuente nell'anno 2015. Esso risulta validamente notificato in data 11.11.2016 (mediante spedizione a mezzo di raccomandata a.r. recapitata a tale Nominativo_2, figlio della contribuente).
Il termine di prescrizione dei diritti di credito suo tramite vantati spirava in data 11.11.2021.
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013537730000, avvenuta in data 8.3.2019 a mani del figlio della contribuente, tale Nominativo_2; è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229008984601000 avvenuta in data
23.3.2023.
Ne consegue che i diritti di credito suo tramite vantati non si sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
Dal complessivo esame della documentazione concernente la notifica degli atti di esercizio dei diritti di credito garantiti ALiscrizione ipotecaria impugnata nel presente processo può fondatamente evincersi che nessuno di tali diritti si è estinto in conseguenza del decorso del relativo termine di prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione del principio del beneficium excussionis stabilito in proprio favore ALart. 2304 c.c.; essa, infatti, assume che i quattro avvisi di addebito emessi ALI.n.p.s. e pure presupposti dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria vantano nei suoi confronti una pretesa creditoria priva di fondamento giacché si tratterebbe di contribuzione previdenziale dovuta dalla s.n.c. “Società_1 s.n.c.” di cui ella era socia;
a tal riguardo precisa che tali richieste di pagamento sarebbero infondate in quanto per un verso l'appellante non ha fattivamente partecipato alla conduzione dell'attività commerciale (e perciò non sarebbe tenuta alla corresponsione della contribuzione i.v.s. nella relativa gestione) e per altro verso l'istituto previdenziale avrebbe dovuto preventivamente escutere il patrimonio della società.
Il motivo è infondato.
In disparte ogni preliminare considerazione sul difetto di giurisdizione di questa Corte a vagliare simili questioni (che di contro ricadono nella giurisdizione dell'a.g.o.), va osservato che tali doglianze avrebbero dovuto essere proposte soltanto in occasione dell'impugnazione degli avvisi di addebito, dei quali è stata in precedenza acclarata incidentalmente la validità della notifica. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 77 d.p.r. n. 602/73 in conseguenza del fatto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non riporterebbe il valore del bene immobile ipotecato e sarebbe privo degli elementi essenziali ad informarla circa i criteri di quantificazione degli importi oggetto dei diritti di credito garantiti da essa. Il motivo è infondato. Il comma 1 dell'art. 77 d.p.r. n. 602/73 (nella formulazione vigente ratione temporis) prevede che
“Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”; in effetti questa disposizione risulta rispettata poiché a pag. n. 1 della comunicazione impugnata l'appellata riferisce di avere iscritto ipoteca sul cespite della contribuente per un importo pari al doppio dei debiti risultanti dal prospetto trascritto a partire da pag. n. 3 del medesimo atto.
Di contro, nessuna disposizione di legge (e neppure quella appena ricordata) stabilisce che nella comunicazione di iscrizione ipotecaria debba essere annotato il valore degli immobili attinti dalla misura conservativa. Questa ipotesi di nullità dell'atto impugnato è dunque insussistente.
Ulteriore doglianza inclusa nel motivo in disamina lamenta l'assenza nella comunicazione impugnata degli elementi necessari ad addivenire alla quantificazione degli importi pretesi;
in particolare, difetterebbe l'esplicitazione dei criteri di calcolo “delle sanzioni ed interessi applicati, nonché una specifica indicazione dell'aggio applicato”.
Tale doglianza è priva di pregio. Il “dettaglio delle somme da pagare” presente nella comunicazione impugnata alle pagg. nn. 3 – 11 fornisce tutte le informazioni – di cui l'appellante lamenta l'assenza – pertinenti alla natura ed all'entità degli importi dei diritti di credito oggetto di garanzia;
l'esposizione dei criteri di calcolo di tali importi è legittimamente assente poiché la loro sede è rappresentata dalle cartelle di pagamento o, ancora, dagli atti impositivi tramite cui le relative pretese creditorie sono state originariamente veicolate.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante denuncia la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata in conseguenza della violazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73; essa deduce che, essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, l'iscrizione dell'ipoteca avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica di un'intimazione di pagamento. La doglianza è radicalmente nulla.
L'iscrizione ipotecaria non è atto dell'esecuzione o della riscossione ma atto unilaterale di natura cautelare ossia volto ad impedire la dispersione della garanzia del diritto di credito affidato al concessionario del servizio di riscossione. D'altra parte, per un verso, l'iscrizione ipotecaria è stata preannunciata dalla comunicazione preventiva di iscrizione di cui al comma 2 bis dell'art. 77 d.p.r. n. 602/73 (che la contribuente dichiara esserle stata notificata in data 24.10.2022; cfr. pag. n. 7 dell'atto di appello), per altro verso, alla contribuente sono state notificate svariate intimazioni di pagamento, come risulta dalla documentazione versata in atti dal concessionario.
In data 1.12.2025 l'appellante ha avanzato istanza con cui ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quale conseguenza della sua ammissione alla rateizzazione dei carichi di ruolo iscritti nei suoi confronti, da essa domandata al concessionario del servizio di riscossione in data
31.10.2025 ed accordata da quest'ultimo in pari data (peraltro tale istanza fa riferimento alle debitorie riportate in tutte le cartelle di pagamento ed in un avviso di addebito richiamati dalla comunicazione oggetto di impugnazione). Dell'invocata fattispecie estintiva del presente processo non ricorrono i presupposti poiché essa non consegue all'ammissione del debitore al pagamento rateale del proprio debito;
di contro, essa consegue alla definizione agevolata dell'esposizione debitoria. Ad ogni modo, l'iscrizione ipotecaria impugnata nel presente processo, della quale si conferma la legittimità, fungerà per l'appellato da idonea garanzia del rispetto dell'impegno assunto ALappellante in occasione dell'ammissione alla citata rateizzazione. In definitiva, la comunicazione di iscrizione di ipoteca n. 0142022146000143004 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27.9.2023 è legittima e fondata.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio (al netto di quelle già liquidate all'esito della fase cautelare) meritano integrale compensazione ex art. 15 comma 2 d. lgs. n. 546/92; invero, l'atteggiamento tenuto dalla contribuente, la quale si è da ultimo impegnata al pagamento rateale della propria debitoria ed ha dato concreta prova (mediante esibizione della relativa quietanza) di rispettare tale impegno costituisce grave ed eccezionale ragione per addivenire a siffatto regolamento delle spese di lite.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1840/05/2024 della Corte di giustizia tributaria di 1° gr. di Bari;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso