Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 19/01/2026, n. 207
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti sottostanti

    La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto nuova rispetto al primo grado. Nel merito, ha ritenuto che i crediti non si siano prescritti, analizzando le singole cartelle di pagamento e le relative interruzioni della prescrizione.

  • Rigettato
    Violazione del beneficium excussionis

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che tali questioni avrebbero dovuto essere sollevate in sede di impugnazione degli avvisi di addebito e che la giurisdizione in materia spetta all'AGO.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e di indicazione del valore dell'immobile nell'avviso di iscrizione ipotecaria

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la legge non richiede l'indicazione del valore dell'immobile e che il dettaglio delle somme è contenuto nelle cartelle di pagamento originarie.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73

    La Corte ha ritenuto la doglianza radicalmente nulla, specificando che l'iscrizione ipotecaria è un atto cautelare e che sono state notificate intimazioni di pagamento.

  • Rigettato
    Istanza di cessazione della materia del contendere

    La Corte ha rigettato l'istanza, affermando che la cessazione della materia del contendere non consegue all'ammissione alla rateizzazione ma alla definizione agevolata del debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 19/01/2026, n. 207
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 207
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo