CASS
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA OR LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto RD OL, con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2700 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 17/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/01/2025, la Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione annullava l'ordinanza del 09/09/2024, con la quale il Tribunale del riesame di Napoli aveva rigettato la richiesta ex art. 324, cod. proc. pen., formulata nell'interesse di IE OR, di riesame del decreto di sequestro preventivo del 03/08/2024 del GIP del Tribunale di Nola, avente a oggetto un suo fabbricato sito in Tufino, nell'ambito di un procedimento penale nel quale si contestava al predetto il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 06 giugno 2001, n. 380. Il giudice rimettente riteneva, in particolare, la fondatezza del primo, assorbente motivo di ricorso proposto dall'interessato, rilevando un vizio di mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine al fumus del commesso reato: il Tribunale si era limitato ad affermare, alla stregua di un mero richiamo al verbale di sequestro e a una nota della polizia municipale di Torino del 24/07/2024, che il titolo abilitativo era illegittimo poiché autorizzava il cambio di destinazione d'uso da abitazione agricola a deposito di un esercizio commerciale, non consentito dalla legge. Di tali elementi, tuttavia, non aveva specificato il contenuto, avendo rimesso alla valutazione della polizia giudiziaria ogni valutazione inerente alla illegittimità del titolo abilitativo. 2. Il giudice del rinvio, richiamato il contenuto della sentenza di annullamento, ha confermato la sussistenza del contestato fumus, ribadendo che, nella specie, si tratterebbe della realizzazione di un fabbricato a uso commerciale in zona agricola con cambio di destinazione d'uso, in conformità al permesso a costruire n. 6/2020 rilasciato all'indagato il 29/05/2020. Operato un richiamo alla nota della Polizia municipale del 24/07/2024, quel giudice ne ha, questa volta, esplicitato il contenuto, in uno con l'esito di un sopralluogo, cui aveva preso parte un componente del locale UTC, il quale aveva chiarito che l'intervento assentito era in violazione della normativa (artt. 10 e 44 d.P.R. 380/2001), posto che si trattava di una realizzazione abusiva, con un cambio di destinazione d'uso, non consentito in quella zona. Alla stregua di detti elementi, il Tribunale del riesame ha, pertanto, ritenuto la sussistenza del fumus del reato contestato, dando rilievo al parere tecnico e alla normativa richiamata nella nota dell'organo accertatore, precisando che il reato sussiste anche in ipotesi di permesso a costruire, come nella specie, illegittimo, siccome in contrasto con la vigente normativa. Infine, ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, stante la necessità di evitare che il reato sia portato a ulteriori conseguenze, trattandosi di opere non consentite dalla legge. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa del OR, formulando due motivi. 2 Con il primo, ha dedotto violazione dell'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380/2001, deducendo altresì mancata osservanza di quanto disposto dal giudice rimettente, avendo il Tribunale, ancora una volta, confermato la misura senza indicare e precisare i presupposti e fondamenti normativi, essendosi limitato ad aggiungere il contenuto della nota della polizia municipale, richiamata nel provvedimento annullato, non indicando la normativa violata e il contenuto della violazione contestata al beneficiario del permesso a costruire. Si tratterebbe, nella specie, di un cambio di destinazione d'uso consentito al momento nel quale l'intervento è stato eseguito in virtù di una legge regionale, non sussistendo divieti nelle norme di attuazione del PRG del comune di Tufino, norme richiamate nello stesso permesso a costruire n. 6/2020. L'art. 10 cui hanno fatto riferimento i giudici prevede solo il rilascio del permesso a costruire, laddove, nel caso all'esame, il titolo abilitativo darebbe conto delle ragioni per le quali è consentito il cambio di destinazione d'uso. La stessa circolare esplicativa della legge regionale, peraltro, affermerebbe la possibilità di insediare esercizi commerciali anche nelle zone territoriali "E", destinate alle attività agricole, restando priva di rilievo la circostanza che la Ip'olizia municipale avesse nell'occorso chiesto di verificare la legittimità dell'operato del tecnico che aveva rilasciato il permesso. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio, sotto forma però di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, emergente dall'erroneo presupposto dal quale è partito il Tribunale: secondo il giudice, nella specie, si tratterebbe della realizzazione di un fabbricato a uso commerciale, previo cambio di destinazione;
laddove, secondo la difesa, si tratterebbe di un fabbricato realizzato dapprima come manufatto agricolo su suolo agricolo, in virtù di un più risalente permesso a costruire e, solo in fase successiva (essendo il fabbricato finito solo nella parte strutturale), di un completamento di esso in forza del permesso n. 6/2020, con contestuale cambio di destinazione d'uso. Quanto, poi, alle ritenute esigenze cautelari, la difesa ha denunciato la manifesta illogicità del ragionamento svolto dal Tribunale che avrebbe ravvisato il periculum nella circostanza che, ove le opere fossero ultimate, proietterebbero conseguenze negative sul territorio, senza precisare quali siano e se vi sia un reale pregiudizio o una ulteriore lesione del bene protetto o se la persistente disponibilità del bene sia elemento neutro sotto il profilo della offensività. Nella specie, il manufatto era preesistente e il cambio di destinazione d'uso non si sarebbe concretizzato, in assenza di opere, neppure indicate o riscontrate dalla polizia giudiziaria. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto RD OL, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 3 2. Costituisce orientamento consolidato quello per il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 2690296 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, n.m. sul punto). Ed infatti, l'annullamento del precedente provvedimento è conseguito alla ritenuta insussistenza della motivazione, avendo il Tribunale operato un rinvio all'accertamento, senza indicarne neppure il contenuto. E ciò in quanto nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano solo la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01). In perfetta adesione a tali, consolidati principi, si è così spiegato, per esempio, che l'omessa o erronea valutazione, in provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio, della sussistenza dei presupposti fattuali (in un caso nel quale era opposta la ricorrenza dei presupposti per accedere a un regime tributario derogatorio o di favore) non è censurabile con ricorso per cassazione, non rientrando nella nozione di violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28502 del 08/03/2024, Drewes, Rv. 286835 - 01). Va, poi, tenuto presente che, in sede di riesame di misure cautelari reali, se è vero che il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, è anche vero che il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01), dovendosi considerare che detta valutazione è contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza (Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283 - 01). 3. Ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato. 4 Con la censura è stata dedotta la violazione dell'art. 44 lett. b), d. P.R. n. 380/2001 che prevede la sanzione penale per i casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione. La violazione è stata dedotta in relazione alla mancata indicazione degli estremi della norma primaria di riferimento, in uno con le ragioni della ritenuta illegittimità del permesso n. 6/2020, avendo la difesa opposto l'esistenza di un regime derogatorio (in virtù dell'art. 15, comma 1, legge regionale della Campania n. 1/2014) e la mancanza di divieti nelle norme di attuazione del PRG del comune di Tufino. E, a tal fine, ha ritenuto insufficiente il richiamo dell'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, norma che si limiterebbe invero a porre l'obbligo di richiedere il permesso a costruire, nella specie esistente. Cosicché, dalla mancata indicazione della norma primaria violata deriverebbe la violazione dell'art. 44, lett. b) citato che presuppone la prima, tenuto conto del richiamo, contenuto nel permesso, alla normativa regionale e alla circolare esplicativa n. 77/2014, nella quale si afferma la possibilità di insediare esercizi commerciali in zone agricole. 3.1. Al fine della verifica della dedotta violazione di legge, deve innanzitutto evidenziarsi che la Corte rimettente, con la pronuncia di annullamento, ha ritenuto il vizio di violazione di legge, sub specie mancanza di motivazione, per essersi il Tribunale limitato a richiamare atti del procedimento senza precisarne il contenuto. Ciò che il Tribunale ha, invece, fatto con l'ordinanza impugnata, dando altresì conto dell'esito di un sopralluogo al quale aveva preso parte un tecnico del locale UTC, il cui parere è stato ritenuto conclusivo quanto al fumus del reato contestato. 3.2. La difesa ha, di contro, dedotto l'omessa, incompleta o erronea valutazione di alcuni presupposti fattuali, introducendo tuttavia un vizio che non rientra nella nozione di violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. come sopra delineata. Rispetto ai casi sopra esaminati, infatti, in quello all'esame, mutatis mutandis, si è opposta l'esistenza di una situazione derogatoria al divieto ritenuto dai giudici e la incompleta disamina dei presupposti fattuali di riferimento della fattispecie contestata, affermandosi che il bene, sotto forma di manufatto agricolo, preesisteva al permesso ritenuto illegittimo e che i giudici del riesame non avrebbero spiegato in cosa consistessero le opere intese a imprimere a tale fabbricato una destinazione d'uso diversa. Ragionamento invero contraddittorio, sol che si consideri che, nella specie, si è contestato esattamente che il permesso edilizio autorizzava la trasformazione del bene da agricolo a commerciale, in una zona nella quale l'intervento non era consentito, conclusione che il Tribunale ha direttamente collegato al sopralluogo effettuato unitamente al tecnico comunale. Si tratta, con ogni evidenza, di censure che attaccano la completezza e persuasività del ragionamento probatorio, come tali idonee a fondare eventualmente un vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., ma non anche il dedotto vizio di violazione di legge nei termini sopra esposti. 4. Il secondo motivo non è deducibile in questa sede. 5 La difesa ha, infatti, opposto mancanza della motivazione e sua manifesta illogicità, riconducendo entrambe al vizio di cui all'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., ma non ha denunciato l'apparenza o difetto assoluto della motivazione, essendosi confrontata con quella rinvenibile nel provvedimento censurato, contestandone coerenza e logicità. Il Tribunale ha ritenuto che il vincolo dovesse essere mantenuto poiché l'ultimazione delle opere, non assentibili, proietterebbe conseguenze negative sul territorio portando il reato a ulteriori conseguenze, ciò che la difesa ha ritenuto illogico e contraddittorio, atteso che il manufatto era preesistente e che il cambio di destinazione d'uso non si sarebbe neppure realizzato, per difetto di opere a esso preordinate. Si tratta, con ogni evidenza, di vizi non deducibili in questa sede, stante il disposto di cui al più volte citato art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rilevandosi, a ogni buon conto, che, allorché il cambio di destinazione d'uso intervenga, come nella specie, tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, esso integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, indipendentemente dall'esecuzione di opere (vedi, in motivazione, Sez. 3, n. 11303 del 04/02/2022, Turrin, Rv. 2829292 - 01, laddove si opera un rinvio a T.A.R. Lazio, sez. II, 04/04/2017, n.4225). In tale arresto, peraltro, si è precisato che «neanche il cambiamento di destinazione d'uso senza realizzazione di opere edilizie costituirebbe un'attività del tutto libera e priva di vincoli, non potendo comportare la vanificazione di ogni previsione urbanistica che disciplini l'uso nel territorio del singolo Comune (T.A.R. Lazio, sez. II, 14/09/2020, n. 9570)». La destinazione d'uso, infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce «un elemento che qualifica la connotazione dell'immobile e risponde agli scopi di interesse pubblico perseguiti dalla pianificazione. Essa, infatti, individua il bene sotto l'aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona. Soltanto gli strumenti di pianificazione, generali ed attuativi, possono decidere, fra tutte quelle possibili, la destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, poiché alle varie e diverse destinazioni, in tutte le loro possibili relazioni, devono essere assegnate - proprio in sede pianificatoria - determinate qualità e quantità di servizi. L'organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d'uso e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente sull'organizzazione dei servizi, alterando appunto la possibilità di una gestione ottimale del territorio» (in motivazione, Sez. 3, n. 38005 del 13/05/2016, Farieri, Rv. 257689 - 01). Il che toglie ogni pregio alle osservazioni difensive inerenti all'assenza di opere intese a realizzare il mutamento di destinazione d'uso, ritenuto illegittimo dai giudici della fase cautelare, tenuto altresì conto che la contravvenzione di modifica della destinazione d'uso di un immobile in assenza di idoneo titolo abilitativo, di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona anche con 6 la stipula dell'atto negoziale, ove il mutamento avvenga per il suo tramite, oltre che con il compimento dei lavori necessari ad attuare il mutamento stesso (Sez. 3, n. 16167 del 27/02/2024, Vassileva, Rv. 286193 - 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 dicembre 2025. La Consigliera est. Il Pretidente IE PP AN Qi SA DIZIAft;
O liendo 7
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto RD OL, con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2700 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 17/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/01/2025, la Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione annullava l'ordinanza del 09/09/2024, con la quale il Tribunale del riesame di Napoli aveva rigettato la richiesta ex art. 324, cod. proc. pen., formulata nell'interesse di IE OR, di riesame del decreto di sequestro preventivo del 03/08/2024 del GIP del Tribunale di Nola, avente a oggetto un suo fabbricato sito in Tufino, nell'ambito di un procedimento penale nel quale si contestava al predetto il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 06 giugno 2001, n. 380. Il giudice rimettente riteneva, in particolare, la fondatezza del primo, assorbente motivo di ricorso proposto dall'interessato, rilevando un vizio di mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine al fumus del commesso reato: il Tribunale si era limitato ad affermare, alla stregua di un mero richiamo al verbale di sequestro e a una nota della polizia municipale di Torino del 24/07/2024, che il titolo abilitativo era illegittimo poiché autorizzava il cambio di destinazione d'uso da abitazione agricola a deposito di un esercizio commerciale, non consentito dalla legge. Di tali elementi, tuttavia, non aveva specificato il contenuto, avendo rimesso alla valutazione della polizia giudiziaria ogni valutazione inerente alla illegittimità del titolo abilitativo. 2. Il giudice del rinvio, richiamato il contenuto della sentenza di annullamento, ha confermato la sussistenza del contestato fumus, ribadendo che, nella specie, si tratterebbe della realizzazione di un fabbricato a uso commerciale in zona agricola con cambio di destinazione d'uso, in conformità al permesso a costruire n. 6/2020 rilasciato all'indagato il 29/05/2020. Operato un richiamo alla nota della Polizia municipale del 24/07/2024, quel giudice ne ha, questa volta, esplicitato il contenuto, in uno con l'esito di un sopralluogo, cui aveva preso parte un componente del locale UTC, il quale aveva chiarito che l'intervento assentito era in violazione della normativa (artt. 10 e 44 d.P.R. 380/2001), posto che si trattava di una realizzazione abusiva, con un cambio di destinazione d'uso, non consentito in quella zona. Alla stregua di detti elementi, il Tribunale del riesame ha, pertanto, ritenuto la sussistenza del fumus del reato contestato, dando rilievo al parere tecnico e alla normativa richiamata nella nota dell'organo accertatore, precisando che il reato sussiste anche in ipotesi di permesso a costruire, come nella specie, illegittimo, siccome in contrasto con la vigente normativa. Infine, ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, stante la necessità di evitare che il reato sia portato a ulteriori conseguenze, trattandosi di opere non consentite dalla legge. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa del OR, formulando due motivi. 2 Con il primo, ha dedotto violazione dell'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380/2001, deducendo altresì mancata osservanza di quanto disposto dal giudice rimettente, avendo il Tribunale, ancora una volta, confermato la misura senza indicare e precisare i presupposti e fondamenti normativi, essendosi limitato ad aggiungere il contenuto della nota della polizia municipale, richiamata nel provvedimento annullato, non indicando la normativa violata e il contenuto della violazione contestata al beneficiario del permesso a costruire. Si tratterebbe, nella specie, di un cambio di destinazione d'uso consentito al momento nel quale l'intervento è stato eseguito in virtù di una legge regionale, non sussistendo divieti nelle norme di attuazione del PRG del comune di Tufino, norme richiamate nello stesso permesso a costruire n. 6/2020. L'art. 10 cui hanno fatto riferimento i giudici prevede solo il rilascio del permesso a costruire, laddove, nel caso all'esame, il titolo abilitativo darebbe conto delle ragioni per le quali è consentito il cambio di destinazione d'uso. La stessa circolare esplicativa della legge regionale, peraltro, affermerebbe la possibilità di insediare esercizi commerciali anche nelle zone territoriali "E", destinate alle attività agricole, restando priva di rilievo la circostanza che la Ip'olizia municipale avesse nell'occorso chiesto di verificare la legittimità dell'operato del tecnico che aveva rilasciato il permesso. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio, sotto forma però di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, emergente dall'erroneo presupposto dal quale è partito il Tribunale: secondo il giudice, nella specie, si tratterebbe della realizzazione di un fabbricato a uso commerciale, previo cambio di destinazione;
laddove, secondo la difesa, si tratterebbe di un fabbricato realizzato dapprima come manufatto agricolo su suolo agricolo, in virtù di un più risalente permesso a costruire e, solo in fase successiva (essendo il fabbricato finito solo nella parte strutturale), di un completamento di esso in forza del permesso n. 6/2020, con contestuale cambio di destinazione d'uso. Quanto, poi, alle ritenute esigenze cautelari, la difesa ha denunciato la manifesta illogicità del ragionamento svolto dal Tribunale che avrebbe ravvisato il periculum nella circostanza che, ove le opere fossero ultimate, proietterebbero conseguenze negative sul territorio, senza precisare quali siano e se vi sia un reale pregiudizio o una ulteriore lesione del bene protetto o se la persistente disponibilità del bene sia elemento neutro sotto il profilo della offensività. Nella specie, il manufatto era preesistente e il cambio di destinazione d'uso non si sarebbe concretizzato, in assenza di opere, neppure indicate o riscontrate dalla polizia giudiziaria. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto RD OL, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 3 2. Costituisce orientamento consolidato quello per il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 2690296 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, n.m. sul punto). Ed infatti, l'annullamento del precedente provvedimento è conseguito alla ritenuta insussistenza della motivazione, avendo il Tribunale operato un rinvio all'accertamento, senza indicarne neppure il contenuto. E ciò in quanto nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano solo la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01). In perfetta adesione a tali, consolidati principi, si è così spiegato, per esempio, che l'omessa o erronea valutazione, in provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio, della sussistenza dei presupposti fattuali (in un caso nel quale era opposta la ricorrenza dei presupposti per accedere a un regime tributario derogatorio o di favore) non è censurabile con ricorso per cassazione, non rientrando nella nozione di violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28502 del 08/03/2024, Drewes, Rv. 286835 - 01). Va, poi, tenuto presente che, in sede di riesame di misure cautelari reali, se è vero che il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, è anche vero che il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01), dovendosi considerare che detta valutazione è contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza (Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283 - 01). 3. Ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato. 4 Con la censura è stata dedotta la violazione dell'art. 44 lett. b), d. P.R. n. 380/2001 che prevede la sanzione penale per i casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione. La violazione è stata dedotta in relazione alla mancata indicazione degli estremi della norma primaria di riferimento, in uno con le ragioni della ritenuta illegittimità del permesso n. 6/2020, avendo la difesa opposto l'esistenza di un regime derogatorio (in virtù dell'art. 15, comma 1, legge regionale della Campania n. 1/2014) e la mancanza di divieti nelle norme di attuazione del PRG del comune di Tufino. E, a tal fine, ha ritenuto insufficiente il richiamo dell'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, norma che si limiterebbe invero a porre l'obbligo di richiedere il permesso a costruire, nella specie esistente. Cosicché, dalla mancata indicazione della norma primaria violata deriverebbe la violazione dell'art. 44, lett. b) citato che presuppone la prima, tenuto conto del richiamo, contenuto nel permesso, alla normativa regionale e alla circolare esplicativa n. 77/2014, nella quale si afferma la possibilità di insediare esercizi commerciali in zone agricole. 3.1. Al fine della verifica della dedotta violazione di legge, deve innanzitutto evidenziarsi che la Corte rimettente, con la pronuncia di annullamento, ha ritenuto il vizio di violazione di legge, sub specie mancanza di motivazione, per essersi il Tribunale limitato a richiamare atti del procedimento senza precisarne il contenuto. Ciò che il Tribunale ha, invece, fatto con l'ordinanza impugnata, dando altresì conto dell'esito di un sopralluogo al quale aveva preso parte un tecnico del locale UTC, il cui parere è stato ritenuto conclusivo quanto al fumus del reato contestato. 3.2. La difesa ha, di contro, dedotto l'omessa, incompleta o erronea valutazione di alcuni presupposti fattuali, introducendo tuttavia un vizio che non rientra nella nozione di violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. come sopra delineata. Rispetto ai casi sopra esaminati, infatti, in quello all'esame, mutatis mutandis, si è opposta l'esistenza di una situazione derogatoria al divieto ritenuto dai giudici e la incompleta disamina dei presupposti fattuali di riferimento della fattispecie contestata, affermandosi che il bene, sotto forma di manufatto agricolo, preesisteva al permesso ritenuto illegittimo e che i giudici del riesame non avrebbero spiegato in cosa consistessero le opere intese a imprimere a tale fabbricato una destinazione d'uso diversa. Ragionamento invero contraddittorio, sol che si consideri che, nella specie, si è contestato esattamente che il permesso edilizio autorizzava la trasformazione del bene da agricolo a commerciale, in una zona nella quale l'intervento non era consentito, conclusione che il Tribunale ha direttamente collegato al sopralluogo effettuato unitamente al tecnico comunale. Si tratta, con ogni evidenza, di censure che attaccano la completezza e persuasività del ragionamento probatorio, come tali idonee a fondare eventualmente un vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., ma non anche il dedotto vizio di violazione di legge nei termini sopra esposti. 4. Il secondo motivo non è deducibile in questa sede. 5 La difesa ha, infatti, opposto mancanza della motivazione e sua manifesta illogicità, riconducendo entrambe al vizio di cui all'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., ma non ha denunciato l'apparenza o difetto assoluto della motivazione, essendosi confrontata con quella rinvenibile nel provvedimento censurato, contestandone coerenza e logicità. Il Tribunale ha ritenuto che il vincolo dovesse essere mantenuto poiché l'ultimazione delle opere, non assentibili, proietterebbe conseguenze negative sul territorio portando il reato a ulteriori conseguenze, ciò che la difesa ha ritenuto illogico e contraddittorio, atteso che il manufatto era preesistente e che il cambio di destinazione d'uso non si sarebbe neppure realizzato, per difetto di opere a esso preordinate. Si tratta, con ogni evidenza, di vizi non deducibili in questa sede, stante il disposto di cui al più volte citato art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rilevandosi, a ogni buon conto, che, allorché il cambio di destinazione d'uso intervenga, come nella specie, tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, esso integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, indipendentemente dall'esecuzione di opere (vedi, in motivazione, Sez. 3, n. 11303 del 04/02/2022, Turrin, Rv. 2829292 - 01, laddove si opera un rinvio a T.A.R. Lazio, sez. II, 04/04/2017, n.4225). In tale arresto, peraltro, si è precisato che «neanche il cambiamento di destinazione d'uso senza realizzazione di opere edilizie costituirebbe un'attività del tutto libera e priva di vincoli, non potendo comportare la vanificazione di ogni previsione urbanistica che disciplini l'uso nel territorio del singolo Comune (T.A.R. Lazio, sez. II, 14/09/2020, n. 9570)». La destinazione d'uso, infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce «un elemento che qualifica la connotazione dell'immobile e risponde agli scopi di interesse pubblico perseguiti dalla pianificazione. Essa, infatti, individua il bene sotto l'aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona. Soltanto gli strumenti di pianificazione, generali ed attuativi, possono decidere, fra tutte quelle possibili, la destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, poiché alle varie e diverse destinazioni, in tutte le loro possibili relazioni, devono essere assegnate - proprio in sede pianificatoria - determinate qualità e quantità di servizi. L'organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d'uso e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente sull'organizzazione dei servizi, alterando appunto la possibilità di una gestione ottimale del territorio» (in motivazione, Sez. 3, n. 38005 del 13/05/2016, Farieri, Rv. 257689 - 01). Il che toglie ogni pregio alle osservazioni difensive inerenti all'assenza di opere intese a realizzare il mutamento di destinazione d'uso, ritenuto illegittimo dai giudici della fase cautelare, tenuto altresì conto che la contravvenzione di modifica della destinazione d'uso di un immobile in assenza di idoneo titolo abilitativo, di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona anche con 6 la stipula dell'atto negoziale, ove il mutamento avvenga per il suo tramite, oltre che con il compimento dei lavori necessari ad attuare il mutamento stesso (Sez. 3, n. 16167 del 27/02/2024, Vassileva, Rv. 286193 - 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 dicembre 2025. La Consigliera est. Il Pretidente IE PP AN Qi SA DIZIAft;
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