Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 2700
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380/2001 e mancata osservanza delle disposizioni del giudice rimettente

    La Corte ha ritenuto che le censure attengano alla completezza e persuasività del ragionamento probatorio, idonee a fondare un vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ma non il dedotto vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

  • Rigettato
    Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari

    La Corte ha dichiarato il motivo non deducibile in sede di legittimità, in quanto attinente a vizi di motivazione non ammessi ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Ha inoltre precisato che il cambio di destinazione d'uso integra una modificazione edilizia con effetti sul carico urbanistico, anche in assenza di opere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 2700
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2700
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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