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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2024 depositato il 09/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4649 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 9/3/2024, rubricato al n. 745/24 R.G., ritualmente notificato al Comune di Siracusa, NA EB rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1, propone ricorso avverso l'avviso d'accertamento notificatogli il 24/12/23 per IMU anno 2018.
Il ricorso è basato sui motivi, ampiamente esposti nell'atto introduttivo cui integralmente si rinvia
Chiede l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si e' costituito il Comune di Siracusa che ha dedotto di aver preso atto del valore attribuito all'immobile del ricorrente giusta sentenza 4110/22 emessa da questa Corte ed ha ha dedotto che le parti si sono conciliate chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed ha prodotto verbale di conciliazione inter partes
All'udienza del 10/2/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, le parti hanno transatto il giudizio come da verbale di conciliazione intervenuta inter partes ed il
Comune ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere..
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese . Siracusa 10/2/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2024 depositato il 09/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4649 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 9/3/2024, rubricato al n. 745/24 R.G., ritualmente notificato al Comune di Siracusa, NA EB rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1, propone ricorso avverso l'avviso d'accertamento notificatogli il 24/12/23 per IMU anno 2018.
Il ricorso è basato sui motivi, ampiamente esposti nell'atto introduttivo cui integralmente si rinvia
Chiede l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si e' costituito il Comune di Siracusa che ha dedotto di aver preso atto del valore attribuito all'immobile del ricorrente giusta sentenza 4110/22 emessa da questa Corte ed ha ha dedotto che le parti si sono conciliate chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed ha prodotto verbale di conciliazione inter partes
All'udienza del 10/2/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, le parti hanno transatto il giudizio come da verbale di conciliazione intervenuta inter partes ed il
Comune ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere..
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese . Siracusa 10/2/2026