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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17922 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4101/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- TA ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO IA Giudice istruttore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 4101 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura alle liti in atti, dall'avv. Fabio Quojani, presso il cui studio professionale, in
Roma alla via Francesco Denza n. 16/d, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nato a [...] il 1° marzo 1975, rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1
di procura alle liti in atti, dall'avv. Antonio Canaletti, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del predetto, sito in Roma alla via dei Frassini n. 134
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2025 il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Più precisamente, guardando alle rispettive comparse conclusionali, la ricorrente ha chiesto che: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, preso atto della sentenza non definitiva che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, n. 3964/2022 del 14.3.2022, A) disporre che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre sig.ra Per_1 Per_2 Parte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater c.c., avendo il padre dimostrato
[...]
la sua inidoneità a gestire la co-genitorialità, e risiedano stabilmente presso
l'abitazione oggi di proprietà esclusiva della stessa;
B) fissare modalità di visita del padre che tengano conto dei comportamenti pregiudizievoli tenuti nei confronti dei due minori, delle risultanze della CTU e delle attuali esigenze dei minori;
in particolare, tenuto conto che il padre risiede in un Comune diverso da quello dei figli, si chiede che le modalità di visita del padre ai figli nei termini che seguono: Regime ordinario: Diritto del padre a tenere con sé i bambini a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera (con rientro nella casa coniugale tra le
20:30 e le 21:00); Vacanze estive: 6 settimane con il papà e 6 settimane con la mamma, di cui 15 giorni consecutivi, con onere dei genitori di accordarsi, entro il 30 maggio di ciascun anno, sul periodo di ferie di 15 giorni consecutivi da passare con i bambini, da farsi alternativamente nel mese di luglio o di agosto. Vacanze di Natale:
10 giorni con il papà e 5 giorni con la mamma, in modo che ogni anno i bambini passino alternativamente il giorno di Natale con l'uno o l'altro genitore, secondo lo schema che segue: • dalla chiusura delle scuole del 22/12 fino alla mattina del 01/01 con il papà; • dalla mattina del 01/01 alla sera del 06/01 con la mamma. e l'anno successivo: • dalla chiusura delle scuole del 22/12 fino alla mattina del 28/12 con la mamma;
• dalla mattina del 28/12 alla sera del 06/01 (entro le 21:00) con il papà.
Vacanze di Pasqua: 4 giorni con il papà e 2 giorni con la mamma, in modo che ogni anno i bambini passino alternativamente il giorno di Pasqua con l'uno o l'altro genitore in questo modo: • dalla chiusura delle scuole del mercoledì fino alla mattina
2 del lunedì di Pasquetta con il papà; • dalla mattina di lunedì di Pasquetta fino alla sera del martedì con la mamma. e l'anno successivo: • dalla chiusura delle scuole del mercoledì fino alla mattina del sabato santo con il papà; • dalla mattina del sabato santo fino alla sera del giorno di Pasqua (entro le 21) con me;
• dalla sera di Pasqua
(entro le 21) alla sera del martedì (entro le 21) con il papà; Compleanni dei bambini: da festeggiare ad anni alterni con il padre e con la madre. C) fissare il contributo del padre al mantenimento dei due figli in misura non inferiore ad € 600,00 mensili per ciascun figlio (€ 1.200,00 mensili complessivi), annualmente rivalutabili, tenuto conto di tutte le circostanze rappresentate e dimostrate in corso di causa, oltre al pagamento della metà di tutte le spese straordinarie, mediche, ricreative e per attività sportive e vacanze da sostenere per i due figli minori;
disponendo altresì l'obbligo del sig. di corrispondere il mantenimento con effetti dalla data della domanda CP_1
(deposito del ricorso: 20.1.2020); D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi anche tenuto conto del comportamento processuale del resistente e della mancata ottemperanza, da parte dello stesso, all'ordine di esibizione disposto in corso di causa e al deposito degli estratti conto richiesto con il provvedimento dell'11.6.2025. In via istruttoria, si ribadiscono, all'occorrenza, le richieste istruttorie formulate nei termini di legge, ivi compresa, ove ritenuta necessaria, la richiesta di indagini di polizia tributaria sui redditi del sig.
. CP_1
Queste invece le conclusioni del resistente: “• Pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla sig.ra • Ridurre l'assegno Parte_2 Pt_1
di mantenimento posto per i minori da 600,00 euro a 400,00 euro (200,00 euro ciascuno) o quella minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma,per i motivi di cui in premessa
; • Si insiste, in particolare, con la richiesta di ascolto dei minori ed in Per_1
particolare oggi quindicenne;
• Affido - Vista la richiesta pressante da parte Per_2
dei figli di voler stare con il padre, comprovata sia documentalmente sia a mezzo file audio allegati in atti, si insiste affinchè il Tribunale modifichi il provvedimento
Presidenziale e collochi i minori e presso il padre permanendo Per_1 Per_2
l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con possibilità per la madre di vedere e
3 tenere con sé i figli nei weekend alternati con le modalità e gli orari che erano stati disposti per il padre dal Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- i sono sposati l'8 maggio 2010 in Roma, Parte_1 Controparte_1
con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati il giorno 18 agosto 2010 il figlio e il giorno Per_1
29 novembre 2013 il figlio , entrambi minorenni;
Per_2
- nel presente giudizio di separazione il 14 marzo 2022 è stata pubblicata la sentenza non definitiva n. 3964/2022, con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato dal presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con dimora prevalente di e presso Per_2 Per_1
la madre, regolamentando la frequentazione con il padre e assegnando alla sig.ra la casa familiare, sita in Roma alla via Alberto Tallone 102,; ha disposto il Pt_1
contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio) con spese straordinarie ripartite in misura eguale tra i coniugi nonché
ha disposto procedersi c.t.u. psicologica diretta ad accertare la capacità genitoriale delle parti, considerate le richieste di affidamento esclusivo e dimora prevalente della prole avanzate da ciascun genitore e alla luce delle condotte pregiudizievoli per la prole reciprocamente ascrittesi dalle parti.
4 La causa è stata quindi istruita con un approfondimento peritale sull'idoneità
genitoriale delle parti.
All'udienza dell'8 giugno 2022 il giudice istruttore, preso atto delle richieste istruttorie avanzate dalle parti con le memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., II termine, ha dichiarato inammissibili le prove orali richieste, ha ordinato al resistente l'esibizione di documentazione reddituale afferente alle buste paga, a partire dal mese di gennaio
2022 nonché degli estratti del conto corrente personale ING DIRECT aperto in
Olanda oltre al deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata;
ha altresì disposto il monitoraggio sulle relazioni familiari da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e la produzione da parte del resistente di un aggiornamento in merito al procedimento penale originato dalla denuncia sporta dal resistente nei confronti della ricorrente.
Con relazione depositata in data 28 novembre 2022 il servizio sociale del XIV
Municipio ha rappresentato che: <le modalità comunicative della ex coppia si
svolgono maggiormente via Whatsapp oppure attraverso l'invio di mail, non sempre
sono descritte da entrambi come fluide ma costituiscono un equilibrio per il passaggio
di informazioni e comunicazioni, propedeutico allo svolgimento del ruolo genitoriale,
in un regime di affido condiviso. I sigg.ri – infatti con queste modalità Pt_1 CP_1
dimostrano comunque di accogliere e comprendere il bisogno dei figli di poter avere
libero accesso ad entrambe le figure genitoriale;
sebbene spazi di difficoltà da ambo
i lati si verifichino, come ad esempio la mancanza di coinvolgimento dell'uno o
dell'altra nelle decisioni per i ragazzi o alcune frasi atte a sminuire le altrui capacità
o la triangolazione con il rischio che, in maniera alternata, uno dei due figli possa
5 divenire “territorio di contesa”>>. I servizi sociali hanno concluso suggerendo l'avvio di un percorso di sostegno genitoriale per entrambi i genitori utile a trovare un'uniforme modalità comunicativa, organizzativa ed educativa.
All'udienza del 22 dicembre 2022 il giudice istruttore ha reiterato l'ordine di esibizione nei confronti del sig. quanto agli estratti del conto corrente presso CP_1
ING DIRECT aperto in Olanda e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva relazione di aggiornamento depositata in data 11 marzo 2024 il servizio sociale ha confermato la precedente relazione non essendo emerse nuove circostanze rispetto al passato.
All'udienza del 21 marzo 2024, le parti, presenti di persona, hanno insistito nella richiesta di collocamento della prole presso ciascuno di loro e il giudice istruttore ha confermato le previgenti modalità di affido, collocamento e visite ai figli minori,
rinviando per precisazione delle conclusioni.
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato in data 13 settembre 2024, la ricorrente ha chiesto la fissazione di udienza di comparizione delle parti alla luce del rifiuto dei minori di rientrare nella casa familiare per la ripresa delle lezioni scolastiche dopo le vacanze estive, deducendo in capo al resistente una condotta manipolatoria volta a convincere i figli minori a restare presso di lui e a non ritornare a Roma per l'inizio della scuola.
Con memoria difensiva depositata in data 17 ottobre 2024 il resistente ha contestato tale ricostruzione operata da parte ricorrente, rappresentando di aver
6 cercato di convincere i minori a rientrare a Roma, i quali vi hanno fatto rientro il giorno
16 settembre;
ha poi dedotto che i ragazzi in data 24 settembre 2024 sono scappati da Roma, hanno preso il treno e sono tornati a Poggio Moiano, per poi essere ricondotti dal padre presso l'abitazione materna sita in Roma;
il ricorrente ha quindi reiterato la richiesta, più volte avanzata, di ascolto dei minori al fine di comprendere la loro volontà in ordine alla loro dimora presso la figura paterna.
Con ordinanza del 24 novembre 2024 il giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti del 23 novembre, ha richiamato il al massimo rispetto dei provvedimenti sull'affidamento e CP_1
collocamento disposti nel giudizio di separazione, anche al fine di consentire ai minori di rispettare i loro obblighi scolastici e terapeutici.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art, 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'oggetto della presente sentenza si riduce alla sola questione dell'addebito della separazione formulato da entrambe le parti, stante la pronuncia sullo status intervenuta con la sentenza 3964/2022 con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Venendo appunto alla pronuncia di addebito, la ricorrente ha rappresentato che il matrimonio sarebbe fallito a causa della cessazione del sig. di versare CP_1
qualsiasi contributo per il sostentamento della famiglia, al quale provvedeva in misura prevalente, a partire dal suo allontanamento dalla casa coniugale, avvenuto nell'aprile 2019 per trasferirsi in Olanda. La ricorrente ha poi dedotto che la frattura
7 dell'unione coniugale sarebbe stata determinata anche dall'episodio del 9 novembre
2019, allorquando il rientrato improvvisamente dall'Olanda per passare il fine CP_1
settimana con i figli, avrebbe aggredito verbalmente la moglie, alla presenza della prole, con insulti ed epiteti, accusandola “di essere la causa della rottura del
matrimonio e della dissoluzione della famiglia” e minacciandola “anche di morte”.
Il resistente ha invece dedotto che il rapporto coniugale sarebbe fallito a causa della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della come dimostrato Pt_1
in particolare dai video di autoerotismo e dalle fotografie erotiche, riprese dalla stessa on il proprio telefono cellulare e inviate a un destinatario che di certo non era Pt_1
il marito (“la relazione extraconiugale attribuita alla moglie emerge in modo
inequivocabile dalle registrazioni, ed è da ritenersi sufficiente a provare un nesso
causale con la fine del matrimonio e la conseguente richiesta di addebito”). Il
resistente ha altresì indicato, come ulteriore causa della rottura dell'unione coniugale,
che la 'avrebbe aggredito, anche alla presenza dei figli. Pt_1
Ciascun coniuge contesta poi le condotte addebitategli dall'altro coniuge e chiede il rigetto della domanda di addebito proposta in proprio danno.
Va premesso che ai fini della pronuncia di addebito della separazione non è
sufficiente dedurre difetti o atteggiamenti caratteriali dell'altro coniuge non conciliabili con la convivenza. L'intollerabilità della vita coniugale per incompatibilità caratteriale o per la fine del legame sentimentale non è foriera di responsabilità richiedendosi a tal fine la precisa violazione delle regole del matrimonio dettate dal codice civile di assistenza morale e materiale, di fedeltà o di coabitazione ascrivibile all'unilaterale responsabilità di una delle parti. Per giurisprudenza costante e condivisibile, “ai fini
8 dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale
sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi
i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati
ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di
separazione.” (Cass. civ. sent. n. 279 del 12.1.2000; nella stessa direzione si vedano anche Cass. civ. ord. n. 40795 del 12.12.2021 e Cass. civ. sent. n. 18074 del
20.8.2014).
Nel caso di specie va anzitutto rilevato che dall'istruttoria espletata non sono emersi riscontri sufficienti in ordine alle condotte violente tenute da ambo i coniugi nei rispettivi riguardi, come di seguito si dirà.
In ordine alla domanda di addebito svolta dalla deve darsi atto che Pt_1
l'allontanamento del dalla casa coniugale per trasferirsi in Olanda, appare a CP_1
parere del Collegio, come affermato in ricorso e all'udienza del 21 gennaio 2021,
frutto di una scelta condivisa.
A tale udienza, la a dichiarato che il ha trovato un lavoro in Olanda Pt_1 CP_1
ma non adeguato alle sue ambizioni economiche. Non riusciva a mantenere
nemmeno se stesso e pertanto attingeva alle risorse familiari comuni. Il progetto
iniziale era quello di trasferire l'intera famiglia ma non è stato possibile perché il
lavoro non gli dava un reddito adeguato”. Continuando, la ricorrente ha dichiarato che, a quel punto, lei ha chiesto al i tornare in Italia ma il predetto inizialmente CP_1
“insisteva per rimanere in Olanda” ma poi fece rientro in Italia;
quando fece ritorno,
tra lei e il c'è stato un forte litigio e il si è trasferito dalla madre;
“nel CP_1 CP_1
frattempo non ha contribuito in alcun modo al mantenimento dei figli”.
9 Ebbene, le affermazioni della ricorrente relative alla mancata contribuzione da parte del coniuge non sono sufficientemente provate in ordine alla causa scatenante la crisi coniugale in quanto da un lato è la medesima d affermare che il marito Pt_1
non era in grado di mantenere “nemmeno se stesso” e, dall'altro, va considerato che ra andato in Olanda sulla base di un progetto familiare inizialmente condiviso, CP_1
che portava con sé anche degli iniziali sacrifici per tutti, visto che inizialmente la famiglia doveva sostenere i costi di due case;
progetto familiare che, purtroppo, non ha condotto ai risultati sperati sul piano lavorativo ed economico. La ricorrente non ha poi contestato che il resistente “aveva accantonato dei risparmi su un conto
corrente cointestato con la sig.ra mediante la vendita di un furgone intestato Pt_1
alla società di cui era stato titolare, l'incasso di alcuni crediti di lavoro, del TFR, di
alcune mensilità arretrate nonché dei proventi della vendita del camper di famiglia”
(cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta e pag. 6 della memoria integrativa della ricorrente, dove ci si limita ad affermare in proposito che “la metà di
questi risparmi” sarebbero stato sottratti dal senza preavviso”); in proposito va CP_1
tenuto presente il prelievo effettuato dal resistente, in data 24 dicembre 2019, sul conto corrente cointestato ad entrambi e con causale “bonifico banca telematica di
del 24/12/2019 a favore di per Persona_3 Controparte_1
divisione conto”; tale prelievo si colloca in un momento successivo alla comunicazione del 23 ottobre 2019 inviata dalla l marito contenente la volontà Pt_1
di addivenire alla separazione dal coniuge.
In ordine al violento alterco verificatosi il 9 novembre 2019, è la stessa parte ricorrente che lo colloca quando la veva già deciso di separarsi e l'aveva già Pt_1
10 comunicato ai bambini (cfr. pag. 10 della relativa comparsa conclusionale), il che esclude logicamente il nesso causale con la frattura dell'unione coniugale, già
verificatasi.
Per quanto attiene invece alla domanda di addebito formulata dal nei CP_1
confronti della moglie, questi ha affermato che la causa della crisi coniugale sarebbe ravvisabile nella violazione del dovere di fedeltà, dimostrato dalle pratiche di autoerotismo della moglie e dei video dalla medesima registrati con il proprio telefono cellulare, a dire del nviati a destinatari diversi dalla persona del resistente, così CP_1
come dimostrato dall'impianto di videosorveglianza installato nell'abitazione familiare e di cui alla perizia giurata allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto si ritiene che il resistente non abbia provato l'esistenza di una relazione extraconiugale della n quanto dalla consulenza tecnica in atti, e dalle Pt_1
relative fotografie, si evince unicamente che la ricorrente svolgeva, nel chiuso della propria stanza, atti di autoerotismo, riprendendosi fotograficamente. Non si può
affermare, in assenza di ulteriori prove, che tali asserite fotografie o registrazioni siano state condivise con terze persone in pendenza della relazione coniugale.
Peraltro, questo Collegio non può non rimarcare che l'apposizione di tali videocamere, da parte del potrebbe avere integrato la fattispecie incriminatrice CP_1
di cui all'art. 615 bis c.p., punibile a querela della persona offesa (cfr. Cass. pen. sent.
n. 12713 dep. il 27.3.2024, Cass. pen. sent. n. 13384 dep. il 27.3.2019); inoltre la produzione in giudizio di tali fotografie da parte del resistente è stata davvero di cattivo gusto, trattandosi – in tutta evidenza - di momenti individuali e privatissimi in cui la ra da sola nella stanza, nella quale nessuno era entrato. Pt_1
11 Per quanto attiene invece alle denunce sporte da ambo i coniugi, dal certificato del settembre del 2021 della Procura della Repubblica (cfr. all. 5 memoria parte resistente 183 co.6 c.p.c. II termine) si evince che il era indagato per il reato di CP_1
cui all'art. 612 co. 2 c.p. nell'ambito del procedimento penale r.g. 2385/2020 ed era parte offesa nel procedimento penale r.g. 7989/2020 per i reati di cui agli artt. 582,
585 e 577 c.p. Allo stato il Collegio non conosce l'evoluzione di tali procedimenti pendenti e tale mancato aggiornamento è imputabile a entrambe le parti, tenendo conto che sulla pronuncia di addebito vale il principio dispositivo dei mezzi di prova
(cfr. Cass. civ. sent. n. 21293 del 10.10.2007).
Va, peraltro, comunque sottolineato che le condotte tenute da ambo i coniugi nei confronti dell'altro, sono successive alla comunicazione di separazione inoltrata dalla sig.ra al Infatti, tanto l'asserito episodio del 9 novembre 2019, Pt_1 CP_1
denunciato dalla quanto quello del 6 dicembre 2020, oggetto di denuncia Pt_1
sporta dal devono ritenersi non causa bensì conseguenza di una frattura CP_1
coniugale già insorta tra i coniugi.
Del resto, dalla lettura della consulenza tecnica espletata dalla dott.ssa si evince, precisamente alle pagine 12, 13 e 14, che dopo la Persona_4
nascita dei figli, si fosse definitamente incrinato il rapporto di coppia, tant'è emergono dichiarazioni e valutazioni del seguente tenore: “Ci siamo sopportati per parecchi
anni” raccontano, confermando quanto la loro conflittualità avesse subìto un decisivo
incremento a partire dalla nascita dei figli.”; “Nel 2014, la coppia intraprende un
percorso di terapia con la Dott.ssa per cercare di appianare le loro Persona_5
divergenze ma con scarsi risultati. La crisi di coppia è ormai evidente ma Parte_1
12 e decidono di non mollare e investono su questo nuovo progetto che CP_1
potrebbe dare alla famiglia e alla coppia una nuova chance. Tuttavia, questo
passaggio appare molto delicato: ben presto ci si rende conto del completo
stravolgimento a cui avrebbero dovuto far fronte e questo stressa ulteriormente il
fragile equilibrio della famiglia. , tuttavia con impegno, decide di partire, CP_1
studia l'olandese e dopo aver conseguito una licenza linguistica si trasferisce a
Rotterdam e inizia a cercare lavoro. La separazione per assume un Parte_1
significato di rinascita “da una parte la partenza come una liberazione per il clima
pesante. Da sola con i bambini riuscivo a fare tutto.”
A fronte di tali complessive risultanze, il Collegio ritiene di rigettare le domande di addebito formulate da ambo le parti.
Quanto alle altre domande proposte, va in proposito rappresentato che in corso di causa, e anche con l'ultima comparsa conclusionale, parte resistente ha più volte reiterato la richiesta di ascolto dei figli minori e , rispettivamente di Per_2 Per_6
anni 15 e 12. Tale richiesta è stata motivata in ragione dell'attuale età dei minori,
rispetto ai precedenti provvedimenti di rigetto in ordine al loro ascolto, e tenuto conto che i ragazzi avrebbero, sin dall'istaurazione del presente procedimento, avanzato richiesta di vivere col padre.
Orbene, a parere del Collegio, va considerato che e sono Per_1 Per_2
stati ascoltati nell'aprile del 2021, dalla c.t.u. dott.ssa , quando Persona_4
avevano 10 e 7 anni. I due minori hanno nelle more compiuto 15 e 12 anni e va compreso quali siano le loro esigenze e punti di vista riguardo alla loro dimora e alle loro frequentazioni con i genitori. È quindi necessario disporre l'audizione dei predetti
13 su tali circostanze ché altrimenti la decisione poggerebbe su fondamenta non sufficientemente solide.
L'ascolto dei minori avverrà con il supporto della dott.ssa , Persona_4
che ha già svolto accertamento peritale nel giudizio in esame. Il giudizio non è quindi sufficientemente istruito sulle questioni relative all'affidamento, alla dimora e alle frequentazioni dei minori nonché, di riflesso, sulle statuizioni di natura economica.
La regolazione delle spese di lite è riservata alla sentenza definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti Parte_1
di con ricorso iscritto a ruolo il 16 gennaio 2020, nonché sulle Controparte_1
altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 3964/2022 di questo Tribunale del 14 marzo 2022
è stata già pronunciata la separazione personale tra le parti;
- respinge le domande di addebito della separazione proposte da Parte_1
da
[...] Controparte_1
- rimette la causa sul ruolo istruttorio per le ragioni sopra indicate e come da separata ordinanza.
Si comunichi anche alla dott.ssa . Persona_4
Roma, 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore
NO IA
Il Presidente
TA ZI
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- TA ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO IA Giudice istruttore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 4101 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura alle liti in atti, dall'avv. Fabio Quojani, presso il cui studio professionale, in
Roma alla via Francesco Denza n. 16/d, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nato a [...] il 1° marzo 1975, rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1
di procura alle liti in atti, dall'avv. Antonio Canaletti, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del predetto, sito in Roma alla via dei Frassini n. 134
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2025 il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Più precisamente, guardando alle rispettive comparse conclusionali, la ricorrente ha chiesto che: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, preso atto della sentenza non definitiva che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, n. 3964/2022 del 14.3.2022, A) disporre che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre sig.ra Per_1 Per_2 Parte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater c.c., avendo il padre dimostrato
[...]
la sua inidoneità a gestire la co-genitorialità, e risiedano stabilmente presso
l'abitazione oggi di proprietà esclusiva della stessa;
B) fissare modalità di visita del padre che tengano conto dei comportamenti pregiudizievoli tenuti nei confronti dei due minori, delle risultanze della CTU e delle attuali esigenze dei minori;
in particolare, tenuto conto che il padre risiede in un Comune diverso da quello dei figli, si chiede che le modalità di visita del padre ai figli nei termini che seguono: Regime ordinario: Diritto del padre a tenere con sé i bambini a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera (con rientro nella casa coniugale tra le
20:30 e le 21:00); Vacanze estive: 6 settimane con il papà e 6 settimane con la mamma, di cui 15 giorni consecutivi, con onere dei genitori di accordarsi, entro il 30 maggio di ciascun anno, sul periodo di ferie di 15 giorni consecutivi da passare con i bambini, da farsi alternativamente nel mese di luglio o di agosto. Vacanze di Natale:
10 giorni con il papà e 5 giorni con la mamma, in modo che ogni anno i bambini passino alternativamente il giorno di Natale con l'uno o l'altro genitore, secondo lo schema che segue: • dalla chiusura delle scuole del 22/12 fino alla mattina del 01/01 con il papà; • dalla mattina del 01/01 alla sera del 06/01 con la mamma. e l'anno successivo: • dalla chiusura delle scuole del 22/12 fino alla mattina del 28/12 con la mamma;
• dalla mattina del 28/12 alla sera del 06/01 (entro le 21:00) con il papà.
Vacanze di Pasqua: 4 giorni con il papà e 2 giorni con la mamma, in modo che ogni anno i bambini passino alternativamente il giorno di Pasqua con l'uno o l'altro genitore in questo modo: • dalla chiusura delle scuole del mercoledì fino alla mattina
2 del lunedì di Pasquetta con il papà; • dalla mattina di lunedì di Pasquetta fino alla sera del martedì con la mamma. e l'anno successivo: • dalla chiusura delle scuole del mercoledì fino alla mattina del sabato santo con il papà; • dalla mattina del sabato santo fino alla sera del giorno di Pasqua (entro le 21) con me;
• dalla sera di Pasqua
(entro le 21) alla sera del martedì (entro le 21) con il papà; Compleanni dei bambini: da festeggiare ad anni alterni con il padre e con la madre. C) fissare il contributo del padre al mantenimento dei due figli in misura non inferiore ad € 600,00 mensili per ciascun figlio (€ 1.200,00 mensili complessivi), annualmente rivalutabili, tenuto conto di tutte le circostanze rappresentate e dimostrate in corso di causa, oltre al pagamento della metà di tutte le spese straordinarie, mediche, ricreative e per attività sportive e vacanze da sostenere per i due figli minori;
disponendo altresì l'obbligo del sig. di corrispondere il mantenimento con effetti dalla data della domanda CP_1
(deposito del ricorso: 20.1.2020); D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi anche tenuto conto del comportamento processuale del resistente e della mancata ottemperanza, da parte dello stesso, all'ordine di esibizione disposto in corso di causa e al deposito degli estratti conto richiesto con il provvedimento dell'11.6.2025. In via istruttoria, si ribadiscono, all'occorrenza, le richieste istruttorie formulate nei termini di legge, ivi compresa, ove ritenuta necessaria, la richiesta di indagini di polizia tributaria sui redditi del sig.
. CP_1
Queste invece le conclusioni del resistente: “• Pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla sig.ra • Ridurre l'assegno Parte_2 Pt_1
di mantenimento posto per i minori da 600,00 euro a 400,00 euro (200,00 euro ciascuno) o quella minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma,per i motivi di cui in premessa
; • Si insiste, in particolare, con la richiesta di ascolto dei minori ed in Per_1
particolare oggi quindicenne;
• Affido - Vista la richiesta pressante da parte Per_2
dei figli di voler stare con il padre, comprovata sia documentalmente sia a mezzo file audio allegati in atti, si insiste affinchè il Tribunale modifichi il provvedimento
Presidenziale e collochi i minori e presso il padre permanendo Per_1 Per_2
l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con possibilità per la madre di vedere e
3 tenere con sé i figli nei weekend alternati con le modalità e gli orari che erano stati disposti per il padre dal Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- i sono sposati l'8 maggio 2010 in Roma, Parte_1 Controparte_1
con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati il giorno 18 agosto 2010 il figlio e il giorno Per_1
29 novembre 2013 il figlio , entrambi minorenni;
Per_2
- nel presente giudizio di separazione il 14 marzo 2022 è stata pubblicata la sentenza non definitiva n. 3964/2022, con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato dal presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con dimora prevalente di e presso Per_2 Per_1
la madre, regolamentando la frequentazione con il padre e assegnando alla sig.ra la casa familiare, sita in Roma alla via Alberto Tallone 102,; ha disposto il Pt_1
contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio) con spese straordinarie ripartite in misura eguale tra i coniugi nonché
ha disposto procedersi c.t.u. psicologica diretta ad accertare la capacità genitoriale delle parti, considerate le richieste di affidamento esclusivo e dimora prevalente della prole avanzate da ciascun genitore e alla luce delle condotte pregiudizievoli per la prole reciprocamente ascrittesi dalle parti.
4 La causa è stata quindi istruita con un approfondimento peritale sull'idoneità
genitoriale delle parti.
All'udienza dell'8 giugno 2022 il giudice istruttore, preso atto delle richieste istruttorie avanzate dalle parti con le memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., II termine, ha dichiarato inammissibili le prove orali richieste, ha ordinato al resistente l'esibizione di documentazione reddituale afferente alle buste paga, a partire dal mese di gennaio
2022 nonché degli estratti del conto corrente personale ING DIRECT aperto in
Olanda oltre al deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata;
ha altresì disposto il monitoraggio sulle relazioni familiari da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e la produzione da parte del resistente di un aggiornamento in merito al procedimento penale originato dalla denuncia sporta dal resistente nei confronti della ricorrente.
Con relazione depositata in data 28 novembre 2022 il servizio sociale del XIV
Municipio ha rappresentato che: <le modalità comunicative della ex coppia si
svolgono maggiormente via Whatsapp oppure attraverso l'invio di mail, non sempre
sono descritte da entrambi come fluide ma costituiscono un equilibrio per il passaggio
di informazioni e comunicazioni, propedeutico allo svolgimento del ruolo genitoriale,
in un regime di affido condiviso. I sigg.ri – infatti con queste modalità Pt_1 CP_1
dimostrano comunque di accogliere e comprendere il bisogno dei figli di poter avere
libero accesso ad entrambe le figure genitoriale;
sebbene spazi di difficoltà da ambo
i lati si verifichino, come ad esempio la mancanza di coinvolgimento dell'uno o
dell'altra nelle decisioni per i ragazzi o alcune frasi atte a sminuire le altrui capacità
o la triangolazione con il rischio che, in maniera alternata, uno dei due figli possa
5 divenire “territorio di contesa”>>. I servizi sociali hanno concluso suggerendo l'avvio di un percorso di sostegno genitoriale per entrambi i genitori utile a trovare un'uniforme modalità comunicativa, organizzativa ed educativa.
All'udienza del 22 dicembre 2022 il giudice istruttore ha reiterato l'ordine di esibizione nei confronti del sig. quanto agli estratti del conto corrente presso CP_1
ING DIRECT aperto in Olanda e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva relazione di aggiornamento depositata in data 11 marzo 2024 il servizio sociale ha confermato la precedente relazione non essendo emerse nuove circostanze rispetto al passato.
All'udienza del 21 marzo 2024, le parti, presenti di persona, hanno insistito nella richiesta di collocamento della prole presso ciascuno di loro e il giudice istruttore ha confermato le previgenti modalità di affido, collocamento e visite ai figli minori,
rinviando per precisazione delle conclusioni.
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato in data 13 settembre 2024, la ricorrente ha chiesto la fissazione di udienza di comparizione delle parti alla luce del rifiuto dei minori di rientrare nella casa familiare per la ripresa delle lezioni scolastiche dopo le vacanze estive, deducendo in capo al resistente una condotta manipolatoria volta a convincere i figli minori a restare presso di lui e a non ritornare a Roma per l'inizio della scuola.
Con memoria difensiva depositata in data 17 ottobre 2024 il resistente ha contestato tale ricostruzione operata da parte ricorrente, rappresentando di aver
6 cercato di convincere i minori a rientrare a Roma, i quali vi hanno fatto rientro il giorno
16 settembre;
ha poi dedotto che i ragazzi in data 24 settembre 2024 sono scappati da Roma, hanno preso il treno e sono tornati a Poggio Moiano, per poi essere ricondotti dal padre presso l'abitazione materna sita in Roma;
il ricorrente ha quindi reiterato la richiesta, più volte avanzata, di ascolto dei minori al fine di comprendere la loro volontà in ordine alla loro dimora presso la figura paterna.
Con ordinanza del 24 novembre 2024 il giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti del 23 novembre, ha richiamato il al massimo rispetto dei provvedimenti sull'affidamento e CP_1
collocamento disposti nel giudizio di separazione, anche al fine di consentire ai minori di rispettare i loro obblighi scolastici e terapeutici.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art, 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'oggetto della presente sentenza si riduce alla sola questione dell'addebito della separazione formulato da entrambe le parti, stante la pronuncia sullo status intervenuta con la sentenza 3964/2022 con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Venendo appunto alla pronuncia di addebito, la ricorrente ha rappresentato che il matrimonio sarebbe fallito a causa della cessazione del sig. di versare CP_1
qualsiasi contributo per il sostentamento della famiglia, al quale provvedeva in misura prevalente, a partire dal suo allontanamento dalla casa coniugale, avvenuto nell'aprile 2019 per trasferirsi in Olanda. La ricorrente ha poi dedotto che la frattura
7 dell'unione coniugale sarebbe stata determinata anche dall'episodio del 9 novembre
2019, allorquando il rientrato improvvisamente dall'Olanda per passare il fine CP_1
settimana con i figli, avrebbe aggredito verbalmente la moglie, alla presenza della prole, con insulti ed epiteti, accusandola “di essere la causa della rottura del
matrimonio e della dissoluzione della famiglia” e minacciandola “anche di morte”.
Il resistente ha invece dedotto che il rapporto coniugale sarebbe fallito a causa della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della come dimostrato Pt_1
in particolare dai video di autoerotismo e dalle fotografie erotiche, riprese dalla stessa on il proprio telefono cellulare e inviate a un destinatario che di certo non era Pt_1
il marito (“la relazione extraconiugale attribuita alla moglie emerge in modo
inequivocabile dalle registrazioni, ed è da ritenersi sufficiente a provare un nesso
causale con la fine del matrimonio e la conseguente richiesta di addebito”). Il
resistente ha altresì indicato, come ulteriore causa della rottura dell'unione coniugale,
che la 'avrebbe aggredito, anche alla presenza dei figli. Pt_1
Ciascun coniuge contesta poi le condotte addebitategli dall'altro coniuge e chiede il rigetto della domanda di addebito proposta in proprio danno.
Va premesso che ai fini della pronuncia di addebito della separazione non è
sufficiente dedurre difetti o atteggiamenti caratteriali dell'altro coniuge non conciliabili con la convivenza. L'intollerabilità della vita coniugale per incompatibilità caratteriale o per la fine del legame sentimentale non è foriera di responsabilità richiedendosi a tal fine la precisa violazione delle regole del matrimonio dettate dal codice civile di assistenza morale e materiale, di fedeltà o di coabitazione ascrivibile all'unilaterale responsabilità di una delle parti. Per giurisprudenza costante e condivisibile, “ai fini
8 dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale
sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi
i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati
ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di
separazione.” (Cass. civ. sent. n. 279 del 12.1.2000; nella stessa direzione si vedano anche Cass. civ. ord. n. 40795 del 12.12.2021 e Cass. civ. sent. n. 18074 del
20.8.2014).
Nel caso di specie va anzitutto rilevato che dall'istruttoria espletata non sono emersi riscontri sufficienti in ordine alle condotte violente tenute da ambo i coniugi nei rispettivi riguardi, come di seguito si dirà.
In ordine alla domanda di addebito svolta dalla deve darsi atto che Pt_1
l'allontanamento del dalla casa coniugale per trasferirsi in Olanda, appare a CP_1
parere del Collegio, come affermato in ricorso e all'udienza del 21 gennaio 2021,
frutto di una scelta condivisa.
A tale udienza, la a dichiarato che il ha trovato un lavoro in Olanda Pt_1 CP_1
ma non adeguato alle sue ambizioni economiche. Non riusciva a mantenere
nemmeno se stesso e pertanto attingeva alle risorse familiari comuni. Il progetto
iniziale era quello di trasferire l'intera famiglia ma non è stato possibile perché il
lavoro non gli dava un reddito adeguato”. Continuando, la ricorrente ha dichiarato che, a quel punto, lei ha chiesto al i tornare in Italia ma il predetto inizialmente CP_1
“insisteva per rimanere in Olanda” ma poi fece rientro in Italia;
quando fece ritorno,
tra lei e il c'è stato un forte litigio e il si è trasferito dalla madre;
“nel CP_1 CP_1
frattempo non ha contribuito in alcun modo al mantenimento dei figli”.
9 Ebbene, le affermazioni della ricorrente relative alla mancata contribuzione da parte del coniuge non sono sufficientemente provate in ordine alla causa scatenante la crisi coniugale in quanto da un lato è la medesima d affermare che il marito Pt_1
non era in grado di mantenere “nemmeno se stesso” e, dall'altro, va considerato che ra andato in Olanda sulla base di un progetto familiare inizialmente condiviso, CP_1
che portava con sé anche degli iniziali sacrifici per tutti, visto che inizialmente la famiglia doveva sostenere i costi di due case;
progetto familiare che, purtroppo, non ha condotto ai risultati sperati sul piano lavorativo ed economico. La ricorrente non ha poi contestato che il resistente “aveva accantonato dei risparmi su un conto
corrente cointestato con la sig.ra mediante la vendita di un furgone intestato Pt_1
alla società di cui era stato titolare, l'incasso di alcuni crediti di lavoro, del TFR, di
alcune mensilità arretrate nonché dei proventi della vendita del camper di famiglia”
(cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta e pag. 6 della memoria integrativa della ricorrente, dove ci si limita ad affermare in proposito che “la metà di
questi risparmi” sarebbero stato sottratti dal senza preavviso”); in proposito va CP_1
tenuto presente il prelievo effettuato dal resistente, in data 24 dicembre 2019, sul conto corrente cointestato ad entrambi e con causale “bonifico banca telematica di
del 24/12/2019 a favore di per Persona_3 Controparte_1
divisione conto”; tale prelievo si colloca in un momento successivo alla comunicazione del 23 ottobre 2019 inviata dalla l marito contenente la volontà Pt_1
di addivenire alla separazione dal coniuge.
In ordine al violento alterco verificatosi il 9 novembre 2019, è la stessa parte ricorrente che lo colloca quando la veva già deciso di separarsi e l'aveva già Pt_1
10 comunicato ai bambini (cfr. pag. 10 della relativa comparsa conclusionale), il che esclude logicamente il nesso causale con la frattura dell'unione coniugale, già
verificatasi.
Per quanto attiene invece alla domanda di addebito formulata dal nei CP_1
confronti della moglie, questi ha affermato che la causa della crisi coniugale sarebbe ravvisabile nella violazione del dovere di fedeltà, dimostrato dalle pratiche di autoerotismo della moglie e dei video dalla medesima registrati con il proprio telefono cellulare, a dire del nviati a destinatari diversi dalla persona del resistente, così CP_1
come dimostrato dall'impianto di videosorveglianza installato nell'abitazione familiare e di cui alla perizia giurata allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto si ritiene che il resistente non abbia provato l'esistenza di una relazione extraconiugale della n quanto dalla consulenza tecnica in atti, e dalle Pt_1
relative fotografie, si evince unicamente che la ricorrente svolgeva, nel chiuso della propria stanza, atti di autoerotismo, riprendendosi fotograficamente. Non si può
affermare, in assenza di ulteriori prove, che tali asserite fotografie o registrazioni siano state condivise con terze persone in pendenza della relazione coniugale.
Peraltro, questo Collegio non può non rimarcare che l'apposizione di tali videocamere, da parte del potrebbe avere integrato la fattispecie incriminatrice CP_1
di cui all'art. 615 bis c.p., punibile a querela della persona offesa (cfr. Cass. pen. sent.
n. 12713 dep. il 27.3.2024, Cass. pen. sent. n. 13384 dep. il 27.3.2019); inoltre la produzione in giudizio di tali fotografie da parte del resistente è stata davvero di cattivo gusto, trattandosi – in tutta evidenza - di momenti individuali e privatissimi in cui la ra da sola nella stanza, nella quale nessuno era entrato. Pt_1
11 Per quanto attiene invece alle denunce sporte da ambo i coniugi, dal certificato del settembre del 2021 della Procura della Repubblica (cfr. all. 5 memoria parte resistente 183 co.6 c.p.c. II termine) si evince che il era indagato per il reato di CP_1
cui all'art. 612 co. 2 c.p. nell'ambito del procedimento penale r.g. 2385/2020 ed era parte offesa nel procedimento penale r.g. 7989/2020 per i reati di cui agli artt. 582,
585 e 577 c.p. Allo stato il Collegio non conosce l'evoluzione di tali procedimenti pendenti e tale mancato aggiornamento è imputabile a entrambe le parti, tenendo conto che sulla pronuncia di addebito vale il principio dispositivo dei mezzi di prova
(cfr. Cass. civ. sent. n. 21293 del 10.10.2007).
Va, peraltro, comunque sottolineato che le condotte tenute da ambo i coniugi nei confronti dell'altro, sono successive alla comunicazione di separazione inoltrata dalla sig.ra al Infatti, tanto l'asserito episodio del 9 novembre 2019, Pt_1 CP_1
denunciato dalla quanto quello del 6 dicembre 2020, oggetto di denuncia Pt_1
sporta dal devono ritenersi non causa bensì conseguenza di una frattura CP_1
coniugale già insorta tra i coniugi.
Del resto, dalla lettura della consulenza tecnica espletata dalla dott.ssa si evince, precisamente alle pagine 12, 13 e 14, che dopo la Persona_4
nascita dei figli, si fosse definitamente incrinato il rapporto di coppia, tant'è emergono dichiarazioni e valutazioni del seguente tenore: “Ci siamo sopportati per parecchi
anni” raccontano, confermando quanto la loro conflittualità avesse subìto un decisivo
incremento a partire dalla nascita dei figli.”; “Nel 2014, la coppia intraprende un
percorso di terapia con la Dott.ssa per cercare di appianare le loro Persona_5
divergenze ma con scarsi risultati. La crisi di coppia è ormai evidente ma Parte_1
12 e decidono di non mollare e investono su questo nuovo progetto che CP_1
potrebbe dare alla famiglia e alla coppia una nuova chance. Tuttavia, questo
passaggio appare molto delicato: ben presto ci si rende conto del completo
stravolgimento a cui avrebbero dovuto far fronte e questo stressa ulteriormente il
fragile equilibrio della famiglia. , tuttavia con impegno, decide di partire, CP_1
studia l'olandese e dopo aver conseguito una licenza linguistica si trasferisce a
Rotterdam e inizia a cercare lavoro. La separazione per assume un Parte_1
significato di rinascita “da una parte la partenza come una liberazione per il clima
pesante. Da sola con i bambini riuscivo a fare tutto.”
A fronte di tali complessive risultanze, il Collegio ritiene di rigettare le domande di addebito formulate da ambo le parti.
Quanto alle altre domande proposte, va in proposito rappresentato che in corso di causa, e anche con l'ultima comparsa conclusionale, parte resistente ha più volte reiterato la richiesta di ascolto dei figli minori e , rispettivamente di Per_2 Per_6
anni 15 e 12. Tale richiesta è stata motivata in ragione dell'attuale età dei minori,
rispetto ai precedenti provvedimenti di rigetto in ordine al loro ascolto, e tenuto conto che i ragazzi avrebbero, sin dall'istaurazione del presente procedimento, avanzato richiesta di vivere col padre.
Orbene, a parere del Collegio, va considerato che e sono Per_1 Per_2
stati ascoltati nell'aprile del 2021, dalla c.t.u. dott.ssa , quando Persona_4
avevano 10 e 7 anni. I due minori hanno nelle more compiuto 15 e 12 anni e va compreso quali siano le loro esigenze e punti di vista riguardo alla loro dimora e alle loro frequentazioni con i genitori. È quindi necessario disporre l'audizione dei predetti
13 su tali circostanze ché altrimenti la decisione poggerebbe su fondamenta non sufficientemente solide.
L'ascolto dei minori avverrà con il supporto della dott.ssa , Persona_4
che ha già svolto accertamento peritale nel giudizio in esame. Il giudizio non è quindi sufficientemente istruito sulle questioni relative all'affidamento, alla dimora e alle frequentazioni dei minori nonché, di riflesso, sulle statuizioni di natura economica.
La regolazione delle spese di lite è riservata alla sentenza definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti Parte_1
di con ricorso iscritto a ruolo il 16 gennaio 2020, nonché sulle Controparte_1
altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 3964/2022 di questo Tribunale del 14 marzo 2022
è stata già pronunciata la separazione personale tra le parti;
- respinge le domande di addebito della separazione proposte da Parte_1
da
[...] Controparte_1
- rimette la causa sul ruolo istruttorio per le ragioni sopra indicate e come da separata ordinanza.
Si comunichi anche alla dott.ssa . Persona_4
Roma, 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore
NO IA
Il Presidente
TA ZI
14