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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civile riunite in I° grado nn. 3077/17, 734/2018 e 1878/2018 R.G. aventi ad oggetto: opposizione ad usucapione ex art. 1159-bis c.c.;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Katia Corrente;
Parte_1
RICORRENTE nel giudizio n. 3077/17 R.G./ OPPOSTO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Fornino;
Controparte_1
OPPONENTE nel giudizio al n. 734/2018 R.G.
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Guglielmotti;
Controparte_2
OPPONENTE nel giudizio n. 1878/2018 R.G.
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Fornino;
Controparte_3
INTERVENUTO - OPPONENTE nel giudizio n. 3077/17 R.G.
E
, nata ad [...] il [...], residente a [...]alla CP_4
Via Roma n. 26;
, nato a [...] il [...], residente a [...] e Controparte_5 domiciliato in Agropoli alla Via Salvo D'acquisto n.2.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Con ricorso ex art. 1159-bis c.c. e L. 346/76 depositato e iscritto a ruolo il 30.03.2017 il signor adiva questo Tribunale al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa Parte_1 dell'intervenuto acquisto in suo favore della piena e libera proprietà dei seguenti beni immobili:
- Comune di Trentinara: località “fegato” (foglio 21, part.lle 261, 134, 131, 130, 129); località “Propicciano” (foglio
13, part.lle 163 e 161); località “Ospedale” (fogli 5, part.lle 296 e 294).
- Comune di Giungano: località “San Giovanni” (foglio 3, part.lle 45 e 44).
- Comune di Capaccio: località “Serra di Melito” (foglio 47, part.lle 439 e 440).
Assumeva il ricorrente che i suddetti immobili risultavano intestati a:
- , nata a [...] il [...], residente a [...] ed a Controparte_2 ed a nata ad [...] il [...], residente a [...]
S.n.C;
- nata ad [...] il [...], residente a [...]
Roma n. 26;
- nato a [...] il [...], residente a [...] e Controparte_5 domiciliato in Agropoli alla Via Salvo D'acquisto n.2.
Sosteneva il ricorrente che da oltre 30 anni era nel pubblico, pacifico, continuato, esclusivo ed ininterrotto possesso degli immobili sopra descritti su cui aveva sempre provveduto, in via esclusiva, agli interventi urgenti ed indispensabili riguardanti tutte le dette aree, assumendosi ogni onere ad esse relative, coltivando il terreno anche con la posa in loco di piante di ulivo e facendo propri i relativi frutti. Aggiungeva di aver esercitato sui fondi rustici in premessa un potere, di fatto, corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà esclusivo, senza alcun atto interruttivo e senza alcun intervento dei sopracitati proprietari e che le suddette circostanze integravano i presupposti previsti, tutti, dall'art. 1159 bis c.c. per il realizzarsi dell'usucapione in suo favore.
Il Giudice designato del Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, letto il ricorso, con decreto di fissazione udienza n. cronol. 9607/2017 del 04/07/2017, ordinava al ricorrente di affiggere il ricorso per 90 giorni all'albo dei comuni di Trentinara, Giungano e Capaccio e all'albo del
Tribunale di Salerno, indicandosi nelle due pubblicazioni il termine di giorni 90 per proporre la opposizione di cui all'art. 3, terzo comma, L. 346/76, stabiliva che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale doveva essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione negli albi, disponeva che il ricorso venisse notificato a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sugli immobili ed a coloro che nel ventennio antecedente alla presentazione dello stesso abbiano trascritto contro l'istante od i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà od altri diritti reali di godimento sul fondo in questione e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 24.01.2018.
2 2. Con atto di citazione notificato in data 1°.02.2018 la signora proponeva Controparte_1 opposizione al decreto di usucapione speciale, reso dal Tribunale di Salerno (ex sezione distaccata di Eboli) su ricorso del sig. ai sensi dell'art. 3 Legge 346/1976 e 1159 bis c.c., Parte_1 dando luogo al giudizio iscritto al n. 734/2018 R.G., contestando la domanda di usucapione formulata da . La signora eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità Parte_1 CP_1 dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e l'improponibilità del ricorso per difetto di concreta destinazione agraria dei fondi ai fini dell'usucapione speciale.
Nel merito, contestava l'esistenza di un possesso uti dominus in capo al ricorrente, evidenziando come la disponibilità dei beni fosse da ricondursi a mere ragioni di familiarità, essendo il SInor
coniuge della OR , erede del defunto . Parte_1 Controparte_6 CP_3
2. Con atto di citazione notificato in data 21.02.2018 la signora anch'ella Controparte_2 proponeva opposizione al decreto di usucapione speciale, reso dal Tribunale di Salerno (ex sezione distaccata di Eboli) su ricorso del sig. dando luogo al giudizio iscritto al n. Parte_1
1878/2018 RG.. Anche la OR deduceva come il SInor avesse avuto CP_2 Parte_1 la disponibilità dei beni per ragioni familiari, in quanto coniuge della coerede e Controparte_6 che il possesso era esercitato congiuntamente dagli eredi in attesa della definizione del giudizio sulla validità del testamento di . CP_3
3. Con comparsa depositata in data 30.01.2018 interveniva nel giudizio, altresì, il SInor
[...]
, creditore del SInor opponendosi all'usucapione relativamente al CP_3 Controparte_5 terreno sito in Capaccio (foglio 47, part. 247), di proprietà del suo debitore e oggetto di pignoramento.
4. Nel corso del procedimento, veniva disposta la riunione dei diversi giudizi di opposizione. Il
Giudice invitava le parti a esperire il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, il quale non sortiva esito positivo. Venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.. Con ordinanza del 30.08.2021, il Giudice non ammetteva la prova testimoniale diretta richiesta dal signor ritenendola vertente su circostanze inammissibili in quanto Parte_1 generiche, irrilevanti e valutative. In particolare, venivano ritenute inammissibili le circostanze relative all'asserito possesso animo domini, alla coltivazione, alla durata del possesso, al carattere pacifico e continuato dello stesso, nonché agli interventi urgenti e indispensabili che il ricorrente avrebbe svolto sui fondi. Con la medesima ordinanza, veniva ritenuto ultroneo scrutinare le richieste di prova testimoniale formulate dalle altre parti in quanto condizionate all'ammissione della prova richiesta dal SInor e la causa veniva rinviata per la precisazione delle Parte_1 conclusioni. Con provvedimento del 29.09.2025 la causa veniva riservata a sentenza con i termini per il deposito di memorie e repliche.
3 MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
1. Va preliminarmente osservato, e con ciò prendendo posizione sull'eccezione di nullità del decreto per il mancato rispetto, da parte del ricorrente, delle prescrizioni impartite con il decreto n.
9607/2017 del 04/07/2017, che il procedimento ex legge 10 maggio 1976 n. 346 riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo e che le opposizioni previstevi, al pari di quella ex art. 645 cod. proc. civ., danno luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali;
pertanto, una volta proposta l'opposizione, devono ritenersi applicabili al giudizio tutte le regole proprie all'ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in quanto inteso all'accertamento del diritto di proprietà in contestazione tra le parti, più non rilevano i vizi della procedura posta in essere per l'emanazione del decreto opposto (vedi in tal senso Cass. Sez. II, n. 8789 del 28/06/2000).
Peraltro, va evidenziato che in tema di usucapione speciale previsto dall'art. 1159 bis cod. civ. il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla legge 346/1976, non avendo valore di sentenza, non è idoneo a passare in cosa giudicata ma conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 della citata legge o di un autonomo giudizio non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà. Ad un tal riguardo, l'eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto, come invece previsto per l'estinzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, suscettibile di acquisire il valore formale e sostanziale di cosa giudicata o, in generale, nei giudizi di opposizione a provvedimenti dotati di una propria sfera di effetti. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.14373 del 29/07/2004).
2. Passando al merito, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dagli opponenti, deve valutarsi, in via preliminare, l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1159 bis c.c..
Quanto ai presupposti oggettivi dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c., come da tempo riconosciuto dalla Suprema Corte, la finalità sottesa alla legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l'usucapione speciale, è quella “di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo: pertanto condizione necessaria per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico” (Cfr. Cass., n. 12607/2010) pur se non necessariamente a carattere imprenditoriale.
In particolare, è stato altresì precisato che “per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. introdotta dalla L. n. 346 del 1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo
e salvaguardare il lavoro agricolo, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma
è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed
4 ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159 bis c.c. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base a un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (cfr. Cass., n. 20451/2017 e Cass., n. 15504/2018).
Di recente la Cassazione ha ribadito che: “L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis
c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n.
97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la “ratio” della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione” (Cass. Civ., II
Ord., 14.12.2022, n. 36626).
Dunque, per riconoscere l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. occorre che al rispetto dei requisiti normativi, si unisca la coltivazione di una bene individuata entità agricola, avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva.
Orbene, nel caso in esame l'opposto non ha fornito la prova della sussistenza dei requisiti di cui alla legge 346 del 1976, ed in particolare, la destinazione del fondo all'attività agricola e l'effettivo esercizio su di esso di una attività agricola, nonché il requisito della autonoma unità produttiva, cioè la circostanza della destinazione del fondo ad una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sezione II, n. 14577 in data 30 luglio 2004) infatti, per applicare la disciplina speciale “non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso sia destinato in concreto all'attività agraria”.
In difetto, dunque, di qualsiasi precisa allegazione in ordine al tipo di coltivazione svolta e alla attività agricola o produttiva cui sarebbero destinati i fondi, non si può applicare al caso di specie la disciplina prevista dall'art.1159 bis c.c.
L'eccezionalità della disposizione introdotta dalla L. n. 346 del 1976 rispetto a quella generale di cui all'art. 1158 c.c., non ne consente l'applicazione analogica. Né è sostenibile un'interpretazione estensiva tenuto conto che nella specie le finalità in concreto perseguite rispondono solo alle
5 esigenze di incrementare lo sviluppo agricolo, evitando l'abbandono di unità fondiarie site in zone poco appetibili, non anche a quelle di risolvere questioni di confine, comunque privilegiando le situazioni di fatto ed accordando sconti rispetto alle generali previsioni contenute nella previgente e generale norma di cui all'art. 1158 c.c. (rif. Cass. 13 aprile 2010, n. 8778).
3. Va, inoltre, considerato che anche quanto al possesso utile per l'usucapione speciale è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010).
Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario
(che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, ovvero quindici nel caso di usucapione speciale, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare.
Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e della durata prevista dalla legge.
A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso.
Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589 del 2022).
La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa.
Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della
6 proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508 del
2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli n. 3151 del 2018).
Infine, va ricordato che “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia, il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche
d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. civ., sez. II,
13.07.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n.
11000)” (in questo senso Tribunale Benevento, 31/05/2022, n.1308).
4. Ciò posto in punto di diritto, deve ritenersi che la domanda di usucapione non meriti accoglimento anche nel merito. Già a livello di allegazione, la domanda formulata è generica. Nello specifico, parte ricorrente si è limitato a dedurre di essere “da oltre 30 anni era nel pubblico, pacifico, continuato, esclusivo ed ininterrotto possesso degli immobili sopra descritti”. Pertanto,
7 non risultano chiarite, tra l'altro, le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto.
Sotto tale ultimo aspetto, giova osservare che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale.
Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita sia priva di qualsiasi riferimento assertivo in ordine alla modalità di instaurazione della relazione con la cosa, circostanza tanto più rilevante laddove si consideri che la vicenda possessoria si sarebbe estrinsecata nell'ambito di rapporti familiari (il dedotto possesso sarebbe avvenuto in danno di e i quali sono CP_4 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1 rispettivamente la figlia, il e le nipoti del presunto possessore) che impongono un onere CP_7 assertivo e probatorio maggiore in capo all'istante (vedi in tal senso Cass. 9661/2006) al fine di escludere la sussistenza di una mera detenzione esercitata per ragioni di tolleranza, situazione fattuale che, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 1144 c.c. (“Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”), è normativamente inidonea a costituire fondamento per l'acquisto della proprietà per usucapione.
La tolleranza, quale causa ostativa all'acquisto del possesso, non si identifica con la mera inerzia o il disinteresse del proprietario, ma presuppone una specifica permissio domini, ovvero un atteggiamento di condiscendenza e di consapevole accondiscendenza da parte del titolare del diritto
(o dei contitolari, in caso di comunione), il quale consente ad un terzo l'esercizio di una determinata attività sul proprio bene per ragioni che trovano fondamento in rapporti personali di particolare natura, quali, tipicamente, i vincoli di parentela, affinità, amicizia, buon vicinato o cortesia. In tali casi, la relazione materiale del terzo con la cosa non è sorretta dall'animus possidendi (la volontà di comportarsi come proprietario), bensì dall'animus detinendi, accompagnato dalla consapevolezza dell'altruità del bene e dal riconoscimento implicito del diritto del proprietario tollerante.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica, incontestata e documentalmente provata che il ricorrente,
SI. sia il coniuge della SI.ra la quale è coerede, unitamente Parte_1 Controparte_6 all'odierna opponente SI.ra e agli altri germani , dei fondi rustici per cui è causa, CP_1 CP_2 in quanto figlia del defunto proprietario SI. . Come dedotto dalla opponente CP_3
la presenza e l'eventuale, sporadica (e comunque non provata) attività di Controparte_1 coltivazione o manutenzione svolta dal SI. sui terreni di proprietà della moglie e dei cognati Pt_1 potrebbero, in ipotesi, trovare la loro naturale, logica ed esclusiva spiegazione proprio nei rapporti di coniugio e di affinità esistenti, nonché nella prassi di collaborazione, mutua assistenza e gestione comune o comunque tollerata che frequentemente caratterizza i patrimoni familiari indivisi, specie
8 se di natura agricola e situati in contesti socio-economici rurali. Atti come la raccolta di frutti, la pulizia di un terreno incolto, la piccola manutenzione di un fabbricato rurale, se compiuti dal coniuge di un coerede, sono intrinsecamente ambigui e, in assenza di prova contraria rigorosa (qui totalmente mancante), devono presumersi compiuti con il consenso e la tolleranza degli altri comproprietari, proprio in virtù del legame familiare. Tali atti, lungi dal manifestare all'esterno un animus possidendi esclusivo ed incompatibile con l'altrui diritto, sono espressione tipica di una disponibilità materiale concessa permissio domini, fondata sulla cortesia, sulla solidarietà familiare e sull'acquiescenza (non sull'inerzia qualificata) dei legittimi proprietari, i quali, proprio in virtù del legame affettivo e della riconosciuta situazione di comproprietà pro indiviso, hanno ragionevolmente tollerato l'ingerenza e l'attività del congiunto.
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante e consolidata nell'affermare che gli atti compiuti per mera tolleranza, specie se radicati in rapporti di stretta familiarità, impediscono in radice l'acquisto del possesso utile all'usucapione, in quanto la relazione con la cosa trae origine da una concessione (anche tacita e presunta iuris tantum) del titolare del diritto e non da un'attività autonoma ed antagonista corrispondente all'esercizio della proprietà. Affinché il godimento della cosa comune da parte di un coerede possa trasformarsi da lecito esercizio del proprio diritto pro quota (o da detenzione tollerata, come nel caso del coniuge) in possesso esclusivo idoneo a fondare l'usucapione dell'intero bene (o di una quota maggiore di quella spettante), è necessario il compimento di un atto di interversio possessionis. Tale interversione può avvenire o nelle forme previste dall'art. 1141, comma 2, c.c. (causa proveniente da un terzo o opposizione fatta dal detentore contro il possessore/proprietario), oppure, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, mediante atti materiali specifici, univoci ed inequivocabili, che siano oggettivamente incompatibili con la persistenza del diritto degli altri comproprietari e che siano portati a conoscenza (anche implicitamente, ma in modo non equivoco) degli altri contitolari, manifestando così all'esterno la volontà inequivocabile di possedere il bene non più come coerede (uti consors), ma come proprietario esclusivo (uti dominus ed uti singulus). Si richiede, in sostanza, una prova rigorosa di un mutamento radicale dell'atteggiamento psicologico, esteriorizzato in modo tale da rendere palese agli altri coeredi l'intenzione di appropriarsi del bene comune.
Nel caso di specie, il sig. non ha provato, né ha, prima ancora, dedotto, un simile Parte_1 atto di interversione idoneo a manifestare quella inequivoca volontà di escludere i legittimi comproprietari.
5. Inoltre, un possesso tecnicamente inteso, in effetti, importa non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed
9 esclusiva. Determinante, quindi, risulta il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella propria disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una signoria esclusiva in modo inequivoco.
Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158
– 1163 c.c.) e il momento dell'instaurazione del contatto è decisivo anche al fine di valutare la violenza o la clandestinità dell'acquisto (arg. ex art. 1163 c.c.).
Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento – rammentando che il tempo previsto dalla legge è uno degli elementi costitutivi idonei a configurare la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 e ss.
c.c. – la parte opposta si limita, come detto, ad asserire di possedere i beni pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente “da almeno 30 anni”. Atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte usucapiente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 12984/2002), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Nella specie, invece, le carenze assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine all'esatto dies a quo ed al tempo della compiuta usucapione non avrebbero potuto essere superate, in ragione delle preclusioni per le deduzioni assertive, e comunque non sono state superate, alla luce dei capitoli di prova testimoniale formulati dal ricorrente/opposto.
Sul punto va premesso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del
2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale.
Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014).
In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assume titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale
10 deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014).
Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n.
1824 del 2000).
Nel caso di specie, il ricorrente/opposto ha articolato capitoli di prova del tutto generici e, per tutto quanto detto, inammissibili.
A tale riguardo, va ribadito che affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, per quanto il corpus, ma anche per ciò che concerne l'animus (Cass. n. 1300/80). Infatti, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, che consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante (Cass. n. 6079 del 26/04/2002).
Nel caso di specie, l'attività asseritamente esercitata dal è stata descritta in modo Pt_1 estremamente generico, sia con riferimento al corpus che all'animus possidendi.
6. Alla luce di tutto quanto esposto le opposizioni meritano accoglimento, mentre la domanda di usucapione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo l'attività effettivamente svolta, in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il
23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, con attribuzione in favore del procuratore antistatario per ciò che concerne ed in favore dell'Erario Controparte_1 per ciò che concerne e , ammessi al patrocinio a spese dello Controparte_2 Controparte_3
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n.3077/17 R.G. con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
11 1) accoglie le opposizioni e, per l'effetto, revoca il decreto di riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. ed art. 3 l. 346/1976, R.G.
909/2013 e rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in €7.616,00 per compenso professionale avvocato, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria Concetta Fornino;
3) condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_2 liquidate in €7.616,00 per compenso professionale avvocato, con attribuzione in favore dell'Erario; condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_3 liquidate in €7.616,00 per compenso professionale avvocato, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'Erario.
Così deciso in Salerno, il 23/12/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civile riunite in I° grado nn. 3077/17, 734/2018 e 1878/2018 R.G. aventi ad oggetto: opposizione ad usucapione ex art. 1159-bis c.c.;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Katia Corrente;
Parte_1
RICORRENTE nel giudizio n. 3077/17 R.G./ OPPOSTO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Fornino;
Controparte_1
OPPONENTE nel giudizio al n. 734/2018 R.G.
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Guglielmotti;
Controparte_2
OPPONENTE nel giudizio n. 1878/2018 R.G.
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Fornino;
Controparte_3
INTERVENUTO - OPPONENTE nel giudizio n. 3077/17 R.G.
E
, nata ad [...] il [...], residente a [...]alla CP_4
Via Roma n. 26;
, nato a [...] il [...], residente a [...] e Controparte_5 domiciliato in Agropoli alla Via Salvo D'acquisto n.2.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Con ricorso ex art. 1159-bis c.c. e L. 346/76 depositato e iscritto a ruolo il 30.03.2017 il signor adiva questo Tribunale al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa Parte_1 dell'intervenuto acquisto in suo favore della piena e libera proprietà dei seguenti beni immobili:
- Comune di Trentinara: località “fegato” (foglio 21, part.lle 261, 134, 131, 130, 129); località “Propicciano” (foglio
13, part.lle 163 e 161); località “Ospedale” (fogli 5, part.lle 296 e 294).
- Comune di Giungano: località “San Giovanni” (foglio 3, part.lle 45 e 44).
- Comune di Capaccio: località “Serra di Melito” (foglio 47, part.lle 439 e 440).
Assumeva il ricorrente che i suddetti immobili risultavano intestati a:
- , nata a [...] il [...], residente a [...] ed a Controparte_2 ed a nata ad [...] il [...], residente a [...]
S.n.C;
- nata ad [...] il [...], residente a [...]
Roma n. 26;
- nato a [...] il [...], residente a [...] e Controparte_5 domiciliato in Agropoli alla Via Salvo D'acquisto n.2.
Sosteneva il ricorrente che da oltre 30 anni era nel pubblico, pacifico, continuato, esclusivo ed ininterrotto possesso degli immobili sopra descritti su cui aveva sempre provveduto, in via esclusiva, agli interventi urgenti ed indispensabili riguardanti tutte le dette aree, assumendosi ogni onere ad esse relative, coltivando il terreno anche con la posa in loco di piante di ulivo e facendo propri i relativi frutti. Aggiungeva di aver esercitato sui fondi rustici in premessa un potere, di fatto, corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà esclusivo, senza alcun atto interruttivo e senza alcun intervento dei sopracitati proprietari e che le suddette circostanze integravano i presupposti previsti, tutti, dall'art. 1159 bis c.c. per il realizzarsi dell'usucapione in suo favore.
Il Giudice designato del Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, letto il ricorso, con decreto di fissazione udienza n. cronol. 9607/2017 del 04/07/2017, ordinava al ricorrente di affiggere il ricorso per 90 giorni all'albo dei comuni di Trentinara, Giungano e Capaccio e all'albo del
Tribunale di Salerno, indicandosi nelle due pubblicazioni il termine di giorni 90 per proporre la opposizione di cui all'art. 3, terzo comma, L. 346/76, stabiliva che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale doveva essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione negli albi, disponeva che il ricorso venisse notificato a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sugli immobili ed a coloro che nel ventennio antecedente alla presentazione dello stesso abbiano trascritto contro l'istante od i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà od altri diritti reali di godimento sul fondo in questione e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 24.01.2018.
2 2. Con atto di citazione notificato in data 1°.02.2018 la signora proponeva Controparte_1 opposizione al decreto di usucapione speciale, reso dal Tribunale di Salerno (ex sezione distaccata di Eboli) su ricorso del sig. ai sensi dell'art. 3 Legge 346/1976 e 1159 bis c.c., Parte_1 dando luogo al giudizio iscritto al n. 734/2018 R.G., contestando la domanda di usucapione formulata da . La signora eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità Parte_1 CP_1 dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e l'improponibilità del ricorso per difetto di concreta destinazione agraria dei fondi ai fini dell'usucapione speciale.
Nel merito, contestava l'esistenza di un possesso uti dominus in capo al ricorrente, evidenziando come la disponibilità dei beni fosse da ricondursi a mere ragioni di familiarità, essendo il SInor
coniuge della OR , erede del defunto . Parte_1 Controparte_6 CP_3
2. Con atto di citazione notificato in data 21.02.2018 la signora anch'ella Controparte_2 proponeva opposizione al decreto di usucapione speciale, reso dal Tribunale di Salerno (ex sezione distaccata di Eboli) su ricorso del sig. dando luogo al giudizio iscritto al n. Parte_1
1878/2018 RG.. Anche la OR deduceva come il SInor avesse avuto CP_2 Parte_1 la disponibilità dei beni per ragioni familiari, in quanto coniuge della coerede e Controparte_6 che il possesso era esercitato congiuntamente dagli eredi in attesa della definizione del giudizio sulla validità del testamento di . CP_3
3. Con comparsa depositata in data 30.01.2018 interveniva nel giudizio, altresì, il SInor
[...]
, creditore del SInor opponendosi all'usucapione relativamente al CP_3 Controparte_5 terreno sito in Capaccio (foglio 47, part. 247), di proprietà del suo debitore e oggetto di pignoramento.
4. Nel corso del procedimento, veniva disposta la riunione dei diversi giudizi di opposizione. Il
Giudice invitava le parti a esperire il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, il quale non sortiva esito positivo. Venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.. Con ordinanza del 30.08.2021, il Giudice non ammetteva la prova testimoniale diretta richiesta dal signor ritenendola vertente su circostanze inammissibili in quanto Parte_1 generiche, irrilevanti e valutative. In particolare, venivano ritenute inammissibili le circostanze relative all'asserito possesso animo domini, alla coltivazione, alla durata del possesso, al carattere pacifico e continuato dello stesso, nonché agli interventi urgenti e indispensabili che il ricorrente avrebbe svolto sui fondi. Con la medesima ordinanza, veniva ritenuto ultroneo scrutinare le richieste di prova testimoniale formulate dalle altre parti in quanto condizionate all'ammissione della prova richiesta dal SInor e la causa veniva rinviata per la precisazione delle Parte_1 conclusioni. Con provvedimento del 29.09.2025 la causa veniva riservata a sentenza con i termini per il deposito di memorie e repliche.
3 MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
1. Va preliminarmente osservato, e con ciò prendendo posizione sull'eccezione di nullità del decreto per il mancato rispetto, da parte del ricorrente, delle prescrizioni impartite con il decreto n.
9607/2017 del 04/07/2017, che il procedimento ex legge 10 maggio 1976 n. 346 riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo e che le opposizioni previstevi, al pari di quella ex art. 645 cod. proc. civ., danno luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali;
pertanto, una volta proposta l'opposizione, devono ritenersi applicabili al giudizio tutte le regole proprie all'ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in quanto inteso all'accertamento del diritto di proprietà in contestazione tra le parti, più non rilevano i vizi della procedura posta in essere per l'emanazione del decreto opposto (vedi in tal senso Cass. Sez. II, n. 8789 del 28/06/2000).
Peraltro, va evidenziato che in tema di usucapione speciale previsto dall'art. 1159 bis cod. civ. il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla legge 346/1976, non avendo valore di sentenza, non è idoneo a passare in cosa giudicata ma conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 della citata legge o di un autonomo giudizio non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà. Ad un tal riguardo, l'eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto, come invece previsto per l'estinzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, suscettibile di acquisire il valore formale e sostanziale di cosa giudicata o, in generale, nei giudizi di opposizione a provvedimenti dotati di una propria sfera di effetti. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.14373 del 29/07/2004).
2. Passando al merito, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dagli opponenti, deve valutarsi, in via preliminare, l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1159 bis c.c..
Quanto ai presupposti oggettivi dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c., come da tempo riconosciuto dalla Suprema Corte, la finalità sottesa alla legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l'usucapione speciale, è quella “di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo: pertanto condizione necessaria per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico” (Cfr. Cass., n. 12607/2010) pur se non necessariamente a carattere imprenditoriale.
In particolare, è stato altresì precisato che “per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. introdotta dalla L. n. 346 del 1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo
e salvaguardare il lavoro agricolo, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma
è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed
4 ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159 bis c.c. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base a un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (cfr. Cass., n. 20451/2017 e Cass., n. 15504/2018).
Di recente la Cassazione ha ribadito che: “L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis
c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n.
97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la “ratio” della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione” (Cass. Civ., II
Ord., 14.12.2022, n. 36626).
Dunque, per riconoscere l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. occorre che al rispetto dei requisiti normativi, si unisca la coltivazione di una bene individuata entità agricola, avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva.
Orbene, nel caso in esame l'opposto non ha fornito la prova della sussistenza dei requisiti di cui alla legge 346 del 1976, ed in particolare, la destinazione del fondo all'attività agricola e l'effettivo esercizio su di esso di una attività agricola, nonché il requisito della autonoma unità produttiva, cioè la circostanza della destinazione del fondo ad una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sezione II, n. 14577 in data 30 luglio 2004) infatti, per applicare la disciplina speciale “non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso sia destinato in concreto all'attività agraria”.
In difetto, dunque, di qualsiasi precisa allegazione in ordine al tipo di coltivazione svolta e alla attività agricola o produttiva cui sarebbero destinati i fondi, non si può applicare al caso di specie la disciplina prevista dall'art.1159 bis c.c.
L'eccezionalità della disposizione introdotta dalla L. n. 346 del 1976 rispetto a quella generale di cui all'art. 1158 c.c., non ne consente l'applicazione analogica. Né è sostenibile un'interpretazione estensiva tenuto conto che nella specie le finalità in concreto perseguite rispondono solo alle
5 esigenze di incrementare lo sviluppo agricolo, evitando l'abbandono di unità fondiarie site in zone poco appetibili, non anche a quelle di risolvere questioni di confine, comunque privilegiando le situazioni di fatto ed accordando sconti rispetto alle generali previsioni contenute nella previgente e generale norma di cui all'art. 1158 c.c. (rif. Cass. 13 aprile 2010, n. 8778).
3. Va, inoltre, considerato che anche quanto al possesso utile per l'usucapione speciale è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010).
Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario
(che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, ovvero quindici nel caso di usucapione speciale, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare.
Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e della durata prevista dalla legge.
A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso.
Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589 del 2022).
La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa.
Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della
6 proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508 del
2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli n. 3151 del 2018).
Infine, va ricordato che “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia, il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche
d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. civ., sez. II,
13.07.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n.
11000)” (in questo senso Tribunale Benevento, 31/05/2022, n.1308).
4. Ciò posto in punto di diritto, deve ritenersi che la domanda di usucapione non meriti accoglimento anche nel merito. Già a livello di allegazione, la domanda formulata è generica. Nello specifico, parte ricorrente si è limitato a dedurre di essere “da oltre 30 anni era nel pubblico, pacifico, continuato, esclusivo ed ininterrotto possesso degli immobili sopra descritti”. Pertanto,
7 non risultano chiarite, tra l'altro, le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto.
Sotto tale ultimo aspetto, giova osservare che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale.
Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita sia priva di qualsiasi riferimento assertivo in ordine alla modalità di instaurazione della relazione con la cosa, circostanza tanto più rilevante laddove si consideri che la vicenda possessoria si sarebbe estrinsecata nell'ambito di rapporti familiari (il dedotto possesso sarebbe avvenuto in danno di e i quali sono CP_4 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1 rispettivamente la figlia, il e le nipoti del presunto possessore) che impongono un onere CP_7 assertivo e probatorio maggiore in capo all'istante (vedi in tal senso Cass. 9661/2006) al fine di escludere la sussistenza di una mera detenzione esercitata per ragioni di tolleranza, situazione fattuale che, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 1144 c.c. (“Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”), è normativamente inidonea a costituire fondamento per l'acquisto della proprietà per usucapione.
La tolleranza, quale causa ostativa all'acquisto del possesso, non si identifica con la mera inerzia o il disinteresse del proprietario, ma presuppone una specifica permissio domini, ovvero un atteggiamento di condiscendenza e di consapevole accondiscendenza da parte del titolare del diritto
(o dei contitolari, in caso di comunione), il quale consente ad un terzo l'esercizio di una determinata attività sul proprio bene per ragioni che trovano fondamento in rapporti personali di particolare natura, quali, tipicamente, i vincoli di parentela, affinità, amicizia, buon vicinato o cortesia. In tali casi, la relazione materiale del terzo con la cosa non è sorretta dall'animus possidendi (la volontà di comportarsi come proprietario), bensì dall'animus detinendi, accompagnato dalla consapevolezza dell'altruità del bene e dal riconoscimento implicito del diritto del proprietario tollerante.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica, incontestata e documentalmente provata che il ricorrente,
SI. sia il coniuge della SI.ra la quale è coerede, unitamente Parte_1 Controparte_6 all'odierna opponente SI.ra e agli altri germani , dei fondi rustici per cui è causa, CP_1 CP_2 in quanto figlia del defunto proprietario SI. . Come dedotto dalla opponente CP_3
la presenza e l'eventuale, sporadica (e comunque non provata) attività di Controparte_1 coltivazione o manutenzione svolta dal SI. sui terreni di proprietà della moglie e dei cognati Pt_1 potrebbero, in ipotesi, trovare la loro naturale, logica ed esclusiva spiegazione proprio nei rapporti di coniugio e di affinità esistenti, nonché nella prassi di collaborazione, mutua assistenza e gestione comune o comunque tollerata che frequentemente caratterizza i patrimoni familiari indivisi, specie
8 se di natura agricola e situati in contesti socio-economici rurali. Atti come la raccolta di frutti, la pulizia di un terreno incolto, la piccola manutenzione di un fabbricato rurale, se compiuti dal coniuge di un coerede, sono intrinsecamente ambigui e, in assenza di prova contraria rigorosa (qui totalmente mancante), devono presumersi compiuti con il consenso e la tolleranza degli altri comproprietari, proprio in virtù del legame familiare. Tali atti, lungi dal manifestare all'esterno un animus possidendi esclusivo ed incompatibile con l'altrui diritto, sono espressione tipica di una disponibilità materiale concessa permissio domini, fondata sulla cortesia, sulla solidarietà familiare e sull'acquiescenza (non sull'inerzia qualificata) dei legittimi proprietari, i quali, proprio in virtù del legame affettivo e della riconosciuta situazione di comproprietà pro indiviso, hanno ragionevolmente tollerato l'ingerenza e l'attività del congiunto.
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante e consolidata nell'affermare che gli atti compiuti per mera tolleranza, specie se radicati in rapporti di stretta familiarità, impediscono in radice l'acquisto del possesso utile all'usucapione, in quanto la relazione con la cosa trae origine da una concessione (anche tacita e presunta iuris tantum) del titolare del diritto e non da un'attività autonoma ed antagonista corrispondente all'esercizio della proprietà. Affinché il godimento della cosa comune da parte di un coerede possa trasformarsi da lecito esercizio del proprio diritto pro quota (o da detenzione tollerata, come nel caso del coniuge) in possesso esclusivo idoneo a fondare l'usucapione dell'intero bene (o di una quota maggiore di quella spettante), è necessario il compimento di un atto di interversio possessionis. Tale interversione può avvenire o nelle forme previste dall'art. 1141, comma 2, c.c. (causa proveniente da un terzo o opposizione fatta dal detentore contro il possessore/proprietario), oppure, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, mediante atti materiali specifici, univoci ed inequivocabili, che siano oggettivamente incompatibili con la persistenza del diritto degli altri comproprietari e che siano portati a conoscenza (anche implicitamente, ma in modo non equivoco) degli altri contitolari, manifestando così all'esterno la volontà inequivocabile di possedere il bene non più come coerede (uti consors), ma come proprietario esclusivo (uti dominus ed uti singulus). Si richiede, in sostanza, una prova rigorosa di un mutamento radicale dell'atteggiamento psicologico, esteriorizzato in modo tale da rendere palese agli altri coeredi l'intenzione di appropriarsi del bene comune.
Nel caso di specie, il sig. non ha provato, né ha, prima ancora, dedotto, un simile Parte_1 atto di interversione idoneo a manifestare quella inequivoca volontà di escludere i legittimi comproprietari.
5. Inoltre, un possesso tecnicamente inteso, in effetti, importa non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed
9 esclusiva. Determinante, quindi, risulta il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella propria disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una signoria esclusiva in modo inequivoco.
Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158
– 1163 c.c.) e il momento dell'instaurazione del contatto è decisivo anche al fine di valutare la violenza o la clandestinità dell'acquisto (arg. ex art. 1163 c.c.).
Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento – rammentando che il tempo previsto dalla legge è uno degli elementi costitutivi idonei a configurare la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 e ss.
c.c. – la parte opposta si limita, come detto, ad asserire di possedere i beni pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente “da almeno 30 anni”. Atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte usucapiente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 12984/2002), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Nella specie, invece, le carenze assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine all'esatto dies a quo ed al tempo della compiuta usucapione non avrebbero potuto essere superate, in ragione delle preclusioni per le deduzioni assertive, e comunque non sono state superate, alla luce dei capitoli di prova testimoniale formulati dal ricorrente/opposto.
Sul punto va premesso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del
2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale.
Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014).
In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assume titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale
10 deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014).
Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n.
1824 del 2000).
Nel caso di specie, il ricorrente/opposto ha articolato capitoli di prova del tutto generici e, per tutto quanto detto, inammissibili.
A tale riguardo, va ribadito che affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, per quanto il corpus, ma anche per ciò che concerne l'animus (Cass. n. 1300/80). Infatti, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, che consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante (Cass. n. 6079 del 26/04/2002).
Nel caso di specie, l'attività asseritamente esercitata dal è stata descritta in modo Pt_1 estremamente generico, sia con riferimento al corpus che all'animus possidendi.
6. Alla luce di tutto quanto esposto le opposizioni meritano accoglimento, mentre la domanda di usucapione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo l'attività effettivamente svolta, in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il
23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, con attribuzione in favore del procuratore antistatario per ciò che concerne ed in favore dell'Erario Controparte_1 per ciò che concerne e , ammessi al patrocinio a spese dello Controparte_2 Controparte_3
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n.3077/17 R.G. con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
11 1) accoglie le opposizioni e, per l'effetto, revoca il decreto di riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. ed art. 3 l. 346/1976, R.G.
909/2013 e rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in €7.616,00 per compenso professionale avvocato, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria Concetta Fornino;
3) condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_2 liquidate in €7.616,00 per compenso professionale avvocato, con attribuzione in favore dell'Erario; condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_3 liquidate in €7.616,00 per compenso professionale avvocato, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'Erario.
Così deciso in Salerno, il 23/12/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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