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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/11/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati: PE NI Presidente
AR AR Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 317/2025 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da C.F. 1 ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 (cf: difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Marisa Pirrone, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via Falcone e Borsellino n. 99, è elettivamente domiciliato e
(cf: C.F. 2 ), nata a [...] il Controparte_1
20.10.1986, rappresentata e difesa dall'avv. AR Assunta Pillitteri, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a LE ID in via Finocchiaro Aprile n. 23, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili;
conclusioni delle parti: come da ricorso (integrato con atto depositato il 29.10.2025) e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 20.2.2025, Parte_1 e [...] premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 12.9.2013 a CP_1
, Lercara Friddi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n.
17, parte II, serie A dell'anno 2013 – dal quale sono nate due figlie Per_1 il 2.8.2014 e
-
Per_2 il 3.6.2019), hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti hanno previsto l'obbligo, a carico di Parte_1 di versare a la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori (€ 200,00 ciascuna); hanno altresì stabilito che la casa coniugale sia assegnata alla ricorrente, che vi abiterà insieme alle figlie minori, non prevedendo la corresponsione dell'assegno divorzile in quanto entrambe economicamente autosufficienti.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20.6.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare, depositando in data 29.10.2025 il ricorso modificato, prevedendo il pernottamento delle figlie minori presso il padre, come sollecitato dal decidente con ordinanza del 14.7.2025.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2025, i ricorrenti hanno confermato di voler addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo, come in seguito modificato.
Il Pubblico ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione consensuale (n. 667/2023 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 5813/2024, pubblicato il 14.3.2024;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né agli interessi della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non si rende necessario l'ascolto delle figlie minori (art. 473 bis.4 cpc).
La natura del procedimento, la sua instaurazione su ricorso congiunto e l'ammissione di entrambe le parti al Parte_2 a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto da Parte_1 e
Controparte_1 a LE ID il 12.9.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 17, parte II, serie A, dell'anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso congiunto (come modificato con atto depositato il 29.10.2025); nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
PE NI AR AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati: PE NI Presidente
AR AR Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 317/2025 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da C.F. 1 ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 (cf: difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Marisa Pirrone, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via Falcone e Borsellino n. 99, è elettivamente domiciliato e
(cf: C.F. 2 ), nata a [...] il Controparte_1
20.10.1986, rappresentata e difesa dall'avv. AR Assunta Pillitteri, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a LE ID in via Finocchiaro Aprile n. 23, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili;
conclusioni delle parti: come da ricorso (integrato con atto depositato il 29.10.2025) e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 20.2.2025, Parte_1 e [...] premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 12.9.2013 a CP_1
, Lercara Friddi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n.
17, parte II, serie A dell'anno 2013 – dal quale sono nate due figlie Per_1 il 2.8.2014 e
-
Per_2 il 3.6.2019), hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti hanno previsto l'obbligo, a carico di Parte_1 di versare a la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori (€ 200,00 ciascuna); hanno altresì stabilito che la casa coniugale sia assegnata alla ricorrente, che vi abiterà insieme alle figlie minori, non prevedendo la corresponsione dell'assegno divorzile in quanto entrambe economicamente autosufficienti.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20.6.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare, depositando in data 29.10.2025 il ricorso modificato, prevedendo il pernottamento delle figlie minori presso il padre, come sollecitato dal decidente con ordinanza del 14.7.2025.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2025, i ricorrenti hanno confermato di voler addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo, come in seguito modificato.
Il Pubblico ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione consensuale (n. 667/2023 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 5813/2024, pubblicato il 14.3.2024;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né agli interessi della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non si rende necessario l'ascolto delle figlie minori (art. 473 bis.4 cpc).
La natura del procedimento, la sua instaurazione su ricorso congiunto e l'ammissione di entrambe le parti al Parte_2 a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto da Parte_1 e
Controparte_1 a LE ID il 12.9.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 17, parte II, serie A, dell'anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso congiunto (come modificato con atto depositato il 29.10.2025); nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
PE NI AR AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44