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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA EP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4877/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000398764 TRIBUTO CONS.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 21.07.2025, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.2025/0000398764 notificato l'11.06.2025 relativo a contributi consortili, eccependo il difetto dei presupposti impostivi nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva la SO.G.E.T. S.p.A. la quale chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, poiché aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in via assorbente, la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia, essendo stata rimossa nelle more ogni ragione di contrasto ed essendo, pertanto, venuto meno ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio a seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio, in omaggio al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della SO.
G.E.T. S.p.A. e liquidate come da dispositivo, essendo intervenuto l'annullamento dell'atto in epoca successiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna la
SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1 Reggio Calabria, 23.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA EP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4877/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000398764 TRIBUTO CONS.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 21.07.2025, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.2025/0000398764 notificato l'11.06.2025 relativo a contributi consortili, eccependo il difetto dei presupposti impostivi nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva la SO.G.E.T. S.p.A. la quale chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, poiché aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in via assorbente, la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia, essendo stata rimossa nelle more ogni ragione di contrasto ed essendo, pertanto, venuto meno ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio a seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio, in omaggio al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della SO.
G.E.T. S.p.A. e liquidate come da dispositivo, essendo intervenuto l'annullamento dell'atto in epoca successiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna la
SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1 Reggio Calabria, 23.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna