TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/11/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1380/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1380/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Massimo Maiorana Parte_1 P.IVA_1
appellante
E
(C.F. ) – Avv. Maria Giambrone Controparte_1 C.F._1
appellato
E
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace
Provvedimento impugnato: sentenza del Giudice di Pace di Mistretta n. 18/2020
Conclusioni di parte appellante:
1) Riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
2) Salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto ed azione.
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio
Conclusioni di parte appellata:
- Rigettare il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto avv. Maria Giambrone che dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso i secondi.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mistretta n. 18/2020 con la quale è stata accolta l'opposizione di e, conseguentemente, annullata la cartella esattoriale Controparte_1
n. 29520180003307239000.
Eccependo l'erronea valutazione giuridica del primo giudice in ordine alla validità della notifica della cartella opposta, ha chiesto la riforma della sentenza gravata, con il rigetto dell'opposizione promossa in primo grado.
si è costituito contestando le eccezioni avverse e domandando la Controparte_1 dichiarazione di inammissibilità o, comunque, il rigetto dell'appello.
Il , regolarmente citato, non si costituiva, e ne va pertanto Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'appello è fondato.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che l'appellato costituito non ha riproposto i motivi di opposizione avanzati in primo grado, limitandosi a difendersi su quello attinente alla validità della notifica della cartella esattoriale.
Come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass.
25840/2021).
Nel processo ordinario di cognizione, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – sono quindi tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass. 7940/2019).
In mancanza, gli altri motivi di opposizione appaiono implicitamente rinunciati.
2 Ulteriormente, va premesso che, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a composizione di un precedente contrasto giurisprudenziale, “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art.
7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass. S.U.
22080/2017). L'opposizione spiegata da in primo grado risulta quindi, Controparte_1 sotto tale profilo, tempestiva, dal momento che l'atto impugnato è stato ricevuto il
27/04/2018 e l'opposizione è stata notificata il 25/05/2018.
Tuttavia, essa risulta tardiva, e perciò inammissibile, laddove ha inteso far valere vizi propri della cartella, senza il rispetto del termine di 20 giorni previsto dall'art. 617
c.p.c.
L'opposizione va infatti qualificata quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617
c.p.c.) qualora si deducano vizi formali dell'atto impugnato, mentre rientra nel novero delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi e/o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.
L'eccezione di invalidità della notifica rappresenta per l'appunto un vizio formale proprio della cartella;
pertanto, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione di vizi di forma del procedimento esecutivo, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica delle cartelle esattoriali, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 4139/2010; Cass. 15149/2005), da esercitare entro il termine perentorio previsto dalla legge (Cass. 708/2016).
A ciò si aggiunga che, nelle ipotesi, come quella in esame, in cui “il ricorrente, con
l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere
3 senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (Cass.
22094/2019).
I vizi in concreto dedotti nell'atto di opposizione seguono dunque un differente regime in punto di decadenza: trenta giorni quanto all'omessa notifica degli atti prodromici ex art. 7 D.Lgs. 150/2011, venti giorni quanto al vizio di notifica della cartella medesima ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Dunque, poiché l'atto impugnato è stato ricevuto il 27/04/2018 e l'opposizione è stata notificata il 25/05/2018, il termine perentorio di venti giorni previsto dalla legge era già spirato, e le censure concernente i vizi formali della cartella risultavano improponibili.
Il mancato rispetto di tale termine non può neppure essere aggirato deducendo un vizio di inesistenza della notifica, anziché di mera nullità.
In proposito, risultano fondate le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla ritenuta inesistenza della notifica, in quanto effettuata a mezzo posta privata.
Invero, con la L. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) è stata soppressa l'attribuzione in via esclusiva a dei servizi inerenti alle CP_3 notificazioni ed alle comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. 890/1982, nonché dei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni del Codice della Strada, con decorrenza (espressamente prevista dalla legge medesima) dal 10 settembre 2017.
A questo intervento normativo è seguita, in data 20/02/2018, l'approvazione, con delibera della A.G.C.M. 77/18/CONS del 20/02/2018, del “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del
Codice della Strada (articolo 201 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”, attuativo della L.
124/2017.
In forza di tale regolamento, sono abilitati allo svolgimento dei servizi di notificazione degli atti giudiziari solo gli operatori postali privati ai quali sia stata rilasciata la relativa licenza autorizzativa;
in mancanza di licenza, la notifica deve ritenersi nulla, sulla falsariga di quanto ritenuto da Cass. S.U. 299/2020 con riferimento alle notifiche effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della L. 124/2017.
A tal proposito, nel rivisitare il precedente orientamento, che riteneva tale notificazione inesistente e perciò non sanabile (cfr. Cass. 16628/2017), la Suprema Corte
– in linea con l'elaborazione delle medesime Sezioni Unite (Cass. S.U. 14916 e
14917/2016, seguite, tra le varie, da Cass. S.U. 3702/2017, Cass., 14840/2018 e Cass.
6743/2019) in ordine alla qualificazione dell'inesistenza quale categoria residuale, ridotta, in base al carattere strumentale delle forme degli atti processuali, ai soli casi in
4 cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, in modo da doversi ritenere che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricada nella categoria della nullità – ha chiarito che “la prevista astratta possibilità di tale attività rende di per sé riconoscibile la fattispecie della notificazione in quella eseguita da quell'operatore, anche sotto il profilo soggettivo [...]. Non v'è quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l'inesistenza giuridica (Cass., sez. un., 4 luglio 2018,
n. 17533, punto 9.1.5), perché l'attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo […]. Resta, tuttavia, la difformità di tale attività dalla concreta regolazione interna vigente. E, sotto tale profilo, rileva in particolare la mancata adozione, con riferimento all'operatore di posta privata, della disciplina inerente al necessario titolo abilitativo (di cui, quindi, il soggetto operante nel caso di specie era sicuramente sprovvisto). Il titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici. Sicché è la soggezione a tale regime che determina l'acquisizione dello status che fonda la distinzione tra operatori postali. [...] Tutto ciò, peraltro, si risolve in una violazione di specifici vincoli normativi, che configura una mera nullità dell'attività notificatoria in questione;
laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza”.
Tale principio di diritto, espresso con riferimento alle notifiche a mezzo di operatore privato eseguite tra la direttiva CEE 2008/6/CE e la L. 124/2017, deve ritenersi a fortiori applicabile alle ipotesi di notifiche effettuate successivamente all'entrata in vigore si tale ultima legge;
difatti, se in precedenza il vizio era qualificabile come nullità e non inesistenza, a maggior ragione deve ricorrere l'ipotesi della nullità laddove, come nel caso di specie, la notifica sia stata eseguita successivamente alla sua entrata in vigore, e non sia stato provato il possesso di licenza abilitativa in capo al soggetto privato (Nexive).
Qualificato il vizio come nullità, risulta a questo punto applicabile la regola della sanatoria della stessa per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., qualora l'atto pervenga comunque nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass.
6417/2019); circostanza, questa certamente verificatasi nel caso di specie, nulla essendo stato dedotto in senso contrario.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione alla cartella esattoriale n. 29520180003307239000 proposta in primo grado deve essere rigettata, risultando inammissibili le doglianze
5 avverso i vizi formali della cartella, e non esaminabili – giacché non riproposte in questa sede – quelle relative ai vizi degli atti prodromici ed alla loro notifica.
Stante la novità della questione, tanto sul piano normativo quanto su quello dell'elaborazione giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1380/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Mistretta n.
18/2020, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1 avverso la cartella esattoriale n. 29520180003307239000;
3) compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio.
Patti, 12/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1380/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Massimo Maiorana Parte_1 P.IVA_1
appellante
E
(C.F. ) – Avv. Maria Giambrone Controparte_1 C.F._1
appellato
E
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace
Provvedimento impugnato: sentenza del Giudice di Pace di Mistretta n. 18/2020
Conclusioni di parte appellante:
1) Riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
2) Salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto ed azione.
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio
Conclusioni di parte appellata:
- Rigettare il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto avv. Maria Giambrone che dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso i secondi.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mistretta n. 18/2020 con la quale è stata accolta l'opposizione di e, conseguentemente, annullata la cartella esattoriale Controparte_1
n. 29520180003307239000.
Eccependo l'erronea valutazione giuridica del primo giudice in ordine alla validità della notifica della cartella opposta, ha chiesto la riforma della sentenza gravata, con il rigetto dell'opposizione promossa in primo grado.
si è costituito contestando le eccezioni avverse e domandando la Controparte_1 dichiarazione di inammissibilità o, comunque, il rigetto dell'appello.
Il , regolarmente citato, non si costituiva, e ne va pertanto Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'appello è fondato.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che l'appellato costituito non ha riproposto i motivi di opposizione avanzati in primo grado, limitandosi a difendersi su quello attinente alla validità della notifica della cartella esattoriale.
Come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass.
25840/2021).
Nel processo ordinario di cognizione, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – sono quindi tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass. 7940/2019).
In mancanza, gli altri motivi di opposizione appaiono implicitamente rinunciati.
2 Ulteriormente, va premesso che, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a composizione di un precedente contrasto giurisprudenziale, “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art.
7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass. S.U.
22080/2017). L'opposizione spiegata da in primo grado risulta quindi, Controparte_1 sotto tale profilo, tempestiva, dal momento che l'atto impugnato è stato ricevuto il
27/04/2018 e l'opposizione è stata notificata il 25/05/2018.
Tuttavia, essa risulta tardiva, e perciò inammissibile, laddove ha inteso far valere vizi propri della cartella, senza il rispetto del termine di 20 giorni previsto dall'art. 617
c.p.c.
L'opposizione va infatti qualificata quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617
c.p.c.) qualora si deducano vizi formali dell'atto impugnato, mentre rientra nel novero delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi e/o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.
L'eccezione di invalidità della notifica rappresenta per l'appunto un vizio formale proprio della cartella;
pertanto, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione di vizi di forma del procedimento esecutivo, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica delle cartelle esattoriali, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 4139/2010; Cass. 15149/2005), da esercitare entro il termine perentorio previsto dalla legge (Cass. 708/2016).
A ciò si aggiunga che, nelle ipotesi, come quella in esame, in cui “il ricorrente, con
l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere
3 senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (Cass.
22094/2019).
I vizi in concreto dedotti nell'atto di opposizione seguono dunque un differente regime in punto di decadenza: trenta giorni quanto all'omessa notifica degli atti prodromici ex art. 7 D.Lgs. 150/2011, venti giorni quanto al vizio di notifica della cartella medesima ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Dunque, poiché l'atto impugnato è stato ricevuto il 27/04/2018 e l'opposizione è stata notificata il 25/05/2018, il termine perentorio di venti giorni previsto dalla legge era già spirato, e le censure concernente i vizi formali della cartella risultavano improponibili.
Il mancato rispetto di tale termine non può neppure essere aggirato deducendo un vizio di inesistenza della notifica, anziché di mera nullità.
In proposito, risultano fondate le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla ritenuta inesistenza della notifica, in quanto effettuata a mezzo posta privata.
Invero, con la L. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) è stata soppressa l'attribuzione in via esclusiva a dei servizi inerenti alle CP_3 notificazioni ed alle comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. 890/1982, nonché dei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni del Codice della Strada, con decorrenza (espressamente prevista dalla legge medesima) dal 10 settembre 2017.
A questo intervento normativo è seguita, in data 20/02/2018, l'approvazione, con delibera della A.G.C.M. 77/18/CONS del 20/02/2018, del “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del
Codice della Strada (articolo 201 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”, attuativo della L.
124/2017.
In forza di tale regolamento, sono abilitati allo svolgimento dei servizi di notificazione degli atti giudiziari solo gli operatori postali privati ai quali sia stata rilasciata la relativa licenza autorizzativa;
in mancanza di licenza, la notifica deve ritenersi nulla, sulla falsariga di quanto ritenuto da Cass. S.U. 299/2020 con riferimento alle notifiche effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della L. 124/2017.
A tal proposito, nel rivisitare il precedente orientamento, che riteneva tale notificazione inesistente e perciò non sanabile (cfr. Cass. 16628/2017), la Suprema Corte
– in linea con l'elaborazione delle medesime Sezioni Unite (Cass. S.U. 14916 e
14917/2016, seguite, tra le varie, da Cass. S.U. 3702/2017, Cass., 14840/2018 e Cass.
6743/2019) in ordine alla qualificazione dell'inesistenza quale categoria residuale, ridotta, in base al carattere strumentale delle forme degli atti processuali, ai soli casi in
4 cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, in modo da doversi ritenere che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricada nella categoria della nullità – ha chiarito che “la prevista astratta possibilità di tale attività rende di per sé riconoscibile la fattispecie della notificazione in quella eseguita da quell'operatore, anche sotto il profilo soggettivo [...]. Non v'è quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l'inesistenza giuridica (Cass., sez. un., 4 luglio 2018,
n. 17533, punto 9.1.5), perché l'attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo […]. Resta, tuttavia, la difformità di tale attività dalla concreta regolazione interna vigente. E, sotto tale profilo, rileva in particolare la mancata adozione, con riferimento all'operatore di posta privata, della disciplina inerente al necessario titolo abilitativo (di cui, quindi, il soggetto operante nel caso di specie era sicuramente sprovvisto). Il titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici. Sicché è la soggezione a tale regime che determina l'acquisizione dello status che fonda la distinzione tra operatori postali. [...] Tutto ciò, peraltro, si risolve in una violazione di specifici vincoli normativi, che configura una mera nullità dell'attività notificatoria in questione;
laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza”.
Tale principio di diritto, espresso con riferimento alle notifiche a mezzo di operatore privato eseguite tra la direttiva CEE 2008/6/CE e la L. 124/2017, deve ritenersi a fortiori applicabile alle ipotesi di notifiche effettuate successivamente all'entrata in vigore si tale ultima legge;
difatti, se in precedenza il vizio era qualificabile come nullità e non inesistenza, a maggior ragione deve ricorrere l'ipotesi della nullità laddove, come nel caso di specie, la notifica sia stata eseguita successivamente alla sua entrata in vigore, e non sia stato provato il possesso di licenza abilitativa in capo al soggetto privato (Nexive).
Qualificato il vizio come nullità, risulta a questo punto applicabile la regola della sanatoria della stessa per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., qualora l'atto pervenga comunque nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass.
6417/2019); circostanza, questa certamente verificatasi nel caso di specie, nulla essendo stato dedotto in senso contrario.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione alla cartella esattoriale n. 29520180003307239000 proposta in primo grado deve essere rigettata, risultando inammissibili le doglianze
5 avverso i vizi formali della cartella, e non esaminabili – giacché non riproposte in questa sede – quelle relative ai vizi degli atti prodromici ed alla loro notifica.
Stante la novità della questione, tanto sul piano normativo quanto su quello dell'elaborazione giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1380/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Mistretta n.
18/2020, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1 avverso la cartella esattoriale n. 29520180003307239000;
3) compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio.
Patti, 12/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
6