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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/12/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2658/2021 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 3 dicembre
2021
da
(C.F. rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Andrea Bona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mestre via Giovanni Felisati n. 167
- attore opponente -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Controparte_1 P.IVA_1 procura generale alle liti a rogito del notaio di Torino repertorio n.18.584/7.065 Persona_1
[... del 10 giugno 2011 e successiva procura generale alle liti a rogito del medesimo notaio di Torino repertorio n. 28909/13674 del 27 giugno 2017, dall'avv. Stefania Per_1
CH ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino via Governolo n. 24
- convenuta opposta -
con l'intervento di
Pagina 1 di 14 (C.F. ) e per essa quale mandataria, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura a rogito del notaio di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678), Persona_2
(C.F. ), già a seguito di mero Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 cambio di denominazione sociale, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Debora Macello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela Zanussi in Pordenone via Grigoletti n. 72/D e presso i rispettivi indirizzi PEC
- interveniente -
e con la chiamata in causa di
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce CP_5 P.IVA_4 alla comparsa di risposta, dall'avv. Claudia Marini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia via Gallipoli n. 20
- terza chiamata -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 896/2021.
Causa iscritta a ruolo il 7 dicembre 2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 giugno 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 12 giugno 2025:
“Nel merito, in principalità.
Accogliersi la presente opposizione e dichiararsi che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Nel merito, in via riconvenzionale.
A) Accertarsi i fatti in premessa e dichiararsi la nullità ovvero pronunciare l'annullamento e/o la risoluzione e/o risoluzione parziale, del contratto di finanziamento collegato stipulato da con per l'importo di € 13.400,00. e Parte_1 Controparte_1
Pagina 2 di 14 conseguentemente condannarsi la convenuta opposta al risarcimento delle somme percepite, pari ad € 2.698,92. o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti.
B) Accertarsi i fatti in premessa e per l'effetto dichiararsi l'annullamento e/o nullità e/o risoluzione e/o risoluzione parziale, del contratto di vendita stipulato tra e Parte_1 la terza chiamata per i motivi sopra esposti. CP_5
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di ulteriormente produrre e dedurre all'esito delle difese avversarie, indicando sin da ora i testi Signori e entrambi residenti a [...]
Portogruaro (VE), Via Attigliana n. 12.
Si chiedono i termini per il deposito di comparsa conclusionale e repliche”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 10 giugno 2025:
“Preso atto del provvedimento con il quale il Giudice ha disposto che l'udienza del 13 giugno 2025 si svolga nelle forme dell'udienza “figurata” mediante il deposito di “note scritte”, la precisa le conclusioni richiamando Controparte_1 tutte le proprie difese di cui agli atti depositati, riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, chiedendo termine di cui all'art.190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e replica”.
Per l'interveniente: come da foglio depositato il 10 giugno 2025:
“Visto il provvedimento che dispone la trattazione scritta dell'udienza del 13.06.2025,
[...]
, richiamando la comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_2
21.04.2022 nonchè i precedenti scritti difensivi, precisa le conclusioni come da predetta comparsa”.
Per la terza chiamata: come da foglio depositato il 12 giugno 2025:
“NEL MERITO.
Pagina 3 di 14 • Rigettarsi le domande e le eccezioni tutte formulate nei confronti di dalle CP_5 altre parti del giudiizo” [rectius: giudizio], “in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte in narrativa.
• Accertarsi e dichiarare, comunque, che in capo a in persona del legale CP_5 rappresentante pro tempore, non sussiste alcun obbligo di pagamento né nei confronti del signor né di conseguenza nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le
[...] Controparte_2 domande, così come formulate nei confronti di CP_5
IN OGNI CASO.
Spese e competenze di lite interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Si chiede di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale del signor e per Parte_1 testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il teste se alla data della sottoscrizione del contratto con il signor CP_5
a marzo 2018 fosse attiva nel settore della somministrazione di energia elettrica Parte_1
e gas.
2. Vero che a marzo 2018 vendeva i propri servizi e prodotti attraverso CP_5 agenti che operavano in regime di agenzia plurimandataria.
3. Vero che nel marzo 2018 vendeva i propri servizi e prodotti attraverso CP_5 agenti che operavano anche in favore di società attiva nel Controparte_6 settore della somministrazione di energia elettrica e gas.
4. Vero che nel corso del 2018 e ipotizzarono una CP_5 Controparte_6 soluzione commerciale che prevedeva che, ove un cliente finale avesse inteso acquistare un prodotto da la stessa avrebbe offerto in omaggio al cliente medesimo CP_5 una quota annuale predefinita della spesa del cliente per la materia energia e gas, ove egli avesse deciso di stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica o gas con
[...]
CP_6
Pagina 4 di 14 5. Vero che negli accordi commerciali stipulati tra e CP_5 Controparte_6 nel 2018, le parti avevano previsto che la quota di spesa riconosciuta da
[...] CP_5 sulla fornitura di energia elettrica o gas con costituiva un
[...] Controparte_6 omaggio.
6. Vero che il 6 marzo 2018 la signora , operando per conto di Parte_2 CP_5
propose al signor che accettò, la vendita di un impianto di domotica,
[...] Parte_1 detraibile al 65%.
7. Vero che il 6 marzo 2018 la signora , operando per conto di Parte_2 [...]
propose al signor di sottoscrivere un contratto di CP_6 Parte_1 somministrazione di energia elettrica con CP_6 CP_6
8. Vero che il 6 marzo 2018 la signora riferì al signor che Parte_2 Parte_3 se avesse stipulato un contratto per la somministrazione di energia elettrica con
[...] avrebbe beneficiato di un omaggio da consistente nel CP_6 CP_5 pagamento di una quota annuale di spesa in bolletta.
9. Vero che il 6 marzo 2018 il signor riferì alla signora di Parte_3 Parte_2 voler riflettere sulla proposta di cambiare operatore per la somministrazione di energia elettrica.
10. Vero che il signor accettò la proposta di contratto con Parte_3 [...] qualche giorno dopo aver concluso il contratto con avente CP_6 CP_5 ad oggetto la fornitura del sistema di domotica, precisamente il 26 marzo 2018.
11. Vero che dopo la stipulazione del contratto con quest'ultima nel mese CP_5 successivo, aprile 2018, ha consegnato il materiale e messo in opera il sistema di domotica.
12. Vero che nel mese di aprile 2018 il sistema di domotica installato presso l'abitazione del signor veniva collaudato con esito positivo. Parte_1
13. Vero che dopo l'installazione del sistema di domotica avvenuto ad aprile 2018 lo stesso ha funzionato senza difetti e malfunzionamenti.
Si indicano come testi i signori residente a [...]di Piave (VE), la Parte_2
Pagina 5 di 14 signora residente in [...], la signora residente Testimone_3 Testimone_4 in Padova.
Si chiede la concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 L'attore opponente ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la Parte_1 convenuta opposta (di seguito solo convenuta opposta o Controparte_1
, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 896/2021 emesso il 21 CP_1 settembre / 2 ottobre 2021 e notificatogli il 5 novembre 2021, col quale gli era stato intimato il pagamento, entro il termine di 40 giorni dalla notifica, di € 13.598,29 complessivi
(oltre interessi e spese) quale residuo credito discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti il 9 marzo 2018.
L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In rito:
Fissarsi nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo in CP_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cesano Maderno (MB), Via
Nazionale dei Giovi n. 3, P.IVA P.IVA_4
In via preliminare: Previa sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disporre la trattazione della causa in mediazione civile obbligatoria, con onere di attivazione da parte della convenuta opposta.
Nel merito, in principalità.
Accogliersi la presente opposizione e dichiararsi che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Pagina 6 di 14 Nel merito, in via riconvenzionale.
A) Accertarsi i fatti in premessa e dichiararsi la nullità ovvero pronunciare l'annullamento o la risoluzione del contratto di finanziamento collegato stipulato da con Parte_1 per l'importo di € 13.400,00. e conseguentemente Controparte_1 condannarsi la convenuta opposta al risarcimento delle somme percepite, pari ad €
2.698,92 per tutti i motivi sopra esposti.
B) Accertarsi i fatti in premessa e per l'effetto dichiararsi l'annullamento e/o nullità e/o risoluzione del contratto di vendita stipulato tra e la terza chiamata Parte_1
per i motivi sopra esposti. CP_5
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
…
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di ulteriormente produrre e dedurre all'esito delle difese avversarie indicando sino ad ora a testi i Signori e entrambi residenti a [...]
Portogruaro (VE), Via Attigliana n. 12.
Con espressa riserva di formulare i capitoli di prova ed indicare altri testi e produrre ulteriore documentazione”.
L'attore opponente, a fondamento di tali domande, ha dedotto:
- di aver sottoscritto il 6 marzo 2018, nel corso dell'incontro tenutosi a casa propria con tale ed alla presenza della propria moglie e del proprio Parte_2 Testimone_1 figlio una proposta di adesione, al prezzo di € 13.400,00, mediante un Testimone_2 finanziamento con IN CA s.p.a. (ora , proposta priva, tuttavia, CP_1 degli elementi essenziali della prestazione, con l'oggetto (“M2O Zero P” e, nelle sottostanti note, “Domotica + detrazione 65%”) del tutto indeterminato e comunque impossibile da determinarsi;
- che gli era stata rilasciata fattura dalla società per l'importo di € 13.400,00 CP_5
Pagina 7 di 14 e con l'indicazione “Sistema domotico come da pda sottoscritta in data 6.3.2028 per complessivi € 13.400,00”;
- che, però, nel corso del colloquio la venditrice aveva dichiarato che l'impianto di Pt_2 domotica faceva parte di un pacchetto completo con la fornitura di luce e gas da tale
Patavium s.r.l. e che successivamente sarebbe stato formalizzato anche il cambio di operatore;
- che allo scopo che precede il 26 marzo 2018 la era tornata a casa propria;
Pt_2
- che dopo le summenzionate sottoscrizioni gli addetti di gli avevano CP_5 consegnato unicamente un tablet ed un termostato, del costo presumibile di € 400,00 -
500,00;
- che, scoperto qualche mese dopo che, diversamente da quanto indicatogli dalla venditrice , la fornitura con non era ricompresa nell'offerta di Pt_2 Controparte_7
€ 13.400,00 con il finanziamento, aveva interrotto i pagamento alla finanziaria, a cui aveva, nel frattempo, versato € 2.689,92;
- che, in buona sostanza, gli era stata venduta una cosa per un'altra, poiché, visti le spiegazioni della ed il richiamo nella proposta di acquisto del 6 marzo 2018 della Pt_2 sigla “M2O Zero P” (Offerta “ di cui al contratto con il fornitore di luce e gas Parte_4
), aveva creduto di aver acquistato un pacchetto per la fornitura di luce e gas per CP_6
10 anni al prezzo di € 13.400,00 interamente finanziato, con anche un impianto di domotica, mentre aveva in seguito appreso che gli era stato venduto (con finanziamento) un indefinito sistema di domotica e che l'energia andava pagata a parte;
- che, una volta rilevato il raggiro, aveva interrotto il pagamento delle rate con CP_1 contestando formalmente quanto accaduto con due reclami, senza sortire alcun effetto;
- che nessun esito aveva avuto anche l'intervento del proprio legale;
- che il contratto di adesione stipulato con era nullo, annullabile e/o da risolvere, CP_5 in quanto affetto da indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto o, in subordine, concluso per effetto dei raggiri ed artifici usati per convincerlo a firmare l'accordo, vertendosi anche in una pratica commerciale scorretta, in ogni caso con ricadute pure sul
Pagina 8 di 14 collegato finanziamento stipulato con CP_1
1.2 La convenuta opposta si è costituita anche ai sensi dell'art. 111 c.p.c., posto che il
26 novembre 2021 aveva ceduto pro soluto ad un portafoglio di crediti, ivi Controparte_2 compreso quello oggetto del presente giudizio, ha contestato in toto quanto dedotto dall'attore opponente e ha in ogni caso aderito all'istanza di chiamata di svolta CP_5 dal formulando le seguenti, testuali, conclusioni: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza, al fine di consentire la chiamata in causa del terzo,
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 P.IVA_4 corrente in Cesano Maderno (MB), Via Nazionale dei Giovi 29, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, appalesandosi viceversa l'intento defatigatorio e dilatorio, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 896/2021 concesso in favore di , e quindi, in virtù della cessione, quale cessionaria, CP_1
in data 21.09/2.10.2021 dal Tribunale di Pordenone;
respingendo Controparte_2 la domanda riconvenzionale proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare in ogni caso valido ed efficace il contratto di prestito finalizzato n. 14339997 del 9.03.2018 e conseguentemente, accertato l'inadempimento allo stesso da parte dell'odierno opponente, dichiarare tenuto e condannare il Signor
a pagare in favore di , ed in virtù Parte_1 Controparte_1 dell'intervenuta cessione a , la somma di € 13.598,29, oltre agli Controparte_2 interessi contrattualmente previsti dal dovuto al saldo, ovvero la veriore somma
Pagina 9 di 14 accertanda in corso di causa;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA ED IN VIA
RICONVENZIONALE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare tenuta e condannare per le ragioni meglio CP_5 esposte in parte narrativa, a mandare indenne e manlevata Controparte_1
, ed in virtù dell'intervenuta cessione, , in relazione alla domanda
[...] Controparte_2 restitutoria formulata dal Sig. condannandola a versare in favore Parte_1 dell'opponente le somme da questi pretese ed accertate;
- in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o risoluzione del contratto di prestito finalizzato n. 14339997 del 9.03.2018, dichiarare tenuta e condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 quinquies TUB, nonché per l'obbligo restitutorio derivante dal contratto di convenzionamento, a ripetere in favore di CP_5
, la somma di € 13.400,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso CP_1 di legge ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
1.3 Con atto depositato il 21 aprile 2022 è intervenuta e, per Controparte_2 essa, la mandataria già (di seguito solo Controparte_3 CP_4
C interveniente o ), confermando che le aveva ceduto il 26 novembre 2021, a CP_1 titolo oneroso e pro soluto, (anche) il credito in contestazione ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Pordenone,
riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione,
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
- dando atto dell'intervenuta surroga di nei diritti e nell'azione di Controparte_2 concedere, per i motivi esposti in narrativa, la Controparte_1
Pagina 10 di 14 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 896/2021 concesso in data
21.09/2.10.2021 dal Tribunale di Pordenone;
Nel merito, in via principale
- ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le domande tutte proposte dal Sig. nei confronti di Parte_1 [...]
e quindi, in virtù della cessione, e, per l'effetto, CP_1 Controparte_2 confermare e dichiarare efficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 896/2021 concesso in data 21.09/2.10.2021 dal Tribunale di Pordenone;
Nel merito, in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare in ogni caso valido ed efficace il contratto di prestito finalizzato n. 14339997 del 9.03.2018
e conseguentemente, accertato l'inadempimento allo stesso da parte dell'odierno opponente, dichiarare tenuto e condannare il Signor a pagare in favore Parte_1 di , in qualità di cessionaria di , per le Controparte_2 Controparte_1 ragioni meglio esposte in parte narrativa, la somma di € 13.598,29, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal dovuto al saldo, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal dovuto al saldo, ovvero la veriore somma accertanda in corso di causa;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare in capo a la carenza di legittimazione passiva ovvero di Controparte_2 titolarità passiva del rapporto in relazione alle domanda restitutoria formulata dal Sig.
e pertanto mandarla indenne dalla stessa Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese, compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
1.4 Previa autorizzazione del Giudice, si è, infine, costituita la terza chiamata CP_5
(di seguito solo terza chiamata o , rilevando l'infondatezza di tutte le
[...] CP_5 domande contro di essa rivolte e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
Pagina 11 di 14 “NEL MERITO.
• Rigettarsi le domande e le eccezioni tutte formulate nei confronti di CP_5
dalle altre parti del giudiizo”, [rectius: giudizio] “in quanto infondate in fatto e in diritto
[...] per tutte le ragioni sopra esposte in narrativa.
• Accertarsi e dichiarare, comunque, che in capo a in persona del legale CP_5 rappresentante pro tempore, non sussiste alcun obbligo di pagamento né nei confronti del signor né di conseguenza nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le
[...] Controparte_2 domande, così come formulate nei confronti di CP_5
IN OGNI CASO.
Spese e competenze di lite interamente rifuse”.
1.5 Con ordinanza riservata del 21 novembre 2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando termine per la presentazione della domanda di mediazione.
1.6 Fallita la mediazione, il Giudice all'udienza cartolare del 28 aprile 2023 ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del predetto verbale, fissando udienza per la decisione sui mezzi istruttori.
1.7 Invitate, quindi, le parti alla precisazione delle conclusioni, dapprima con ordinanza del 13 ottobre 2024 e successivamente all'udienza del 31 gennaio 2025 il Giudice ha rimesso in termini rispettivamente, per il deposito delle memorie ex art. 183 CP_5 comma 6° c.p.c. e per quello della sola seconda memoria, assegnando alle altre parti termini per esame e replica.
1.8 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 13 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto
Pagina 12 di 14 del contendere, l'opposizione va rigettata.
I presupposti di fatto che l'attore opponente ha posto a fondamento delle proprie domande risultano, invero, costituiti dal comportamento precontrattuale tenuto dalla venditrice che - per l'indeterminatezza dell'oggetto riportato nella proposta di Parte_2 adesione ovvero integrando dolo o comunque costituendo pratica commerciale scorretta - dovrebbe produrre la nullità, l'annullamento o la risoluzione del contratto stipulato con e, di riflesso, la caducazione del finanziamento collegato stipulato con CP_5
CP_1
non ha, tuttavia, articolato - già sul piano assertivo - un nucleo Parte_1 fattuale idoneo ad integrare quanto lamenta, posto che dalla stessa narrazione esposta in atti emerge che ogni doglianza riguarda la sola fase genetica del rapporto, che è stata, poi, superata dalla positiva conclusione con di un contratto d'acquisto di un CP_5 impianto di domotica a risparmio energetico del valore di € 13.400,00, interamente finanziato da all'esito della dichiarazione dell'attore opponente di aver ricevuto CP_1 il bene e di aver iniziato ad usufruire del relativo servizio, e finanche portato dallo stesso attore opponente in detrazione al 65%, contratto che solo successivamente l'attore opponente ha ritenuto non essere più conveniente, giacché non comprensivo anche della fornitura di luce e gas per 10 anni da parte del diverso operatore Patavium s.r.l., fornitura che, però, non figura affatto nei contratti di che trattasi.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 L'attore opponente, in quanto soccombente nel rapporto con la convenuta opposta, va condannato a rifondere a le spese di lite, liquidate come in dispositivo CP_1 secondo i criteri minimi suggeriti dai vigenti parametri forensi (stante la sostanziale ripetitività del contenuto degli scritti difensivi).
Il medesimo attore opponente, questa volta in applicazione del principio di C causalità, va, infine condannato a rifondere pure le spese processuali sopportate da e da (anch'esse liquidate come in dispositivo sulla scorta dei sopra indicati criteri), CP_5
Pagina 13 di 14 la cui partecipazione al giudizio si è resa necessaria per il denegato accoglimento delle domande azionate da Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, dall'interveniente e dalla terza chiamata, spese che liquida in favore di ciascuna di dette parti in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed
IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 3 dicembre
2021
da
(C.F. rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Andrea Bona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mestre via Giovanni Felisati n. 167
- attore opponente -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Controparte_1 P.IVA_1 procura generale alle liti a rogito del notaio di Torino repertorio n.18.584/7.065 Persona_1
[... del 10 giugno 2011 e successiva procura generale alle liti a rogito del medesimo notaio di Torino repertorio n. 28909/13674 del 27 giugno 2017, dall'avv. Stefania Per_1
CH ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino via Governolo n. 24
- convenuta opposta -
con l'intervento di
Pagina 1 di 14 (C.F. ) e per essa quale mandataria, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura a rogito del notaio di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678), Persona_2
(C.F. ), già a seguito di mero Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 cambio di denominazione sociale, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Debora Macello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela Zanussi in Pordenone via Grigoletti n. 72/D e presso i rispettivi indirizzi PEC
- interveniente -
e con la chiamata in causa di
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce CP_5 P.IVA_4 alla comparsa di risposta, dall'avv. Claudia Marini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia via Gallipoli n. 20
- terza chiamata -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 896/2021.
Causa iscritta a ruolo il 7 dicembre 2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 giugno 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 12 giugno 2025:
“Nel merito, in principalità.
Accogliersi la presente opposizione e dichiararsi che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Nel merito, in via riconvenzionale.
A) Accertarsi i fatti in premessa e dichiararsi la nullità ovvero pronunciare l'annullamento e/o la risoluzione e/o risoluzione parziale, del contratto di finanziamento collegato stipulato da con per l'importo di € 13.400,00. e Parte_1 Controparte_1
Pagina 2 di 14 conseguentemente condannarsi la convenuta opposta al risarcimento delle somme percepite, pari ad € 2.698,92. o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti.
B) Accertarsi i fatti in premessa e per l'effetto dichiararsi l'annullamento e/o nullità e/o risoluzione e/o risoluzione parziale, del contratto di vendita stipulato tra e Parte_1 la terza chiamata per i motivi sopra esposti. CP_5
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di ulteriormente produrre e dedurre all'esito delle difese avversarie, indicando sin da ora i testi Signori e entrambi residenti a [...]
Portogruaro (VE), Via Attigliana n. 12.
Si chiedono i termini per il deposito di comparsa conclusionale e repliche”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 10 giugno 2025:
“Preso atto del provvedimento con il quale il Giudice ha disposto che l'udienza del 13 giugno 2025 si svolga nelle forme dell'udienza “figurata” mediante il deposito di “note scritte”, la precisa le conclusioni richiamando Controparte_1 tutte le proprie difese di cui agli atti depositati, riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, chiedendo termine di cui all'art.190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e replica”.
Per l'interveniente: come da foglio depositato il 10 giugno 2025:
“Visto il provvedimento che dispone la trattazione scritta dell'udienza del 13.06.2025,
[...]
, richiamando la comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_2
21.04.2022 nonchè i precedenti scritti difensivi, precisa le conclusioni come da predetta comparsa”.
Per la terza chiamata: come da foglio depositato il 12 giugno 2025:
“NEL MERITO.
Pagina 3 di 14 • Rigettarsi le domande e le eccezioni tutte formulate nei confronti di dalle CP_5 altre parti del giudiizo” [rectius: giudizio], “in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte in narrativa.
• Accertarsi e dichiarare, comunque, che in capo a in persona del legale CP_5 rappresentante pro tempore, non sussiste alcun obbligo di pagamento né nei confronti del signor né di conseguenza nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le
[...] Controparte_2 domande, così come formulate nei confronti di CP_5
IN OGNI CASO.
Spese e competenze di lite interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Si chiede di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale del signor e per Parte_1 testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il teste se alla data della sottoscrizione del contratto con il signor CP_5
a marzo 2018 fosse attiva nel settore della somministrazione di energia elettrica Parte_1
e gas.
2. Vero che a marzo 2018 vendeva i propri servizi e prodotti attraverso CP_5 agenti che operavano in regime di agenzia plurimandataria.
3. Vero che nel marzo 2018 vendeva i propri servizi e prodotti attraverso CP_5 agenti che operavano anche in favore di società attiva nel Controparte_6 settore della somministrazione di energia elettrica e gas.
4. Vero che nel corso del 2018 e ipotizzarono una CP_5 Controparte_6 soluzione commerciale che prevedeva che, ove un cliente finale avesse inteso acquistare un prodotto da la stessa avrebbe offerto in omaggio al cliente medesimo CP_5 una quota annuale predefinita della spesa del cliente per la materia energia e gas, ove egli avesse deciso di stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica o gas con
[...]
CP_6
Pagina 4 di 14 5. Vero che negli accordi commerciali stipulati tra e CP_5 Controparte_6 nel 2018, le parti avevano previsto che la quota di spesa riconosciuta da
[...] CP_5 sulla fornitura di energia elettrica o gas con costituiva un
[...] Controparte_6 omaggio.
6. Vero che il 6 marzo 2018 la signora , operando per conto di Parte_2 CP_5
propose al signor che accettò, la vendita di un impianto di domotica,
[...] Parte_1 detraibile al 65%.
7. Vero che il 6 marzo 2018 la signora , operando per conto di Parte_2 [...]
propose al signor di sottoscrivere un contratto di CP_6 Parte_1 somministrazione di energia elettrica con CP_6 CP_6
8. Vero che il 6 marzo 2018 la signora riferì al signor che Parte_2 Parte_3 se avesse stipulato un contratto per la somministrazione di energia elettrica con
[...] avrebbe beneficiato di un omaggio da consistente nel CP_6 CP_5 pagamento di una quota annuale di spesa in bolletta.
9. Vero che il 6 marzo 2018 il signor riferì alla signora di Parte_3 Parte_2 voler riflettere sulla proposta di cambiare operatore per la somministrazione di energia elettrica.
10. Vero che il signor accettò la proposta di contratto con Parte_3 [...] qualche giorno dopo aver concluso il contratto con avente CP_6 CP_5 ad oggetto la fornitura del sistema di domotica, precisamente il 26 marzo 2018.
11. Vero che dopo la stipulazione del contratto con quest'ultima nel mese CP_5 successivo, aprile 2018, ha consegnato il materiale e messo in opera il sistema di domotica.
12. Vero che nel mese di aprile 2018 il sistema di domotica installato presso l'abitazione del signor veniva collaudato con esito positivo. Parte_1
13. Vero che dopo l'installazione del sistema di domotica avvenuto ad aprile 2018 lo stesso ha funzionato senza difetti e malfunzionamenti.
Si indicano come testi i signori residente a [...]di Piave (VE), la Parte_2
Pagina 5 di 14 signora residente in [...], la signora residente Testimone_3 Testimone_4 in Padova.
Si chiede la concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 L'attore opponente ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la Parte_1 convenuta opposta (di seguito solo convenuta opposta o Controparte_1
, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 896/2021 emesso il 21 CP_1 settembre / 2 ottobre 2021 e notificatogli il 5 novembre 2021, col quale gli era stato intimato il pagamento, entro il termine di 40 giorni dalla notifica, di € 13.598,29 complessivi
(oltre interessi e spese) quale residuo credito discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti il 9 marzo 2018.
L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In rito:
Fissarsi nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo in CP_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cesano Maderno (MB), Via
Nazionale dei Giovi n. 3, P.IVA P.IVA_4
In via preliminare: Previa sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disporre la trattazione della causa in mediazione civile obbligatoria, con onere di attivazione da parte della convenuta opposta.
Nel merito, in principalità.
Accogliersi la presente opposizione e dichiararsi che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Pagina 6 di 14 Nel merito, in via riconvenzionale.
A) Accertarsi i fatti in premessa e dichiararsi la nullità ovvero pronunciare l'annullamento o la risoluzione del contratto di finanziamento collegato stipulato da con Parte_1 per l'importo di € 13.400,00. e conseguentemente Controparte_1 condannarsi la convenuta opposta al risarcimento delle somme percepite, pari ad €
2.698,92 per tutti i motivi sopra esposti.
B) Accertarsi i fatti in premessa e per l'effetto dichiararsi l'annullamento e/o nullità e/o risoluzione del contratto di vendita stipulato tra e la terza chiamata Parte_1
per i motivi sopra esposti. CP_5
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
…
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di ulteriormente produrre e dedurre all'esito delle difese avversarie indicando sino ad ora a testi i Signori e entrambi residenti a [...]
Portogruaro (VE), Via Attigliana n. 12.
Con espressa riserva di formulare i capitoli di prova ed indicare altri testi e produrre ulteriore documentazione”.
L'attore opponente, a fondamento di tali domande, ha dedotto:
- di aver sottoscritto il 6 marzo 2018, nel corso dell'incontro tenutosi a casa propria con tale ed alla presenza della propria moglie e del proprio Parte_2 Testimone_1 figlio una proposta di adesione, al prezzo di € 13.400,00, mediante un Testimone_2 finanziamento con IN CA s.p.a. (ora , proposta priva, tuttavia, CP_1 degli elementi essenziali della prestazione, con l'oggetto (“M2O Zero P” e, nelle sottostanti note, “Domotica + detrazione 65%”) del tutto indeterminato e comunque impossibile da determinarsi;
- che gli era stata rilasciata fattura dalla società per l'importo di € 13.400,00 CP_5
Pagina 7 di 14 e con l'indicazione “Sistema domotico come da pda sottoscritta in data 6.3.2028 per complessivi € 13.400,00”;
- che, però, nel corso del colloquio la venditrice aveva dichiarato che l'impianto di Pt_2 domotica faceva parte di un pacchetto completo con la fornitura di luce e gas da tale
Patavium s.r.l. e che successivamente sarebbe stato formalizzato anche il cambio di operatore;
- che allo scopo che precede il 26 marzo 2018 la era tornata a casa propria;
Pt_2
- che dopo le summenzionate sottoscrizioni gli addetti di gli avevano CP_5 consegnato unicamente un tablet ed un termostato, del costo presumibile di € 400,00 -
500,00;
- che, scoperto qualche mese dopo che, diversamente da quanto indicatogli dalla venditrice , la fornitura con non era ricompresa nell'offerta di Pt_2 Controparte_7
€ 13.400,00 con il finanziamento, aveva interrotto i pagamento alla finanziaria, a cui aveva, nel frattempo, versato € 2.689,92;
- che, in buona sostanza, gli era stata venduta una cosa per un'altra, poiché, visti le spiegazioni della ed il richiamo nella proposta di acquisto del 6 marzo 2018 della Pt_2 sigla “M2O Zero P” (Offerta “ di cui al contratto con il fornitore di luce e gas Parte_4
), aveva creduto di aver acquistato un pacchetto per la fornitura di luce e gas per CP_6
10 anni al prezzo di € 13.400,00 interamente finanziato, con anche un impianto di domotica, mentre aveva in seguito appreso che gli era stato venduto (con finanziamento) un indefinito sistema di domotica e che l'energia andava pagata a parte;
- che, una volta rilevato il raggiro, aveva interrotto il pagamento delle rate con CP_1 contestando formalmente quanto accaduto con due reclami, senza sortire alcun effetto;
- che nessun esito aveva avuto anche l'intervento del proprio legale;
- che il contratto di adesione stipulato con era nullo, annullabile e/o da risolvere, CP_5 in quanto affetto da indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto o, in subordine, concluso per effetto dei raggiri ed artifici usati per convincerlo a firmare l'accordo, vertendosi anche in una pratica commerciale scorretta, in ogni caso con ricadute pure sul
Pagina 8 di 14 collegato finanziamento stipulato con CP_1
1.2 La convenuta opposta si è costituita anche ai sensi dell'art. 111 c.p.c., posto che il
26 novembre 2021 aveva ceduto pro soluto ad un portafoglio di crediti, ivi Controparte_2 compreso quello oggetto del presente giudizio, ha contestato in toto quanto dedotto dall'attore opponente e ha in ogni caso aderito all'istanza di chiamata di svolta CP_5 dal formulando le seguenti, testuali, conclusioni: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza, al fine di consentire la chiamata in causa del terzo,
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 P.IVA_4 corrente in Cesano Maderno (MB), Via Nazionale dei Giovi 29, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, appalesandosi viceversa l'intento defatigatorio e dilatorio, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 896/2021 concesso in favore di , e quindi, in virtù della cessione, quale cessionaria, CP_1
in data 21.09/2.10.2021 dal Tribunale di Pordenone;
respingendo Controparte_2 la domanda riconvenzionale proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare in ogni caso valido ed efficace il contratto di prestito finalizzato n. 14339997 del 9.03.2018 e conseguentemente, accertato l'inadempimento allo stesso da parte dell'odierno opponente, dichiarare tenuto e condannare il Signor
a pagare in favore di , ed in virtù Parte_1 Controparte_1 dell'intervenuta cessione a , la somma di € 13.598,29, oltre agli Controparte_2 interessi contrattualmente previsti dal dovuto al saldo, ovvero la veriore somma
Pagina 9 di 14 accertanda in corso di causa;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA ED IN VIA
RICONVENZIONALE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare tenuta e condannare per le ragioni meglio CP_5 esposte in parte narrativa, a mandare indenne e manlevata Controparte_1
, ed in virtù dell'intervenuta cessione, , in relazione alla domanda
[...] Controparte_2 restitutoria formulata dal Sig. condannandola a versare in favore Parte_1 dell'opponente le somme da questi pretese ed accertate;
- in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o risoluzione del contratto di prestito finalizzato n. 14339997 del 9.03.2018, dichiarare tenuta e condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 quinquies TUB, nonché per l'obbligo restitutorio derivante dal contratto di convenzionamento, a ripetere in favore di CP_5
, la somma di € 13.400,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso CP_1 di legge ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
1.3 Con atto depositato il 21 aprile 2022 è intervenuta e, per Controparte_2 essa, la mandataria già (di seguito solo Controparte_3 CP_4
C interveniente o ), confermando che le aveva ceduto il 26 novembre 2021, a CP_1 titolo oneroso e pro soluto, (anche) il credito in contestazione ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Pordenone,
riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione,
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
- dando atto dell'intervenuta surroga di nei diritti e nell'azione di Controparte_2 concedere, per i motivi esposti in narrativa, la Controparte_1
Pagina 10 di 14 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 896/2021 concesso in data
21.09/2.10.2021 dal Tribunale di Pordenone;
Nel merito, in via principale
- ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le domande tutte proposte dal Sig. nei confronti di Parte_1 [...]
e quindi, in virtù della cessione, e, per l'effetto, CP_1 Controparte_2 confermare e dichiarare efficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 896/2021 concesso in data 21.09/2.10.2021 dal Tribunale di Pordenone;
Nel merito, in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare in ogni caso valido ed efficace il contratto di prestito finalizzato n. 14339997 del 9.03.2018
e conseguentemente, accertato l'inadempimento allo stesso da parte dell'odierno opponente, dichiarare tenuto e condannare il Signor a pagare in favore Parte_1 di , in qualità di cessionaria di , per le Controparte_2 Controparte_1 ragioni meglio esposte in parte narrativa, la somma di € 13.598,29, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal dovuto al saldo, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal dovuto al saldo, ovvero la veriore somma accertanda in corso di causa;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare in capo a la carenza di legittimazione passiva ovvero di Controparte_2 titolarità passiva del rapporto in relazione alle domanda restitutoria formulata dal Sig.
e pertanto mandarla indenne dalla stessa Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese, compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
1.4 Previa autorizzazione del Giudice, si è, infine, costituita la terza chiamata CP_5
(di seguito solo terza chiamata o , rilevando l'infondatezza di tutte le
[...] CP_5 domande contro di essa rivolte e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
Pagina 11 di 14 “NEL MERITO.
• Rigettarsi le domande e le eccezioni tutte formulate nei confronti di CP_5
dalle altre parti del giudiizo”, [rectius: giudizio] “in quanto infondate in fatto e in diritto
[...] per tutte le ragioni sopra esposte in narrativa.
• Accertarsi e dichiarare, comunque, che in capo a in persona del legale CP_5 rappresentante pro tempore, non sussiste alcun obbligo di pagamento né nei confronti del signor né di conseguenza nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le
[...] Controparte_2 domande, così come formulate nei confronti di CP_5
IN OGNI CASO.
Spese e competenze di lite interamente rifuse”.
1.5 Con ordinanza riservata del 21 novembre 2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando termine per la presentazione della domanda di mediazione.
1.6 Fallita la mediazione, il Giudice all'udienza cartolare del 28 aprile 2023 ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del predetto verbale, fissando udienza per la decisione sui mezzi istruttori.
1.7 Invitate, quindi, le parti alla precisazione delle conclusioni, dapprima con ordinanza del 13 ottobre 2024 e successivamente all'udienza del 31 gennaio 2025 il Giudice ha rimesso in termini rispettivamente, per il deposito delle memorie ex art. 183 CP_5 comma 6° c.p.c. e per quello della sola seconda memoria, assegnando alle altre parti termini per esame e replica.
1.8 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 13 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto
Pagina 12 di 14 del contendere, l'opposizione va rigettata.
I presupposti di fatto che l'attore opponente ha posto a fondamento delle proprie domande risultano, invero, costituiti dal comportamento precontrattuale tenuto dalla venditrice che - per l'indeterminatezza dell'oggetto riportato nella proposta di Parte_2 adesione ovvero integrando dolo o comunque costituendo pratica commerciale scorretta - dovrebbe produrre la nullità, l'annullamento o la risoluzione del contratto stipulato con e, di riflesso, la caducazione del finanziamento collegato stipulato con CP_5
CP_1
non ha, tuttavia, articolato - già sul piano assertivo - un nucleo Parte_1 fattuale idoneo ad integrare quanto lamenta, posto che dalla stessa narrazione esposta in atti emerge che ogni doglianza riguarda la sola fase genetica del rapporto, che è stata, poi, superata dalla positiva conclusione con di un contratto d'acquisto di un CP_5 impianto di domotica a risparmio energetico del valore di € 13.400,00, interamente finanziato da all'esito della dichiarazione dell'attore opponente di aver ricevuto CP_1 il bene e di aver iniziato ad usufruire del relativo servizio, e finanche portato dallo stesso attore opponente in detrazione al 65%, contratto che solo successivamente l'attore opponente ha ritenuto non essere più conveniente, giacché non comprensivo anche della fornitura di luce e gas per 10 anni da parte del diverso operatore Patavium s.r.l., fornitura che, però, non figura affatto nei contratti di che trattasi.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 L'attore opponente, in quanto soccombente nel rapporto con la convenuta opposta, va condannato a rifondere a le spese di lite, liquidate come in dispositivo CP_1 secondo i criteri minimi suggeriti dai vigenti parametri forensi (stante la sostanziale ripetitività del contenuto degli scritti difensivi).
Il medesimo attore opponente, questa volta in applicazione del principio di C causalità, va, infine condannato a rifondere pure le spese processuali sopportate da e da (anch'esse liquidate come in dispositivo sulla scorta dei sopra indicati criteri), CP_5
Pagina 13 di 14 la cui partecipazione al giudizio si è resa necessaria per il denegato accoglimento delle domande azionate da Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, dall'interveniente e dalla terza chiamata, spese che liquida in favore di ciascuna di dette parti in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed
IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 14 di 14