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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/07/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 130/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei signori magistrati
Dott. Antonio BUCCARO Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice, relatore
Dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IORIO Parte_1 C.F._1
GABRIELE e dell'avv. DI GIUSEPPE MARCELLO ( VIALE OFANTO C.F._2
196/C FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIALE MICHELANGELO 196 FOGGIA presso il difensore avv. IORIO GABRIELE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE GRANDIS Controparte_1 C.F._3
MARIATERESA e dell'avv. RONDINONE FRANCESCA ( ) VIA PAOLO C.F._4
TELESFORO 134 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA PAOLO TELESFORO 134 FOGGIA presso il difensore avv. DE GRANDIS MARIATERESA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ), INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatari Parte_1
chiedeva al Tribunale di Foggia “[…] la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario …imponendo al resistente, a modifica del diritto di visita attuale, di avvertire la madre, almeno due giorni prima, circa la conferma o meno della visita con minore nei giorni stabiliti, nonché di onerare il resistente al mantenimento del contributo per la minore ed in favore della ricorrente per un importo più vantaggioso rispetto a quanto stabilito con i patti di separazione, come verrà ritenuto di giustizia, con previsione di rivalutazione annua indicizzata;
disporre che il resistente versi alla ricorrente quanto disposto con il Protocollo d'Intesa siglato il 18.03.2016 presso il Tribunale di Foggia per le spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole”.
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente dava atto che in data 15 ottobre 2016, dall'unione coniugale, era nata la figlia . Riferiva, altresì, che con ricorso congiunto del 29 novembre 2018 i Persona_1 coniugi avevano chiesto al Tribunale di Foggia la separazione personale e che il relativo Decreto di omologa era stato poi modificato a distanza di pochi mesi, su espressa iniziativa del coniuge al fine di regolare ed intensificare i rapporti, gli incontri ed i pernottamenti del padre con la figlia minore.
Con memoria difensiva del 24 marzo 2021 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 contestava le istanze attoree ed eccepiva la mancanza di presupposti fattuali, normativi e giurisprudenziali volti ad una maggiorazione del mantenimento in favore della minore, nonché, in particolare, al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con Ordinanza del 17 Aprile 2021, il Presidente Dott. Antonio Buccaro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 aprile 2021, così provvedeva:
• autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia minore in via congiunta ad entrambe i genitori, prevedendo che resti Persona_1 collocata stabilmente presso la madre.
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale ltatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono regolamentati conformemente a quanto stabilito dal Tribunale di Foggia, con decreto n. 1/2020 del 7.1.2020 che in parte qua deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
• pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando alla moglie la somma mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
• nessun assegno divorzile deve essere riconosciuto alla ricorrente in considerazione della breve durata del matrimonio, della esistenza non contestata di una stabile relazione affettiva con altro pagina 2 di 4 compagno ed in difetto di prova alcuna in merito alle perdite di opportunità di crescita lavorativa o professionale conseguenti alle scelte di vita matrimoniale od ancora in merito al contributo offerto alla formazione del patrimonio familiare e/o dell'altro coniuge. Con il medesimo provvedimento le parti venivano invitate, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alla trasformazione del giudizio in divorzio congiunto alle condizioni stabilite nella richiamata Ordinanza presidenziale, e già indicate al precedente punto 5. Con sentenza non definitiva n. 1691/2021, il Tribunale adito dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e disponeva la prosecuzione del giudizio. Depositate le rispettive memorie integrative e depositata la memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. a cura esclusiva della difesa dello , il Giudice istruttore ammetteva la prova testimoniale che CP_1 veniva espletata.
8. Esaurita l'istruttoria, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 gennaio 2025, poi differita al 5 febbraio 2025 ed infine trattenuta in decisione con ordinanza del 07.03.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
** * ** Il giudizio va dichiarato estinto per le ragioni di seguito esposte.
In data 26 luglio 2023, il procuratore di parte ricorrente, Avv. Gabriele Iorio, decedeva e i suoi eredi, per il tramite dell'Avv. Angela Premuti, producevano telematicamente il certificato di morte unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso ammesso al patrocinio dello Stato sino a quel momento maturato dal de cuius;
il Giudice, in data 30 gennaio 2024, con Decreto disponeva ed autorizzava la dovuta misura in favore dei superstiti. È fondata l'eccezione di parte resistente di estinzione del giudizio, atteso che il presente giudizio è stato automaticamente interrotto dal decesso dell'Avv. Gabriele Iorio, procuratore di parte ricorrente, avvenuto in data 26 luglio 2023 e reso noto ai fini che ci occupano dal deposito nel presente procedimento del relativo certificato di morte da parte dell'Avv. Angela Premuti, nella qualità di difensore degli eredi del compianto. Questi ultimi, segnatamente, in data 21 dicembre 2023, hanno depositato il detto certificato unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso ammesso al patrocinio dello Stato e sino a quel momento maturato dal de cuius, ed il Giudice, in data 30 gennaio 2024, con Decreto ha disposto la dovuta misura in favore dei superstiti. Nessuna riassunzione, tuttavia, è avvenuta nel termine di legge in nome e per conto della ricorrente. Orbene, la morte nel corso del giudizio dell'unico difensore della parte costituit acomporta automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale (Corte di Cassazione, sentenza 2025 n. 10287) che, se ulteriormente compiuta, risulta affetta da nullità. Tenuto conto che dall'interruzione riconducibile alla data del decesso (26 luglio 2023) resa nota per via telematica in data 21 dicembre 2023, il processo non è stato poi né proseguito, né tantomeno riassunto nei termini di legge, e che non può a tale inerzia supplire l'intempestiva costituzione in giudizio della avvenuta solo in data 3 marzo 2025, deve essere dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 305 Pt_1
c.p.c. con spese compensate, attesa l'inerzia anche del resistente.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'estinzione;
• spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei signori magistrati
Dott. Antonio BUCCARO Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice, relatore
Dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IORIO Parte_1 C.F._1
GABRIELE e dell'avv. DI GIUSEPPE MARCELLO ( VIALE OFANTO C.F._2
196/C FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIALE MICHELANGELO 196 FOGGIA presso il difensore avv. IORIO GABRIELE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE GRANDIS Controparte_1 C.F._3
MARIATERESA e dell'avv. RONDINONE FRANCESCA ( ) VIA PAOLO C.F._4
TELESFORO 134 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA PAOLO TELESFORO 134 FOGGIA presso il difensore avv. DE GRANDIS MARIATERESA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ), INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatari Parte_1
chiedeva al Tribunale di Foggia “[…] la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario …imponendo al resistente, a modifica del diritto di visita attuale, di avvertire la madre, almeno due giorni prima, circa la conferma o meno della visita con minore nei giorni stabiliti, nonché di onerare il resistente al mantenimento del contributo per la minore ed in favore della ricorrente per un importo più vantaggioso rispetto a quanto stabilito con i patti di separazione, come verrà ritenuto di giustizia, con previsione di rivalutazione annua indicizzata;
disporre che il resistente versi alla ricorrente quanto disposto con il Protocollo d'Intesa siglato il 18.03.2016 presso il Tribunale di Foggia per le spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole”.
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente dava atto che in data 15 ottobre 2016, dall'unione coniugale, era nata la figlia . Riferiva, altresì, che con ricorso congiunto del 29 novembre 2018 i Persona_1 coniugi avevano chiesto al Tribunale di Foggia la separazione personale e che il relativo Decreto di omologa era stato poi modificato a distanza di pochi mesi, su espressa iniziativa del coniuge al fine di regolare ed intensificare i rapporti, gli incontri ed i pernottamenti del padre con la figlia minore.
Con memoria difensiva del 24 marzo 2021 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 contestava le istanze attoree ed eccepiva la mancanza di presupposti fattuali, normativi e giurisprudenziali volti ad una maggiorazione del mantenimento in favore della minore, nonché, in particolare, al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con Ordinanza del 17 Aprile 2021, il Presidente Dott. Antonio Buccaro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 aprile 2021, così provvedeva:
• autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia minore in via congiunta ad entrambe i genitori, prevedendo che resti Persona_1 collocata stabilmente presso la madre.
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale ltatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono regolamentati conformemente a quanto stabilito dal Tribunale di Foggia, con decreto n. 1/2020 del 7.1.2020 che in parte qua deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
• pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando alla moglie la somma mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
• nessun assegno divorzile deve essere riconosciuto alla ricorrente in considerazione della breve durata del matrimonio, della esistenza non contestata di una stabile relazione affettiva con altro pagina 2 di 4 compagno ed in difetto di prova alcuna in merito alle perdite di opportunità di crescita lavorativa o professionale conseguenti alle scelte di vita matrimoniale od ancora in merito al contributo offerto alla formazione del patrimonio familiare e/o dell'altro coniuge. Con il medesimo provvedimento le parti venivano invitate, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alla trasformazione del giudizio in divorzio congiunto alle condizioni stabilite nella richiamata Ordinanza presidenziale, e già indicate al precedente punto 5. Con sentenza non definitiva n. 1691/2021, il Tribunale adito dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e disponeva la prosecuzione del giudizio. Depositate le rispettive memorie integrative e depositata la memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. a cura esclusiva della difesa dello , il Giudice istruttore ammetteva la prova testimoniale che CP_1 veniva espletata.
8. Esaurita l'istruttoria, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 gennaio 2025, poi differita al 5 febbraio 2025 ed infine trattenuta in decisione con ordinanza del 07.03.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
** * ** Il giudizio va dichiarato estinto per le ragioni di seguito esposte.
In data 26 luglio 2023, il procuratore di parte ricorrente, Avv. Gabriele Iorio, decedeva e i suoi eredi, per il tramite dell'Avv. Angela Premuti, producevano telematicamente il certificato di morte unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso ammesso al patrocinio dello Stato sino a quel momento maturato dal de cuius;
il Giudice, in data 30 gennaio 2024, con Decreto disponeva ed autorizzava la dovuta misura in favore dei superstiti. È fondata l'eccezione di parte resistente di estinzione del giudizio, atteso che il presente giudizio è stato automaticamente interrotto dal decesso dell'Avv. Gabriele Iorio, procuratore di parte ricorrente, avvenuto in data 26 luglio 2023 e reso noto ai fini che ci occupano dal deposito nel presente procedimento del relativo certificato di morte da parte dell'Avv. Angela Premuti, nella qualità di difensore degli eredi del compianto. Questi ultimi, segnatamente, in data 21 dicembre 2023, hanno depositato il detto certificato unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso ammesso al patrocinio dello Stato e sino a quel momento maturato dal de cuius, ed il Giudice, in data 30 gennaio 2024, con Decreto ha disposto la dovuta misura in favore dei superstiti. Nessuna riassunzione, tuttavia, è avvenuta nel termine di legge in nome e per conto della ricorrente. Orbene, la morte nel corso del giudizio dell'unico difensore della parte costituit acomporta automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale (Corte di Cassazione, sentenza 2025 n. 10287) che, se ulteriormente compiuta, risulta affetta da nullità. Tenuto conto che dall'interruzione riconducibile alla data del decesso (26 luglio 2023) resa nota per via telematica in data 21 dicembre 2023, il processo non è stato poi né proseguito, né tantomeno riassunto nei termini di legge, e che non può a tale inerzia supplire l'intempestiva costituzione in giudizio della avvenuta solo in data 3 marzo 2025, deve essere dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 305 Pt_1
c.p.c. con spese compensate, attesa l'inerzia anche del resistente.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'estinzione;
• spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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