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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3737/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IL S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO NOTIFICA n. 20251014800004995 56.06 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato;
in subordine, mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992. Resistente:
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno, rigettare la domanda avversaria perché priva di fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la validità e l'efficacia dell'impugnato avviso. Vittoria di spese, competenze ed onorari.
GE.FI.L. Gestione Fiscalità Locale S.p.A , 1. Rigettare il ricorso e, dichiarare dovuto il tributo;
2. In via subordinata, nell'ipotesi in cui le domande del ricorrente dovessero essere accolte, si chiede che venga accertata e dichiarata l'assenza di legittimazione passiva in capo a IL (ente riscossore) rispetto alle contestazioni sollevate dal contribuente. Chiede che l'eventuale condanna alle spese di soccombenza sia posta esclusivamente a carico del Consorzio di Bonifica (ente impositore).
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/07/2025, notificato via PEC nei termini, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di notifica n. 20251014800004995 emesso dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno, notificato il 19/06/2025 tramite raccomandata postale R.R., relativo a contributo irriguo quota fissa pressione
(QFIP) anno 2023 per € 45,20 oltre accessori (€ 4,88 diritti notifica + € 5,98 compenso concessionario), per fondi siti in Cava de' Tirreni (SA), foglio Dati_Catastali_1. Deduce:
-Nullità/difetto di motivazione per mancata indicazione di opere, spese e criteri di riparto;
-assenza di beneficio irriguo concreto (terreni coperti da specie arboree seccagne, non irrigati da 35 anni, privi di allacci);
-inottemperanza alla delibera commissariale n. 403/2016 e relativa autocertificazione del 25/11/2016.
Si cosituisce il Consorzio, richiama l'art. 860 c.c. e la L.R. Campania 4/2003, ribadendo che tutti i proprietari di immobili inclusi nel perimetro di contribuenza sono obbligati al contributo in ragione del beneficio diretto e specifico derivante dalla bonifica. Sostiene che il beneficio idraulico è intrinseco alle opere di difesa idraulica e si presume per gli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica e che grava sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza di utilitas. Richiama numerosa giurisprudenza della Cassazione
a proprio favore. Evidenzia che gli immobili del ricorrente, siti in Cava de' Tirreni, ricadono integralmente nel comprensorio del Sarno e sono serviti da un reticolo di alvei e canali che tutela dal dissesto idrogeologico, inondazioni, ristagni e correlati problemi igienico-sanitari, sottolinea la mancanza, nel ricorso, di specifiche prove di danni da allagamento o cattivo funzionamento delle opere;
fornisce a riprova del beneficio a favore dei fondi, il Piano di Classifica e relazione tecnica .
Si costituisce la GE.FI.L. S.p.A., contestando la tardività del ricorso e sostenendo la legittimità della pretesa per ricaduta dei fondi nel distretto irriguo S. LU. AN (comprensorio n. 2), servibilità dalla rete consortile
(9 pozzi, tubazioni in pressione) e natura della quota fissa come corrispettivo della potenzialità del servizio.
Il ricorrente ha depositato memorie integrative il 03/12/2025 documentando la data di notifica con report
Posta_1. Alla udienza del 15/01/26 le parti hanno ribadito le rispettive richieste;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre distinguere concettualmente:
-Il contributo idraulico (o di bonifica), che riguarda la difesa idraulica e lo scolo delle acque e finanzia le opere di manutenzione di canali, alvei e infrastrutture volte a prevenire inondazioni, allagamenti e dissesto idrogeologico;
esso si fonda sul beneficio diretto e specifico per gli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, beneficio che è presunto in ragione dellʼinclusione nel Piano di Classifica, con onere del contribuente di fornire prova contraria;
il contributo irriguo, destinato a finanziare il servizio di irrigazione (distribuzione di acqua per usi agricoli), normalmente calcolato in base a superfici irrigate/irrigue e a consumi effettivi o potenziali, spesso mediante tariffa binomia (quota fissa + quota variabile), dovuto soltanto per i beni che godono o possono godere della disponibilità di acqua per irrigazione.
Nel caso di specie, lʼatto impugnato attiene espressamente alla quota fissa del contributo irriguo. Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno tiene distinte, nella propria regolamentazione interna, la contribuzione per il beneficio idraulico e quella per il servizio irriguo. Con Deliberazione Commissariale n.
403 del 25/10/2016, il Consorzio ha disposto, per i contributi irrigui, “di abolire le quote variabili e di ridurre al 25% le quote fisse nei seguenti casi specifici: Fondi incolti suscettibili potenzialmente di sola irrigazione di soccorso per incendi;
fondi coltivati con specie arboree seccagne (noccioli, castagni, uliveti tradizionali), suscettibili di sola irrigazione di soccorso per gravi periodi di siccità calamitosa”, richiedendo ai consorziati la presentazione di apposita autocertificazione ai fini della rimodulazione delle quote.
Il ricorrente ha documentato in atti di aver depositato, presso la sede del Consorzio in Nocera Inferiore (SA), autocertificazione attestante le caratteristiche dei terreni in oggetto e la sola presenza in essi di colture arboree seccagne. Tale assetto colturale integra proprio una delle ipotesi contemplate dalla delibera commissariale per la riduzione al 25% della quota fissa irrigua. Dalla documentazione versata in atti, così come dalla lettura dellʼavviso impugnato, non risulta in modo chiaro che la riduzione al 25% sia stata effettivamente applicata nel calcolo della quota fissa richiesta per lʼanno 2023.
Dalla consulenza tecnica del geologo Nominativo_2, depositata in data 23/12/2025, emerge che i fondi di proprietà del ricorrente (Cava deʼ Tirreni, Dati_Catastali_1) ricadono nel comprensorio irriguo n. 2 “Cava deʼ Tirreni” – distretto S. Lucia – S. AN, e che esiste unʼinfrastruttura irrigua servente costituita da nove pozzi di falda profonda con tubazioni in acciaio zincato in pressione fino a quota 400 m s.l.m., oltre al nuovo impianto “Starza”, di recente collaudato. Tale circostanza conferma la potenziale servibilità dei fondi alla rete irrigua consortile e giustifica, in linea generale, lʼassoggettamento alla quota fissa quale corrispettivo della potenzialità del servizio. Tuttavia, lʼaccertata potenzialità irrigua non esclude lʼapplicazione delle agevolazioni e riduzioni previste dalla citata Deliberazione Commissariale n. 403/2016, in presenza dei presupposti (colture arboree seccagne) regolarmente autocertificati dal consorziato.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che: Il ricorrente sia tenuto al pagamento del contributo irriguo in relazione alla sola quota fissa, in quanto i fondi rientrano nel comprensorio irriguo servito dalla rete consortile;
la quota fissa dovuta debba, però, essere ridotta al 25%, a decorrere dallʼapplicazione della Deliberazione
Commissariale n. 403/2016, atteso che i terreni del ricorrente risultano coltivati con specie arboree seccagne rientranti tra quelle espressamente previste dalla delibera e che il ricorrente ha ritualmente presentato lʼautocertificazione richiesta.
Lʼatto impugnato deve, pertanto, essere annullato nella parte in cui quantifica il contributo irriguo in misura superiore a quella risultante dallʼapplicazione della riduzione al 25% della quota fissa, con conseguente ricalcolo dellʼimporto dovuto dal ricorrente per lʼanno 2023 in conformità alla Deliberazione n. 403/2016.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica annulla l'atto impugnato nella parte in cui quantifica il contributo irriguo in misura superiore a quella risultante dallʼapplicazione della riduzione al 25% della quota fissa, con conseguente ricalcolo dellʼimporto dovuto dal ricorrente per lʼanno 2023, a cura dell'Ente Impositore, in conformità alla Deliberazione n. 403/2016,. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3737/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IL S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO NOTIFICA n. 20251014800004995 56.06 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato;
in subordine, mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992. Resistente:
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno, rigettare la domanda avversaria perché priva di fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la validità e l'efficacia dell'impugnato avviso. Vittoria di spese, competenze ed onorari.
GE.FI.L. Gestione Fiscalità Locale S.p.A , 1. Rigettare il ricorso e, dichiarare dovuto il tributo;
2. In via subordinata, nell'ipotesi in cui le domande del ricorrente dovessero essere accolte, si chiede che venga accertata e dichiarata l'assenza di legittimazione passiva in capo a IL (ente riscossore) rispetto alle contestazioni sollevate dal contribuente. Chiede che l'eventuale condanna alle spese di soccombenza sia posta esclusivamente a carico del Consorzio di Bonifica (ente impositore).
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/07/2025, notificato via PEC nei termini, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di notifica n. 20251014800004995 emesso dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno, notificato il 19/06/2025 tramite raccomandata postale R.R., relativo a contributo irriguo quota fissa pressione
(QFIP) anno 2023 per € 45,20 oltre accessori (€ 4,88 diritti notifica + € 5,98 compenso concessionario), per fondi siti in Cava de' Tirreni (SA), foglio Dati_Catastali_1. Deduce:
-Nullità/difetto di motivazione per mancata indicazione di opere, spese e criteri di riparto;
-assenza di beneficio irriguo concreto (terreni coperti da specie arboree seccagne, non irrigati da 35 anni, privi di allacci);
-inottemperanza alla delibera commissariale n. 403/2016 e relativa autocertificazione del 25/11/2016.
Si cosituisce il Consorzio, richiama l'art. 860 c.c. e la L.R. Campania 4/2003, ribadendo che tutti i proprietari di immobili inclusi nel perimetro di contribuenza sono obbligati al contributo in ragione del beneficio diretto e specifico derivante dalla bonifica. Sostiene che il beneficio idraulico è intrinseco alle opere di difesa idraulica e si presume per gli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica e che grava sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza di utilitas. Richiama numerosa giurisprudenza della Cassazione
a proprio favore. Evidenzia che gli immobili del ricorrente, siti in Cava de' Tirreni, ricadono integralmente nel comprensorio del Sarno e sono serviti da un reticolo di alvei e canali che tutela dal dissesto idrogeologico, inondazioni, ristagni e correlati problemi igienico-sanitari, sottolinea la mancanza, nel ricorso, di specifiche prove di danni da allagamento o cattivo funzionamento delle opere;
fornisce a riprova del beneficio a favore dei fondi, il Piano di Classifica e relazione tecnica .
Si costituisce la GE.FI.L. S.p.A., contestando la tardività del ricorso e sostenendo la legittimità della pretesa per ricaduta dei fondi nel distretto irriguo S. LU. AN (comprensorio n. 2), servibilità dalla rete consortile
(9 pozzi, tubazioni in pressione) e natura della quota fissa come corrispettivo della potenzialità del servizio.
Il ricorrente ha depositato memorie integrative il 03/12/2025 documentando la data di notifica con report
Posta_1. Alla udienza del 15/01/26 le parti hanno ribadito le rispettive richieste;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre distinguere concettualmente:
-Il contributo idraulico (o di bonifica), che riguarda la difesa idraulica e lo scolo delle acque e finanzia le opere di manutenzione di canali, alvei e infrastrutture volte a prevenire inondazioni, allagamenti e dissesto idrogeologico;
esso si fonda sul beneficio diretto e specifico per gli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, beneficio che è presunto in ragione dellʼinclusione nel Piano di Classifica, con onere del contribuente di fornire prova contraria;
il contributo irriguo, destinato a finanziare il servizio di irrigazione (distribuzione di acqua per usi agricoli), normalmente calcolato in base a superfici irrigate/irrigue e a consumi effettivi o potenziali, spesso mediante tariffa binomia (quota fissa + quota variabile), dovuto soltanto per i beni che godono o possono godere della disponibilità di acqua per irrigazione.
Nel caso di specie, lʼatto impugnato attiene espressamente alla quota fissa del contributo irriguo. Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno tiene distinte, nella propria regolamentazione interna, la contribuzione per il beneficio idraulico e quella per il servizio irriguo. Con Deliberazione Commissariale n.
403 del 25/10/2016, il Consorzio ha disposto, per i contributi irrigui, “di abolire le quote variabili e di ridurre al 25% le quote fisse nei seguenti casi specifici: Fondi incolti suscettibili potenzialmente di sola irrigazione di soccorso per incendi;
fondi coltivati con specie arboree seccagne (noccioli, castagni, uliveti tradizionali), suscettibili di sola irrigazione di soccorso per gravi periodi di siccità calamitosa”, richiedendo ai consorziati la presentazione di apposita autocertificazione ai fini della rimodulazione delle quote.
Il ricorrente ha documentato in atti di aver depositato, presso la sede del Consorzio in Nocera Inferiore (SA), autocertificazione attestante le caratteristiche dei terreni in oggetto e la sola presenza in essi di colture arboree seccagne. Tale assetto colturale integra proprio una delle ipotesi contemplate dalla delibera commissariale per la riduzione al 25% della quota fissa irrigua. Dalla documentazione versata in atti, così come dalla lettura dellʼavviso impugnato, non risulta in modo chiaro che la riduzione al 25% sia stata effettivamente applicata nel calcolo della quota fissa richiesta per lʼanno 2023.
Dalla consulenza tecnica del geologo Nominativo_2, depositata in data 23/12/2025, emerge che i fondi di proprietà del ricorrente (Cava deʼ Tirreni, Dati_Catastali_1) ricadono nel comprensorio irriguo n. 2 “Cava deʼ Tirreni” – distretto S. Lucia – S. AN, e che esiste unʼinfrastruttura irrigua servente costituita da nove pozzi di falda profonda con tubazioni in acciaio zincato in pressione fino a quota 400 m s.l.m., oltre al nuovo impianto “Starza”, di recente collaudato. Tale circostanza conferma la potenziale servibilità dei fondi alla rete irrigua consortile e giustifica, in linea generale, lʼassoggettamento alla quota fissa quale corrispettivo della potenzialità del servizio. Tuttavia, lʼaccertata potenzialità irrigua non esclude lʼapplicazione delle agevolazioni e riduzioni previste dalla citata Deliberazione Commissariale n. 403/2016, in presenza dei presupposti (colture arboree seccagne) regolarmente autocertificati dal consorziato.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che: Il ricorrente sia tenuto al pagamento del contributo irriguo in relazione alla sola quota fissa, in quanto i fondi rientrano nel comprensorio irriguo servito dalla rete consortile;
la quota fissa dovuta debba, però, essere ridotta al 25%, a decorrere dallʼapplicazione della Deliberazione
Commissariale n. 403/2016, atteso che i terreni del ricorrente risultano coltivati con specie arboree seccagne rientranti tra quelle espressamente previste dalla delibera e che il ricorrente ha ritualmente presentato lʼautocertificazione richiesta.
Lʼatto impugnato deve, pertanto, essere annullato nella parte in cui quantifica il contributo irriguo in misura superiore a quella risultante dallʼapplicazione della riduzione al 25% della quota fissa, con conseguente ricalcolo dellʼimporto dovuto dal ricorrente per lʼanno 2023 in conformità alla Deliberazione n. 403/2016.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica annulla l'atto impugnato nella parte in cui quantifica il contributo irriguo in misura superiore a quella risultante dallʼapplicazione della riduzione al 25% della quota fissa, con conseguente ricalcolo dellʼimporto dovuto dal ricorrente per lʼanno 2023, a cura dell'Ente Impositore, in conformità alla Deliberazione n. 403/2016,. Spese compensate.