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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 07/01/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza iscritta al n. r.g. 1327/2021, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(C.F. CF: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti Costantino Morena e Filippo Mafaro attore- opponente
CONTRO
P. VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati convenuta- opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha per oggetto l'opposizione, proposta da Pt_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. 193/2021 emesso dal Tribunale di Matera
[...] in data 23.04.2021, a favore di per la somma di € 49.198,15 oltre Controparte_1
interessi e spese.
Si è costituita in giudizio contestando l'opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto e con vittoria di spese.
pagina 1 di 4 Con ordinanza del 13.06.2022, il G.I. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che la controversia – vertente in materia di contratti bancari – resta assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda rilevabile anche d'ufficio, ha invitato parte opposta all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di legge di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ed entro tale termine l'opposta ha presentato la domanda;
la procedura si è poi conclusa con esito negativo.
Quindi, all'esito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa, non necessitando di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; all'udienza odierna, all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c, la causa viene decisa.
Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria, per non essere stato correttamente avviato il procedimento di mediazione, in violazione dell'art. 4 del d.lgs. 28/2010, formulata dall'opponente.
L'eccezione è fondata.
Giova ricordare che la questione in ordine alla necessità, ai fini del soddisfacimento del requisito di procedibilità, della introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi ad un organismo che abbia necessariamente sede nel circondario del Tribunale dinanzi al quale pende il giudizio, ha riferimento nell'art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/13, che recita: “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
L'opponente ha dedotto, in particolare, che nella convocazione trasmessa dall'organismo con sede in Pisa, veniva fissato il primo incontro in CP_2
modalità telematica, senza specificare la sede competente, ma limitandosi ad indicare: “sede competente: sede Rimedia accreditata presso il circondario di
Matera verificabile sul sito del Ministero mediazione.giustizia.it”, lasciando pertanto la parte invitata nella piena incertezza relativamente al luogo in cui avrebbe dovuto svolgersi il primo incontro di mediazione.
Le emergenze documentali comprovano che l'incumbente di instaurare il procedimento di mediazione, di cui era stato onerato l'Istituto creditore, opposto ma pagina 2 di 4 attore in senso sostanziale, all'esito della decisione in ordine alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, fosse stato adempiuto mediante l'istanza del 17.06.2022 inviata all'organismo con sede in Pisa, con CP_2
contestuale richiesta di fissazione del primo incontro presso la sede di Matera.
Tuttavia, parte opposta non ha documentato l'avvenuta convocazione dell'opponente presso una sede dell'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, non avendo prodotto il documento che disponeva la convocazione, risultando versato in atti solo il verbale negativo di mediazione del 06/09/2022.
Ebbene, dall'esame del sopra richiamato verbale, si evince che la convocazione fosse stata fissata ab origine in modalità telematica, e ciò senza preventivo accordo delle parti, e senza che fosse assicurata alla parte convocata la possibilità, nonostante l'opposta avesse optato per il collegamento telematico, di presenziare fisicamente presso l'Ufficio dell'organismo di mediazione competente, poiché non indicato espressamente.
Dunque, poiché l'esigenza stabilità dall'art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/13 convertito dalla legge 98/13 è, invero, quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento, ritiene il Tribunale che nel caso di specie la mediazione non sia avvenuta in maniera corretta e conforme al dettato normativo sopra delineato.
Conseguentemente, il procedimento di mediazione non può ritenersi validamente esperito.
Per tali ragioni, deve dichiararsi ostativa alla procedibilità del giudizio avente ad oggetto la domanda monitoria, la mancata ottemperanza, da parte dell'opposta, all'ordine del Giudice del previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 2010 e, in conseguenza, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le conclusioni che precedono devono ritenersi assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, per cui questo Tribunale ne omette l'esame esplicito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 55/2015 aggiornato al d.m. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, con esclusione della fase trattazione/istruttoria ed applicando i valori minimi, considerata la esigua attività processuale svolta.
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P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla causa su indicata così provvede:
1) dichiara improcedibile, per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, il giudizio avente ad oggetto la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
193/2021 emesso dal Tribunale di Matera in data 23.04.2021;
2) condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.900,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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