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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3198/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. GALATI Parte_1
VINCENZO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. GALATI VINCENZO); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Palermo il 21/10/2024, confermato il 25/11/2024, iscritto al n. 860
Parte II, serie C, dell'anno 2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede si riportano integralmente:
“Obblighi di mantenimento: i Sig.ri e dichiarano di essere Parte_1 CP_1 economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, attesa l'autonomia reddituale e, pertanto, la totale indipendenza economica;
Casa coniugale: in relazione alla casa coniugale, sita in Palermo, Via Resuttana 534, scala
B, piano 1, identificata al foglio di mappa 22, p.lla 483 sub 3, Zona Cens 4, Cat. A/4, Classe
7, 6,0 vani, superficie catastale 113 mq (cfr. all.ti 9 e 10) di proprietà degli stessi in ragione del 50% indiviso ciascuno, le parti dichiarano che la stessa venga assegnata alla Sig.ra e che il Sig. si obbliga ad alienare alla Sig.ra la CP_1 Parte_1 CP_1 propria quota indivisa del 50% entro e non oltre due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, al prezzo di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00).
Ulteriori rapporti tra le parti: Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere e di avere già concordemente regolato ogni altro eventuale aspetto patrimoniale eventualmente esistente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, divisione gioielli, mobilio della casa e di ulteriori mobili, etc.)”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
16/06/2006, da , nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a [...], in data [...], iscritto nei registri dello Stato civile CP_1 di detto Comune al n. 12, parte I, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
06/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3198/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. GALATI Parte_1
VINCENZO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. GALATI VINCENZO); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Palermo il 21/10/2024, confermato il 25/11/2024, iscritto al n. 860
Parte II, serie C, dell'anno 2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede si riportano integralmente:
“Obblighi di mantenimento: i Sig.ri e dichiarano di essere Parte_1 CP_1 economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, attesa l'autonomia reddituale e, pertanto, la totale indipendenza economica;
Casa coniugale: in relazione alla casa coniugale, sita in Palermo, Via Resuttana 534, scala
B, piano 1, identificata al foglio di mappa 22, p.lla 483 sub 3, Zona Cens 4, Cat. A/4, Classe
7, 6,0 vani, superficie catastale 113 mq (cfr. all.ti 9 e 10) di proprietà degli stessi in ragione del 50% indiviso ciascuno, le parti dichiarano che la stessa venga assegnata alla Sig.ra e che il Sig. si obbliga ad alienare alla Sig.ra la CP_1 Parte_1 CP_1 propria quota indivisa del 50% entro e non oltre due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, al prezzo di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00).
Ulteriori rapporti tra le parti: Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere e di avere già concordemente regolato ogni altro eventuale aspetto patrimoniale eventualmente esistente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, divisione gioielli, mobilio della casa e di ulteriori mobili, etc.)”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
16/06/2006, da , nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a [...], in data [...], iscritto nei registri dello Stato civile CP_1 di detto Comune al n. 12, parte I, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
06/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.